Articolo 353 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 352Articolo 354
Versione
6 maggio 1952
Art. 353.
(Fogli supplementari)


Qualora, nel periodo di validita', sia necessario aggiungere al ruolo di equipaggio fogli supplementari, devono essere fatte sul ruolo stesso le opportune annotazioni. I fogli aggiunti devono portare il numero e la serie del ruolo al quale si riferiscono, il bollo d'ufficio e la firma del funzionario che ha rilasciato i fogli supplementari.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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