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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2860/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Mercato San Severino n.
203/2018
TRA
, titolare della ditta ACS Line, elettivamente domiciliata in Salerno, Parte_1
Via Mario Conforti n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Spadafora, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Senatore ed CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Nocera Superiore, via Nazionale n. 461;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1
di pace di Mercato San Severino n. 203/2018.
La IG.ra , in primo grado, conveniva in giudizio l'appellante deducendo di essere CP_1
proprietaria di un immobile sito in Fisciano, via SS. 88 n. 87; che, con contratto stipulato in data
15/05/2013, la IG.ra concedeva in locazione il suddetto immobile alla IG.ra per CP_1 Pt_1
l'esercizio di attività commerciale;
che, dopo il rilascio del bene, la IG.ra visionava CP_1
l'immobile e constatava la presenza di danni, quantificati in euro 3.676,77 oltre IVA come da consulenza di parte;
domandava, pertanto, una condanna al risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la IG.ra , evidenziando l'assenza di Parte_1
adeguata prova del danno patito, nonché il fatto che la controparte, in data 16/07/2015, procedeva alla vendita dell'immobile al prezzo di euro 70.000,00; pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello, la IG.ra lamenta l'infondatezza della domanda attorea Parte_1
per difetto di prova del danno lamentato, non essendo a tal fine sufficiente la sola perizia di parte;
nonché la inidoneità del quadro probatorio di natura dichiarativa in atti, e domandava una pronuncia di integrale riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda promossa dall'appellata in primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo una pronuncia di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. o di rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 06/11/2023 e del 25/09/2024 parte appellata veniva invitata al deposito o alla ricostruzione del fascicolo di primo grado;
in assenza del deposito, la presente controversia viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento.
L'atto di appello, difatti, indica chiaramente sia le parti della pronuncia in relazione alle quali si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata.
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), giova premettere che parte appellata non ha soddisfatto l'onere della prova in relazione all'entità del danno patito, di cui chiede il risarcimento.
In proposito, a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno, è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito. Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Trib. Cosenza, sent. n. 825 del 2020; Trib. Milano, 25/07/2019 in relazione al danno da fermo tecnico). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che
“L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697
c.c.)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021).
Nel caso di specie, dagli atti emerge che la IG.ra , in data 16/07/2015, perfezionava la CP_1 vendita dell'immobile al prezzo di euro 70.000,00; ebbene, a seguito dell'avvenuta vendita, parte appellata ben avrebbe potuto sia dedurre, sia provare l'eventuale danno patrimoniale patito, consistente nella minore somma ottenuta a fronte della vendita di un bene danneggiato.
Parte appellata, viceversa, fonda la propria domanda esclusivamente su una relazione tecnica di parte, documento tuttavia che, di per sé, non costituisce adeguata prova del danno patito (“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”; Cass., ord. 2980/2023).
Né può giungersi ad un diverso esito sulla base della testimonianza e delle dichiarazioni rese dalle parti, che alcun contributo probatorio forniscono in relazione al quantum debeatur.
Né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice per eludere tale, insoddisfatto, onere della prova.
In proposito, difatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,
1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato
e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n.
1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass.
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814)”, aggiungendo, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ).
Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n.
2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021; si veda anche Cass., n. 5956 del 2022).
Nel caso di specie, non emerge alcuna difficoltà – peraltro, nemmeno richiamata – nel dedurre e nel provare il danno;
sussiste, piuttosto, una omessa deduzione e prova, ben potendo allegare o l'esborso patito per eseguire le necessarie riparazioni o il corrispettivo ottenuto in virtù della vendita del bene, ancorchè danneggiato, evidenziando il differente importo che si sarebbe potuto ottenere in assenza del danno.
Ne deriva che non risulta soddisfatto l'onere della prova, gravante in capo a parte appellata, circa il quantum debeatur, e - non sussistendo i presupposti per una valutazione equitativa del danno - la domanda proposta nel primo grado di giudizio non può trovare accoglimento.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la soccombenza della parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 203/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, R.G. n. 2860/2018, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite sostenute nel giudizio di primo grado, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte appellante, che liquida in euro 633,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte appellata al pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 174,00 euro per spese, spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 27 febbraio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2860/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Mercato San Severino n.
203/2018
TRA
, titolare della ditta ACS Line, elettivamente domiciliata in Salerno, Parte_1
Via Mario Conforti n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Spadafora, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Senatore ed CP_1
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Nocera Superiore, via Nazionale n. 461;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal Giudice Parte_1
di pace di Mercato San Severino n. 203/2018.
La IG.ra , in primo grado, conveniva in giudizio l'appellante deducendo di essere CP_1
proprietaria di un immobile sito in Fisciano, via SS. 88 n. 87; che, con contratto stipulato in data
15/05/2013, la IG.ra concedeva in locazione il suddetto immobile alla IG.ra per CP_1 Pt_1
l'esercizio di attività commerciale;
che, dopo il rilascio del bene, la IG.ra visionava CP_1
l'immobile e constatava la presenza di danni, quantificati in euro 3.676,77 oltre IVA come da consulenza di parte;
domandava, pertanto, una condanna al risarcimento dei danni materiali subiti dall'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva nel giudizio di primo grado la IG.ra , evidenziando l'assenza di Parte_1
adeguata prova del danno patito, nonché il fatto che la controparte, in data 16/07/2015, procedeva alla vendita dell'immobile al prezzo di euro 70.000,00; pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
La sentenza di primo grado accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello, la IG.ra lamenta l'infondatezza della domanda attorea Parte_1
per difetto di prova del danno lamentato, non essendo a tal fine sufficiente la sola perizia di parte;
nonché la inidoneità del quadro probatorio di natura dichiarativa in atti, e domandava una pronuncia di integrale riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda promossa dall'appellata in primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo una pronuncia di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. o di rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 06/11/2023 e del 25/09/2024 parte appellata veniva invitata al deposito o alla ricostruzione del fascicolo di primo grado;
in assenza del deposito, la presente controversia viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
In relazione alla domanda proposta, le eccezioni preliminari sollevate da parte appellata non possono trovare accoglimento.
L'atto di appello, difatti, indica chiaramente sia le parti della pronuncia in relazione alle quali si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata.
In relazione all'appello proposto, esso risulta fondato.
In ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), giova premettere che parte appellata non ha soddisfatto l'onere della prova in relazione all'entità del danno patito, di cui chiede il risarcimento.
In proposito, a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno, è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito. Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle
"conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Trib. Cosenza, sent. n. 825 del 2020; Trib. Milano, 25/07/2019 in relazione al danno da fermo tecnico). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che
“L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697
c.c.)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021).
Nel caso di specie, dagli atti emerge che la IG.ra , in data 16/07/2015, perfezionava la CP_1 vendita dell'immobile al prezzo di euro 70.000,00; ebbene, a seguito dell'avvenuta vendita, parte appellata ben avrebbe potuto sia dedurre, sia provare l'eventuale danno patrimoniale patito, consistente nella minore somma ottenuta a fronte della vendita di un bene danneggiato.
Parte appellata, viceversa, fonda la propria domanda esclusivamente su una relazione tecnica di parte, documento tuttavia che, di per sé, non costituisce adeguata prova del danno patito (“La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”; Cass., ord. 2980/2023).
Né può giungersi ad un diverso esito sulla base della testimonianza e delle dichiarazioni rese dalle parti, che alcun contributo probatorio forniscono in relazione al quantum debeatur.
Né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice per eludere tale, insoddisfatto, onere della prova.
In proposito, difatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,
1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato
e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n.
1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass.
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814)”, aggiungendo, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ).
Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n.
2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021; si veda anche Cass., n. 5956 del 2022).
Nel caso di specie, non emerge alcuna difficoltà – peraltro, nemmeno richiamata – nel dedurre e nel provare il danno;
sussiste, piuttosto, una omessa deduzione e prova, ben potendo allegare o l'esborso patito per eseguire le necessarie riparazioni o il corrispettivo ottenuto in virtù della vendita del bene, ancorchè danneggiato, evidenziando il differente importo che si sarebbe potuto ottenere in assenza del danno.
Ne deriva che non risulta soddisfatto l'onere della prova, gravante in capo a parte appellata, circa il quantum debeatur, e - non sussistendo i presupposti per una valutazione equitativa del danno - la domanda proposta nel primo grado di giudizio non può trovare accoglimento.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la soccombenza della parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 203/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, R.G. n. 2860/2018, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite sostenute nel giudizio di primo grado, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte appellante, che liquida in euro 633,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
3. condanna parte appellata al pagamento delle spese sostenute da parte appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 174,00 euro per spese, spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 27 febbraio 2025.
Il Giudice
dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 27 febbraio 2025.