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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3031 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 38/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 02/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 38 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Magni e Parte_1
Piero Guidaldi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Pierfrancesco CP_1
Damasco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 802/2023, pubblicata in data 11/07/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro depositato in data 24.4.2022 l' esperiva l'azione di regresso nei CP_1 confronti di in relazione all'infortunio occorso all'interno della Parte_1 sede della sua impresa individuale a in data 31.12.2010 che ne Controparte_2 cagionava il decesso. A fondamento della domanda esponeva:
che il quale artigiano, era stato incaricato dal CP_2 Pt_1 dell'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto di raffreddamento del capannone, da effettuarsi mediante posizionamento a circa 3 metri dal suolo delle tubazioni;
che il si era recato ad effettuare i lavori in data 31.12.2010, Pt_2 giornata in cui l'azienda era chiusa, per effettuare il lavoro a lui commissionato con gli strumenti fornitigli dal ed in particolare con una scala Pt_1 telescopica a libretto priva di sistemi di ancoraggio;
che il era caduto dalla scala decedendo sul colpo;
Pt_2
che l' aveva erogato ai superstiti le prestazioni ex art. 66 T.U. n. CP_1
1124/1965; che il era stato condannato per omicidio colposo e violazione Pt_1 delle norme di scurezza. Chiedeva pertanto la condanna del al pagamento della somma di Pt_1
€ 237.102,05, oltre accessori e spese processuali.
Si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione Parte_1 dell'azione, la carenza di prova del pagamento ai superstiti di quanto richiesto in regresso nonché l'insussistenza dei presupposti di legge, non essendo intercorso con il alcun rapporto di lavoro e/o committenza idoneo a Pt_2 fondare la domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava al pagamento in favore dell' di € 234.668,99, Parte_1 CP_1 oltre accessori e spese processuali. Disattesa l'eccezione di prescrizione, il
Tribunale condivideva gli esiti degli accertamenti penali che avevano ravvisato la responsabilità del per il decesso del Riteneva poi idonea Pt_1 Pt_2 prova del pagamento effettuato dall' ai superstiti l'attestazione CP_1 3
sottoscritta da dirigente della sede di Velletri mentre non risultava dimostrato il pagamento da parte del di quanto statuito nella sentenza della Corte Pt_1
d'Appello in favore delle parti civili. Riteneva, infine, dovuti gli accessori dalla data di formale diffida in data 20.7.2019.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver ammesso la tardiva produzione dei documenti da parte dell' all'udienza del 12.1.2023. Con il secondo Pt_3 motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Con il terzo motivo di appello ha censurato le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto dimostrato il pagamento ai superstiti degli importi richiesti in regresso. Con l'ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza per aver ravvisato i presupposti di legge per l'azione di regresso, evidenziando l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale fra il ed il Ha Pt_1 Pt_2 concluso chiedendo “- In via preliminare, DICHIARARE l'inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dall successivamente alla costituzione in CP_1 primo gradodel Sig. e per l'effetto disporne lo stralcio;
Parte_1
- Sempre in via preliminare, ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso ex art. 112 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro esercitata dall' e per l'effetto DICHIARARE inammissibile e/o CP_1 infondata ogni domanda formulata da controparte in questa sede;
-Nel merito, per tutti i motivi avanti esposti, RIGETTARE integralmente il ricorso proposto dall stante l'assoluta infondatezza di ogni avversa domanda e deduzione CP_1
e, in ogni caso, la non debenza delle somme ex adverso infondatamente richieste”, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Ha CP_1 concluso chiedendo di “Respingersi perché infondato o con qualsiasi statuizione il gravame per cui è causa e per l'effetto confermarsi in ogni suo punto la sentenza n. 802/2023 dell'11.7.2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro su causa RG 2182/2022. Il credito che qui si precisa (cfr. Cass. 17534/2017) è di € 272.470,01 (cfr. all. 2 unitamente ai ratei ed interessi erogati – all. 3 – e valore capitale aggiornato all. 4, per chiedere e precisare il quale non occorre appello incidentale – Cass. 9005/2022) o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi di legge, previo accertamento incidentale della responsabilità civile 4
e penale del resistente nella causazione dell'infortunio. Spese, competenze ed onorari rifusi di ambo i gradi” o in subordine, l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nell'originario ricorso introduttivo.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, che impone di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
(vd. Cass. 23531/2016 e Cass. 15350/2017), deve rilevarsi la fondatezza del quarto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la gravata sentenza per non aver tenuto conto che “Alcun rapporto di lavoro e/o committenza idoneo a costituire fonte di responsabilità in capo all'odierno resistente è mai intercorso fra le parti
…”. Invero è pacifico ed incontroverso che il non fosse dipendente Pt_2 del ma fosse un artigiano, titolare della propria ditta, a cui il Pt_1 Pt_1 aveva commissionato l'esecuzione di lavori di ampliamento dell'impianto di raffreddamento. In realtà è anche controverso che il avesse Pt_1 commissionato tali lavorazioni (circostanza accertata in sede penale e ritenuta dal Tribunale), deducendo l'appellante che si sarebbe trattato di un controllo sull'impianto di raffreddamento da svolgersi solo in via amicale. Comunque è certo ed incontestato è che il fosse un artigiano titolare di una Pt_2 propria ditta e lavoratore autonomo.
In pendenza del presente grado di giudizio la S.C., analizzando una analoga fattispecie ha così statuito: “6. Questa Corte è consapevole (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 36051 del 2023 e 4482 del 2012) che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l' può esercitare tale CP_3 azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva, e che (cfr. Cass. 28 marzo 2008, n. 8136; Sez. L, Sentenza n.
10967 del 27/05/2015) l'azione esercitata dall' nei confronti delle «persone CP_1 civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, 5
rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (cfr. in tali sensi Cass. 18 agosto 2004 n.
16141 cui adde, ex plurimis, Cass. 7 marzo 2008 n. 6212).
7. Tuttavia, presupposto essenziale per l'esercizio del regresso è la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto allo stesso equiparabile secondo la giurisprudenza), nella specie pacificamente non ricorrente.
8. Vi sono infatti diverse ragioni che militano nel senso dell'esclusione dell'azione di regresso in relazione ad infortunio occorso a lavoratore subordinato.
9. In primo luogo, va richiamato il dato letterale delle norme degli articoli 10 ed 11 t.u.i.l.m.p., inseriti nel capo intitolato “datori di lavoro”, che disciplinano l'azione in questione come azione contro un “datore di lavoro” e come azione contro “responsabili civili” in quanto “incaricati della direzione o sorveglianza sul lavoro” e dunque operanti in relazione a lavoratori subordinati.
10. Il riferimento al rapporto di lavoro subordinato (o a rapporti per vari profili assimilabili) è rimasto anche a seguito dell'estensione operata in giurisprudenza dell'azione di regresso, all'esito di Corte costituzionale n. 22 del 1967 (azione verso altri dipendenti), Cass. S.U. n. Sez. U, Sentenza n. 3288 del 16/04/1997, Rv. 503735 – 01 e Sez. 3,
Sentenza n. 3102 del 01/04/1999, Rv. 524807 - 01 (azione nei confronti dei compagni di lavoro e dei preposti), Cass. Sez. Lav. n. 11426 del 2006 (azioni verso soci o amministratori), Cass. Sez. Lav. n. Sez. L, Sentenza n. 6212 del 07/03/2008, Rv. 602495 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 12561 del 18/05/2017, Rv. 644498 - 01) (azione verso i soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza).
11. In secondo luogo, occorre evidenziare l'incongruità dell'estensione del regresso in relazione a situazione che non riguarda la sfera organizzativa (e la correlativa responsabilità) di un datore di lavoro rispetto alla quale il lavoratore sia tenuto ad operare, laddove nella fattispecie l'attività del lavoratore è autonoma: un conto è invero tutelare il lavoratore autonomo sul piano previdenziale, altra cosa è estendere la responsabilità in regresso a soggetto appaltatore o, addirittura, al committente del lavoro nel cui ambito il lavoratore autonomo è chiamato ad operare (un lavoratore dunque con immanente facoltà di 6
rifiutare di operare in condizioni prive di adeguata sicurezza e, all'opposto, di operare comunque secondo scelte autonome).
12. In altri termini, l'estensione del regresso nei confronti di soggetti tenuti ad un
“debito di scurezza” (ossia dei soggetti che, in ragione dell'attività svolta, sono gravati da specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori a rischio) postula sempre un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale il lavoratore sia tenuto al rispetto delle disposizioni altrui e dell'etero-organizzazione della sua prestazione lavorativa. Un argomento in favore di questa lettura deriva altresì dall'art. 7 co. 2 punto 3 della legge n.
626/1994, secondo il quale l'obbligo del committente non si estende ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
13. In terzo luogo, rileva il carattere di specialità dell'azione di regresso rispetto alla generale azione di surroga possibile in relazione all'infortunio, atteso che l'invocata estensione giurisprudenziale del regresso al lavoro autonomo non lascerebbe rilevante spazio di operatività residuo alla surroga (al di fuori della materia dell'infortunistica stradale).
14. L'esclusione del regresso, per converso, lascia aperta la strada della surroga, al ricorrere dei requisiti relativi (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 21961 del 10/09/2018, Rv. 650495 - 01), sicché non esclude la tutela dell'ente previdenziale.
15. La giurisprudenza ha del resto chiarito la differenza tra i due istituti evidenziando la operatività generale della surroga ex art. 2916 c.c. dell'ente assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e la specialità dell'azione di regresso quale azione con la quale l'ente fa valere un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo
(cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019, Rv. 655759 - 01), con le correlative conseguenze -evidenziate da copiosa giurisprudenza- sul piano sia processuale
(competenza, onere della prova) che sostanziale (diversità dei fatti costitutivi del diritto, determinazione del quantum secondo apposite tariffe, regime della prescrizione)” (così
Cass. n. 13023 del 13/05/2024).
Questo Collegio intende dare continuità ai principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica secondo cui “Nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore autonomo, l' non può esperire l'azione di regresso, CP_1 che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparabile, ma soltanto, in presenza di tutti i presupposti, la generale azione di surroga” (così la citata
Cass. n. 13023/2024), non ravvisando ragioni per discostarsene. 7
In applicazione del sopra richiamato principio di diritto, le domande avanzate dall' con l'originario ricorso introduttivo devono trovare CP_1 rigetto.
La novità della questione e la sopravvenienza della richiamata pronuncia di legittimità in pendenza del grado consentono di ravvisare ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del doppio grado. Tanto più che la stessa Cassazione nella richiamata sentenza n. 13023 del 13.5.2024 ha disposto la compensazione delle spese osservando come “La novità della questione dà ragione della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande avanzate dall' con l'originario ricorso introduttivo;
CP_1 compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 02/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 38/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 02/10/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 38 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Magni e Parte_1
Piero Guidaldi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Pierfrancesco CP_1
Damasco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 802/2023, pubblicata in data 11/07/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro depositato in data 24.4.2022 l' esperiva l'azione di regresso nei CP_1 confronti di in relazione all'infortunio occorso all'interno della Parte_1 sede della sua impresa individuale a in data 31.12.2010 che ne Controparte_2 cagionava il decesso. A fondamento della domanda esponeva:
che il quale artigiano, era stato incaricato dal CP_2 Pt_1 dell'esecuzione dei lavori di ampliamento dell'impianto di raffreddamento del capannone, da effettuarsi mediante posizionamento a circa 3 metri dal suolo delle tubazioni;
che il si era recato ad effettuare i lavori in data 31.12.2010, Pt_2 giornata in cui l'azienda era chiusa, per effettuare il lavoro a lui commissionato con gli strumenti fornitigli dal ed in particolare con una scala Pt_1 telescopica a libretto priva di sistemi di ancoraggio;
che il era caduto dalla scala decedendo sul colpo;
Pt_2
che l' aveva erogato ai superstiti le prestazioni ex art. 66 T.U. n. CP_1
1124/1965; che il era stato condannato per omicidio colposo e violazione Pt_1 delle norme di scurezza. Chiedeva pertanto la condanna del al pagamento della somma di Pt_1
€ 237.102,05, oltre accessori e spese processuali.
Si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione Parte_1 dell'azione, la carenza di prova del pagamento ai superstiti di quanto richiesto in regresso nonché l'insussistenza dei presupposti di legge, non essendo intercorso con il alcun rapporto di lavoro e/o committenza idoneo a Pt_2 fondare la domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale accoglieva il ricorso e condannava al pagamento in favore dell' di € 234.668,99, Parte_1 CP_1 oltre accessori e spese processuali. Disattesa l'eccezione di prescrizione, il
Tribunale condivideva gli esiti degli accertamenti penali che avevano ravvisato la responsabilità del per il decesso del Riteneva poi idonea Pt_1 Pt_2 prova del pagamento effettuato dall' ai superstiti l'attestazione CP_1 3
sottoscritta da dirigente della sede di Velletri mentre non risultava dimostrato il pagamento da parte del di quanto statuito nella sentenza della Corte Pt_1
d'Appello in favore delle parti civili. Riteneva, infine, dovuti gli accessori dalla data di formale diffida in data 20.7.2019.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 formulando quattro motivi di gravame. Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver ammesso la tardiva produzione dei documenti da parte dell' all'udienza del 12.1.2023. Con il secondo Pt_3 motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Con il terzo motivo di appello ha censurato le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto dimostrato il pagamento ai superstiti degli importi richiesti in regresso. Con l'ultimo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza per aver ravvisato i presupposti di legge per l'azione di regresso, evidenziando l'insussistenza di alcun rapporto contrattuale fra il ed il Ha Pt_1 Pt_2 concluso chiedendo “- In via preliminare, DICHIARARE l'inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dall successivamente alla costituzione in CP_1 primo gradodel Sig. e per l'effetto disporne lo stralcio;
Parte_1
- Sempre in via preliminare, ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso ex art. 112 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro esercitata dall' e per l'effetto DICHIARARE inammissibile e/o CP_1 infondata ogni domanda formulata da controparte in questa sede;
-Nel merito, per tutti i motivi avanti esposti, RIGETTARE integralmente il ricorso proposto dall stante l'assoluta infondatezza di ogni avversa domanda e deduzione CP_1
e, in ogni caso, la non debenza delle somme ex adverso infondatamente richieste”, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Ha CP_1 concluso chiedendo di “Respingersi perché infondato o con qualsiasi statuizione il gravame per cui è causa e per l'effetto confermarsi in ogni suo punto la sentenza n. 802/2023 dell'11.7.2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di Giudice del lavoro su causa RG 2182/2022. Il credito che qui si precisa (cfr. Cass. 17534/2017) è di € 272.470,01 (cfr. all. 2 unitamente ai ratei ed interessi erogati – all. 3 – e valore capitale aggiornato all. 4, per chiedere e precisare il quale non occorre appello incidentale – Cass. 9005/2022) o quella diversa che risulterà di giustizia, oltre alla rivalutazione ed agli interessi compensativi di legge, previo accertamento incidentale della responsabilità civile 4
e penale del resistente nella causazione dell'infortunio. Spese, competenze ed onorari rifusi di ambo i gradi” o in subordine, l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nell'originario ricorso introduttivo.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, che impone di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
(vd. Cass. 23531/2016 e Cass. 15350/2017), deve rilevarsi la fondatezza del quarto motivo di gravame con cui l'appellante ha censurato la gravata sentenza per non aver tenuto conto che “Alcun rapporto di lavoro e/o committenza idoneo a costituire fonte di responsabilità in capo all'odierno resistente è mai intercorso fra le parti
…”. Invero è pacifico ed incontroverso che il non fosse dipendente Pt_2 del ma fosse un artigiano, titolare della propria ditta, a cui il Pt_1 Pt_1 aveva commissionato l'esecuzione di lavori di ampliamento dell'impianto di raffreddamento. In realtà è anche controverso che il avesse Pt_1 commissionato tali lavorazioni (circostanza accertata in sede penale e ritenuta dal Tribunale), deducendo l'appellante che si sarebbe trattato di un controllo sull'impianto di raffreddamento da svolgersi solo in via amicale. Comunque è certo ed incontestato è che il fosse un artigiano titolare di una Pt_2 propria ditta e lavoratore autonomo.
In pendenza del presente grado di giudizio la S.C., analizzando una analoga fattispecie ha così statuito: “6. Questa Corte è consapevole (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 36051 del 2023 e 4482 del 2012) che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l' può esercitare tale CP_3 azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva, e che (cfr. Cass. 28 marzo 2008, n. 8136; Sez. L, Sentenza n.
10967 del 27/05/2015) l'azione esercitata dall' nei confronti delle «persone CP_1 civilmente responsabili», per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, configura una azione esperibile anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, 5
rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale, atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (cfr. in tali sensi Cass. 18 agosto 2004 n.
16141 cui adde, ex plurimis, Cass. 7 marzo 2008 n. 6212).
7. Tuttavia, presupposto essenziale per l'esercizio del regresso è la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto allo stesso equiparabile secondo la giurisprudenza), nella specie pacificamente non ricorrente.
8. Vi sono infatti diverse ragioni che militano nel senso dell'esclusione dell'azione di regresso in relazione ad infortunio occorso a lavoratore subordinato.
9. In primo luogo, va richiamato il dato letterale delle norme degli articoli 10 ed 11 t.u.i.l.m.p., inseriti nel capo intitolato “datori di lavoro”, che disciplinano l'azione in questione come azione contro un “datore di lavoro” e come azione contro “responsabili civili” in quanto “incaricati della direzione o sorveglianza sul lavoro” e dunque operanti in relazione a lavoratori subordinati.
10. Il riferimento al rapporto di lavoro subordinato (o a rapporti per vari profili assimilabili) è rimasto anche a seguito dell'estensione operata in giurisprudenza dell'azione di regresso, all'esito di Corte costituzionale n. 22 del 1967 (azione verso altri dipendenti), Cass. S.U. n. Sez. U, Sentenza n. 3288 del 16/04/1997, Rv. 503735 – 01 e Sez. 3,
Sentenza n. 3102 del 01/04/1999, Rv. 524807 - 01 (azione nei confronti dei compagni di lavoro e dei preposti), Cass. Sez. Lav. n. 11426 del 2006 (azioni verso soci o amministratori), Cass. Sez. Lav. n. Sez. L, Sentenza n. 6212 del 07/03/2008, Rv. 602495 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 12561 del 18/05/2017, Rv. 644498 - 01) (azione verso i soggetti chiamati a collaborare con il datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza).
11. In secondo luogo, occorre evidenziare l'incongruità dell'estensione del regresso in relazione a situazione che non riguarda la sfera organizzativa (e la correlativa responsabilità) di un datore di lavoro rispetto alla quale il lavoratore sia tenuto ad operare, laddove nella fattispecie l'attività del lavoratore è autonoma: un conto è invero tutelare il lavoratore autonomo sul piano previdenziale, altra cosa è estendere la responsabilità in regresso a soggetto appaltatore o, addirittura, al committente del lavoro nel cui ambito il lavoratore autonomo è chiamato ad operare (un lavoratore dunque con immanente facoltà di 6
rifiutare di operare in condizioni prive di adeguata sicurezza e, all'opposto, di operare comunque secondo scelte autonome).
12. In altri termini, l'estensione del regresso nei confronti di soggetti tenuti ad un
“debito di scurezza” (ossia dei soggetti che, in ragione dell'attività svolta, sono gravati da specifici obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori a rischio) postula sempre un rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito del quale il lavoratore sia tenuto al rispetto delle disposizioni altrui e dell'etero-organizzazione della sua prestazione lavorativa. Un argomento in favore di questa lettura deriva altresì dall'art. 7 co. 2 punto 3 della legge n.
626/1994, secondo il quale l'obbligo del committente non si estende ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
13. In terzo luogo, rileva il carattere di specialità dell'azione di regresso rispetto alla generale azione di surroga possibile in relazione all'infortunio, atteso che l'invocata estensione giurisprudenziale del regresso al lavoro autonomo non lascerebbe rilevante spazio di operatività residuo alla surroga (al di fuori della materia dell'infortunistica stradale).
14. L'esclusione del regresso, per converso, lascia aperta la strada della surroga, al ricorrere dei requisiti relativi (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 21961 del 10/09/2018, Rv. 650495 - 01), sicché non esclude la tutela dell'ente previdenziale.
15. La giurisprudenza ha del resto chiarito la differenza tra i due istituti evidenziando la operatività generale della surroga ex art. 2916 c.c. dell'ente assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e la specialità dell'azione di regresso quale azione con la quale l'ente fa valere un proprio diritto che origina dal rapporto assicurativo
(cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29219 del 12/11/2019, Rv. 655759 - 01), con le correlative conseguenze -evidenziate da copiosa giurisprudenza- sul piano sia processuale
(competenza, onere della prova) che sostanziale (diversità dei fatti costitutivi del diritto, determinazione del quantum secondo apposite tariffe, regime della prescrizione)” (così
Cass. n. 13023 del 13/05/2024).
Questo Collegio intende dare continuità ai principi sanciti dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica secondo cui “Nell'ipotesi di infortunio subito dal lavoratore autonomo, l' non può esperire l'azione di regresso, CP_1 che presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparabile, ma soltanto, in presenza di tutti i presupposti, la generale azione di surroga” (così la citata
Cass. n. 13023/2024), non ravvisando ragioni per discostarsene. 7
In applicazione del sopra richiamato principio di diritto, le domande avanzate dall' con l'originario ricorso introduttivo devono trovare CP_1 rigetto.
La novità della questione e la sopravvenienza della richiamata pronuncia di legittimità in pendenza del grado consentono di ravvisare ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del doppio grado. Tanto più che la stessa Cassazione nella richiamata sentenza n. 13023 del 13.5.2024 ha disposto la compensazione delle spese osservando come “La novità della questione dà ragione della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, così provvede: rigetta le domande avanzate dall' con l'originario ricorso introduttivo;
CP_1 compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado.
Roma, 02/10/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI
( F.to dig.te)