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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCCELLI MORRIS, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.c.a.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9671 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 743/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento di IMU con irrogazione delle connesse sanzioni emesso dal Comune di Bologna relativamente ad un
Indirizzo_1complesso di fabbricati ad uso promiscuo sito in .
Ricorrente_1La piena proprietà del suddetto complesso di fabbricati da parte di società ricorrente ,
S.C.A.R.L. , è derivata da un'operazione di aumento del capitale attraverso il conferimento di ramo d'azienda con atto del notaio Nominativo_2 di Bologna datato 5 dicembre 2019
Nel suddetto atto era prevista una clausola secondo cui tutti gli effetti del conferimento sarebbero decorsi dal 01/01/2020
Parte ricorrente sostiene che :
• la stessa non doveva ab origine essere considerata un soggetto passivo IMU con riferimento al complesso immobiliare di Indirizzo_1 per l'anno d'imposta 2019 in quanto l'applicazione del tributo IMU ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale .
• la stessa non era titolare di un diritto di proprietà sul complesso immobiliare di
Indirizzo_1 in quanto nell'atto di cessione del ramo d'azienda era esplicitato che la consegna e gli effetti del complesso immobiliare dovevano decorrere dal primo gennaio
2020. Pertanto, nel periodo d'imposta individuato nell'avviso impugnato (5.12.2019 –
Indirizzo_131.12.2019), il soggetto che possedeva il complesso di fabbricati di (e che quindi in quanto tale doveva essere considerato ab origine il soggetto passivo ai fini
Ricorrente_1IMU) era a cui fra l'altro erano intestate le utenze di gas ed acqua
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle controdeduzioni del Comune si rileva quanto segue . Il soggetto a cui compete per norma il pagamento dell'IMU relativo ad un immobile è colui che ne detiene la titolarità del diritto di proprietà in coerenza con la natura patrimoniale del tributo . Il diritto di proprietà su un immobile è cosa diversa dall'effettiva disponibilità del bene . Giusto il richiamo fatto dal Comune ad alcune sentenze di Cassazione secondo cui ai fini della debenza del tributo rileva il potere sull'immobile che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1140 c.c. a prescindere dall'effettiva disponibilità che nel caso in esame è decorso dal primo giorno di gennaio del 2020 e che fa riferimento ad uno specifico accordo fra le parti che non rileva agli effetti della titolarità del diritto di proprietà .
Nominativo_2La società ricorrente a far data dall'atto del notaio è da considerarsi agli effetti IMU titolare del diritto di proprietà sugli immobili oggetto del contendere e di conseguenza il tributo per l'arco di tempo che va dal 5 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 .è di competenza della stessa
Il ricorso è da rigettare . Stante l'incertezza della materia è giustificata la compensazione delle spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA rigetta il ricorso . Compensa le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCCELLI MORRIS, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.c.a.r.l. - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. - Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9671 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 743/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento di IMU con irrogazione delle connesse sanzioni emesso dal Comune di Bologna relativamente ad un
Indirizzo_1complesso di fabbricati ad uso promiscuo sito in .
Ricorrente_1La piena proprietà del suddetto complesso di fabbricati da parte di società ricorrente ,
S.C.A.R.L. , è derivata da un'operazione di aumento del capitale attraverso il conferimento di ramo d'azienda con atto del notaio Nominativo_2 di Bologna datato 5 dicembre 2019
Nel suddetto atto era prevista una clausola secondo cui tutti gli effetti del conferimento sarebbero decorsi dal 01/01/2020
Parte ricorrente sostiene che :
• la stessa non doveva ab origine essere considerata un soggetto passivo IMU con riferimento al complesso immobiliare di Indirizzo_1 per l'anno d'imposta 2019 in quanto l'applicazione del tributo IMU ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale .
• la stessa non era titolare di un diritto di proprietà sul complesso immobiliare di
Indirizzo_1 in quanto nell'atto di cessione del ramo d'azienda era esplicitato che la consegna e gli effetti del complesso immobiliare dovevano decorrere dal primo gennaio
2020. Pertanto, nel periodo d'imposta individuato nell'avviso impugnato (5.12.2019 –
Indirizzo_131.12.2019), il soggetto che possedeva il complesso di fabbricati di (e che quindi in quanto tale doveva essere considerato ab origine il soggetto passivo ai fini
Ricorrente_1IMU) era a cui fra l'altro erano intestate le utenze di gas ed acqua
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminata la documentazione agli atti e tenuto conto delle controdeduzioni del Comune si rileva quanto segue . Il soggetto a cui compete per norma il pagamento dell'IMU relativo ad un immobile è colui che ne detiene la titolarità del diritto di proprietà in coerenza con la natura patrimoniale del tributo . Il diritto di proprietà su un immobile è cosa diversa dall'effettiva disponibilità del bene . Giusto il richiamo fatto dal Comune ad alcune sentenze di Cassazione secondo cui ai fini della debenza del tributo rileva il potere sull'immobile che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1140 c.c. a prescindere dall'effettiva disponibilità che nel caso in esame è decorso dal primo giorno di gennaio del 2020 e che fa riferimento ad uno specifico accordo fra le parti che non rileva agli effetti della titolarità del diritto di proprietà .
Nominativo_2La società ricorrente a far data dall'atto del notaio è da considerarsi agli effetti IMU titolare del diritto di proprietà sugli immobili oggetto del contendere e di conseguenza il tributo per l'arco di tempo che va dal 5 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 .è di competenza della stessa
Il ricorso è da rigettare . Stante l'incertezza della materia è giustificata la compensazione delle spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA rigetta il ricorso . Compensa le spese