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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/04/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2650/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA SOLFERINO, 10 25122 BRESCIA presso lo studio dell'avv. GIEBELMANN ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVONI GIEBELMANN MICHELE ( ) VIA SOLFERINO 10 25122 BRESCIA;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 9 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BOZZATO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIANCHI LORENZO ( ) VIA SANT'ANDREA N. 23 20121 MILANO;
C.F._3
APPELLATO avente ad oggetto: Mediazione sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata
• in via preliminare : sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Sarah Gravagnola, n. 6771/2024, R.G. n. 48479/2021, pubblicata il 05.07.2024 condannando alla Controparte_1 restituzione di quanto ricevuto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
• in via principale ed in rito , dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Mi lano, in favore dell'Autorità giudiziaria francese;
• in via subordinata e nel merito , dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. Controparte_2 ad in relazione alle causali da quest'ultima dedotte nella fase monitoria e Controparte_1 nel giudizio di prime cure condannando alla restituzione di quanto Controparte_1 ricevuto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
• in via di estremo subordine e nel merito , ridurre l'importo della penale, eventualmente e denegatamente dovuta dal Dott. ad ad una percentuale Parte_1 Controparte_1 non eccedente il 2% del prezzo di vendita dell'immobile (quindi, non oltre Euro 20.000,00, oltre I.V.A.), ovvero ad una diversa percentuale, anche inferiore, ritenuta di giustizia;
• in ogni caso , con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, per le ragioni esposte sub motivo V, con integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria
pagina 2 di 13 • si producono , la copia della sentenza n. 6771/2024, R.G. n. 48479/2021 del Tribunale di Milano, ed il fascicolo di produzione degli atti e dei documenti già versato in prime cure;
• chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento R.G. n. 48479/2021 del Tribunale di Milano”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza n. 6771/2024 del Tribunale Civile di Milano in ogni sua statuizione;
- con vittoria a favore della scrivente delle spese e dei compensi legali del presente grado di giudizio, con rimborso forfettario ex art. 15 t.f. e accessori di legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione chiese e ottenne dal tribunale di Milano l'emissione di un Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro Parte_1
78.080,00 oltre accessori. Il creditore, riservandosi di agire in un separato giudizio per il pagamento dell'ulteriore provvigione del 2%, allegò a fondamento della ingiunzione, di avere ricevuto da l'incarico di svolgere attività di Parte_1 mediazione nella vendita della villa in Sardegna e di avere maturato il diritto al pagamento di un importo pari alla provvigione nella misura del 4% del prezzo realizzato nella vendita dell'immobile (corrispondente a euro 1.600.000,00), così come previsto dall'art. 8 dell'incarico nel caso di vendita realizzata direttamente da parte del proprietario come nella specie avvenuto. Il sig. con l'atto di citazione in opposizione, contestò la domanda di Parte_1 pagamento eccependo, per quanto ancora di interesse in questa sede, il difetto di giurisdizione del giudice italiano per nullità dell'art. 16 del mandato ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. u), c. cons.. e, nel merito, la vessatorietà della clausola penale di cui all'art. 8 del contratto poiché manifestamente eccessiva ex art. 36, co. 1, c. cons., nonché delle clausole di durata dell'incarico di cui all'art. 5 del contratto di mediazione e di irrevocabilità ed esclusiva di cui all'art. 8 ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. g), i) e t), c. cons., poiché limitative della libertà contrattuale del contraente debole e, in via subordinata, l'assenza di prova scritta dell'attività di intermediazione svolta. In via ulteriormente subordinata, pagina 3 di 13 l'opponente argomentava che il quantum ingiunto fosse errato e comunque eccessivo a fronte del fatto che, da un lato, la quota di titolarità del sig.
[...] corrispondeva a 1/6 dell'intera proprietà e, dall'altro, che il mandato Parte_1 aveva ad oggetto la sola villa (venduta per la somma di euro 1.000.000,00), non anche i terreni adiacenti (del valore di euro 600.000,00). costituitasi in giudizio, eccepì l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e contestò l'avversa prospettazione allegando che la clausola penale di cui all'art. 8 del contratto non poteva essere considerata vessatoria poiché conforme ai consolidati principi giurisprudenziali che riconoscono al mediatore il diritto alla provvigione ogni qualvolta la sua attività determini la conclusione dell'affare. Sostenne inoltre che non potevano ritenersi vessatorie né l'estensione temporale di 30 giorni per l'invio della comunicazione di disdetta, giustificata dalla durata dell'incarico superiore ai sei mesi, né l'irrevocabilità dell'incarico stesso che non avrebbe integrato alcuno squilibrio contrattuale, non essendo il diritto di recesso previsto neanche a favore del professionista. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6771/2024, pubblicata il 05.07.2024 e non notificata, in parziale accoglimento dell'opposizione revocò il decreto ingiuntivo n. 17386/2021, condannò l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 40.000,00 oltre iva e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, 15
% spese forfettarie. Il primo giudice respinse l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo che, non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 17, doveva applicarsi alla fattispecie il criterio di cui all'art. 7, n. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
rilevò che anche la competenza risultava radicata presso il Tribunale di Milano, avendo l'opponente invocato la vessatorietà della clausola che stabiliva la competenza esclusiva del Tribunale di Milano ai soli fini di contestare la giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, senza però mai eccepire l'incompetenza di tale autorità giurisdizionale in favore di un'altra. Nel merito, motivò il parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo rilevando che, in assenza di disdette nei termini previste dal contratto, il mandato conferito a si era validamente prorogato due Controparte_1 volte per il medesimo periodo di vigenza;
che la clausola di durata dell'incarico pagina 4 di 13 di mediazione non poteva ritenersi vessatoria poiché da un lato, in mancanza di una diversa indicazione, il periodo di vigenza in caso di rinnovo del contratto doveva intendersi pari a quello originariamente concordato e, dall'altro, il preavviso di trenta giorni per la disdetta risultava ragionevole e congruo in relazione a un contratto della durata superiore a sei mesi;
che conseguentemente, a fronte della durata predeterminata del contratto, non potevano considerarsi vessatorie neppure le clausole di irrevocabilità e di esclusiva dell'incarico; che, avendo il sig. concluso la vendita diretta Parte_1 dell'immobile con la stipula sia del preliminare che del definitivo nel periodo di vigenza del contratto, doveva applicarsi l'art. 8, lett. a) del contratto, che prevedeva il pagamento di una penale pari alla provvigione pattuita del 6% del prezzo di vendita;
che il carattere vessatorio di tale clausola doveva essere escluso in quanto questa era stata oggetto di un accordo modificativo tra le parti, avvenuto mediante lo scambio di corrispondenza, con cui era stata concordata a favore del consumatore la riduzione della provigione dal 6% al 4%; che risultava dovuta a una provvigione del 4% sul prezzo di vendita della sola CP_1 villa e non anche dei terreni adiacenti, da quantificarsi pertanto nell'importo di euro 40.000,00. Ha proposto appello Si è costituita Parte_1 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello nel merito. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza ex art. 351 c.p.c., fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
***
L'impugnazione è articolata in cinque motivi. 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del criterio previsto all'art. 7, co. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 1215/2012. L'appellante deduce l'invalidità della clausola di cui all'art. 16 del contratto di mediazione in forza degli artt. 17 e 18 del predetto Regolamento UE, rilevando che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato di residenza del convenuto consumatore che, nella specie, risultava essere la Francia. A supporto del fatto che avesse rivolto la propria attività anche nei confronti dello Stato di CP_1
pagina 5 di 13 residenza del sig. l'appellante riporta che (i) il contratto di Parte_1 mediazione immobiliare era stato sottoscritto a Parigi;
(ii) CP_1 risultava essere affiliata esclusiva di Christie's International real estate, di cui esibiva anche il logo;
(iii) il sito internet di era consultabile anche in CP_1 lingua francese;
(iv) risultava essere socia fondatrice di EREN CP_1
(European Real Estate Ltd), operante in vari uffici distribuiti in sette paesi europei, tra i quali figurava anche la Francia. Viene pertanto prospettato che il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano in favore di quello estero escluderebbe la competenza di qualsiasi altro giudice italiano, anche in considerazione del carattere vessatorio della clausola di elezione del foro di Milano contenuta nell'incarico di mediazione 2°. Parte appellante lamenta la vessatorietà della clausola contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di mediazione attinente alla durata dell'incarico nella parte in cui questa risulta non essere redatta in modo chiaro e comprensibile. Nella specie, si evidenzia come questa non contenga alcuna indicazione né circa la durata o il limite massimo dei rinnovi, né in merito all'applicabilità della facoltà di disdetta anche ai successivi rinnovi. L'appellante, nel prospettare il carattere vessatorio della clausola, fa riferimento anche al combinato disposto degli artt. 1 e 8 del contratto di mediazione che, stabilendo l'irrevocabilità ed esclusività dell'incarico senza, tuttavia, alcuna correlativa obbligazione a carico del mediatore, evidenzierebbe un significativo squilibrio contrattuale ai danni del consumatore. Viene inoltre contestata l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado riguardo al provvedimento n. 25018 del 09.07.2014 dell'AGCM, evidenziando che tale provvedimento si limita a stabilire la vessatorietà di un termine di disdetta di quarantacinque giorni rispetto a un contratto di durata compresa tra sette mesi e un anno, senza tuttavia esprimersi sull'adeguatezza di un termine di trenta giorni per lo stesso tipo di contratto. A conforto della propria tesi l'appellante richiama l'art. 65 bis del codice del consumo che, sebbene introdotto solo di recente con la l. n. 214/2023 e quindi non in vigore all'epoca dei fatti, ha disposto che, nei contratto di servizi con clausola di rinnovo automatico, il professionista entro trenta giorni prima dalla scadenza del contratto deve avvisare il consumatore della data entro cui può comunicare l'eventuale disdetta. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il tribunale a riconoscere la vessatorietà e quindi la nullità della clausola di durata e rinnovo del contratto di mediazione. Di conseguenza alcuna penale pagina 6 di 13 poteva ipotizzarsi a carico del sig. che aveva venduto l'immobile Parte_1 senza avvalersi del mediatore a incarico terminato.
3°. Viene censurata la decisione laddove esclude il carattere vessatorio della clausola penale prevista all'art. 8 del contratto di mediazione sul presupposto che questa è stata oggetto di rinegoziazione individuale tra le parti e di modifica a favore del consumatore. Il tribunale avrebbe omesso di valutare la comunicazione del 08.03.2021 del legale rappresentante di dal cui CP_1 contenuto era evidente la mancata conclusione di un accordo tra le parti sull'entità della penale e dunque la vessatorietà della clausola in quanto non oggetto di trattative.
4°. In subordine si lamenta la mancata riduzione della penale ex art. 1384 c.c., nonostante la manifesta iniquità, stante la coincidenza tra l'importo chiesto a tale titolo e la provvigione prevista per la positiva conclusione dell'affare, senza alcuna considerazione dell'attività effettivamente svolta dal mediatore.
5°. L'ultimo motivo è volto a censurare il governo delle spese di lite, interamente poste a carico dell'appellante, nonostante il notevole ridimensionamento della pretesa avversaria – che ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo – e il parziale accoglimento delle ragioni del sig. Parte_1
Tali circostanze, lamenta l'appellante, avrebbero giustificato quantomeno l'integrale compensazione delle spese processuali.
*** L'opinione della Corte. Il 1° motivo di impugnazione è infondato. L'appellante assume che il tribunale, nel riconoscere la giurisdizione in capo al giudice italiano, avrebbe erroneamente escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, previste dalla Sezione 4, Reg. UE n. 1215/2012, nonostante risultasse evidente <come avesse rivolto la propria attività CP_1 anche nei confronti dello Stato di residenza dell'odierno appellante>>. Tale prospettazione non è condivisibile. In via preliminare deve rilevarsi l'erroneità della prospettazione di parte appellata che, richiamando l'art. 345 c.p.c., sostiene preclusa la possibilità di invocare nel presente grado di giudizio la sussistenza di una delle ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 17 del Reg. n. 1215/2012, che radicherebbe la giurisdizione nello Stato di residenza del consumatore. Il richiamo al divieto di nova in appello risulta inconferente essendo da una parte pacifico che l'appellante ha ritualmente formulato la suddetta eccezione davanti al giudice di prime cure, fondando le pagina 7 di 13 proprie difese proprio sulla propria qualità di consumatore, dall'altra la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione (Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 15364 del 03/06/2024). Procedendo quindi alla disamina dell'asserita circostanza che l'attività della professionista fosse diretta verso la Francia – Stato di Controparte_1 residenza del sig. al momento della proposizione della domanda Parte_1 giudiziale (cfr. fascicolo parte appellante, doc. 4) – si rileva la centralità delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea e, in particolare, della sentenza (Grande Sezione) del 7 dicembre 2010 emessa nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, la quale individua un elenco non esaustivo di caratteristiche che costituiscono indizi di un'attività “diretta verso” uno o più Stati membri. Parte appellante richiama la portata di tali precedenti e prospetta l'operatività di in Francia basandosi su taluni comportamenti Controparte_1 meramente indiziari che, tuttavia, ad avviso della Corte, non risultano dirimenti dovendo osservarsi che: (i) quanto alla sottoscrizione del contratto di mediazione immobiliare, dagli atti di causa si evince che l'incarico di mediazione non si è perfezionato a Parigi, bensì in Italia a seguito della trasmissione dell'incarico sottoscritto dall'appellante via mail al mediatore (cfr. fascicolo parte appellata, doc.7); (ii) il logo riportato nell'intestazione dell'incarico di mediazione non vale di per sé a dimostrare l'affiliazione esclusiva del professionista alla casa d'aste internazionale Christie's International Real Estate costituendo una mera indicazione della possibilità che CP_1 sia conosciuta da interlocutori internazionali ma sempre con riferimento al territorio sardo dove opera la società appellata, come del resto la consultabilità del sito anche in lingua francese;
(iii) le medesime considerazioni valgono con riferimento alla qualifica della professionista quale socia fondatrice di Parte_2 trattandosi di circostanza che, in assenza di ulteriori
[...] convergenti elementi, non denota l'esercizio dell'attività fuori dallo stato italiano E' in ogni casi assorbente, rispetto alla questione posta dall'appellante del difetto di giurisdizione, l'attuale residenza del consumatore in Italia. Come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte “il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis pagina 8 di 13 e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la giurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio” (da ultimo Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024). Ragioni di economia processuale giustificano in tal caso il mantenimento della giurisdizione del giudice italiano, ogni qualvolta nel corso del processo sopravvenga un valido criterio di collegamento. E' invece fondato il 2° motivo di impugnazione. Il tribunale nel rigettare l'opposizione rileva che Parte_1
< ha conferito alla società opposta mandato di reperire acquirenti per la villa sita nel Comune di Aglientu in data 10.1.2020 (doc. 1 opponente) con scadenza il 30.8.2021 ed il rapporto si è validamente prorogato per un medesimo periodo di vigenza sia una prima che una seconda volta, in assenza di disdette nei termini previsti dalla scrittura. Sono infatti destituite di fondamento le eccezioni di vessatorietà delle clausole di durata dell'incarico, di irrevocabilità e di esclusiva, da un lato, e della clausola penale manifestamente eccessiva, dall'altro. In assenza dell'indicazione di un diverso periodo di vigenza in caso di rinnovo del contratto, esso deve intendersi della medesima durata di quella originariamente pattuita e il termine di preavviso di trenta giorni per dare disdetta è ragionevole e congruo, se parametrato alla durata del contratto di oltre sette mesi (il provvedimento n. 25018 del 09.07.2014 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si riferisce alla diversa (e più gravosa per il consumatore) ipotesi nella quale siano pattuiti termini pari a trenta giorni per contratti di durata da quattro a sei mesi e a quarantacinque giorni per contratti di durata da sette mesi ad un anno). Proprio a fronte della durata predeterminata del contratto, che non vincola il consumatore sine die, non sono da considerarsi vessatorie neppure le clausole di esclusiva e di irrevocabilità dell'incarico>>. La lettura operata dal primo giudice dell'incarico di mediazione non è tuttavia coerente con i principi di tutela vigenti in materia di contratti con il consumatore, recepiti dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Il sistema, di impostazione euro-unitaria, si fonda sul presupposto che il consumatore è in posizione di inferiorità negoziale e in deficit informativo rispetto al professionista. Da ciò discende non solo una presunzione relativa di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, c. cons., ma anche il dovere del giudice di sindacare sull'equilibrio contrattuale del contratto concluso con il consumatore. Ciò premesso il contratto di mediazione oggetto di controversia è stato concluso mediante l'adesione del sig. a condizioni generali di contratto Parte_1
pagina 9 di 13 predisposte da Dalla disamina complessiva delle Controparte_1 disposizioni si rileva un indiscutibile sbilanciamento del regolamento contrattuale a favore della mediatrice. Non è previsto alcun obbligo diretto a carico di tenuta ad eseguire una prestazione, il cui contenuto si CP_1 ricava indirettamente dalla lettura di clausole volte in primis a normare obblighi a carico del venditore. Si vedano a riguardo gli artt. 7 e 9 laddove prevedono che il venditore “si impegna a rendere possibile, a semplice richiesta anche verbale, le visite da parte di incaricati dal Mandatario e di potenziali acquirenti” e “autorizza fin d'ora il Mandatario ad eseguire la pubblicità e la promozione da quest'ultimo ritenuta più opportuna” (cfr. contratto di mediazione, artt. 7 e 9). A conferma di un assetto contrattuale squilibrato nei confronti del consumatore si pone anche la previsione della corresponsione della clausola penale – di importo equiparato alla provvigione prevista in caso di conclusione dell'affare da parte di – a CP_1 prescindere da qualsivoglia valutazione in merito all'attività da questa esperita nel periodo di vigenza del contratto. Passando alla disamina della clausola di durata dell'incarico, deve rilevarsi il carattere vessatorio di tale clausola sotto plurimi profili. Come correttamente prospettato dall'appellante, per comprendere in pieno la portata vessatoria della clausola, questa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 8 nella parte in cui stabilisce che “il presente incarico è irrevocabile ed esclusivo”. La durata complessiva dell'incarico pari a sette mesi e venti giorni non è esplicitata dall'art. 5 del contratto di mediazione. La clausola indica come data di decorrenza quella della sottoscrizione e come dies a quo il 30.08.2020, richiamando un meccanismo di tacita rinnovazione del contratto “salvo comunicazione di disdetta da effettuarsi con 30 gg di preavviso per iscritto”. Pare evidente la difficoltà in cui il consumatore incorre nel calcolare periodo di efficacia dell'incarico che, non essendo articolato in mesi interi ma anche in frazioni di essi, rende complessa l'individuazione dei trenta giorni dalla scadenza del contratto previsti quale periodo entro cui comunicare per iscritto la disdetta. Da ciò discende l'impossibilità per il consumatore di comprendere con chiarezza il meccanismo di operatività della proroga tacita, in quanto il tenore della previsione contrattuale non consente al venditore di determinare agevolmente la durata del rinnovo automatico e neppure di comprendere che valgono le medesime condizioni in origine pattuite, ivi compreso il patto di esclusiva. Inoltre la clausola, non ponendo alcun limite quantitativo alle ipotesi di rinnovo pagina 10 di 13 del contratto, finisce per costituire un vincolo contrattuale di durata indeterminata. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola di durata del contratto, in ragione della sua formulazione di difficile comprensione, risulta redatta in violazione dell'art. 35, co. 1, c. cons.. Deve infine rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il termine di preavviso di trenta giorni non risulta congruo se parametrato a un contratto della durata di sette mesi e venti giorni. Alcun argomento in senso contrario può inferirsi dalle decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il primo giudice, a sostegno del proprio convincimento, ha riportato – menzionando erroneamente il provvedimento n. 25018 del 09.07.2014 – il contenuto del provvedimento dell'AGCM n. 24996 del 25.06.2014 che riconosce come eccessivamente anticipati i termini per la disdetta pari a trenta giorni, per contratti di durata da quattro a sei mesi, e a quarantacinque giorni, per contratti di durata da sette mesi ad un anno. In alcun passaggio di tale provvedimento si conferma tuttavia la congruità del termine di 30 giorni per il preavviso nei contratti di durata di 7 mesi e gg 20. Di contro la decisione dell'AGCM con il provvedimento n. 25018 da questa emesso il 09.07.2014 depone in senso favorevole alla tesi dell'appellante. In questa seconda pronuncia l'autorità di regolazione si è espressa in merito al termine di preavviso di venticinque giorni, rilevando che
“tale disposizione prevede un termine troppo anticipato per richiedere la disdetta, con riferimento agli incarichi di mediazione di durata inferiore a un anno (es. sei mesi)” in quanto questo risponderebbe “principalmente all'interesse del professionista di pianificare al meglio la propria attività e, soprattutto, di mantenere in vita l'incarico, rendendo più difficile la mobilità verso i professionisti concorrenti” (cfr. provvedimento AGCM n. 25018 del 09.07.2014, p. 5). Infine che il termine di disdetta ponga un profilo di vessatorietà lo si ricava dal recente art. 65 bis c. cons. – introdotto dalla l. 30 dicembre 2023, n. 214 e pertanto non applicabile al caso di specie – che, recependo il carattere oneroso delle clausole relative ai termini di disdetta contenute in contratti di servizio che prevedono il rinnovo automatico, ha modificato la disciplina in un'ottica di protezione del contraente più debole, prevedendo che, in caso di clausola di rinnovo tacito, il professionista è gravato dall'onere di comunicare al consumatore entro 30 giorni dalla scadenza del contratto la data entro cui può inviare formale disdetta. pagina 11 di 13 Va dunque dichiarata la vessatorietà dell'art. 5 in quanto:
-non indica espressamente la durata del rinnovo;
-prevede un numero indeterminato di rinnovi;
-non esplicita che in caso di rinnovo le condizioni di contratto sono le medesime di quelle originarie;
-prevede un termine per effettuare la disdetta sproporzionato rispetto alla durata del contratto. Dalla nullità di protezione che, ai sensi dell'art. 36 c. cons., travolge la clausola di cui all'art. 5 dell'incarico di mediazione discende che il contratto di cui è causa ha cessato di produrre effetti in data 30.08.2020 e dunque in data antecedente al preliminare di vendita stipulato da il 04.05.2021. Parte_1
A ciò si aggiunga che, in assenza di qualsivoglia prova atta a documentare la circostanza asserita da secondo cui questa avrebbe avuto CP_1 precedenti contatti con gli acquirenti dell'immobile, la vendita conclusa da non risulta in alcun modo riferibile all'operato del mediatore. Parte_1
Alcun inadempimento può pertanto essere imputato in capo a Parte_1
All'accoglimento del secondo motivo di impugnazione segue l'assorbimento delle ulteriori censure.
***
Per le ragioni illustrate, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato che nulla è dovuto da a in Parte_1 Controparte_1 relazione all'incarico di mediazione sottoscritto in data 10.01.2020; l'appellata deve pertanto essere condannata a restituire quanto ricevuto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado come richiesto nelle conclusioni depositate in uno con le note conclusive dall'appellante oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (Cass. Sez. L., 05/08/2005, n. 16559). Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa e all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6771/2024, pubblicata il 05.07.2024, in totale riforma, così dispone: pagina 12 di 13 1. accoglie l'impugnazione e conseguentemente, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6771/2024, dichiara che nulla è dovuto da
[...]
a e per l'effetto condanna Parte_1 Parte_3 CP_1
a restituire a quanto da questi versato in esecuzione
[...] Parte_1 della sentenza di I grado oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2. condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di I grado, liquidate in € 7616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3. condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di II grado, liquidate in € 7.400,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 26.03.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2650/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA SOLFERINO, 10 25122 BRESCIA presso lo studio dell'avv. GIEBELMANN ANGELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SALVONI GIEBELMANN MICHELE ( ) VIA SOLFERINO 10 25122 BRESCIA;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO, 9 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BOZZATO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BIANCHI LORENZO ( ) VIA SANT'ANDREA N. 23 20121 MILANO;
C.F._3
APPELLATO avente ad oggetto: Mediazione sulle seguenti conclusioni.
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata
• in via preliminare : sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Sarah Gravagnola, n. 6771/2024, R.G. n. 48479/2021, pubblicata il 05.07.2024 condannando alla Controparte_1 restituzione di quanto ricevuto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
• in via principale ed in rito , dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Mi lano, in favore dell'Autorità giudiziaria francese;
• in via subordinata e nel merito , dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. Controparte_2 ad in relazione alle causali da quest'ultima dedotte nella fase monitoria e Controparte_1 nel giudizio di prime cure condannando alla restituzione di quanto Controparte_1 ricevuto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
• in via di estremo subordine e nel merito , ridurre l'importo della penale, eventualmente e denegatamente dovuta dal Dott. ad ad una percentuale Parte_1 Controparte_1 non eccedente il 2% del prezzo di vendita dell'immobile (quindi, non oltre Euro 20.000,00, oltre I.V.A.), ovvero ad una diversa percentuale, anche inferiore, ritenuta di giustizia;
• in ogni caso , con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del presente gravame, per le ragioni esposte sub motivo V, con integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria
pagina 2 di 13 • si producono , la copia della sentenza n. 6771/2024, R.G. n. 48479/2021 del Tribunale di Milano, ed il fascicolo di produzione degli atti e dei documenti già versato in prime cure;
• chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento R.G. n. 48479/2021 del Tribunale di Milano”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza n. 6771/2024 del Tribunale Civile di Milano in ogni sua statuizione;
- con vittoria a favore della scrivente delle spese e dei compensi legali del presente grado di giudizio, con rimborso forfettario ex art. 15 t.f. e accessori di legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione chiese e ottenne dal tribunale di Milano l'emissione di un Controparte_1 decreto ingiuntivo nei confronti di per l'importo di euro Parte_1
78.080,00 oltre accessori. Il creditore, riservandosi di agire in un separato giudizio per il pagamento dell'ulteriore provvigione del 2%, allegò a fondamento della ingiunzione, di avere ricevuto da l'incarico di svolgere attività di Parte_1 mediazione nella vendita della villa in Sardegna e di avere maturato il diritto al pagamento di un importo pari alla provvigione nella misura del 4% del prezzo realizzato nella vendita dell'immobile (corrispondente a euro 1.600.000,00), così come previsto dall'art. 8 dell'incarico nel caso di vendita realizzata direttamente da parte del proprietario come nella specie avvenuto. Il sig. con l'atto di citazione in opposizione, contestò la domanda di Parte_1 pagamento eccependo, per quanto ancora di interesse in questa sede, il difetto di giurisdizione del giudice italiano per nullità dell'art. 16 del mandato ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. u), c. cons.. e, nel merito, la vessatorietà della clausola penale di cui all'art. 8 del contratto poiché manifestamente eccessiva ex art. 36, co. 1, c. cons., nonché delle clausole di durata dell'incarico di cui all'art. 5 del contratto di mediazione e di irrevocabilità ed esclusiva di cui all'art. 8 ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. g), i) e t), c. cons., poiché limitative della libertà contrattuale del contraente debole e, in via subordinata, l'assenza di prova scritta dell'attività di intermediazione svolta. In via ulteriormente subordinata, pagina 3 di 13 l'opponente argomentava che il quantum ingiunto fosse errato e comunque eccessivo a fronte del fatto che, da un lato, la quota di titolarità del sig.
[...] corrispondeva a 1/6 dell'intera proprietà e, dall'altro, che il mandato Parte_1 aveva ad oggetto la sola villa (venduta per la somma di euro 1.000.000,00), non anche i terreni adiacenti (del valore di euro 600.000,00). costituitasi in giudizio, eccepì l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e contestò l'avversa prospettazione allegando che la clausola penale di cui all'art. 8 del contratto non poteva essere considerata vessatoria poiché conforme ai consolidati principi giurisprudenziali che riconoscono al mediatore il diritto alla provvigione ogni qualvolta la sua attività determini la conclusione dell'affare. Sostenne inoltre che non potevano ritenersi vessatorie né l'estensione temporale di 30 giorni per l'invio della comunicazione di disdetta, giustificata dalla durata dell'incarico superiore ai sei mesi, né l'irrevocabilità dell'incarico stesso che non avrebbe integrato alcuno squilibrio contrattuale, non essendo il diritto di recesso previsto neanche a favore del professionista. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6771/2024, pubblicata il 05.07.2024 e non notificata, in parziale accoglimento dell'opposizione revocò il decreto ingiuntivo n. 17386/2021, condannò l'opponente al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 40.000,00 oltre iva e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, 15
% spese forfettarie. Il primo giudice respinse l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano ritenendo che, non ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 17, doveva applicarsi alla fattispecie il criterio di cui all'art. 7, n. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
rilevò che anche la competenza risultava radicata presso il Tribunale di Milano, avendo l'opponente invocato la vessatorietà della clausola che stabiliva la competenza esclusiva del Tribunale di Milano ai soli fini di contestare la giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, senza però mai eccepire l'incompetenza di tale autorità giurisdizionale in favore di un'altra. Nel merito, motivò il parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo rilevando che, in assenza di disdette nei termini previste dal contratto, il mandato conferito a si era validamente prorogato due Controparte_1 volte per il medesimo periodo di vigenza;
che la clausola di durata dell'incarico pagina 4 di 13 di mediazione non poteva ritenersi vessatoria poiché da un lato, in mancanza di una diversa indicazione, il periodo di vigenza in caso di rinnovo del contratto doveva intendersi pari a quello originariamente concordato e, dall'altro, il preavviso di trenta giorni per la disdetta risultava ragionevole e congruo in relazione a un contratto della durata superiore a sei mesi;
che conseguentemente, a fronte della durata predeterminata del contratto, non potevano considerarsi vessatorie neppure le clausole di irrevocabilità e di esclusiva dell'incarico; che, avendo il sig. concluso la vendita diretta Parte_1 dell'immobile con la stipula sia del preliminare che del definitivo nel periodo di vigenza del contratto, doveva applicarsi l'art. 8, lett. a) del contratto, che prevedeva il pagamento di una penale pari alla provvigione pattuita del 6% del prezzo di vendita;
che il carattere vessatorio di tale clausola doveva essere escluso in quanto questa era stata oggetto di un accordo modificativo tra le parti, avvenuto mediante lo scambio di corrispondenza, con cui era stata concordata a favore del consumatore la riduzione della provigione dal 6% al 4%; che risultava dovuta a una provvigione del 4% sul prezzo di vendita della sola CP_1 villa e non anche dei terreni adiacenti, da quantificarsi pertanto nell'importo di euro 40.000,00. Ha proposto appello Si è costituita Parte_1 Controparte_1 contestando la fondatezza dell'appello nel merito. Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza ex art. 351 c.p.c., fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
***
L'impugnazione è articolata in cinque motivi. 1°. Viene impugnata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice italiano in applicazione del criterio previsto all'art. 7, co. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 1215/2012. L'appellante deduce l'invalidità della clausola di cui all'art. 16 del contratto di mediazione in forza degli artt. 17 e 18 del predetto Regolamento UE, rilevando che il Tribunale di Milano avrebbe dovuto declinare la propria giurisdizione in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato di residenza del convenuto consumatore che, nella specie, risultava essere la Francia. A supporto del fatto che avesse rivolto la propria attività anche nei confronti dello Stato di CP_1
pagina 5 di 13 residenza del sig. l'appellante riporta che (i) il contratto di Parte_1 mediazione immobiliare era stato sottoscritto a Parigi;
(ii) CP_1 risultava essere affiliata esclusiva di Christie's International real estate, di cui esibiva anche il logo;
(iii) il sito internet di era consultabile anche in CP_1 lingua francese;
(iv) risultava essere socia fondatrice di EREN CP_1
(European Real Estate Ltd), operante in vari uffici distribuiti in sette paesi europei, tra i quali figurava anche la Francia. Viene pertanto prospettato che il difetto di giurisdizione del Tribunale di Milano in favore di quello estero escluderebbe la competenza di qualsiasi altro giudice italiano, anche in considerazione del carattere vessatorio della clausola di elezione del foro di Milano contenuta nell'incarico di mediazione 2°. Parte appellante lamenta la vessatorietà della clausola contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di mediazione attinente alla durata dell'incarico nella parte in cui questa risulta non essere redatta in modo chiaro e comprensibile. Nella specie, si evidenzia come questa non contenga alcuna indicazione né circa la durata o il limite massimo dei rinnovi, né in merito all'applicabilità della facoltà di disdetta anche ai successivi rinnovi. L'appellante, nel prospettare il carattere vessatorio della clausola, fa riferimento anche al combinato disposto degli artt. 1 e 8 del contratto di mediazione che, stabilendo l'irrevocabilità ed esclusività dell'incarico senza, tuttavia, alcuna correlativa obbligazione a carico del mediatore, evidenzierebbe un significativo squilibrio contrattuale ai danni del consumatore. Viene inoltre contestata l'interpretazione fornita dal giudice di primo grado riguardo al provvedimento n. 25018 del 09.07.2014 dell'AGCM, evidenziando che tale provvedimento si limita a stabilire la vessatorietà di un termine di disdetta di quarantacinque giorni rispetto a un contratto di durata compresa tra sette mesi e un anno, senza tuttavia esprimersi sull'adeguatezza di un termine di trenta giorni per lo stesso tipo di contratto. A conforto della propria tesi l'appellante richiama l'art. 65 bis del codice del consumo che, sebbene introdotto solo di recente con la l. n. 214/2023 e quindi non in vigore all'epoca dei fatti, ha disposto che, nei contratto di servizi con clausola di rinnovo automatico, il professionista entro trenta giorni prima dalla scadenza del contratto deve avvisare il consumatore della data entro cui può comunicare l'eventuale disdetta. L'adeguata ponderazione di tali elementi avrebbe dovuto condurre il tribunale a riconoscere la vessatorietà e quindi la nullità della clausola di durata e rinnovo del contratto di mediazione. Di conseguenza alcuna penale pagina 6 di 13 poteva ipotizzarsi a carico del sig. che aveva venduto l'immobile Parte_1 senza avvalersi del mediatore a incarico terminato.
3°. Viene censurata la decisione laddove esclude il carattere vessatorio della clausola penale prevista all'art. 8 del contratto di mediazione sul presupposto che questa è stata oggetto di rinegoziazione individuale tra le parti e di modifica a favore del consumatore. Il tribunale avrebbe omesso di valutare la comunicazione del 08.03.2021 del legale rappresentante di dal cui CP_1 contenuto era evidente la mancata conclusione di un accordo tra le parti sull'entità della penale e dunque la vessatorietà della clausola in quanto non oggetto di trattative.
4°. In subordine si lamenta la mancata riduzione della penale ex art. 1384 c.c., nonostante la manifesta iniquità, stante la coincidenza tra l'importo chiesto a tale titolo e la provvigione prevista per la positiva conclusione dell'affare, senza alcuna considerazione dell'attività effettivamente svolta dal mediatore.
5°. L'ultimo motivo è volto a censurare il governo delle spese di lite, interamente poste a carico dell'appellante, nonostante il notevole ridimensionamento della pretesa avversaria – che ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo – e il parziale accoglimento delle ragioni del sig. Parte_1
Tali circostanze, lamenta l'appellante, avrebbero giustificato quantomeno l'integrale compensazione delle spese processuali.
*** L'opinione della Corte. Il 1° motivo di impugnazione è infondato. L'appellante assume che il tribunale, nel riconoscere la giurisdizione in capo al giudice italiano, avrebbe erroneamente escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, previste dalla Sezione 4, Reg. UE n. 1215/2012, nonostante risultasse evidente <come avesse rivolto la propria attività CP_1 anche nei confronti dello Stato di residenza dell'odierno appellante>>. Tale prospettazione non è condivisibile. In via preliminare deve rilevarsi l'erroneità della prospettazione di parte appellata che, richiamando l'art. 345 c.p.c., sostiene preclusa la possibilità di invocare nel presente grado di giudizio la sussistenza di una delle ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 17 del Reg. n. 1215/2012, che radicherebbe la giurisdizione nello Stato di residenza del consumatore. Il richiamo al divieto di nova in appello risulta inconferente essendo da una parte pacifico che l'appellante ha ritualmente formulato la suddetta eccezione davanti al giudice di prime cure, fondando le pagina 7 di 13 proprie difese proprio sulla propria qualità di consumatore, dall'altra la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione (Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 15364 del 03/06/2024). Procedendo quindi alla disamina dell'asserita circostanza che l'attività della professionista fosse diretta verso la Francia – Stato di Controparte_1 residenza del sig. al momento della proposizione della domanda Parte_1 giudiziale (cfr. fascicolo parte appellante, doc. 4) – si rileva la centralità delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea e, in particolare, della sentenza (Grande Sezione) del 7 dicembre 2010 emessa nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09, la quale individua un elenco non esaustivo di caratteristiche che costituiscono indizi di un'attività “diretta verso” uno o più Stati membri. Parte appellante richiama la portata di tali precedenti e prospetta l'operatività di in Francia basandosi su taluni comportamenti Controparte_1 meramente indiziari che, tuttavia, ad avviso della Corte, non risultano dirimenti dovendo osservarsi che: (i) quanto alla sottoscrizione del contratto di mediazione immobiliare, dagli atti di causa si evince che l'incarico di mediazione non si è perfezionato a Parigi, bensì in Italia a seguito della trasmissione dell'incarico sottoscritto dall'appellante via mail al mediatore (cfr. fascicolo parte appellata, doc.7); (ii) il logo riportato nell'intestazione dell'incarico di mediazione non vale di per sé a dimostrare l'affiliazione esclusiva del professionista alla casa d'aste internazionale Christie's International Real Estate costituendo una mera indicazione della possibilità che CP_1 sia conosciuta da interlocutori internazionali ma sempre con riferimento al territorio sardo dove opera la società appellata, come del resto la consultabilità del sito anche in lingua francese;
(iii) le medesime considerazioni valgono con riferimento alla qualifica della professionista quale socia fondatrice di Parte_2 trattandosi di circostanza che, in assenza di ulteriori
[...] convergenti elementi, non denota l'esercizio dell'attività fuori dallo stato italiano E' in ogni casi assorbente, rispetto alla questione posta dall'appellante del difetto di giurisdizione, l'attuale residenza del consumatore in Italia. Come ha ripetutamente affermato la Suprema Corte “il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis pagina 8 di 13 e non ad impedirla, non trova applicazione ove il fatto sopravvenuto abbia attribuito la giurisdizione al giudice italiano adito, che, al momento della proposizione della domanda, ne era privo, rimanendo così dinanzi a lui incardinato il giudizio” (da ultimo Cass. Sez. U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024). Ragioni di economia processuale giustificano in tal caso il mantenimento della giurisdizione del giudice italiano, ogni qualvolta nel corso del processo sopravvenga un valido criterio di collegamento. E' invece fondato il 2° motivo di impugnazione. Il tribunale nel rigettare l'opposizione rileva che Parte_1
< ha conferito alla società opposta mandato di reperire acquirenti per la villa sita nel Comune di Aglientu in data 10.1.2020 (doc. 1 opponente) con scadenza il 30.8.2021 ed il rapporto si è validamente prorogato per un medesimo periodo di vigenza sia una prima che una seconda volta, in assenza di disdette nei termini previsti dalla scrittura. Sono infatti destituite di fondamento le eccezioni di vessatorietà delle clausole di durata dell'incarico, di irrevocabilità e di esclusiva, da un lato, e della clausola penale manifestamente eccessiva, dall'altro. In assenza dell'indicazione di un diverso periodo di vigenza in caso di rinnovo del contratto, esso deve intendersi della medesima durata di quella originariamente pattuita e il termine di preavviso di trenta giorni per dare disdetta è ragionevole e congruo, se parametrato alla durata del contratto di oltre sette mesi (il provvedimento n. 25018 del 09.07.2014 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si riferisce alla diversa (e più gravosa per il consumatore) ipotesi nella quale siano pattuiti termini pari a trenta giorni per contratti di durata da quattro a sei mesi e a quarantacinque giorni per contratti di durata da sette mesi ad un anno). Proprio a fronte della durata predeterminata del contratto, che non vincola il consumatore sine die, non sono da considerarsi vessatorie neppure le clausole di esclusiva e di irrevocabilità dell'incarico>>. La lettura operata dal primo giudice dell'incarico di mediazione non è tuttavia coerente con i principi di tutela vigenti in materia di contratti con il consumatore, recepiti dal d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Il sistema, di impostazione euro-unitaria, si fonda sul presupposto che il consumatore è in posizione di inferiorità negoziale e in deficit informativo rispetto al professionista. Da ciò discende non solo una presunzione relativa di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, co. 2, c. cons., ma anche il dovere del giudice di sindacare sull'equilibrio contrattuale del contratto concluso con il consumatore. Ciò premesso il contratto di mediazione oggetto di controversia è stato concluso mediante l'adesione del sig. a condizioni generali di contratto Parte_1
pagina 9 di 13 predisposte da Dalla disamina complessiva delle Controparte_1 disposizioni si rileva un indiscutibile sbilanciamento del regolamento contrattuale a favore della mediatrice. Non è previsto alcun obbligo diretto a carico di tenuta ad eseguire una prestazione, il cui contenuto si CP_1 ricava indirettamente dalla lettura di clausole volte in primis a normare obblighi a carico del venditore. Si vedano a riguardo gli artt. 7 e 9 laddove prevedono che il venditore “si impegna a rendere possibile, a semplice richiesta anche verbale, le visite da parte di incaricati dal Mandatario e di potenziali acquirenti” e “autorizza fin d'ora il Mandatario ad eseguire la pubblicità e la promozione da quest'ultimo ritenuta più opportuna” (cfr. contratto di mediazione, artt. 7 e 9). A conferma di un assetto contrattuale squilibrato nei confronti del consumatore si pone anche la previsione della corresponsione della clausola penale – di importo equiparato alla provvigione prevista in caso di conclusione dell'affare da parte di – a CP_1 prescindere da qualsivoglia valutazione in merito all'attività da questa esperita nel periodo di vigenza del contratto. Passando alla disamina della clausola di durata dell'incarico, deve rilevarsi il carattere vessatorio di tale clausola sotto plurimi profili. Come correttamente prospettato dall'appellante, per comprendere in pieno la portata vessatoria della clausola, questa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 8 nella parte in cui stabilisce che “il presente incarico è irrevocabile ed esclusivo”. La durata complessiva dell'incarico pari a sette mesi e venti giorni non è esplicitata dall'art. 5 del contratto di mediazione. La clausola indica come data di decorrenza quella della sottoscrizione e come dies a quo il 30.08.2020, richiamando un meccanismo di tacita rinnovazione del contratto “salvo comunicazione di disdetta da effettuarsi con 30 gg di preavviso per iscritto”. Pare evidente la difficoltà in cui il consumatore incorre nel calcolare periodo di efficacia dell'incarico che, non essendo articolato in mesi interi ma anche in frazioni di essi, rende complessa l'individuazione dei trenta giorni dalla scadenza del contratto previsti quale periodo entro cui comunicare per iscritto la disdetta. Da ciò discende l'impossibilità per il consumatore di comprendere con chiarezza il meccanismo di operatività della proroga tacita, in quanto il tenore della previsione contrattuale non consente al venditore di determinare agevolmente la durata del rinnovo automatico e neppure di comprendere che valgono le medesime condizioni in origine pattuite, ivi compreso il patto di esclusiva. Inoltre la clausola, non ponendo alcun limite quantitativo alle ipotesi di rinnovo pagina 10 di 13 del contratto, finisce per costituire un vincolo contrattuale di durata indeterminata. Alla luce delle considerazioni svolte, la clausola di durata del contratto, in ragione della sua formulazione di difficile comprensione, risulta redatta in violazione dell'art. 35, co. 1, c. cons.. Deve infine rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il termine di preavviso di trenta giorni non risulta congruo se parametrato a un contratto della durata di sette mesi e venti giorni. Alcun argomento in senso contrario può inferirsi dalle decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il primo giudice, a sostegno del proprio convincimento, ha riportato – menzionando erroneamente il provvedimento n. 25018 del 09.07.2014 – il contenuto del provvedimento dell'AGCM n. 24996 del 25.06.2014 che riconosce come eccessivamente anticipati i termini per la disdetta pari a trenta giorni, per contratti di durata da quattro a sei mesi, e a quarantacinque giorni, per contratti di durata da sette mesi ad un anno. In alcun passaggio di tale provvedimento si conferma tuttavia la congruità del termine di 30 giorni per il preavviso nei contratti di durata di 7 mesi e gg 20. Di contro la decisione dell'AGCM con il provvedimento n. 25018 da questa emesso il 09.07.2014 depone in senso favorevole alla tesi dell'appellante. In questa seconda pronuncia l'autorità di regolazione si è espressa in merito al termine di preavviso di venticinque giorni, rilevando che
“tale disposizione prevede un termine troppo anticipato per richiedere la disdetta, con riferimento agli incarichi di mediazione di durata inferiore a un anno (es. sei mesi)” in quanto questo risponderebbe “principalmente all'interesse del professionista di pianificare al meglio la propria attività e, soprattutto, di mantenere in vita l'incarico, rendendo più difficile la mobilità verso i professionisti concorrenti” (cfr. provvedimento AGCM n. 25018 del 09.07.2014, p. 5). Infine che il termine di disdetta ponga un profilo di vessatorietà lo si ricava dal recente art. 65 bis c. cons. – introdotto dalla l. 30 dicembre 2023, n. 214 e pertanto non applicabile al caso di specie – che, recependo il carattere oneroso delle clausole relative ai termini di disdetta contenute in contratti di servizio che prevedono il rinnovo automatico, ha modificato la disciplina in un'ottica di protezione del contraente più debole, prevedendo che, in caso di clausola di rinnovo tacito, il professionista è gravato dall'onere di comunicare al consumatore entro 30 giorni dalla scadenza del contratto la data entro cui può inviare formale disdetta. pagina 11 di 13 Va dunque dichiarata la vessatorietà dell'art. 5 in quanto:
-non indica espressamente la durata del rinnovo;
-prevede un numero indeterminato di rinnovi;
-non esplicita che in caso di rinnovo le condizioni di contratto sono le medesime di quelle originarie;
-prevede un termine per effettuare la disdetta sproporzionato rispetto alla durata del contratto. Dalla nullità di protezione che, ai sensi dell'art. 36 c. cons., travolge la clausola di cui all'art. 5 dell'incarico di mediazione discende che il contratto di cui è causa ha cessato di produrre effetti in data 30.08.2020 e dunque in data antecedente al preliminare di vendita stipulato da il 04.05.2021. Parte_1
A ciò si aggiunga che, in assenza di qualsivoglia prova atta a documentare la circostanza asserita da secondo cui questa avrebbe avuto CP_1 precedenti contatti con gli acquirenti dell'immobile, la vendita conclusa da non risulta in alcun modo riferibile all'operato del mediatore. Parte_1
Alcun inadempimento può pertanto essere imputato in capo a Parte_1
All'accoglimento del secondo motivo di impugnazione segue l'assorbimento delle ulteriori censure.
***
Per le ragioni illustrate, in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarato che nulla è dovuto da a in Parte_1 Controparte_1 relazione all'incarico di mediazione sottoscritto in data 10.01.2020; l'appellata deve pertanto essere condannata a restituire quanto ricevuto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado come richiesto nelle conclusioni depositate in uno con le note conclusive dall'appellante oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (Cass. Sez. L., 05/08/2005, n. 16559). Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, avuto riguardo al valore di causa e all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6771/2024, pubblicata il 05.07.2024, in totale riforma, così dispone: pagina 12 di 13 1. accoglie l'impugnazione e conseguentemente, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6771/2024, dichiara che nulla è dovuto da
[...]
a e per l'effetto condanna Parte_1 Parte_3 CP_1
a restituire a quanto da questi versato in esecuzione
[...] Parte_1 della sentenza di I grado oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2. condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di I grado, liquidate in € 7616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
3. condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del giudizio di II grado, liquidate in € 7.400,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio di questa Corte il 26.03.2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Anna Mantovani
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