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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6544/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
LA Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6544/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. ALLOCCO DARIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. COTTALI SIMONA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, come da note depositate rispettivamente in data 25/10/2024 e 29/10/2024: “1) Revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente a far Persona_1
tempo dal mese di novembre 2024; 2) Il sig. riconosce alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di liquidazione una tantum dei diritti
[...]
spettanti dal matrimonio ex articolo 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modificazioni,
1 mediante assegno circolare da consegnarsi all'udienza di comparizione personale dei coniugi;
3)
Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Gardone Val OM (BS), in data 21/9/1991, trascritto al n. 50, parte II, serie A, anno 1991, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 27/1/1992), LA (n. 11/12/1999) e Per_2 Per_1
(n. 4/12/2002).
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 1/3/2006, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 26/1/2006.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza del 3/12/2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo, con rinuncia ai termini ex art 473 bis.28 c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
In tale sede il sig. ha consegnato alla sig.ra l'assegno circolare di cui al punto 2) Pt_1 CP_1 dell'accordo e il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei e urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12/12/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Michele Posio Presidente
LA Gheri Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6544/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. ALLOCCO DARIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. COTTALI SIMONA
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3/12/2024 le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni, come da note depositate rispettivamente in data 25/10/2024 e 29/10/2024: “1) Revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorenne ed economicamente indipendente a far Persona_1
tempo dal mese di novembre 2024; 2) Il sig. riconosce alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) a titolo di liquidazione una tantum dei diritti
[...]
spettanti dal matrimonio ex articolo 5 comma 8 della legge 898/1970 e successive modificazioni,
1 mediante assegno circolare da consegnarsi all'udienza di comparizione personale dei coniugi;
3)
Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Gardone Val OM (BS), in data 21/9/1991, trascritto al n. 50, parte II, serie A, anno 1991, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, unione dalla quale sono nati i figli (n. 27/1/1992), LA (n. 11/12/1999) e Per_2 Per_1
(n. 4/12/2002).
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso in data 1/3/2006, dopo la comparizione personale dei coniugi all'udienza presidenziale del 26/1/2006.
Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio, alla quale parte resistente ha aderito.
All'udienza del 3/12/2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite e hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo, con rinuncia ai termini ex art 473 bis.28 c.p.c. e all'impugnazione della sentenza.
In tale sede il sig. ha consegnato alla sig.ra l'assegno circolare di cui al punto 2) Pt_1 CP_1 dell'accordo e il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei e urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione, senza concessione dei termini per gli atti conclusivi.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lettera b) della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473 bis.21 c.p.c.:
2
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12/12/2024.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
3