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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/12/2024, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
nel procedimento R.G. 6577 / 2023
avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio
promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMI Parte_1 C.F._1
LARA
RICORRENTE
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 8 riunito nella camera di consiglio del 20/11/2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 16/11/2023 ha dato atto di aver avuto Parte_1
una relazione, ora interrotta, con dalla quale è nato il figlio Controparte_1
in data 13/12/2013, minorenne, riconosciuto da entrambi, e ha chiesto Persona_1
l'affidamento esclusivo del figlio e la previsione di un contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha esposto che sin dal mese di aprile del
2014 la relazione si era interrotta in quanto il resistente si era trasferito in un altro domicilio;
che il resistente ha provveduto a versare somme a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ma in maniera del tutto irregolare, oltre a non avere mai contribuito alle spese straordinarie relative al mantenimento del minore;
che il resistente non vede il figlio dal maggio del 2023.
In data 12/02/2024 si è costituito in giudizio il quale ha esposto come la Controparte_1
ricorrente da alcuni mesi gli stesse, in maniera illegittima e immotivata, negando il diritto di vedere il minore e di tenerlo con sé, avanzando per questa ragione, in via cautelare e urgente, la richiesta “di emissione di un provvedimento che stabilisca il diritto di visita del padre, consentendogli di ripristinare quella relazione con il figlio che la madre, nel corso di quest'ultimo anno, ha rovinosamente affossato”.
Il resistente ha altresì esposto di essere sempre stato presente “in ogni aspetto” nella vita del figlio, durante tutta la durata della vita di quest'ultimo, e che il suo allontanamento della casa familiare era avvenuto su espressa richiesta della madre.
pagina 2 di 8 Il resistente, pertanto, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minoree che fosse previsto, a suo carico, l'obbligo di versare mensilmente la somma di
€150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 12/02/2024 è stata rigettata l'istanza di emissione di provvedimenti in via d'urgenza avanzata dal resistente, stante, da un lato, l'insussistenza di ragioni specifiche di urgenza che consigliassero di provvedere inaudita altera parte e, dall'altra, l'imminenza della data di udienza, già in precedenza fissata per il 13/03/2024.
Con memoria depositata in data 01/03/2024, il resistente ha rappresentato la ripresa degli incontri con il figlio, tenutisi secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione.
Con atto depositato in data 09/03/2024, anche la ricorrente ha dato atto di come ella e il resistente stessero sperimentando, in via provvisoria, modalità di collocazione del figlio tali da consentire al medesimo la possibilità di frequentare il padre.
La ricorrente, pertanto, ha avanzato istanza di differimento dell'udienza, onde consentire alle parti, previo il successo della “sperimentazione” dell'assetto temporaneo di collocazione del minore, di addivenire a un complessivo accordo e alla rassegnazione di conclusioni congiunte.
In data 11/03/2024, il giudice ha accolto tale istanza, differendo l'udienza al 03/07/2024.
In occasione di tale udienza, tuttavia, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio dell'udienza, dal momento che, pur avendo le parti raggiunto un accordo, a causa di un imprevisto non era stato possibile fare sottoscrivere detto accordo al resistente.
Il giudice, pertanto, ha rinviato all'udienza del 17/09/2024, disponendone lo svolgimento in forma cartolare.
pagina 3 di 8 In data 21/08/2024 la ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza,
dando atto di come il resistente, nel corso dei mesi precedenti, dapprima non avesse rispettato il calendario di frequentazione con il figlio, visitando quest'ultimo in maniera del tutto sporadica, e in seguito si fosse reso del tutto irreperibile, tanto di persona quanto telefonicamente, senza, oltretutto, versare il contributo al mantenimento nei mesi di luglio e di agosto.
Nelle note scritte depositate in data 16/09/2024, il resistente ha rappresentato come fosse la ricorrente a ostacolare la regolare frequentazione tra di lui e il figlio, anche tramite il condizionamento di quest'ultimo, che in più occasioni si era rifiutato di vedere il padre nelle date concordate.
Il giudice, pertanto, atteso il mancato deposito di conclusioni congiunte, ha fissato udienza il giorno 06/11/2024 al fine dell'audizione delle parti in presenza.
In data 22/10/2024, il procuratore di depositava dichiarazione di rinuncia Controparte_1
al mandato, essendo risultati vani i ripetuti tentativi del primo di mettersi in contatto con il secondo.
All'udienza del 06/11/2024 è comparsa solamente la ricorrente con il proprio avvocato,
mentre per il resistente nessuno è comparso.
In tale occasione, è stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato: “Mio figlio è del
2013 e fa 11 anni a dicembre. Sta con me e quando c'erano rapporti “normali” vedeva il papà la domenica a pranzo. non ha mai conosciuto una quotidianità col figlio. CP_1
Da un po' di tempo ha disattivato l'utenza telefonica e non ho più notizie. Da maggio non vede il bambino. L'ultimo mantenimento me lo ha dato a giugno ed è stato di 150 euro come concordato dagli avvocati. Oltre al 50% delle spese straordinarie. Il contributo è
sempre stato dato sporadicamente. Io lavoro, sono impiegata con uno stipendio di €. 1800
pagina 4 di 8 mensili. Pago un mutuo di €. 650, comprensivo di un finanziamento per la ristrutturazione. Prendo l'assegno unico pe di 57 euro. Non so cosa faccia il mio Per_1
ex compagno. Potrebbero andare bene 150 euro se li desse. non ha piacere di Per_1
vedere il padre eppure io ho l'ho sempre incentivato”.
Il giudice, all'esito dell'udienza, ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Dagli elementi presenti agli atti si evince l'inidoneità del padre Controparte_1
all'esercizio della responsabilità genitoriale. Trattasi, infatti, di un genitore assente dalla vita del figlio e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento dello stesso integralmente a carico della madre.
Tali affermazioni risultano corroborate dalla circostanza per cui, pur essendosi il padre costituito in giudizio, egli non ha in seguito mantenuto un contegno collaborativo,
dapprima non sottoscrivendo l'accordo già raggiunto con la moglie e, in seguito,
interrompendo qualsiasi contatto con il proprio avvocato, il quale, di conseguenza, si è
visto costretto a rinunciare al mandato.
È soprattutto quest'ultima circostanza, unitamente al fatto che il resistente non si sia successivamente adoperato per nominare un nuovo difensore, a palesare l'indifferenza del padre rispetto al perseguimento del migliore interesse del figlio, anche attraverso il raggiungimento di una soluzione condivisa con la ricorrente.
Tali circostanze, inoltre, fanno ritenere maggiormente attendibile la prospettazione fornita dalla madre in ordine al fatto che la sporadicità delle frequentazioni tra il minore e il padre sia attribuibile alla mancata volontà in tal senso di quest'ultimo, piuttosto che l'opposta prospettazione fornita dal resistente, il quale ha addotto, in maniera invero pagina 5 di 8 alquanto generica e non circostanziata, supposti condizionamenti psicologici da parte della madre sul figlio onde convincerlo a rifiutarsi di vedere il padre.
Pertanto, anche alla luce dell'odierna irreperibilità del padre, sussistono i presupposti per affidare il minore in via esclusiva alla madre, disponendo altresì che le Persona_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva (stante la difficoltà di comunicare con il padre), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il padre, laddove dovesse ripresentarsi e manifestare la volontà di recuperare il rapporto con il figlio, potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà, per il servizio sociale territorialmente competente, di intervenire, qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e il minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultimo.
Con riferimento alle questioni economiche, alla luce delle indicazioni relative al reddito e alla situazione patrimoniale del resistente desumibili dagli atti, appare congruo stabilire che provveda al mantenimento del figlio tramite il versamento di un Controparte_1
assegno mensile pari a € 300, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie di seguito elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti pagina 6 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, comma 1, L. 10 dicembre 2012 n. 219 in relazione all'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e all'art. 316 codice civile,
il Tribunale, considerate le conclusioni dei Procuratori delle parti costituite,
sentito il Pubblico Ministero,
definitivamente pronunziando:
pagina 7 di 8 - affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che le Persona_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
- dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di intervenire,
qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e il minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultimo;
- dispone che versi a quale contributo paterno al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie come elencate in motivazione;
- condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che Controparte_1
liquida in Euro 1500 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
27/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
nel procedimento R.G. 6577 / 2023
avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio
promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAMMI Parte_1 C.F._1
LARA
RICORRENTE
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 8 riunito nella camera di consiglio del 20/11/2024
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 16/11/2023 ha dato atto di aver avuto Parte_1
una relazione, ora interrotta, con dalla quale è nato il figlio Controparte_1
in data 13/12/2013, minorenne, riconosciuto da entrambi, e ha chiesto Persona_1
l'affidamento esclusivo del figlio e la previsione di un contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari a € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente, a sostegno delle proprie domande, ha esposto che sin dal mese di aprile del
2014 la relazione si era interrotta in quanto il resistente si era trasferito in un altro domicilio;
che il resistente ha provveduto a versare somme a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ma in maniera del tutto irregolare, oltre a non avere mai contribuito alle spese straordinarie relative al mantenimento del minore;
che il resistente non vede il figlio dal maggio del 2023.
In data 12/02/2024 si è costituito in giudizio il quale ha esposto come la Controparte_1
ricorrente da alcuni mesi gli stesse, in maniera illegittima e immotivata, negando il diritto di vedere il minore e di tenerlo con sé, avanzando per questa ragione, in via cautelare e urgente, la richiesta “di emissione di un provvedimento che stabilisca il diritto di visita del padre, consentendogli di ripristinare quella relazione con il figlio che la madre, nel corso di quest'ultimo anno, ha rovinosamente affossato”.
Il resistente ha altresì esposto di essere sempre stato presente “in ogni aspetto” nella vita del figlio, durante tutta la durata della vita di quest'ultimo, e che il suo allontanamento della casa familiare era avvenuto su espressa richiesta della madre.
pagina 2 di 8 Il resistente, pertanto, chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minoree che fosse previsto, a suo carico, l'obbligo di versare mensilmente la somma di
€150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
In data 12/02/2024 è stata rigettata l'istanza di emissione di provvedimenti in via d'urgenza avanzata dal resistente, stante, da un lato, l'insussistenza di ragioni specifiche di urgenza che consigliassero di provvedere inaudita altera parte e, dall'altra, l'imminenza della data di udienza, già in precedenza fissata per il 13/03/2024.
Con memoria depositata in data 01/03/2024, il resistente ha rappresentato la ripresa degli incontri con il figlio, tenutisi secondo il calendario indicato nella comparsa di costituzione.
Con atto depositato in data 09/03/2024, anche la ricorrente ha dato atto di come ella e il resistente stessero sperimentando, in via provvisoria, modalità di collocazione del figlio tali da consentire al medesimo la possibilità di frequentare il padre.
La ricorrente, pertanto, ha avanzato istanza di differimento dell'udienza, onde consentire alle parti, previo il successo della “sperimentazione” dell'assetto temporaneo di collocazione del minore, di addivenire a un complessivo accordo e alla rassegnazione di conclusioni congiunte.
In data 11/03/2024, il giudice ha accolto tale istanza, differendo l'udienza al 03/07/2024.
In occasione di tale udienza, tuttavia, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio dell'udienza, dal momento che, pur avendo le parti raggiunto un accordo, a causa di un imprevisto non era stato possibile fare sottoscrivere detto accordo al resistente.
Il giudice, pertanto, ha rinviato all'udienza del 17/09/2024, disponendone lo svolgimento in forma cartolare.
pagina 3 di 8 In data 21/08/2024 la ricorrente ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza,
dando atto di come il resistente, nel corso dei mesi precedenti, dapprima non avesse rispettato il calendario di frequentazione con il figlio, visitando quest'ultimo in maniera del tutto sporadica, e in seguito si fosse reso del tutto irreperibile, tanto di persona quanto telefonicamente, senza, oltretutto, versare il contributo al mantenimento nei mesi di luglio e di agosto.
Nelle note scritte depositate in data 16/09/2024, il resistente ha rappresentato come fosse la ricorrente a ostacolare la regolare frequentazione tra di lui e il figlio, anche tramite il condizionamento di quest'ultimo, che in più occasioni si era rifiutato di vedere il padre nelle date concordate.
Il giudice, pertanto, atteso il mancato deposito di conclusioni congiunte, ha fissato udienza il giorno 06/11/2024 al fine dell'audizione delle parti in presenza.
In data 22/10/2024, il procuratore di depositava dichiarazione di rinuncia Controparte_1
al mandato, essendo risultati vani i ripetuti tentativi del primo di mettersi in contatto con il secondo.
All'udienza del 06/11/2024 è comparsa solamente la ricorrente con il proprio avvocato,
mentre per il resistente nessuno è comparso.
In tale occasione, è stata sentita la ricorrente, la quale ha dichiarato: “Mio figlio è del
2013 e fa 11 anni a dicembre. Sta con me e quando c'erano rapporti “normali” vedeva il papà la domenica a pranzo. non ha mai conosciuto una quotidianità col figlio. CP_1
Da un po' di tempo ha disattivato l'utenza telefonica e non ho più notizie. Da maggio non vede il bambino. L'ultimo mantenimento me lo ha dato a giugno ed è stato di 150 euro come concordato dagli avvocati. Oltre al 50% delle spese straordinarie. Il contributo è
sempre stato dato sporadicamente. Io lavoro, sono impiegata con uno stipendio di €. 1800
pagina 4 di 8 mensili. Pago un mutuo di €. 650, comprensivo di un finanziamento per la ristrutturazione. Prendo l'assegno unico pe di 57 euro. Non so cosa faccia il mio Per_1
ex compagno. Potrebbero andare bene 150 euro se li desse. non ha piacere di Per_1
vedere il padre eppure io ho l'ho sempre incentivato”.
Il giudice, all'esito dell'udienza, ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Dagli elementi presenti agli atti si evince l'inidoneità del padre Controparte_1
all'esercizio della responsabilità genitoriale. Trattasi, infatti, di un genitore assente dalla vita del figlio e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento dello stesso integralmente a carico della madre.
Tali affermazioni risultano corroborate dalla circostanza per cui, pur essendosi il padre costituito in giudizio, egli non ha in seguito mantenuto un contegno collaborativo,
dapprima non sottoscrivendo l'accordo già raggiunto con la moglie e, in seguito,
interrompendo qualsiasi contatto con il proprio avvocato, il quale, di conseguenza, si è
visto costretto a rinunciare al mandato.
È soprattutto quest'ultima circostanza, unitamente al fatto che il resistente non si sia successivamente adoperato per nominare un nuovo difensore, a palesare l'indifferenza del padre rispetto al perseguimento del migliore interesse del figlio, anche attraverso il raggiungimento di una soluzione condivisa con la ricorrente.
Tali circostanze, inoltre, fanno ritenere maggiormente attendibile la prospettazione fornita dalla madre in ordine al fatto che la sporadicità delle frequentazioni tra il minore e il padre sia attribuibile alla mancata volontà in tal senso di quest'ultimo, piuttosto che l'opposta prospettazione fornita dal resistente, il quale ha addotto, in maniera invero pagina 5 di 8 alquanto generica e non circostanziata, supposti condizionamenti psicologici da parte della madre sul figlio onde convincerlo a rifiutarsi di vedere il padre.
Pertanto, anche alla luce dell'odierna irreperibilità del padre, sussistono i presupposti per affidare il minore in via esclusiva alla madre, disponendo altresì che le Persona_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva (stante la difficoltà di comunicare con il padre), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Il padre, laddove dovesse ripresentarsi e manifestare la volontà di recuperare il rapporto con il figlio, potrà vederlo e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà, per il servizio sociale territorialmente competente, di intervenire, qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e il minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultimo.
Con riferimento alle questioni economiche, alla luce delle indicazioni relative al reddito e alla situazione patrimoniale del resistente desumibili dagli atti, appare congruo stabilire che provveda al mantenimento del figlio tramite il versamento di un Controparte_1
assegno mensile pari a € 300, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie di seguito elencate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche purché effettuate presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche effettuate privatamente e non presso strutture pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti pagina 6 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e)
farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati: b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 3, comma 1, L. 10 dicembre 2012 n. 219 in relazione all'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e all'art. 316 codice civile,
il Tribunale, considerate le conclusioni dei Procuratori delle parti costituite,
sentito il Pubblico Ministero,
definitivamente pronunziando:
pagina 7 di 8 - affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, disponendo che le Persona_1
decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
- dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre e con facoltà per il servizio sociale territorialmente competente di intervenire,
qualora dovessero insorgere fattori di criticità, al fine di ristabilire un rapporto tra il padre e il minore nel rispetto dei tempi e delle esigenze di quest'ultimo;
- dispone che versi a quale contributo paterno al Controparte_1 Parte_1
mantenimento del figlio, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a € 300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie come elencate in motivazione;
- condanna alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite che Controparte_1
liquida in Euro 1500 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
27/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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