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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Ida Cuffaro, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 108 R.G.A.C. per l'anno 2019 promossa da:
EV UA, C.F.: ( ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Tropea, alla via Vittorio Veneto n.6, presso lo studio dell'avv.to Carmine Pandullo che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce dell'atto di citazione.
-ATTORE -
Contro
CP_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità dell'avv. nello svolgimento del mandato difensivo a lui CP_1
conferito nell'ambito di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione e per l'effetto sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni subiti e quantificati nella somma di € 81.725,00, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario. pagina 1 di 7 A fondamento della sua domanda ha dedotto che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia e passata in giudicato il
31.10.2013, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1371/05 R.G.N.R., che lo dichiarava assolto per i reati contestati, nominava il convenuto al fine di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione patita nell'ambito di detto procedimento penale.
Senonché ha dedotto che a distanza di anni dal conferimento dell'incarico, tenuto conto della mancata fissazione dell'udienza di trattazione della procedura di riparazione per ingiusta detenzione, di essersi recato presso lo studio del nominato legale per richiedere legittime rassicurazioni e chiarimenti, e che in quell'occasione veniva rassicurato circa il regolare deposito della domanda di riparazione.
Ha pertanto dedotto di essersi recato personalmente presso la cancelleria della Corte
d'Appello di Catanzaro competente a decidere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ove però apprendeva che l'istanza -avente ad oggetto il ristoro dell'ingiusto danno patito - non fosse mai stata depositata dall'Avv. , decadendo così CP_1
dalla possibilità di depositare, eventualmente, altra domanda.
Conseguentemente in data 29.01.2018, provvedeva ad inoltrare all'Avv. CP_1
un atto di costituzione in mora con contestuale invito a comunicare gli estremi della polizza professionale, richiesta rimasta inevasa. Con ulteriore nota del 29.03.2018, che veniva formulata anche ai sensi dell'art. 38 del Codice deontologico Forense, provvedeva a sollecitare il riscontro della precedente, senza tuttavia, alcun esito.
Ha dedotto che, ove la domanda di ingiusta detenzione fosse stata tempestivamente depositata, sussistevano fondate ragioni per un accoglimento.
In diritto ha evidenziato che la colpevole omissione dell'Avv. , ha CP_1
determinato l'irrimediabile decadenza del Sig. della possibilità di Parte_1
richiedere la domanda di riparazione. Ha specificato che trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria vengono in rilievo le disposizioni degli artt. 1223 e ss., onde la richiesta risarcitoria dovrà essere quantificata, salvo diversa determinazione dell'adito Tribunale ed anche all'esito di pagina 2 di 7 eventuale CTU, in: € 49.225,00 per l'ingiusta detenzione patita pari a 179 giorni (179 gg X 275,00), pari all'importo che l'odierno attore avrebbe ricevuto in caso di l'accoglimento della propria domanda di riparazione per ingiusta detenzione;
€
10.000,00 a titolo di danno biologico, su conteggio tabellare;
€ 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno morale soggettivo, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale su base equitativa;
€ 2.500,00
a titolo di danno biologico patito dalla compagna dell'istante e “da rimbalzo” dall'istante; € 2.500,00 a titolo di danno esistenziale patito dai propri cari e “da rimbalzo” dall'istante; € 2.500,00 a titolo di danno morale soggettivo patito dai familiari e “da rimbalzo” dall'istante.
Seppur regolarmente citato, il convenuto non si è costituito, e all'udienza del 2.05.2019, il mutato giudice istruttore, Dott.ssa Giuseppina Passarelli ne dichiarava la contumacia,
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal
Got Dott.ssa Francesca Vesci. All'udienza del 19 novembre 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Tanto premesso, la domanda attorea non è fondata e deve essere rigettata.
In diritto giova preliminarmente rilevare che la fattispecie per cui è causa riguarda l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato per non aver ottemperato ai doveri di diligenza e perizia nello svolgimento del mandato, ai sensi dell'art. 1176 c.c.
Giova evidenziare in diritto che l'avvocato, nell'eseguire la propria prestazione professionale, deve usare la diligenza richiesta in relazione all'attività esercitata, tranne che la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso risponderà dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave, in applicazione dell'art. 2236 c.c. In particolare,la giurisprudenza di legittimità, al fine di configurare una responsabilità civile dell'avvocato nei rapporti con il cliente, ha più volte affermato che la stessa sussiste quando l'avvocato nel difendere il cliente ignori norme di legge o pagina 3 di 7 erri nel risolvere questioni semplici (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 11906/ 2016 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che: “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”).
Orbene, chiarito ciò, risulta ampiamente provato dalla documentazione versata in atti da parte attorea (All.2) che la domanda di risarcimento per ingiusta detenzione ex. art. 314
e 315 c.p.p. veniva depositata presso la cancelleria della Corte d'Appello di Catanzaro in data 14.12.2015, ben oltre il termine di decadenza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza (31.10.2013), e pertanto oltre il termine previsto dall'art 315 c.p.p. Tale documentazione è rimasta del tutto incontestata dal convenuto, non essendosi costituito nell'odierno giudizio.
Tuttavia, l'odierno attore non ha offerto alcun elemento di prova – così come, invece, sarebbe stato suo preciso onere probatorio (a fronte della natura contrattuale della responsabilità professionale) - per dimostrare che la tardiva proposizione della domanda sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente dell'avvocato ovvero dall'incuria tenuta dallo stesso attore, il quale, tra l'altro, non ha nemmeno specificato la data in cui conferiva l'incarico al difensore. Sul punto si osserva che dalla documentazione in atti si evince che nella nota di diffida e messa in mora inviata dall'odierno attore (all.3), peraltro solo in data 25.01.2018, quest'ultimo parla in via del tutto generica di essersi rivolto al difensore nel 2015, per cui non è possibile stabilire se la tardiva proposizione pagina 4 di 7 della domanda sia esclusivamente collegata alla condotta del difensore. Parimenti
l'attore non ha provato l'ammontare del suo risarcimento poiché non ha prodotto la documentazione relativa al periodo di ingiusta detenzione, limitandosi ad allegare genericamente l'istanza redatta dal convenuto e la sentenza di proscioglimento, senza allegare il provvedimento con cui venivano irrogate, sostituite e poi revocate le misure cautelari di cui era stato destinatario.
Per completezza espositiva va inoltre chiarito che ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato occorre valutare l'efficacia causale della dedotta inadempienza professionale in relazione al possibile esito favorevole della controversia ed all'entità dei danni subiti, alla luce dei consolidati principi espressi dalla
Corte di Cassazione, secondo cui: - “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021); la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e
l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo
e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione
(cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Civ., sez. III, ordinanza nr.
7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia pagina 5 di 7 inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, ciò che emerge dalle allegazioni di parte attorea non è sufficiente per stabilire con un giudizio ex post che anche nell'ipotesi in cui la domanda di ingiusta detenzione fosse stata tempestivamente depositata, questa sarebbe stata certamente accolta.
Ed invero, parte attorea non ha allegato alcun elemento da cui poter dedurre, con un elevato livello di probabilità, la valutazione positiva del giudice chiamato a decidere sulla domanda di ingiusta riparazione. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, non si tratta di un automatismo, poiché “il giudice del merito, nella valutazione circa la riparazione per ingiusta detenzione , per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego della richiesta di indennizzo fondato sull'aver l'istante, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, tollerato le condotte riconducibili al delitto di concussione poste in essere dal coimputato e collega di pattuglia, omettendo di denunciare plurimi episodi illeciti cui aveva assistito, e, con grave leggerezza e trascuratezza, di verificare il contenuto sostanziale di un ordine di servizio all'atto della apposizione della controfirma).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3359 del 23 gennaio 2017).
pagina 6 di 7 Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attorea, che ha l'obbligo di provare il fatto costitutivo della pretesa, a prescindere dalla contumacia del convenuto, non può che determinare il rigetto della domanda attorea.
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, stante la contumacia del convenuto vittorioso. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c, ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del
2018; Cass. n. 17432 del 2011) Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
PQM
il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
- Nulla sulle spese
Vibo valentia, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Ida Cuffaro, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 108 R.G.A.C. per l'anno 2019 promossa da:
EV UA, C.F.: ( ), elettivamente domiciliato in C.F._1
Tropea, alla via Vittorio Veneto n.6, presso lo studio dell'avv.to Carmine Pandullo che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce dell'atto di citazione.
-ATTORE -
Contro
CP_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità dell'avv. nello svolgimento del mandato difensivo a lui CP_1
conferito nell'ambito di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione e per l'effetto sentirlo condannare al pagamento di tutti i danni subiti e quantificati nella somma di € 81.725,00, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario. pagina 1 di 7 A fondamento della sua domanda ha dedotto che in seguito al passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia e passata in giudicato il
31.10.2013, emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1371/05 R.G.N.R., che lo dichiarava assolto per i reati contestati, nominava il convenuto al fine di richiedere la riparazione per ingiusta detenzione patita nell'ambito di detto procedimento penale.
Senonché ha dedotto che a distanza di anni dal conferimento dell'incarico, tenuto conto della mancata fissazione dell'udienza di trattazione della procedura di riparazione per ingiusta detenzione, di essersi recato presso lo studio del nominato legale per richiedere legittime rassicurazioni e chiarimenti, e che in quell'occasione veniva rassicurato circa il regolare deposito della domanda di riparazione.
Ha pertanto dedotto di essersi recato personalmente presso la cancelleria della Corte
d'Appello di Catanzaro competente a decidere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ove però apprendeva che l'istanza -avente ad oggetto il ristoro dell'ingiusto danno patito - non fosse mai stata depositata dall'Avv. , decadendo così CP_1
dalla possibilità di depositare, eventualmente, altra domanda.
Conseguentemente in data 29.01.2018, provvedeva ad inoltrare all'Avv. CP_1
un atto di costituzione in mora con contestuale invito a comunicare gli estremi della polizza professionale, richiesta rimasta inevasa. Con ulteriore nota del 29.03.2018, che veniva formulata anche ai sensi dell'art. 38 del Codice deontologico Forense, provvedeva a sollecitare il riscontro della precedente, senza tuttavia, alcun esito.
Ha dedotto che, ove la domanda di ingiusta detenzione fosse stata tempestivamente depositata, sussistevano fondate ragioni per un accoglimento.
In diritto ha evidenziato che la colpevole omissione dell'Avv. , ha CP_1
determinato l'irrimediabile decadenza del Sig. della possibilità di Parte_1
richiedere la domanda di riparazione. Ha specificato che trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, ai fini della quantificazione della pretesa risarcitoria vengono in rilievo le disposizioni degli artt. 1223 e ss., onde la richiesta risarcitoria dovrà essere quantificata, salvo diversa determinazione dell'adito Tribunale ed anche all'esito di pagina 2 di 7 eventuale CTU, in: € 49.225,00 per l'ingiusta detenzione patita pari a 179 giorni (179 gg X 275,00), pari all'importo che l'odierno attore avrebbe ricevuto in caso di l'accoglimento della propria domanda di riparazione per ingiusta detenzione;
€
10.000,00 a titolo di danno biologico, su conteggio tabellare;
€ 5.000,00 a titolo di danno esistenziale, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno morale soggettivo, su base equitativa;
€ 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale su base equitativa;
€ 2.500,00
a titolo di danno biologico patito dalla compagna dell'istante e “da rimbalzo” dall'istante; € 2.500,00 a titolo di danno esistenziale patito dai propri cari e “da rimbalzo” dall'istante; € 2.500,00 a titolo di danno morale soggettivo patito dai familiari e “da rimbalzo” dall'istante.
Seppur regolarmente citato, il convenuto non si è costituito, e all'udienza del 2.05.2019, il mutato giudice istruttore, Dott.ssa Giuseppina Passarelli ne dichiarava la contumacia,
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo veniva rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal
Got Dott.ssa Francesca Vesci. All'udienza del 19 novembre 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
Tanto premesso, la domanda attorea non è fondata e deve essere rigettata.
In diritto giova preliminarmente rilevare che la fattispecie per cui è causa riguarda l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato per non aver ottemperato ai doveri di diligenza e perizia nello svolgimento del mandato, ai sensi dell'art. 1176 c.c.
Giova evidenziare in diritto che l'avvocato, nell'eseguire la propria prestazione professionale, deve usare la diligenza richiesta in relazione all'attività esercitata, tranne che la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso risponderà dei danni solo se ha agito con dolo o colpa grave, in applicazione dell'art. 2236 c.c. In particolare,la giurisprudenza di legittimità, al fine di configurare una responsabilità civile dell'avvocato nei rapporti con il cliente, ha più volte affermato che la stessa sussiste quando l'avvocato nel difendere il cliente ignori norme di legge o pagina 3 di 7 erri nel risolvere questioni semplici (in tal senso Cass. Civ. sentenza n. 11906/ 2016 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che: “in tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”).
Orbene, chiarito ciò, risulta ampiamente provato dalla documentazione versata in atti da parte attorea (All.2) che la domanda di risarcimento per ingiusta detenzione ex. art. 314
e 315 c.p.p. veniva depositata presso la cancelleria della Corte d'Appello di Catanzaro in data 14.12.2015, ben oltre il termine di decadenza di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza (31.10.2013), e pertanto oltre il termine previsto dall'art 315 c.p.p. Tale documentazione è rimasta del tutto incontestata dal convenuto, non essendosi costituito nell'odierno giudizio.
Tuttavia, l'odierno attore non ha offerto alcun elemento di prova – così come, invece, sarebbe stato suo preciso onere probatorio (a fronte della natura contrattuale della responsabilità professionale) - per dimostrare che la tardiva proposizione della domanda sia dipesa esclusivamente dalla condotta negligente dell'avvocato ovvero dall'incuria tenuta dallo stesso attore, il quale, tra l'altro, non ha nemmeno specificato la data in cui conferiva l'incarico al difensore. Sul punto si osserva che dalla documentazione in atti si evince che nella nota di diffida e messa in mora inviata dall'odierno attore (all.3), peraltro solo in data 25.01.2018, quest'ultimo parla in via del tutto generica di essersi rivolto al difensore nel 2015, per cui non è possibile stabilire se la tardiva proposizione pagina 4 di 7 della domanda sia esclusivamente collegata alla condotta del difensore. Parimenti
l'attore non ha provato l'ammontare del suo risarcimento poiché non ha prodotto la documentazione relativa al periodo di ingiusta detenzione, limitandosi ad allegare genericamente l'istanza redatta dal convenuto e la sentenza di proscioglimento, senza allegare il provvedimento con cui venivano irrogate, sostituite e poi revocate le misure cautelari di cui era stato destinatario.
Per completezza espositiva va inoltre chiarito che ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato occorre valutare l'efficacia causale della dedotta inadempienza professionale in relazione al possibile esito favorevole della controversia ed all'entità dei danni subiti, alla luce dei consolidati principi espressi dalla
Corte di Cassazione, secondo cui: - “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 15032/2021); la regola del “più probabile che non” si applica quindi sia all'accertamento del nesso di causalità fra l'omesso svolgimento da parte dell'avvocato di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio per il proprio cliente e
l'evento di danno, sia all'accertamento del nesso causale intercorrente tra quest'ultimo
e le conseguenze dannose risarcibili, che può essere indagato solo mediante giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
In altri termini, secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione
(cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza nr. 410/2021; Civ., sez. III, ordinanza nr.
7064/2021; Cass. Civ., sez. III, sentenza nr. 20516/2020, etc.), la responsabilità dell'avvocato non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia pagina 5 di 7 inadempimento del professionista, ma sussiste solo nel caso in cui l'inadempienza dello stesso sia causalmente rilevante sull'esito della controversia.
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, ciò che emerge dalle allegazioni di parte attorea non è sufficiente per stabilire con un giudizio ex post che anche nell'ipotesi in cui la domanda di ingiusta detenzione fosse stata tempestivamente depositata, questa sarebbe stata certamente accolta.
Ed invero, parte attorea non ha allegato alcun elemento da cui poter dedurre, con un elevato livello di probabilità, la valutazione positiva del giudice chiamato a decidere sulla domanda di ingiusta riparazione. Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità, non si tratta di un automatismo, poiché “il giudice del merito, nella valutazione circa la riparazione per ingiusta detenzione , per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego della richiesta di indennizzo fondato sull'aver l'istante, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, tollerato le condotte riconducibili al delitto di concussione poste in essere dal coimputato e collega di pattuglia, omettendo di denunciare plurimi episodi illeciti cui aveva assistito, e, con grave leggerezza e trascuratezza, di verificare il contenuto sostanziale di un ordine di servizio all'atto della apposizione della controfirma).(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 3359 del 23 gennaio 2017).
pagina 6 di 7 Il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su parte attorea, che ha l'obbligo di provare il fatto costitutivo della pretesa, a prescindere dalla contumacia del convenuto, non può che determinare il rigetto della domanda attorea.
Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, stante la contumacia del convenuto vittorioso. Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c, ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del
2018; Cass. n. 17432 del 2011) Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del 15.05.2019).
PQM
il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- Rigetta la domanda attorea per le ragioni chiarite in parte motiva;
- Nulla sulle spese
Vibo valentia, 10 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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