Articolo 60 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 novembre 1986
Art. 60. 1. L' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 48. - (Inquadramento in un ruolo superiore). - Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, puo' chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto.
Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell'articolo 46, puo' chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purche' in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo.
L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni e' effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati.
La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto puo' essere inquadrato, purche' l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza.
E' data facolta' ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunziare al passaggio nei ruoli tecnici".
Entrata in vigore il 1 novembre 1986