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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA EL Presidente dott.ssa AB MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4396/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Fabio Rao, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 17/11/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a IC (PA) il 3/4/2002, e che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
n data 6/9/1999 in Alcamo (TP), oggi maggiorenne ma non ancora economicamente
[...] autosufficiente, e in data 22/3/2006 Persona_2
in Alcamo (TP), oggi maggiorenne e con un proprio autonomo nucleo familiare, e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 294/2021 del 15-21/1/2021 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8820/2020 R.G., hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio.
1 Scaduto il termine perentorio del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso e, segnatamente:
“1) la casa coniugale sita in IC (PA) nella C.da Albachiara, snc, di proprietà esclusiva del sig.
resta assegnata allo stesso il quale vi abiterà unitamente alla propria figlia Controparte_1
oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Persona_1
2) nessun contributo al mantenimento della sig.ra sarà corrisposto dal sig. Parte_1
, né viceversa la sig.ra corrisponderà alcun mantenimento in Controparte_1 Parte_1 favore del sig. ; Controparte_1
3) il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della propria figlia Controparte_1 maggiorenne nonché sosterrà tutte quelle che saranno le spese straordinarie Persona_1
(scolastiche, ricreative e mediche) necessarie per far fronte ai bisogni della propria figlia;
4) i coniugi si danno reciprocamente ed espressamente atto che nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto dall'uno nei confronti dell'altro.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a IC (PA) il 3/4/2002;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 294/2021 del 15-21/1/2021, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8820/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a IC (PA) il 3/4/2002 da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
2 Palermo l'1/7/1978, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2010 al n. 7, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MO RA EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA EL Presidente dott.ssa AB MO Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4396/2025 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Fabio Rao, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 17/11/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/9/2025 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile a IC (PA) il 3/4/2002, e che dalla loro unione sono nate le figlie Per_1
n data 6/9/1999 in Alcamo (TP), oggi maggiorenne ma non ancora economicamente
[...] autosufficiente, e in data 22/3/2006 Persona_2
in Alcamo (TP), oggi maggiorenne e con un proprio autonomo nucleo familiare, e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 294/2021 del 15-21/1/2021 emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8820/2020 R.G., hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio.
1 Scaduto il termine perentorio del 27/11/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni riportante in ricorso e, segnatamente:
“1) la casa coniugale sita in IC (PA) nella C.da Albachiara, snc, di proprietà esclusiva del sig.
resta assegnata allo stesso il quale vi abiterà unitamente alla propria figlia Controparte_1
oggi maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
Persona_1
2) nessun contributo al mantenimento della sig.ra sarà corrisposto dal sig. Parte_1
, né viceversa la sig.ra corrisponderà alcun mantenimento in Controparte_1 Parte_1 favore del sig. ; Controparte_1
3) il sig. provvederà in via esclusiva al mantenimento della propria figlia Controparte_1 maggiorenne nonché sosterrà tutte quelle che saranno le spese straordinarie Persona_1
(scolastiche, ricreative e mediche) necessarie per far fronte ai bisogni della propria figlia;
4) i coniugi si danno reciprocamente ed espressamente atto che nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto dall'uno nei confronti dell'altro.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito civile a IC (PA) il 3/4/2002;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 294/2021 del 15-21/1/2021, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 8820/2020 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a IC (PA) il 3/4/2002 da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
2 Palermo l'1/7/1978, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2010 al n. 7, parte I, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 1 dicembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
AB MO RA EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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