Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1274 VG anno 2025, vertente t r a
( ) – (MNC ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
rispettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Gessjca Brizzi e dell'Avv. Luigi Silvestrini, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 3.6.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in
Massa il 26.06.2004 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Massa al n.69 anno 2004 parte II seria A 26.06.2004; • ordinare al Comune di Massa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
2) Per quanto riguarda i tempi di percorrenza di con il padre 2.1 Durante il periodo scolastico, il Sig. potrà vedere e Per_1 Parte_1
tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola fino all'uscita da scuola del giorno successivo (cioè per due pernottamenti settimanali). Inoltre, il Sig. Parte_1
potrà tenere con sé la figlia a week end alternati, dal sabato alle ore 15 al lunedi mattina Per_1
riaccompagnandola a scuola.
2.2 Durante le vacanze estive, il Sig. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé la figlia per due giorni a settimana, dalle 10 del martedi alle 10 del mercoledi e dalle 10 del giovedi alle 10 del venerdi. Inoltre, il Sig. potrà tenere con sé Parte_1
la madre provvederà a prelevarla dalla residenza del padre.
2.3 Inoltre, durante le vacanze scolastiche estive, starà con ciascun genitore in via esclusiva per due periodi di 7 giorni non Per_1
consecutivi. I periodi continuativi di permanenza con ciascun genitore dovranno essere comunicati, per iscritto, all'altro genitore con un congruo anticipo, salvo diverso accordo fra i genitori che potranno, comunque, rilasciare l'assenso tenendo conto dell'interesse della minore. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, si seguirà il principio dell'alternanza fino ad oggi intrapreso. Per quanto riguarda le festività pasquali, si seguirà il principio dell'alternanza fino ad ora intrapreso, così come per tutte le altre festività; 3) Mantenimento dei figli: Per la figlia minore il Sig. Per_1
verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 Pt_2
figlia € 150,00 mensili come da sentenza di separazione fino alla data di omologazione della sentenza di divorzio, dalla sentenza di Divorzio per 12 mesi la somma di € 200,00 e dal tredicesimo mese dalla sentenza di divorzio la somma di € 250,00 fino al raggiungimento dell'autonomia economica della stessa. Le spese straordinarie per la figlia saranno interamente a carico della Sig.ra Per_1 Pt_2
ad eccezione di quelle non prevedibili che si rendano necessarie nei giorni in cui la minore starà con il padre e causate da eventi contingenti e non programmati precedentemente. 3 Per il figlio maggiore
: il Sig. si farà carico di tutte le spese sia ordinarie che straordinarie Per_2 Parte_1
fino al raggiungimento dell'autonomia economica;
4) Le parti stabiliscono di comune accordo che la domanda volta all'ottenimento del AUU inerente la figlia minore sia richiesto dalla Sig.ra Per_1
ed il Sig. acconsente a che sia la Sig.ra a Parte_2 Parte_1 Pt_2
trattenere l'intero importo che sarà corrisposto mensilmente, mentre la domanda volta all'ottenimento del AUU inerente del figlio sia richiesto dal Sig. e Per_2 Parte_1
la Sig.ra acconsente a che sia trattenuto per l'intero dal Sig. . 5) Pt_2 Parte_1
Spese straordinarie arretrate. Le spese straordinarie arretrate ed anticipate dal Sig.
[...]
per il figlio ammontano ad € 6000,00. Poiché sino ad oggi La sig.ra Parte_1 Per_2 Pt_2
non ha corrisposto quanto dovuto nonostante le richieste avanzate dal Sig. Parte_1
con la sottoscrizione del presente ricorso il Sig. rilascia ampia e liberatoria quietanza Parte_1
dichiarando nulla avere più a pretendere a titolo di spese straordinarie non corrisposte dalla Sig.ra inerenti il figlio dalla separazione ad oggi e dichiarando di nulla avere Parte_2 Per_2 più a pretendere a tali titoli dalla predetta, e la Sig.ra accetta. Contestualmente la Sig.ra Pt_2
dichiara di rinunciare alle spese straordinarie sostenute per la figlia , non Parte_2 Per_1
meglio quantificate, dal 2021 ad oggi e con la sottoscrizione del presente ricorso la stessa rilascia al
Sig. ampia e liberatoria quietanza dichiarando nulla avere più a pretendere Parte_1
a titolo di spese straordinarie non corrisposte dal Sig. per la figlia Parte_1 Per_1
dichiarando di nulla avere più a pretendere a tali titoli dal predetto, e il Sig. Parte_1
accetta”.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_3
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 26.6.2004 (dall'unione dei coniugi erano nati i figli: il 10.11.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
la Per_2
figlia il 19.12.2008), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale Per_1
da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione personale, ritualmente definito con sentenza n. 287/2022; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di affidamento della figlia minore;
collocazione abitativa ed anagrafica della stessa;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre quanto alla minore;
contributo al mantenimento e partecipazione al pagamento delle spese straordinarie quanto ai figli;
assegno unico;
spese straordinarie arretrate;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Massa il 26.6.2004 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], trascritto Parte_1 Parte_2 presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'anno 2004, n. 69, Parte II, Serie
A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 3.6.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli