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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/12/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Flavio Barigelletti e Valerio Barigelletti
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, e (C.F. ), in giudizio con l'avv. Gabriele Controparte_2 C.F._1
Rapali
-convenuti-
***
OGGETTO: Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia All' Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarato il contratto intitolato “Scrittura privata di cessione del credito” firmato dal Signor in Controparte_2 proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Di LO Immobiliare p.A. prodotto in atti mancante di forma necessaria, avente ad oggetto un credito inesigibile e comunque concluso in violazione delle norme imperative, dichiararlo nullo, annullato o comunque non opponibile alla Ricorrente, dichiarando che quest'ultima nulla deve ad alcun titolo alla in quanto il credito originario Controparte_1 del Signor non è esigibile, con ogni conseguente statuizione. In ogni caso, dichiarare che Controparte_2 il credito del Signor è inesigibile in quanto postergato ai sensi dell'art. 2467 cc. Con vittoria di CP_2
1 spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari”
(ricorso ex art. 702-bis c.p.c.);
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PRELIMINARE a) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.39, comma 2, c.p.c., accertare la continenza della presente causa in quella preventivamente promossa dalla società Controparte_1 contro la società pendente dinanzi il Giudice del Tribunale Civile di Teramo,
[...] Parte_1
Dott.ssa Mariangela Mastro, rubricata al n.2661/2020 R.G.A.C., la cui udienza di prima comparizione risulta fissata per il giorno 10.02.2021, e, per l'effetto, essendo quest'ultimo Giudice competente anche per la causa proposta successivamente, dichiarare, con ordinanza, la continenza, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la presente causa , dinanzi il primo Giudice della causa contenente, rubricata al n.2661/2020 R.G.A.C.; NEL MERITO - nel merito, rigettare in ogni caso il ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto dalla società in quanto inammissibile Parte_1
e, comunque, palesemente infondato in fatto e in diritto;
- condannare, sempre ed in ogni caso, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio” (memoria di costituzione).
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (di seguito ”) ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito “ ) e il suo legale rappresentate Controparte_1 CP_1
, al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, a Controparte_2 sostegno delle quali ha allegato e dedotto:
- che aveva contratto un debito in favore di garantito da Parte_2 Controparte_3 fideiussione del socio;
Controparte_2
- che la ridetta impresa era stata fusa per incorporazione in , la quale era così Pt_1 subentrata nelle sue posizioni attive e passive;
- che per effetto del contratto di compravendita del 29/11/2019, Immobiliare aveva contratto un debito in favore di dell'importo di euro 652.349,22; Pt_1
- che con atto di cessione del credito del 14/05/2019, notificato a a mezzo pec, Pt_1
aveva ceduto a il proprio credito vantato nei confronti di Controparte_2 CP_1
, in forza del pagamento effettuato ad nella qualità di fideiussore Pt_1 Controparte_3 della impresa fusa in , per euro 695.274,31. Pt_1
I-1.1. Svolte tali allegazioni in punto di fatto, la ricorrente ha sostanzialmente impugnato l'atto di cessione, onde farne valere l'invalidità sotto i seguenti profili:
2 - nullità della cessione di credito in quanto, trattandosi di atto a titolo gratuito, avrebbe dovuto rivestire la forma propria della donazione;
- inesigibilità del credito ceduto in ragione del disposto dell'art. 2467 c.c.;
- violazione dell'art. 3 d.m. MEF n. 29/2009, in quanto non sarebbe un soggetto CP_1 abilitato all'attività di intermediazione finanziaria.
ha anche richiesto l'accertamento dell'inesigibilità del credito ceduto. Pt_1
I-2. Con memoria tempestivamente depositata si sono costituiti in giudizio e CP_1
, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe a sostegno delle quali hanno Controparte_2 dapprima offerto una articolata ricostruzione dei rapporti di diritto sostanziale intercorsi tra le parti e, di poi, avversando in punto di diritto le deduzioni in ordine alla invalidità dell'atto di cessione e alla pretesa postergazione ex art. 2467 c.c.
I-3. All'esito della udienza di comparizione delle parti, svoltasi nelle forme cartolari emergenziali, il precedente titolare del procedimento ha escluso la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di continenza o di sospensione rispetto al giudizio R.G. n. 2261/2020 e ha proceduto al mutamento del rito, da sommario di cognizione in ordinario.
I-3.1. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Nonostante la deduzione degli articolati rapporti intercorsi, a vario titolo giuridico, tra le parti del presente giudizio, il thema decidendum, da individuarsi – in omaggio al principio della domanda e al suo corollario della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – alla luce della richiesta di tutela azionata, va circoscritto alla questione della validità della cessione del credito di cui all'atto del
14/05/2019, intercorso tra e il suo rappresentante legale , e CP_1 Controparte_2 all'accertamento della esigibilità del credito ceduto (cfr. conclusioni della parte attrice, riportate in epigrafe).
II-5. Il dedotto vizio di nullità per difetto di forma ad validitatem risulta patentemente infondato.
Giova in proposito premettere che l'istituto regolato agli artt. 1260 ss. c.c. non intercetta una tipologia negoziale, ma uno schema effettuale.
Tale notazione – pacifica tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza – non consente tuttavia di assorbire il problema causale, da risolversi anche rispetto all'atto per cui è causa, in ragione dell'adesione dell'ordinamento italiano al principio della necessaria causalità degli spostamenti
3 patrimoniali.
Ma poiché, come s'è detto, la cessione intercetta uno schema effettuale e non già tipologico, risulta ampiamento consolidato l'orientamento ermeneutico secondo cui la cessione rappresenta una fattispecie negoziale priva di una propria causa tipica, potendo, a seconda delle circostanze, realizzare le più disparate funzioni economico-individuali (dono, scambio, garanzia, etc.).
La cessione, difatti, presenta una funzione “generica” ineludibile, da individuarsi nella realizzazione del trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio, ed è accompagnata (recte deve essere accompagnata) da una funzione “specifica” variabile, da scorgersi nella causa concreta che ha indotto le parti a realizzare la modificazione dal lato attivo dell'obbligazione. Ciò è del resto testimoniato dallo stesso tenore letterale dell'art. 1260 c.c., a mente del quale “Il creditore può trasferire
a titolo oneroso o gratuito il suo credito”.
Quanto precede, oltre che sostenuto dalla migliore dottrina, risulta stabilmente affermato dalla giurisprudenza di vertice. Ciò ha sicure conseguenze in ordine al controllo giudiziale sul rispetto della forma, stimolato dall'attrice nel caso di specie (v. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18016 del
09/07/2018, Rv. 649587-02, secondo cui “La cessione di crediti è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi”).
II-5.1. Il dedotto vizio di nullità per difetto di forma si fonda su una non perspicua assimilazione tra il concetto di “gratuità” e quello di “liberalità”.
Nell'ambito dei rapporti negoziali con causa in senso lato gratuita occorre infatti operare una distinzione tra causa gratuita ma economicamente interessata (c.d. gratuità in senso stretto) e causa gratuita ed economicamente disinteressata, che intercetta l'area della liberalità.
Com'è noto, lo “spirito di liberalità” si risolve nella volontà di arricchire un soggetto, senza ricevere alcun vantaggio. È affermazione costante in giurisprudenza quella secondo cui “Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21781 del 28/08/2008, Rv. 604650-
01).
Nella causa gratuita in senso stretto, invece, pur non realizzandosi uno scambio formale in senso giuridico vi è, tuttavia, uno scambio empirico: chi sopporta il sacrificio giuridico non ha in cambio alcun vantaggio giuridico, in quanto nessun sacrificio è correlativamente imposto in capo alla controparte, ma ne trae – per lo più indirettamente – un vantaggio empirico, fattuale, apprezzabile sul piano economico.
La distinzione, lungi dal risolversi in puro schematismo dogmatico, ha importanti ricadute sul piano
4 pratico, in quanto consente di cogliere la causa concreta del negozio, quale funzione economico- individuale, ed è fatta propria dallo stesso diritto positivo (cfr. artt. 8 e 13 d.lgs. n. 36/2023).
II-5.2. Rapportando quanto precede al caso che qui occupa – e prescindendo da ogni valutazione circa la deduzione di parte convenuta in ordine alla onerosità della cessione, sulla scorta dei versamenti intervenuti tra cessionaria e cedente in epoca successiva alla notificazione del ricorso introduttivo – deve osservarsi come faccia palese difetto la causa liberale.
Il Di LO, creditore ex art. 1950 c.c. di per euro 695.274,31, è il legale rappresentante di Pt_1
a sua volta debitrice nei confronti di dell'importo di euro 652.349,22. CP_1 Pt_1
È evidente che con l'operazione conclusa in data 14/05/2019 il abbia inteso addivenire CP_2 alla elisione sino a corrispondenza delle due poste, ottenendo tale risultato mediante il trasferimento del proprio credito personale alla società dallo stesso amministrata, in ciò conseguendo l'identità soggettiva nelle reciproche posizioni di debito-credito in capo a e presupposto Pt_1 CP_1 indispensabile per l'operatività della causa estintiva satisfattiva della compensazione.
Così facendo, egli ha soddisfatto un sicuro ed evidente interesse economicamente apprezzabile, tenuto conto che, così facendo, ha abbattuto la consistente debitoria della società da lui amministrata nei confronti di , garantendosi anche, di fatto, la soddisfazione del proprio Pt_1 credito in regresso senza essere esposto al rischio dell'inadempimento di . Pt_1
Simile risultato economico nulla ha a che vedere con lo spirito di liberalità, essendo di solare evidenza come il non abbia agito nella prospettiva del dono, ma in quella dell'operatore CP_2 economico razionale ed interessato.
II-5.3. Deve dunque ritenersi che l'atto di cessione, concluso in forma scritta in data 14/05/2019, non necessitasse delle forme proprie della donazione (atto pubblico e presenza di testimoni, cfr. artt. 782 c.c. e 48 l. notarile).
II-6. ritiene altresì viziato l'atto di cessione in quanto afferente a un credito inesigibile, Pt_1 richiedendo altresì l'accertamento di tale situazione di fatto.
II-6.1. Occorre premettere che l'eventuale inesigibilità del credito non ha alcun effetto invalidante sul negozio di cessione, tenuto conto che risulta pacifico – tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza – che la cessione può ben avere ad oggetto un credito inesigibile (v. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 7083 del 24/05/2001, secondo cui “L'art. 1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità ed esigibilità. Può, pertanto, formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile”).
II-6.2. In ogni caso, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 2467 c.c. e del regime di postergazione ivi previsto.
5 L'invocata disposizione prevede, al primo comma, che “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”. Importanti chiarificazioni in ordine alla portata della disposizione si rinvengono nel successivo secondo comma, a tenore del quale “…
s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Il regime di postergazione, operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del
30/05/2024, Rv. 671470-03).
Il riferimento ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” ha consentito alla dottrina e alla giurisprudenza di enucleare la nozione di finanziamento “indiretto”, al cui interno ricondurre anche le ipotesi delle garanzie prestate dal socio nell'interesse della società, dal momento che risulta evidente come la disponibilità di garanzie personali o reali rilasciate dal socio permette alla società di ricorrere a prestiti da parte di terzi altrimenti non ottenibili.
Nell'ipotesi di rilascio di garanzie da parte del socio nell'interesse della società, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2467 c.c., il rimborso del finanziamento è comunque subordinato al soddisfacimento degli altri creditori ed i soci perdono il diritto alla liberazione del bene oggetto della garanzia o al rimborso di quanto loro spettante in via di regresso a seguito della escussione della garanzia medesima.
Al fine di applicare l'art. 2467 c.c., la situazione enucleata al suo secondo comma va valutata non già con riguardo al momento del pagamento effettuato dal socio e alla sua conseguente acquisizione della posizione di creditore della società, ma in relazione al momento in cui, prestando la garanzia, ha consentito che il terzo erogasse il finanziamento.
In sintesi, onde applicare l'art. 2467 c.c. all'ipotesi della prestazione di una garanzia personale da parte del socio, sono necessari i seguenti presupposti: a) la qualità di socio al momento della prestazione della garanzia;
b) la sussistenza, a tale momento: b1) di un eccessivo squilibrio nell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
b2) di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe parso ragionevole effettuare un conferimento.
La norma, pertanto, non prevede sic et simpliciter una postergazione legale in ordine a qualsiasi contributo economico prestato dal socio in forme diverse dal conferimento, ma tende a sanzionare, in funzione di tutela del ceto creditorio, situazioni di patologica sottocapitalizzazione dell'ente
6 rispetto alle quali la compagine societaria non abbia posto rimedio.
Come chiarito dalla dottrina, infatti, l'anzidetta disposizione scorge la sua ratio nella esigenza di contrastare il fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione nominale, intendendosi con tale espressione la situazione in cui la società dispone di mezzi finanziari necessari al suo esercizio, in virtù, tuttavia, non di apporti di capitale proprio (che, al contrario, risulta essere inadeguato), ma tramite la concessione di prestiti da parte dei soci. A fronte della frequente sottocapitalizzazione, infatti, le società tendono a risolvere il problema relativo al reperimento di nuovi mezzi finanziari ricorrendo al capitale di credito (finanziamenti), in luogo del capitale di rischio (conferimenti), soddisfacendo, in tale maniera, l'esigenza di risorse finanziarie della società ed evitando, allo stesso tempo, di esporre il patrimonio dei soci a responsabilità per le obbligazioni sociali.
La ratio, così enucleata, segna anche il limite di operatività della postergazione, valevole solo per quei finanziamenti – anche indiretti – che possono considerarsi sostitutivi del capitale sociale, in quanto effettuati in presenza degli indici sub b1) e b2). In assenza di un eccessivo squilibrio delle passività rispetto al patrimonio netto o di una situazione di crisi di liquidità tale da consigliare il ricorso a conferimenti da parte dei soci in luogo di un prestito, infatti, quanto disposto dall'art. 2467, comma 1, c.c., non trova applicazione.
Il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali in relazione agli indici di sottocapitalizzazione.
Rispetto alla eccessiva sproporzione tra debiti e patrimonio netto, può farsi riferimento all'art. 2412
c.c., che indica quale limite per l'emissione di un prestito obbligazionario da parte delle s.p.a. il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Alla luce di queste considerazioni, potrà giudicarsi squilibrato e, quindi, sospetto, l'indebitamento contratto dalla società con i propri soci nell'ipotesi in cui fosse superato il limite sopra indicato. O, ancora, ad altri indici elaborati dalla dottrina aziendalistica, al fine di verificare la reale situazione finanziaria e patrimoniale della società.
In ordine alla situazione finanziaria della società tale da dover indurre ragionevolmente ad effettuare un conferimento, occorre procedere a un raffronto tra il comportamento del socio che finanzia la società con il comportamento che sarebbe stato ragionevole attendersi dal mercato in una determinata situazione della società medesima: se un terzo avesse ragionevolmente concesso un finanziamento alla società conoscendone le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, non sussiste, allora, motivo alcuno per “patrimonializzare” il finanziamento del socio.
In ogni caso, sono da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 2467, comma 2, c.c., le fattispecie nelle quali i soci, pur potendo la società ricorrere al credito senza creare situazioni di particolare squilibrio tra mezzi propri ed indebitamento, abbiano preferito finanziare la società, al
7 pari dell'ipotesi in cui i finanziamenti sono eseguiti per ovviare ad esigenze di carattere meramente transitorio.
II-6.3. Rapportando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso che qui occupa, risulta una evidente carenza allegatoria da parte dell'attrice, la quale si è limitata a dedurre della qualità di socio in capo al al momento della stipula della fideiussione (integrando il presupposto sub a)), CP_2 senza nulla argomentare in ordine agli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione in esame.
Solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – costituente, com'è noto, il momento ultimo dell'attività assertivo-argomentativa delle parti – ha fatto riferimento alla necessità di “saldare Pt_1
i debiti verso terzi prima di rimborsare i soci (come da bilancio prodotto)” (p. 2).
II-6.3.1. Tali generiche argomentazioni non consentono di ritenere neppure allegate le condizioni di operatività della disposizione di cui si chiede in questa sede applicazione, onde consentire l'accertamento dell'inesigibilità del credito ceduto.
Solo in comparsa conclusionale (cfr. p. 4), ha dedotto (ancorché del tutto genericamente) Pt_1 circa una situazione di “tensione finanziaria”, riferita tuttavia ad – e non a Pt_1 Parte_2
– e al momento della richiesta di pagamento di non già a quello di prestazione Controparte_3 della garanzia personale da parte del . CP_2
II-6.4. La domanda di accertamento dell'inesigibilità del credito non può, dunque, essere accolta.
II-7. Viene infine in rilievo la pretesa violazione dell'art. 3 d.m. MEF n. 29/2009.
Deve in primo luogo osservarsi che la citata disposizione è stata abrogata a far data dal 23/05/2015, per effetto del d.m. 2 aprile 2015, n. 53.
In ogni caso, risulta evidente come non abbia posto in essere alcuna attività finanziaria CP_1 preclusale, avendo la stessa concluso una normale cessione di diritto comune, regolata dagli artt.
1260 ss. c.c.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Le domande di vanno integralmente rigettate. Pt_1
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro 695.274,31, con conseguente applicazione dello scaglione da euro
260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 6 d.m. n. 55/2014; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione
8 e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da (P.I. ) nei Parte_1 P.IVA_1 confronti di (C.F. e di (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), così provvede: C.F._1
- RIGETTA le domande di in quanto infondate, per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore dei convenuti, in solido tra loro, Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 29.194,10 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice UC Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 1602 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con gli avv.ti Flavio Barigelletti e Valerio Barigelletti
-attrice-
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, e (C.F. ), in giudizio con l'avv. Gabriele Controparte_2 C.F._1
Rapali
-convenuti-
***
OGGETTO: Cessione di crediti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Piaccia All' Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, dichiarato il contratto intitolato “Scrittura privata di cessione del credito” firmato dal Signor in Controparte_2 proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Di LO Immobiliare p.A. prodotto in atti mancante di forma necessaria, avente ad oggetto un credito inesigibile e comunque concluso in violazione delle norme imperative, dichiararlo nullo, annullato o comunque non opponibile alla Ricorrente, dichiarando che quest'ultima nulla deve ad alcun titolo alla in quanto il credito originario Controparte_1 del Signor non è esigibile, con ogni conseguente statuizione. In ogni caso, dichiarare che Controparte_2 il credito del Signor è inesigibile in quanto postergato ai sensi dell'art. 2467 cc. Con vittoria di CP_2
1 spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari”
(ricorso ex art. 702-bis c.p.c.);
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA
PRELIMINARE a) in via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.39, comma 2, c.p.c., accertare la continenza della presente causa in quella preventivamente promossa dalla società Controparte_1 contro la società pendente dinanzi il Giudice del Tribunale Civile di Teramo,
[...] Parte_1
Dott.ssa Mariangela Mastro, rubricata al n.2661/2020 R.G.A.C., la cui udienza di prima comparizione risulta fissata per il giorno 10.02.2021, e, per l'effetto, essendo quest'ultimo Giudice competente anche per la causa proposta successivamente, dichiarare, con ordinanza, la continenza, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la presente causa , dinanzi il primo Giudice della causa contenente, rubricata al n.2661/2020 R.G.A.C.; NEL MERITO - nel merito, rigettare in ogni caso il ricorso ex art.702 bis c.p.c. proposto dalla società in quanto inammissibile Parte_1
e, comunque, palesemente infondato in fatto e in diritto;
- condannare, sempre ed in ogni caso, parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio” (memoria di costituzione).
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (di seguito ”) ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito “ ) e il suo legale rappresentate Controparte_1 CP_1
, al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, a Controparte_2 sostegno delle quali ha allegato e dedotto:
- che aveva contratto un debito in favore di garantito da Parte_2 Controparte_3 fideiussione del socio;
Controparte_2
- che la ridetta impresa era stata fusa per incorporazione in , la quale era così Pt_1 subentrata nelle sue posizioni attive e passive;
- che per effetto del contratto di compravendita del 29/11/2019, Immobiliare aveva contratto un debito in favore di dell'importo di euro 652.349,22; Pt_1
- che con atto di cessione del credito del 14/05/2019, notificato a a mezzo pec, Pt_1
aveva ceduto a il proprio credito vantato nei confronti di Controparte_2 CP_1
, in forza del pagamento effettuato ad nella qualità di fideiussore Pt_1 Controparte_3 della impresa fusa in , per euro 695.274,31. Pt_1
I-1.1. Svolte tali allegazioni in punto di fatto, la ricorrente ha sostanzialmente impugnato l'atto di cessione, onde farne valere l'invalidità sotto i seguenti profili:
2 - nullità della cessione di credito in quanto, trattandosi di atto a titolo gratuito, avrebbe dovuto rivestire la forma propria della donazione;
- inesigibilità del credito ceduto in ragione del disposto dell'art. 2467 c.c.;
- violazione dell'art. 3 d.m. MEF n. 29/2009, in quanto non sarebbe un soggetto CP_1 abilitato all'attività di intermediazione finanziaria.
ha anche richiesto l'accertamento dell'inesigibilità del credito ceduto. Pt_1
I-2. Con memoria tempestivamente depositata si sono costituiti in giudizio e CP_1
, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe a sostegno delle quali hanno Controparte_2 dapprima offerto una articolata ricostruzione dei rapporti di diritto sostanziale intercorsi tra le parti e, di poi, avversando in punto di diritto le deduzioni in ordine alla invalidità dell'atto di cessione e alla pretesa postergazione ex art. 2467 c.c.
I-3. All'esito della udienza di comparizione delle parti, svoltasi nelle forme cartolari emergenziali, il precedente titolare del procedimento ha escluso la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di continenza o di sospensione rispetto al giudizio R.G. n. 2261/2020 e ha proceduto al mutamento del rito, da sommario di cognizione in ordinario.
I-3.1. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 11/09/2025 al cui esito, con ordinanza del 12/09/2025, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281- quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 01/12/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Nonostante la deduzione degli articolati rapporti intercorsi, a vario titolo giuridico, tra le parti del presente giudizio, il thema decidendum, da individuarsi – in omaggio al principio della domanda e al suo corollario della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – alla luce della richiesta di tutela azionata, va circoscritto alla questione della validità della cessione del credito di cui all'atto del
14/05/2019, intercorso tra e il suo rappresentante legale , e CP_1 Controparte_2 all'accertamento della esigibilità del credito ceduto (cfr. conclusioni della parte attrice, riportate in epigrafe).
II-5. Il dedotto vizio di nullità per difetto di forma ad validitatem risulta patentemente infondato.
Giova in proposito premettere che l'istituto regolato agli artt. 1260 ss. c.c. non intercetta una tipologia negoziale, ma uno schema effettuale.
Tale notazione – pacifica tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza – non consente tuttavia di assorbire il problema causale, da risolversi anche rispetto all'atto per cui è causa, in ragione dell'adesione dell'ordinamento italiano al principio della necessaria causalità degli spostamenti
3 patrimoniali.
Ma poiché, come s'è detto, la cessione intercetta uno schema effettuale e non già tipologico, risulta ampiamento consolidato l'orientamento ermeneutico secondo cui la cessione rappresenta una fattispecie negoziale priva di una propria causa tipica, potendo, a seconda delle circostanze, realizzare le più disparate funzioni economico-individuali (dono, scambio, garanzia, etc.).
La cessione, difatti, presenta una funzione “generica” ineludibile, da individuarsi nella realizzazione del trasferimento della posizione attiva del rapporto obbligatorio, ed è accompagnata (recte deve essere accompagnata) da una funzione “specifica” variabile, da scorgersi nella causa concreta che ha indotto le parti a realizzare la modificazione dal lato attivo dell'obbligazione. Ciò è del resto testimoniato dallo stesso tenore letterale dell'art. 1260 c.c., a mente del quale “Il creditore può trasferire
a titolo oneroso o gratuito il suo credito”.
Quanto precede, oltre che sostenuto dalla migliore dottrina, risulta stabilmente affermato dalla giurisprudenza di vertice. Ciò ha sicure conseguenze in ordine al controllo giudiziale sul rispetto della forma, stimolato dall'attrice nel caso di specie (v. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18016 del
09/07/2018, Rv. 649587-02, secondo cui “La cessione di crediti è un negozio giuridico a causa variabile, sottratto ad ogni esigenza di forma se non richiesta dal negozio costituente la causa del trasferimento dei crediti medesimi”).
II-5.1. Il dedotto vizio di nullità per difetto di forma si fonda su una non perspicua assimilazione tra il concetto di “gratuità” e quello di “liberalità”.
Nell'ambito dei rapporti negoziali con causa in senso lato gratuita occorre infatti operare una distinzione tra causa gratuita ma economicamente interessata (c.d. gratuità in senso stretto) e causa gratuita ed economicamente disinteressata, che intercetta l'area della liberalità.
Com'è noto, lo “spirito di liberalità” si risolve nella volontà di arricchire un soggetto, senza ricevere alcun vantaggio. È affermazione costante in giurisprudenza quella secondo cui “Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 21781 del 28/08/2008, Rv. 604650-
01).
Nella causa gratuita in senso stretto, invece, pur non realizzandosi uno scambio formale in senso giuridico vi è, tuttavia, uno scambio empirico: chi sopporta il sacrificio giuridico non ha in cambio alcun vantaggio giuridico, in quanto nessun sacrificio è correlativamente imposto in capo alla controparte, ma ne trae – per lo più indirettamente – un vantaggio empirico, fattuale, apprezzabile sul piano economico.
La distinzione, lungi dal risolversi in puro schematismo dogmatico, ha importanti ricadute sul piano
4 pratico, in quanto consente di cogliere la causa concreta del negozio, quale funzione economico- individuale, ed è fatta propria dallo stesso diritto positivo (cfr. artt. 8 e 13 d.lgs. n. 36/2023).
II-5.2. Rapportando quanto precede al caso che qui occupa – e prescindendo da ogni valutazione circa la deduzione di parte convenuta in ordine alla onerosità della cessione, sulla scorta dei versamenti intervenuti tra cessionaria e cedente in epoca successiva alla notificazione del ricorso introduttivo – deve osservarsi come faccia palese difetto la causa liberale.
Il Di LO, creditore ex art. 1950 c.c. di per euro 695.274,31, è il legale rappresentante di Pt_1
a sua volta debitrice nei confronti di dell'importo di euro 652.349,22. CP_1 Pt_1
È evidente che con l'operazione conclusa in data 14/05/2019 il abbia inteso addivenire CP_2 alla elisione sino a corrispondenza delle due poste, ottenendo tale risultato mediante il trasferimento del proprio credito personale alla società dallo stesso amministrata, in ciò conseguendo l'identità soggettiva nelle reciproche posizioni di debito-credito in capo a e presupposto Pt_1 CP_1 indispensabile per l'operatività della causa estintiva satisfattiva della compensazione.
Così facendo, egli ha soddisfatto un sicuro ed evidente interesse economicamente apprezzabile, tenuto conto che, così facendo, ha abbattuto la consistente debitoria della società da lui amministrata nei confronti di , garantendosi anche, di fatto, la soddisfazione del proprio Pt_1 credito in regresso senza essere esposto al rischio dell'inadempimento di . Pt_1
Simile risultato economico nulla ha a che vedere con lo spirito di liberalità, essendo di solare evidenza come il non abbia agito nella prospettiva del dono, ma in quella dell'operatore CP_2 economico razionale ed interessato.
II-5.3. Deve dunque ritenersi che l'atto di cessione, concluso in forma scritta in data 14/05/2019, non necessitasse delle forme proprie della donazione (atto pubblico e presenza di testimoni, cfr. artt. 782 c.c. e 48 l. notarile).
II-6. ritiene altresì viziato l'atto di cessione in quanto afferente a un credito inesigibile, Pt_1 richiedendo altresì l'accertamento di tale situazione di fatto.
II-6.1. Occorre premettere che l'eventuale inesigibilità del credito non ha alcun effetto invalidante sul negozio di cessione, tenuto conto che risulta pacifico – tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza – che la cessione può ben avere ad oggetto un credito inesigibile (v. Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 7083 del 24/05/2001, secondo cui “L'art. 1260 c.c., nel consentire al creditore di trasferire il proprio credito anche senza il consenso del debitore, non prevede che tale credito debba avere i requisiti della liquidità ed esigibilità. Può, pertanto, formare oggetto di cessione anche un credito non determinato nell'ammontare o un credito non esigibile”).
II-6.2. In ogni caso, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 2467 c.c. e del regime di postergazione ivi previsto.
5 L'invocata disposizione prevede, al primo comma, che “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori”. Importanti chiarificazioni in ordine alla portata della disposizione si rinvengono nel successivo secondo comma, a tenore del quale “…
s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
Il regime di postergazione, operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del
30/05/2024, Rv. 671470-03).
Il riferimento ai finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” ha consentito alla dottrina e alla giurisprudenza di enucleare la nozione di finanziamento “indiretto”, al cui interno ricondurre anche le ipotesi delle garanzie prestate dal socio nell'interesse della società, dal momento che risulta evidente come la disponibilità di garanzie personali o reali rilasciate dal socio permette alla società di ricorrere a prestiti da parte di terzi altrimenti non ottenibili.
Nell'ipotesi di rilascio di garanzie da parte del socio nell'interesse della società, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2467 c.c., il rimborso del finanziamento è comunque subordinato al soddisfacimento degli altri creditori ed i soci perdono il diritto alla liberazione del bene oggetto della garanzia o al rimborso di quanto loro spettante in via di regresso a seguito della escussione della garanzia medesima.
Al fine di applicare l'art. 2467 c.c., la situazione enucleata al suo secondo comma va valutata non già con riguardo al momento del pagamento effettuato dal socio e alla sua conseguente acquisizione della posizione di creditore della società, ma in relazione al momento in cui, prestando la garanzia, ha consentito che il terzo erogasse il finanziamento.
In sintesi, onde applicare l'art. 2467 c.c. all'ipotesi della prestazione di una garanzia personale da parte del socio, sono necessari i seguenti presupposti: a) la qualità di socio al momento della prestazione della garanzia;
b) la sussistenza, a tale momento: b1) di un eccessivo squilibrio nell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
b2) di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe parso ragionevole effettuare un conferimento.
La norma, pertanto, non prevede sic et simpliciter una postergazione legale in ordine a qualsiasi contributo economico prestato dal socio in forme diverse dal conferimento, ma tende a sanzionare, in funzione di tutela del ceto creditorio, situazioni di patologica sottocapitalizzazione dell'ente
6 rispetto alle quali la compagine societaria non abbia posto rimedio.
Come chiarito dalla dottrina, infatti, l'anzidetta disposizione scorge la sua ratio nella esigenza di contrastare il fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione nominale, intendendosi con tale espressione la situazione in cui la società dispone di mezzi finanziari necessari al suo esercizio, in virtù, tuttavia, non di apporti di capitale proprio (che, al contrario, risulta essere inadeguato), ma tramite la concessione di prestiti da parte dei soci. A fronte della frequente sottocapitalizzazione, infatti, le società tendono a risolvere il problema relativo al reperimento di nuovi mezzi finanziari ricorrendo al capitale di credito (finanziamenti), in luogo del capitale di rischio (conferimenti), soddisfacendo, in tale maniera, l'esigenza di risorse finanziarie della società ed evitando, allo stesso tempo, di esporre il patrimonio dei soci a responsabilità per le obbligazioni sociali.
La ratio, così enucleata, segna anche il limite di operatività della postergazione, valevole solo per quei finanziamenti – anche indiretti – che possono considerarsi sostitutivi del capitale sociale, in quanto effettuati in presenza degli indici sub b1) e b2). In assenza di un eccessivo squilibrio delle passività rispetto al patrimonio netto o di una situazione di crisi di liquidità tale da consigliare il ricorso a conferimenti da parte dei soci in luogo di un prestito, infatti, quanto disposto dall'art. 2467, comma 1, c.c., non trova applicazione.
Il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali in relazione agli indici di sottocapitalizzazione.
Rispetto alla eccessiva sproporzione tra debiti e patrimonio netto, può farsi riferimento all'art. 2412
c.c., che indica quale limite per l'emissione di un prestito obbligazionario da parte delle s.p.a. il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Alla luce di queste considerazioni, potrà giudicarsi squilibrato e, quindi, sospetto, l'indebitamento contratto dalla società con i propri soci nell'ipotesi in cui fosse superato il limite sopra indicato. O, ancora, ad altri indici elaborati dalla dottrina aziendalistica, al fine di verificare la reale situazione finanziaria e patrimoniale della società.
In ordine alla situazione finanziaria della società tale da dover indurre ragionevolmente ad effettuare un conferimento, occorre procedere a un raffronto tra il comportamento del socio che finanzia la società con il comportamento che sarebbe stato ragionevole attendersi dal mercato in una determinata situazione della società medesima: se un terzo avesse ragionevolmente concesso un finanziamento alla società conoscendone le condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie, non sussiste, allora, motivo alcuno per “patrimonializzare” il finanziamento del socio.
In ogni caso, sono da ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 2467, comma 2, c.c., le fattispecie nelle quali i soci, pur potendo la società ricorrere al credito senza creare situazioni di particolare squilibrio tra mezzi propri ed indebitamento, abbiano preferito finanziare la società, al
7 pari dell'ipotesi in cui i finanziamenti sono eseguiti per ovviare ad esigenze di carattere meramente transitorio.
II-6.3. Rapportando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso che qui occupa, risulta una evidente carenza allegatoria da parte dell'attrice, la quale si è limitata a dedurre della qualità di socio in capo al al momento della stipula della fideiussione (integrando il presupposto sub a)), CP_2 senza nulla argomentare in ordine agli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione in esame.
Solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – costituente, com'è noto, il momento ultimo dell'attività assertivo-argomentativa delle parti – ha fatto riferimento alla necessità di “saldare Pt_1
i debiti verso terzi prima di rimborsare i soci (come da bilancio prodotto)” (p. 2).
II-6.3.1. Tali generiche argomentazioni non consentono di ritenere neppure allegate le condizioni di operatività della disposizione di cui si chiede in questa sede applicazione, onde consentire l'accertamento dell'inesigibilità del credito ceduto.
Solo in comparsa conclusionale (cfr. p. 4), ha dedotto (ancorché del tutto genericamente) Pt_1 circa una situazione di “tensione finanziaria”, riferita tuttavia ad – e non a Pt_1 Parte_2
– e al momento della richiesta di pagamento di non già a quello di prestazione Controparte_3 della garanzia personale da parte del . CP_2
II-6.4. La domanda di accertamento dell'inesigibilità del credito non può, dunque, essere accolta.
II-7. Viene infine in rilievo la pretesa violazione dell'art. 3 d.m. MEF n. 29/2009.
Deve in primo luogo osservarsi che la citata disposizione è stata abrogata a far data dal 23/05/2015, per effetto del d.m. 2 aprile 2015, n. 53.
In ogni caso, risulta evidente come non abbia posto in essere alcuna attività finanziaria CP_1 preclusale, avendo la stessa concluso una normale cessione di diritto comune, regolata dagli artt.
1260 ss. c.c.
II-8. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-9. Le domande di vanno integralmente rigettate. Pt_1
III-10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia pari ad euro 695.274,31, con conseguente applicazione dello scaglione da euro
260.000,01 a euro 520.000,00, aumentato del 30%, ai sensi dell'art. 6 d.m. n. 55/2014; valori medi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione
8 e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da (P.I. ) nei Parte_1 P.IVA_1 confronti di (C.F. e di (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), così provvede: C.F._1
- RIGETTA le domande di in quanto infondate, per le ragioni di cui in Parte_1 parte motiva;
- CONDANNA alla refusione, in favore dei convenuti, in solido tra loro, Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 29.194,10 per compensi, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, il 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE
UC Bordin
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