Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 gennaio 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 gennaio 2000 |
Commentari • 6
- 1. Niente sanzioni al datore incolpevole se non assume categorie protetteAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
- 2. "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (aggiornata al 2024)Chiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 9 gennaio 2024
- 3. Collocamento obbligatorioMauro · https://www.wikilabour.it/ · 27 gennaio 2021
- 4. Finanziaria 2004 - art. 3: oneri sociali, personale della pubblica amministrazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2004
- 5. Legge Finanziaria 2003Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 dicembre 2003
Giurisprudenza • 93
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 10690Provvedimento: Pubblicato il 03/06/2025 N. 10690/2025 REG.PROV.COLL. N. 04839/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4839 del 2024, proposto da SI IZ, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti …Leggi di più...
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- 2. Trib. Verona, sentenza 15/07/2025, n. 500Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Udienza del 15.7.2025 Causa n. 102 2024 Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Dell'Omarino e l'avv. Togni Con per la parte convenuta l'avv. Ferrarello I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice Dott. Alessandro Gasparini REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 15.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale …Leggi di più...
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- 3. Trib. Verona, sentenza 06/06/2024, n. 380Provvedimento: TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO Udienza del 6.6.2024 Causa n. 491 / 2023 Parte_1 ERONA [...] Sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Dell'Omarino e l'avv. Camilla Perusi e per la parte convenuta l'Avv. Ferrarello I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione. Il Giudice Dott. Antonio Gesumunno REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione lavoro Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 6 giugno 2024 ha pronunciato, mediante lettura del …Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/06/2024, n. 5251Provvedimento: Pubblicato il 11/06/2024 N. 05251/2024REG.PROV.COLL. N. 05642/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5642 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5; contro Stazione ZO NT DO di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso …Leggi di più...
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- art. 1 Legge 68/1999·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 07/01/2025, n. 17Provvedimento: Sentenza n. 17/2025 Depositato il 07/01/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 1, riunita in udienza il 09/12/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: D'ADDEA ROSARIA, Presidente e Relatore DI GIUGNO SALVATORE, Giudice PALLADINO PAOLA, Giudice in data 09/12/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 843/2024 proposto da IC Srl -P.Iva_Ricorrente Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentante difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Identificazione dello status di profugo
- Art. 1. Titolari dei benefici
Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
2) profughi dai territori sui quali e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purche' profugo sia il genitore esercente la patria potesta'. - Art. 2. Presupposti della qualifica
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1) del precedente articolo, i cittadini italiani gia' residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:
a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;
b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilita' di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;
c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2) dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranita' dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 3) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.
Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4) dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessita' al rimpatrio.
I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorita' consolare italiana, debbono risultare residenti nei Paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessita' al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarativi dello stato di necessita' e le precedenti norme di legge che hanno esteso i benefici per i profughi di guerra alle altre categorie di connazionali rimpatriati - emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge - cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.
Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi Paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sara' dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorita' diplomatiche accreditate nei predetti Paesi.
Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessita' al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.