Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1 4 4 6 / 2 0 2 0 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Craviolini Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, via San Bernardino da Siena 2/E, giusta procura in atti
ATTRICE
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Comoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Romagnano Sesia (NO), Corso Roma, 62, giusta procura in atti
CONVENUTA
ATTRICE IN RICONVENZIONALE
Oggetto: appalto di lavori
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
avanti al Tribunale di Novara, per sentirla condannare, previo accertamento e dichiarazione
[...]
Si è costituita in giudizio contestando nel merito la fondatezza della pretesa Controparte_1
attorea e deducendo la stipula di un diverso contratto di appalto, avente ad oggetto la consegna dell'immobile chiavi in mano;
ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice all'adempimento di tale diverso contratto, mediante versamento degli ulteriori acconti dovuti, nonché al risarcimento del danno.
Alla prima udienza parte attrice ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo, in via subordinata, dichiararsi l'inefficacia/nullità del contratto stipulato da falsus procurator, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione dell'acconto, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041
c.c..
Concessi i richiesti termini ex art.183 VI comma c.p.c., l'istruttoria è consistita nell'acquisizione della produzione documentale delle parti, mentre sono state rigettate le istanze di prova orale.
All'udienza del 22.2.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda attorea e la domanda riconvenzionale sono infondate e devono essere rigettate per i motivi di seguito esposti.
Deve innanzitutto richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento".
A ciò si aggiunga che in materia di appalto la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, una volta che il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, ord. n. 98 del 04/01/2019).
Ciò posto, la circostanza dell'avvenuta stipulazione tra le parti di un contratto di appalto per la realizzazione di un edificio al grezzo è stata contestata da parte convenuta, la quale ha eccepito la falsità dei documenti nn. 1 e 2 (contratto di appalto e capitolato delle opere) prodotti dall'attrice, i quali sarebbero frutto di manipolazione.
A ben vedere, dalla documentazione prodotta da parte convenuta si evince che il contratto di appalto per edificio al grezzo, prodotto dall'attrice quale doc. 1, ove realmente stipulato, sarebbe stato in ogni caso sottoscritto da un falsus procurator, posto che i IG.ri e non Pt_2 Per_1
avevano, al tempo, il potere di rappresentare la società.
Ed infatti, dalla visura camerale in atti (doc. 18 prod. convenuta) si evince che fino al 15.5.2017 la rappresentanza della società era affidata ad un conIGlio di amministrazione, di cui Parte_3
era componente del unitamente al Presidente, , con firma congiunta per
[...] Controparte_2
l'ordinaria amministrazione. Successivamente la società ha affidato la rappresentanza ad un amministratore unico nella persona del IG. . L'arch. a sua volta, risultava essere CP_2 Per_1
mero socio della Controparte_1
Il difetto di potere rappresentativo impedisce di imputare gli atti negoziali alla società convenuta, non essendo i IG.ri e abilitati a spendere il nome della società. Pt_2 Per_1
L'imputazione del negozio non potrebbe eseguirsi neanche in forza del principio di apparenza del diritto, non ricorrendo nel caso di specie l'apparenza colpevole. Quest'ultima è ravvisabile allorché concorrano una situazione di fatto difforme da quella di diritto, la buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché un comportamento colposo del rappresentato
(oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente).
La sussistenza dell'ultimo presupposto non è stata provata da parte attrice, su cui incombeva il relativo onere: colui che invoca a proprio favore il principio dell'apparenza giuridica deve fornire la prova che il proprio erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del soggetto contro il quale tale principio deve trovare applicazione (il rappresentato) (Cass., n.
18519/2018).
Non emergono, d'altra parte, indici ulteriori di un comportamento colposo da parte della convenuta, idoneo a ingenerare una situazione di apparenza ingannevole per l'attrice.
Il difetto di potere rappresentativo determina, pertanto, l'inefficacia del contratto di appalto azionato da parte attrice. Né sono emersi in atti elementi da cui ricavare in maniera chiara una eventuale ratifica ad opera della pseudo-rappresentata.
Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda attorea di risoluzione di tale contratto di appalto per inadempimento della società convenuta.
A ciò si aggiunga che vi sono in atti elementi che portano a dubitare della veridicità del documento. Parte convenuta ha prodotto uno scambio di corrispondenza – la cui autenticità non è stata contestata dall'attrice – tra l'arch. e l'amministratore unico di risalente Per_1 Controparte_1
al febbraio 2018, avente ad oggetto la proposta di un contratto per la realizzazione di edificio al grezzo.
In data 9.2.2018, infatti, l'arch. scrive: “Con riferimento all'acconto versato, visto il Per_1
prolungarsi delle tempistiche ed i maggiori costi non previsti per il cantiere, si allega bozza del contratto al grezzo strutturale, da confermare e restituire sottoscritto entro e non oltre il
12.02.2018”.
In data 13.2.2018, l'arch. invia la seguente e-mail alla “in riferimento Per_1 Parte_4
alla mia mail del 09.02.2018 sotto riportata, non avendo ricevuto riscontro in merito, si evince che la OR non intende stipulare il contratto al grezzo strutturale . Con la presente si Pt_1
mette a conoscenza la ditta che nonostante la struttura sia pronta per essere Parte_4
posata la non intende dare seguito alla commessa. A seguito dei vari incontri, vista la CP_1
situazione in essere, la proposta di formalizzazione di un contratto al grezzo strutturale poteva essere la soluzione accomodante per tutte le parti in causa” (doc.15).
In pari data l'amministratore di OR risponde al socio “Venerdì 9 ricevo la mail Per_1
da parte tua (qui sotto riportata) nella quale mi intimi di sottoscrivere il relativo contratto Sig.ri
allegato entro lunedì 12, da te redatto con condizioni da te decise. Non ho compreso quale Pt_1 sia il tuo ruolo. Non capisco per chi tu lavori” (doc. 16).
Analizzando lo stesso contratto prodotto da parte attrice sub doc. 1, nell'intestazione datato
25.4.2017, si osserva come nelle premesse si legge “il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro contratto/bozza precedente”.
Sembra dunque plausibile che tale contratto sia stato predisposto per sostituire una precedente e diversa intesa.
Non si comprende, d'altronde, il motivo per cui il avrebbe dovuto proporre nel febbraio Per_1
2018 la stipula di un contratto al grezzo strutturale, in presenza di un contratto già stipulato, sempre al grezzo, in data 25 aprile 2017.
In ogni caso, è pacifico che l'attrice ha provveduto al pagamento di un primo acconto, dell'importo di € 40.000,00 oltre IVA.
Prima di esaminare la domanda attorea di restituzione dell'acconto percepito dalla convenuta, occorre valutare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
Secondo la tesi di parte convenuta, tra le parti sarebbe stato stipulato per iscritto un diverso contratto di appalto, avente ad oggetto la consegna di un “immobile chiavi in mano” al prezzo di €
240.000,00, oltre IVA di legge. In particolare, la convenuta ha dedotto che:
- in data 10.4.2017 la società inoltrava al geom. tecnico di fiducia della Controparte_3
IG.ra , la bozza del contratto e il relativo capitolato delle opere (docc.
1-3 prod. Pt_1
convenuta);
- in data 25.4.2017 riceveva dall'attrice sul proprio conto corrente il bonifico di € CP_1
41.600,00, con causale: “1 rata per casa ”; Parte_5
- in data 27.4.2017 la società sollecitava, sempre tramite il geom. la consegna di CP_3
alcuni documenti della committente per poter completare il contratto ed emettere fattura per l'acconto ricevuto;
- ottenuti i documenti richiesti, la società emetteva la fattura n. 32 del 28.4.2017 e consegnava il contratto e il capitolato delle opere all'arch. affinché si occupasse della raccolta Per_1
della firma della IG.ra ; Pt_1
- il contratto e il capitolato venivano sottoscritti dalla cliente e riportati agli uffici di dal CP_1 Per_1
- tale contratto prevedeva la consegna di un immobile chiavi in mano per l'importo complessivo di € 240.000,00 oltre IVA, che la IG.ra si impegnava a pagare in acconti Pt_1
a stato avanzamento dei lavori con le modalità specificate all'art. 14 del contratto e più precisamente, oltre al primo acconto già versato di € 40.000,00 + Iva, € 36.000,00 + Iva alla firma degli elaborati esecutivi, € 8.000,00 + Iva al rilievo della platea, € 36.000,00 + Iva all'inizio del montaggio, € 36.000,00 alla fine del montaggio, € 36.000,00 +Iva alla posa dei serramenti esterni, € 36.000,00 + Iva alla formazione del secondo sottofondo ed € 12.000,00
a trenta giorni dal completamento delle opere (doc. 9).
Parte convenuta ha prodotto una copia di tale contratto non sottoscritta dalle parti, deducendo la perdita degli originali sottoscritti.
Ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova dell'effettiva stipula tra le parti del contratto di appalto prodotto dalla convenuta.
Da un lato occorre evidenziare che risulta singolare l'avvenuto pagamento del primo acconto da parte dell'attrice il giorno 25.4.2017, anteriormente (secondo la stessa prospettazione della convenuta) alla data di stipula del contratto, che tuttavia non risulta indicata e a fortiori provata da parte attrice in riconvenzionale.
A ciò deve aggiungersi che la bozza del contratto di cui al doc. 2 (prod. convenuta) prevedeva, per la consegna dell'immobile chiavi in mano al prezzo complessivo di € 240.000,00, un acconto di €
48.000,00, oltre IVA pari al 20%. L'acconto versato dall'attrice è invece di € 40.000,00 oltre IVA. Non è dato sapere in quale momento le parti si sarebbero accordate per una diversa quantificazione degli acconti, posto che il contratto sub doc. 9 – che prevede in effetti un primo acconto di €
40.000,00 oltre IVA – presenta la data del 24.4.2017, ma non vi è allegazione e prova della sottoposizione all'attrice della nuova bozza per la stipula.
Del pari insolita è, d'altronde, la scelta di determinare l'importo del primo acconto proprio in €
40.000,00, “pari al 17% circa dell'importo” (cfr. art. 14 del contratto – modalità di pagamento).
In disparte le evidenti ambiguità sopra evidenziate, deve in ogni caso confermarsi l'inammissibilità della prova per testimoni dedotta da parte convenuta, volta a dimostrare la sottoscrizione del contratto sopra richiamato.
Osta, anzitutto, all'ammissione della prova orale, l'art. 2721 c.c., secondo cui la prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore eccede 2,58 euro.
Sebbene il secondo comma della medesima norma stabilisca che l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre tale limite, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, nella specie non si ritengono sussistenti i presupposti per tale deroga, soprattutto in ragione della notevole entità del valore del contratto di appalto (€ 240.000,00), relativo ad immobili, e della qualità delle parti (coinvolgimento di una società commerciale).
Sotto altro profilo, la prova testimoniale si rivela inammissibile per la genericità della capitolazione, priva di specifici riferimenti spaziali e temporali, risultando impossibile risalire alla data di stipula del contratto, peraltro neanche allegata dalla convenuta.
Da ultimo, si osserva che nei contratti per i quali sia richiesta, per legge o (come nel caso di specie) per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, la prova per testimoni del contratto è ammessa solo nel caso di cui all'art. 2724 c.c., n. 3 di perdita incolpevole di documento;
analoga regola si applica alla prova per presunzioni in virtù del richiamo dell'art. 2729
c.c. (Cass., Sez. 2, 16/10/2017, n. 24306).
Dell'esistenza del contratto a forma scritta ad substantiam o ad probationem, quale fatto generatore di obbligazioni (e non come mero fatto storico), l'interessato può quindi dare la prova solo attraverso la produzione del documento nel giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha in particolare affermato che - ove del contratto a forma scritta ad substantiam o ad probationem il contenuto e l'autografia della sottoscrizione non siano accertati mediante produzione della scrittura munita di autenticazione o seguita da riconoscimento anche tacito - dell'esistenza, del contenuto e della sottoscrizione del contratto la parte deve dar prova
"necessariamente... producendo in giudizio il contratto" (cfr. Cass. n. 11739 del 1999), mentre "può avvalersi della prova per testimoni soltanto se abbia dedotto e previamente dimostrato la perdita incolpevole del documento originale" (così Cass. n. 14804 del 2014; Cass. n. 212 del 1985, n.
11739 del 1999 e n. 1831 del 2000).
Nel caso di specie, parte convenuta ha dedotto esclusivamente la perdita del documento, senza nulla precisare (e a fortiori offrire di provare) in ordine al carattere incolpevole di tale perdita.
In mancanza di prova dell'effettiva stipula tra le parti del contratto d'appalto prodotto da parte convenuta, devono essere rigettate la domanda riconvenzionale di adempimento e la correlata azione di risarcimento del danno.
Ciò posto, come sopra evidenziato, è pacifico che l'attrice abbia provveduto al pagamento di un primo acconto, dell'importo di € 40.000,00 oltre IVA.
Tale acconto potrebbe essere stato corrisposto in parziale esecuzione del contratto scritto avente ad oggetto la realizzazione di edificio al grezzo, datato 25.4.2017 – inefficace in quanto stipulato con il falsus procurator – o, più verosimilmente, in esecuzione di un diverso contratto, non menzionato dalle parti in causa e di cui non si conoscono gli elementi essenziali.
Ebbene, parte attrice ha domandato, in via subordinata, previa declaratoria di inefficacia/invalidità del contratto stipulato dal falsus procurator, la restituzione dell'acconto ai sensi degli artt. 2033 o
2041 c.c..
Pur volendo ritenere autentico il contratto d'appalto prodotto dall'attrice, posto che il contratto stipulato dal falsus procurator non è inesistente o invalido, ma semplicemente inopponibile al falso rappresentato e dunque inefficace nei suoi confronti, la fattispecie non si inquadra nell'ambito di applicazione dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 7897 del 04/04/2014, secondo cui qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente o invalido vada qualificata come ripetizione dell'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c.).
Quanto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., la stessa è inammissibile.
L'azione esperita, infatti, ha natura residuale, non essendo proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, ai sensi dell'art. 2042
c.c. (sul punto Cass. civ. ord. n. 29988/18: “L'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro
l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto”).
Nel caso di specie, l'attribuzione al contraente di un rimedio tipico azionabile nei confronti del falsus procurator, ai sensi dell'art. 1398 c.c., preclude allo stesso di poter giovarsi nei confronti della convenuta del rimedio di cui all'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 9 maggio 2002 n. 6647 - il principio, espresso in tema di appalto pubblico, ben può essere applicato anche nei rapporti tra privati, essendo identica la ratio).
In ordine alle spese di lite, il rigetto delle domande proposte da entrambe le parti del giudizio costituisce ipotesi di soccombenza reciproca che ne giustifica la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda principale di parte attrice;
2) rigetta la domanda subordinata di condanna ex art. 2033 c.c.;
3) dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.;
4) rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
5) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Novara, in data 28.3.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Citro