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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli
ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione scritta)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 56243-2023 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 24.10.24, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
CP_1
(opponente)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica C.F._1
certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Roma via
Crescenzio n. 95, presso lo studio dell'avv. PISTRITTO GIUSEPPE, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
(2)
Controparte_2
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_1
domicilio eletto in VIA BARBARANI 22 00053 CIVITAVECCHIA, presso lo studio dell'avv.
GIARDI PAOLO, da cui è rappresentato e difeso, giusta delega in atti.
(3)
) Parte_1 C.F._2
( ) Parte_2 C.F._3
(opposti)
con generalità, residenza, codice fiscale, posta elettronica certificata come da allegata certificazione di Cancelleria e con domicilio eletto in VIA BARBARANI 22 00053
CIVITAVECCHIA, presso lo studio dell'avv. GIARDI PAOLO , da cui è rappresentato e difeso,
giusta delega in atti.
(4)
CP_3
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale,
posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in in Frattamaggiore (NA), alla Via Padre Mario Vergara, 58, presso lo studio dell'avv. VINCENZO
OREFICE, da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione ex art. 617 c.p.c..
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 24.10.24 da intendersi interamente riportato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 7.12.23 ha introdotto la fase di merito CP_1
dell'opposizione promossa innanzi al G.E. del procedimento R.G.E. n. 519-19, contraddistinta dal sub n. 1, con ricorso depositato il 8.5.23 avverso l'ordinanza con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di conversione depositata il 20.09.22 unitamente ad una cauzione pari ad €
7.600,00.
In particolare, il G.E. aveva ritenuto che l'importo della cauzione fosse inferiore ad 1/6 della sommatoria dei crediti di cui alla procedura.
Tuttavia, parte opponente ha dedotto l'erroneità del provvedimento poiché il G.E. non avrebbe tenuto conto del fatto che il credito di cui agli atti di intervento di del 25.6.19 e del CP_3
16.7.19 si era ridotto da € 49.368,25 ad € 44.707,57 in ragione dei versamenti effettuati a partire dal
11.01.2021 e sino al 25.08.2022, e della non debenza dell'importo di € 585,11 richiesto dai creditori intervenuti e . Pt_1 Pt_2
Nel costituirsi distintamente ma con comparse di identico contenuto il
[...]
e hanno eccepito preliminarmente Controparte_4 Parte_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la quantificazione del credito di cui all'atto di intervento di quest'ultimi; nel merito hanno poi chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
ha poi chiesto il rigetto dell'opposizione rappresentando che , che CP_3 CP_1
aveva aderito alla definizione agevolata, non ha ancora ultimato il pagamento delle rate previste ai fini della estinzione del debito.
La causa è stata istruita con prova documentale e trattenuta in decisione all'udienza del
27.10.24 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
******************************************************
Occorre preliminarmente qualificare le doglianze mosse da parte opponente come opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché vertono sulla regolarità formale dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità dell'istanza di conversione ex art. 595 c.p.c. proposta dal debitore CP_1
pronunziata dal G.E. il 26.4.23.
[...]
L'opposizione è ammissibile ma infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Occorre premettere che al procedimento in esame R.G.E. n. 589-19, iniziato con notifica dell'atto di pignoramento al debitore avvenuta il 25.2.19, si applica la versione dell'art. 495 c.p.c.
attualmente vigente come modificata dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede che: << Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità,
una somma non inferiore a un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.>>.
Nel caso in esame è documentato che ha depositato il 20.09.22 istanza di CP_1
conversione corredata di cauzione pari ad € 7.600,00. Tuttavia, essa è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 26.4.23 poiché la cauzione era inferiore ad un sesto della sommatoria dei crediti.
ha, tuttavia, sostenuto l'erroneità del provvedimento poiché il G.E. non CP_1
avrebbe tenuto conto del fatto che il credito di cui agli atti di intervento di del 25.6.19 e del CP_3
16.7.19 si era ridotto da € 49.368,25 ad € 44.707,57 in ragione dei versamenti effettuati a partire dal
11.01.2021 e sino al 25.08.2022, e della non debenza dell'importo di € 585,11 richiesto dai creditori intervenuti e . Pt_1 Pt_2
Tale assunto, invero, è infondato.
Risulta che il Condominio abbia azionato la procedura R.G.E. n. 589-19 per un credito precettato pari ad € € 2.298,34; avesse depositato il 4.7.19 un atto di intervento per un CP_3
credito di € 31.629,17 ed in data 16.7.19 un ulteriore atto di intervento di € 12.218,74; il 11.4.20
e hanno depositato un atto di intervento per un credito di € 585,11; il Parte_1 Parte_2
11.1.21 il Condominio avesse poi depositato un atto di intervento per € 4.935,23; in definitiva il
20.09.22 il ha precisato il proprio credito in € 6.816,18, e CP_2 Parte_1 Pt_2
hanno precisato il proprio credito in € 909,04, non ha precisato il proprio credito.
[...] CP_3
L'importo del credito, per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, era quindi pari al momento del deposito dell'istanza di conversione ad € 51.573,13, il cui sesto era quindi pari ad € 8.595,52 superiore alla cauzione di € 7.600,00 versata da . CP_1
Peraltro, parte opponente ha mancato di documentare i pagamenti intervenuti medio tempore
a favore di a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione [allegato n. 5) del CP_3
ricorso in opposizione], non allegandoli all'istanza di conversione, come peraltro espressamente richiesto dall'art. 495 c.p.c., né producendoli alle successive udienze del 21.09.22, 2.11.22 e del
18.4.23 – all'esito della quale è stato emesso l'ordinanza opposta- cui non ha presenziato senza addurre alcuna giustificazione.
Le ulteriori istanze di rottamazione allegate al ricorso in opposizione sono successive al deposito dell'istanza di conversione e, quindi, irrilevanti per il G.E., che ha correttamente valutato l'ammissibilità dell'istanza di conversione sulla base dei documenti presenti in atti e delle
allegazioni del debitore, che non aveva contestato la quantificazione dei crediti offerta dai singoli creditori con i rispettivi atti di precisazione del credito o negli atti di intervento.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di notula, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria per le cause di valore fino ad € 26.000,00 in ragione dell'importo della cauzione versata unitamente all'istanza di conversione.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma I, non essendo allegata né provata la mala fede o la colpa grave nell'esercizio dell'azione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore del CP_1 [...]
, e (unica parte Controparte_5 Parte_1 Parte_2
processuale) ed che liquida in € 3.397,00 ciascuno, oltre spese generali, CPA CP_3
ed IVA.
Così deciso in Roma il 18/02/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli