Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1667/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1667/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MOLLO CATERINA e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NENCIONI ALESSANDRO e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo lo scioglimento del matrimonio intervenuto con sentenza n.
195 del Tribunale di Berat (Albania) del 13.03.2013, successivamente trascritta nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Livorno in data
18.09.2014, con previsione quanto all'affidamento, collocamento, regime di frequentazione padre/figlie e assegno di mantenimento mensile a carico del padre per le figlie (medio tempore diventata maggiorenne, ma non Per_1 economicamente autosufficiente) e pari ad euro 104,00 ciascuna (nulla CP_2 essendo invece previsto con riguardo alle spese straordinarie), rilevando il mutamento delle esigenze delle figlie, determinate anche dalla loro età, con ricorso depositato in data 8.7.2024 la signora evocava in causa il Parte_1 signor per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio. La CP_1 ricorrente concludeva come di seguito: “1. Disporre che il Sig. CP_1
1
2. Porre le spese straordinarie di ambo le figlie, e , a carico di ciascun genitore Persona_2 Persona_3 nella misura del 50%, purchè preventivamente concordate e regolarmente documentate, che dovranno essere rimborsate entro il giorno cinque del mese successivo al genitore che le ha anticipate, dietro consegna della copia delle ricevute di spesa, operando altresì la differenza tra spese straordinarie non subordinate a previa concertazione degli ex coniugi e spese straordinarie necessitanti del consenso di entrambi i genitori.
3. Disporre che, al fine dell'individuazione del contenuto e degli obblighi derivanti a carico di ciascun genitore dalle anzidette categorie di spese straordinarie, sia fatto integrale rinvio alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal CNF in data 14.07.2017; 4. Disporre che le spese straordinarie necessitanti il previo concerto verranno poste interamente a carico della parte che le effettuerà, qualora manchi il previsto consenso dell'altra parte e che, in caso di spese urgenti ed improcrastinabili, non sia necessario il previo consenso dell'altro genitore.
5. Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla Sig.ra Con vittoria di spese e Pt_1 competenze di lite da liquidarsi ai sensi del DM 55/2022 e ss. Mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre CPA e IVA come per legge”.
Si costituiva in causa il signor , rilevando di aver invero CP_1 sempre versato importi maggiori di quelli indicati nella sentenza di divorzio e contestando, in ogni caso, la sussistenza dei presupposti per la modifica richiesta alla luce delle condizioni economiche di entrambe le parti. Il resistente concludeva dunque per sentir pronunciare nei termini che seguono: CP_
“1) la figlia minore sarà affidata congiuntamente ai due genitori continuando ad avere collocazione preferenziale presso la madre ovvero presso la casa di residenza posta in Livorno Via Bixio N.10. 2) Il sig , compatibilmente con le esigenze della figlia CP_1
e con quelle collegate allo svolgimento della propria attività lavorativa, frequenterà CP_
a settimane alterne ovvero il sabato dalle ore 14.00 fino alla domenica alle 21.30 nonché il martedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 22; - durante le vacanze estive o in alternativa, in altro periodo dell'anno, la figlia starà con il padre, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso, 10 giorni consecutivi. Il periodo di vacanza sarà CP_ comunque concordato tra le parti. Tutte le feste dell'anno le trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre (a titolo di esempio 25 Dicembre;
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Dicembre, 1° gennaio, 6 Gennaio, Pasqua e Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2
Giugno etc) 3) Il sig corrisponderà alla signora un assegno mensile di CP_1 Pt_1 euro 300,00 ovvero €.150,00 ciascuna a titolo di contributo al mantenimento delle CP_ figlie e , sino a che le figlie non saranno economicamente autosufficienti. Per_1
2 Tale assegno sarà rivalutato secondo gli indici Istat annualmente. 4) L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra 5) I genitori Pt_1 contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie e necessarie alle figlie come di seguito individuate anche se non in modo esaustivo: Scolastiche: mensa, trasporto, iscrizioni e rette, libri, materiale scolastico, gite scolastiche , spese alloggiative per lo studio, ripetizioni, master, specializzazioni, corsi di preparazione per esami e concorsi, pernottamenti fuori sede per studio, apprendimento lingue straniere.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese protesiche, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati alla figlia. Il genitore che non anticipa la spesa si obbliga a rimborsare pro quota le spese straordinarie nel termine di quindici giorni successivi a quello dell'invio da parte dell'altro genitore dei giustificativi di spesa. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori. A fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, il genitore dovrà manifestare un motivato e giustificato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi ai sensi del D.M.
55/2022 e ss. Mm oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% oltre
CPA e Iva come per legge”.
All'udienza del 12/12/2024, all'esito di ampia discussione, le parti dichiaravano di conciliare la controversia come da verbale di causa.
I procuratori concludevano dunque in conformità e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
1. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Preliminarmente, avendo riguardo alla sentenza straniera di divorzio, va affermata, conformemente a quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza, la sussistenza della giurisdizione italiana sulle domande
3 relative ai figli anche solo residenti abitualmente in Italia. Va poi affermata, ex art. 473 bis. 47 c.p.c., la competenza del Tribunale di Livorno, essendo ad oggi una delle figlie ancora minorenne e richiamando la detta disposizione il disposto dell'art. 473 - bis. 11 c.p.c., disciplinante la competenza territoriale con riguardo ai procedimenti che hanno ad oggetto la famiglia ed i minori, con previsione per cui “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza”.
Ciò posto, le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo le stesse agli interessi delle stesse e delle figlie, così come emersi negli atti depositati. Le condizioni stesse sono formulate in dispositivo.
2. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 195 del Tribunale di Berat (Albania) del 13.03.2013, successivamente trascritta nel Registro degli
Atti di matrimonio del Comune di Livorno in data 18.09.2014 tra Parte_1
e così dispone: CP_1
1) il signor frequenterà la figlia minore un giorno a CP_1 CP_2 settimana, nel suo giorno libero (che varia a seconda degli orari di lavoro e che sarà comunicato non appena disponibile e comunque entro l'inizio di ciascuna settimana), con eventuale pernotto della ragazza a casa del padre che, in tal caso, riaccompagnerà la figlia a scuola a Livorno la mattina successiva;
le festività religiose e civili saranno trascorse dalla figlia minore in modo alternato tra i genitori;
2) il signor terrà con sé la figlia minore per 15 giorni anche CP_1 non consecutivi durante il periodo delle vacanze estive o, comunque, nel periodo feriale del padre, tenuto conto del lavoro svolto da lui;
il signor si impegna a comunicare entro il 30 di maggio di ogni anno CP_1 tali periodi;
3) sul piano economico, le parti concordano che il signor CP_1 contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie e (quest'ultima CP_2 Per_1 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente) mediante corresponsione di un assegno di mantenimento alla signora Parte_1 per l'importo di euro 225,00 euro, quanto alla figlia minorenne e CP_2 direttamente alla figlia sempre per l'importo di euro 225,00 euro;
Per_1 entrambe le somme saranno pagate dal signor entro il giorno CP_1
4 20 di ogni mese e saranno rivalutate anno per anno secondo ISTAT;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1 le spese straordinarie per entrambe le figlie saranno divise tra i genitori al 50%; le stesse dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate ai fini del rimborso e saranno individuate secondo il protocollo
CNF;
4) spese compensate tra le parti
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio dell'11.1.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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