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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 815/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RI PA Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/05/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio dall'avv. Lisa Barbiero, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado;
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 in giudizio dall'avv. Cristina Zanini, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 488 emessa il 27/2/24 dal Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Stefania Caparello).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
Nel merito
Previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati in atto di citazione in appello e in note d'udienza autorizzate, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 488/2024 del Tribunale di
Vicenza emessa ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. il 27.02.2024 e pubblicata in pari data nel procedimento R.G. 5225/2023, notificata il 12.04.2024, accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare l'avversa domanda di condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di occupazione sine titulo fino alla data dell'effettivo rilascio, in quanto infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, rideterminare l'indennità di occupazione dell'immobile per cui si controverte nella somma di €
3.000,00 o nella diversa somma anche minore che sarà ritenuta di giustizia, limitatamente al periodo da aprile 2023 a novembre 2023.
In ogni caso: con vittoria di spese anche generali e competenze di causa, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.
Per parte appellata:
2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello ex adverso proposti per le ragioni indicate in atto, confermando la sentenza n.488/2024 Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 27.02.2024 e pubblicata in pari data nel procedimento n. 5225/2023 R.G. oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice, per i motivi esposti in narrativa.
IN OGNI CASO
Con integrale vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 24/10/23 presso il Tribunale di
Vicenza, chiedeva che venisse accertata l'occupazione senza Controparte_1 titolo dell'immobile di cui era usufruttuario - già adibito a casa coniugale, sito in
Montecchio Maggiore via Marconi, 46 - da parte della sua seconda moglie,
in conseguenza dell'ordinanza presidenziale 31/3/23 Parte_1 che, in sede di separazione, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati;
chiedeva, altresì, che la moglie venisse condannata al rilascio del predetto immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione nell'ammontare di €
375,00 mensili dalla data di occupazione sine titulo fino alla data di effettivo rilascio.
3 Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva e rimaneva contumace. Parte_1
Con sentenza n. 488 del 27/2/24, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, accertato che Parte_1 aveva occupato l'immobile senza titolo nel periodo compreso tra il 31/3/23, data dell'ordinanza emessa in sede di separazione personale, ed il 30/11/23, data in cui accertava essere avvenuto l'effettivo rilascio dell'immobile, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'ordine di rilascio e condannava la resistente al pagamento a favore di dell'indennità di Controparte_1 occupazione, quantificata in € 6.750,00, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, Parte_1 mentre, costituitosi, resisteva al gravame. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 21/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione, sulle conclusioni come sopra trascritte ed in base alle difese svolte nei termini assegnati, e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto la domanda di CP_1 in base alle seguenti considerazioni:
[...]
- il Presidente del Tribunale di Vicenza datato 31/3/23 nel diverso procedimento per separazione giudiziale n. 6764/2022 R.G. tra le stesse parti, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati ed aveva determinato in € 500,00 mensili l'assegno dovuto da alla moglie, Controparte_1 in considerazione della disparità reddituale fra i coniugi, posto che il primo aveva una pensione di € 1.500,00 mensili e percepiva € 480,00
4 mensili per canone di locazione relativo ad un immobile sito in
Montecchio Maggiore, in via dei Carpani, oltre ad essere titolare del diritto di usufrutto sulla casa familiare sita in Montecchio Maggiore, via
Marconi 46, mentre, , con una pensione di € Parte_1
630,00 mensili ed un reddito mensile di € 25,00 per la comproprietà con i fratelli di un immobile a Santo Domingo, avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale e, da quel momento, far fronte al pagamento di un canone di locazione;
- la aveva occupato la casa coniugale a titolo di comodato familiare, Pt_1 titolo venuto meno per effetto della pronuncia del predetto provvedimento presidenziale 31/3/23;
- il danno derivante dall'occupazione illegittima doveva ritenersi in re ipsa essendo ragionevole ritenere che il avrebbe potuto mettere a CP_1 frutto la quota parte di immobile liberata o avrebbe potuto svolgere delle altre scelte allocative per far fronte alla spesa sopravvenuta dell'assegno di mantenimento.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice ha condannato la al Pt_1 pagamento a favore di di € 6.750,00, calcolati sul probabile canone CP_1 mensile dell'appartamento (€ 750,00) per il periodo tra aprile e dicembre 2023 compresi, oltre alla rifusione delle spese processuali, calcolate secondo i parametri medi in rapporto al valore della controversia, ritenuto indeterminabile per le prime due fasi e rientrante € 26.000,00, per la fase decisionale. ha proposto appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
1. vizio di ultrapetizione con riferimento all'ammontare dell'indennità, calcolata sul 100% del valore locativo, ed al periodo di occupazione, esteso ingiustificatamente anche al dicembre 2023;
5 2. erronea quantificazione del danno, ritenuto in re ipsa in assenza di specifica prova del pregiudizio e dell'ammontare del valore locativo dell'immobile. ha resistito al gravame chiedendo, preliminarmente, che Controparte_1 venisse accertata l'inammissibilità dell'appello.
***
Innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da secondo il quale Controparte_1 Parte_1 rimasta contumace in primo grado, avrebbe dovuto limitarsi a contestare l'interpretazione dei fatti compiuta dal giudice nella sentenza, senza possibilità di contraddire le argomentazioni e deduzioni istruttorie formulate dal ricorrente in primo grado, essendone ormai decaduta.
L'eccezione è infondata.
In generale, il convenuto rimasto contumace in primo grado può proporre appello, ma non può proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio o chiedere l'ammissione di nuove prove, salva la possibilità di invocare l'art. 294 cpc per essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse previa dimostrazione della sussistenza di un impedimento a lui non imputabile. In ogni caso, la contumacia non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'attore o ad alterare l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 cc e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ciò comporta che il contumace in primo grado, che pure deve accettare il processo nello stato in cui si trova con le relative preclusioni e decadenze, ben può impugnare la decisione in questione purché l'appello sia diretto a dimostrare il mancato assolvimento da parte della controparte dell'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio
6 diritto (c.d. mere difese) o il fatto che i principi giuridici applicati dal giudice di prime cure siano errati.
Pertanto, qualora l'appellante, contumace in primo grado, senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi, si limiti a dedurre e ad argomentare il mancato fondamento del diritto fatto valere, svolge una mera attività difensiva che sfugge ad ogni preclusione (cfr. Cass. SU 2951/16, secondo cui in motivazione si legge che “costituendosi tardivamente il contumace deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte”).
Così è avvenuto nel caso di specie, dovendosi considerare che Parte_1
contumace in primo grado, in questa sede si limita a negare la pretesa
[...] creditoria di sostenendo l'erroneità della sentenza sotto più Controparte_1 profili che vengono di seguito esaminati secondo un ordine di trattazione logico.
In particolare, rileva: Parte_1
- l'esistenza di un vizio di ultrapetizione laddove il primo giudice ha quantificato l'indennità 'occupativa' in € 6.750,00, calcolata sulla base di un presuntivo canone di locazione per l'intero appartamento pari a €
750,00 mensili, pur dando atto che la parte ricorrente aveva chiesto la metà di detto importo;
- l'errata indicazione del periodo di occupazione illegittima, riferita al periodo aprile-dicembre compresi, nonostante il rilascio dell'appartamento fosse pacificamente avvenuto a fine novembre 2023;
- l'errata condanna al pagamento di una indennità per il protrarsi dell'occupazione della casa coniugale dopo la separazione, nonostante l'assenza di prova sia del pregiudizio subito e sia del criterio di stima del valore locativo dell'immobile.
7 L'appello è fondato.
In disparte il fatto che l'indennità è stata effettivamente quantificata dal primo giudice in misura doppia rispetto alla domanda nonché per una mensilità in più rispetto al pacifico rilascio al 30/11/23, va ritenuta assorbente la doglianza volta a contestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno derivante dall'occupazione protratta dopo il venir meno del consorzio familiare per effetto del provvedimento presidenziale che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale al marito, per esserne quest'ultimo l'usufruttuario e la figlia nuda proprietaria, con obbligo del primo a corrispondere un assegno di € 500,00 alla moglie, data la disparità economica tra i coniugi e la necessità della di far fronte alla locazione di un altro Pt_1 immobile.
La doglianza relativa alla insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno preclude, infatti, ogni altra considerazione sulla quantificazione del danno stesso.
In generale, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto (mediante utilizzo personale) o indiretto (mediante concessione a terzi dietro corrispettivo); a tal fine, “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza…” (Cass. SU 33645/22).
8 Ora, nel caso di specie, per quanto riguarda il danno emergente, va rilevato che il venire meno dell'obbligo di coabitazione fra i coniugi non ha Controparte_2 impedito al primo di proseguire nell'occupazione del suo immobile e, quindi, di trarre l'utilità diretta che esso offriva;
del resto, data la pacifica destinazione dell'immobile ad abitazione del , contrariamente a quanto sostenuto CP_1 dal primo giudice, non è ragionevole ipotizzare che il possa aver CP_1 perduto l'occasione di mettere a frutto la quota parte di immobile liberata“ (v. sentenza pag. 5), occasione che richiedeva specifica prova.
Del resto, il , con il ricorso introduttivo, non ha nemmeno prospettato CP_1
l'eventualità di cedere la quota di immobile a terzi dietro corrispettivo, limitandosi a sostenere che il danno era in re ipsa. In realtà, va esclusa la compressione del diritto di godere dell'immobile dato il perdurante utilizzo da parte del , con la conseguenza che un ulteriore sfruttamento di quello CP_1 stesso bene andava specificamente provato, anche mediante presunzioni, potendo solo così rappresentare un mancato guadagno per il (cfr. Cass. SU CP_1
33645/22).
Né può dirsi che il danno possa essere commisurato alle bollette pagate, essendo queste riferite anche al diretto utilizzo del ed essendo intestate a CP_1 soggetto terzo, senza che risulti la prova del pagamento (v. doc. 3 e 4 ricorso primo grado), o che il , a seguito all'azione esecutiva successivamente CP_1 intrapresa dalla abbia dovuto erogarle l'assegno mensile di Pt_1 mantenimento nonostante il protrarsi della convivenza nei primi 8 mesi di separazione, trattandosi di questione che doveva essere eventualmente fatta valere in sede di opposizione alla predetta esecuzione.
Pertanto, è mancata la prova del pregiudizio effettivamente subito dal CP_1 in conseguenza del protrarsi dell'occupazione della presso l'immobile, Pt_1
9 già adibito a casa coniugale, dopo la pronuncia del provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati.
Il convincimento espresso rende superfluo l'esame del motivo relativo alla errata regolamentazione delle spese di lite, la cui valutazione andrà del tutto rinnovata.
***
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza n. 488 emessa il
27/2/24 dal Tribunale di Vicenza, ferma in ogni altra parte, deve essere parzialmente riformata in relazione al capo di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, rigettando la pretesa creditoria fatta valere da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà e poste a carico di Controparte_1 secondo la regola della soccombenza prevalente;
vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile, di bassa complessità per il primo grado;
secondo lo scaglione di riferimento relativo al capo condannatorio, pari a €. 6.750,00, per il secondo grado) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
488 emessa il 27/2/24 dal Tribunale di Vicenza, ferma nel resto, rigetta la domanda di condanna al pagamento di una indennità per il protrarsi dell'occupazione nell'immobile già coniugale, avanzata da CP_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
10 2. compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1 della quota residua, così liquidata:
[...]
- per il primo grado, in € 2.175,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 21/10/25
Il Presidente
RI PA
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 815/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. RI PA Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/05/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa in giudizio dall'avv. Lisa Barbiero, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in primo grado;
appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 in giudizio dall'avv. Cristina Zanini, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 488 emessa il 27/2/24 dal Tribunale di Vicenza (Giudice dott. Stefania Caparello).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:
Nel merito
Previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati in atto di citazione in appello e in note d'udienza autorizzate, e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 488/2024 del Tribunale di
Vicenza emessa ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c. il 27.02.2024 e pubblicata in pari data nel procedimento R.G. 5225/2023, notificata il 12.04.2024, accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare l'avversa domanda di condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di occupazione sine titulo fino alla data dell'effettivo rilascio, in quanto infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, rideterminare l'indennità di occupazione dell'immobile per cui si controverte nella somma di €
3.000,00 o nella diversa somma anche minore che sarà ritenuta di giustizia, limitatamente al periodo da aprile 2023 a novembre 2023.
In ogni caso: con vittoria di spese anche generali e competenze di causa, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.
Per parte appellata:
2 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le opportune declaratorie e previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello ex adverso proposti per le ragioni indicate in atto, confermando la sentenza n.488/2024 Sent. emessa dal Tribunale di Vicenza in data 27.02.2024 e pubblicata in pari data nel procedimento n. 5225/2023 R.G. oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice, per i motivi esposti in narrativa.
IN OGNI CASO
Con integrale vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 24/10/23 presso il Tribunale di
Vicenza, chiedeva che venisse accertata l'occupazione senza Controparte_1 titolo dell'immobile di cui era usufruttuario - già adibito a casa coniugale, sito in
Montecchio Maggiore via Marconi, 46 - da parte della sua seconda moglie,
in conseguenza dell'ordinanza presidenziale 31/3/23 Parte_1 che, in sede di separazione, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati;
chiedeva, altresì, che la moglie venisse condannata al rilascio del predetto immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione nell'ammontare di €
375,00 mensili dalla data di occupazione sine titulo fino alla data di effettivo rilascio.
3 Nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si costituiva e rimaneva contumace. Parte_1
Con sentenza n. 488 del 27/2/24, il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, accoglieva la domanda e, accertato che Parte_1 aveva occupato l'immobile senza titolo nel periodo compreso tra il 31/3/23, data dell'ordinanza emessa in sede di separazione personale, ed il 30/11/23, data in cui accertava essere avvenuto l'effettivo rilascio dell'immobile, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione all'ordine di rilascio e condannava la resistente al pagamento a favore di dell'indennità di Controparte_1 occupazione, quantificata in € 6.750,00, oltre agli interessi legali e alle spese di lite.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello, Parte_1 mentre, costituitosi, resisteva al gravame. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 21/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti chiedevano che la causa fosse rimessa in decisione, sulle conclusioni come sopra trascritte ed in base alle difese svolte nei termini assegnati, e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha accolto la domanda di CP_1 in base alle seguenti considerazioni:
[...]
- il Presidente del Tribunale di Vicenza datato 31/3/23 nel diverso procedimento per separazione giudiziale n. 6764/2022 R.G. tra le stesse parti, aveva autorizzato i coniugi a vivere separati ed aveva determinato in € 500,00 mensili l'assegno dovuto da alla moglie, Controparte_1 in considerazione della disparità reddituale fra i coniugi, posto che il primo aveva una pensione di € 1.500,00 mensili e percepiva € 480,00
4 mensili per canone di locazione relativo ad un immobile sito in
Montecchio Maggiore, in via dei Carpani, oltre ad essere titolare del diritto di usufrutto sulla casa familiare sita in Montecchio Maggiore, via
Marconi 46, mentre, , con una pensione di € Parte_1
630,00 mensili ed un reddito mensile di € 25,00 per la comproprietà con i fratelli di un immobile a Santo Domingo, avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale e, da quel momento, far fronte al pagamento di un canone di locazione;
- la aveva occupato la casa coniugale a titolo di comodato familiare, Pt_1 titolo venuto meno per effetto della pronuncia del predetto provvedimento presidenziale 31/3/23;
- il danno derivante dall'occupazione illegittima doveva ritenersi in re ipsa essendo ragionevole ritenere che il avrebbe potuto mettere a CP_1 frutto la quota parte di immobile liberata o avrebbe potuto svolgere delle altre scelte allocative per far fronte alla spesa sopravvenuta dell'assegno di mantenimento.
Sulla base di tali considerazioni, il primo giudice ha condannato la al Pt_1 pagamento a favore di di € 6.750,00, calcolati sul probabile canone CP_1 mensile dell'appartamento (€ 750,00) per il periodo tra aprile e dicembre 2023 compresi, oltre alla rifusione delle spese processuali, calcolate secondo i parametri medi in rapporto al valore della controversia, ritenuto indeterminabile per le prime due fasi e rientrante € 26.000,00, per la fase decisionale. ha proposto appello, lamentando l'erroneità della Parte_1 sentenza in relazione ai seguenti aspetti:
1. vizio di ultrapetizione con riferimento all'ammontare dell'indennità, calcolata sul 100% del valore locativo, ed al periodo di occupazione, esteso ingiustificatamente anche al dicembre 2023;
5 2. erronea quantificazione del danno, ritenuto in re ipsa in assenza di specifica prova del pregiudizio e dell'ammontare del valore locativo dell'immobile. ha resistito al gravame chiedendo, preliminarmente, che Controparte_1 venisse accertata l'inammissibilità dell'appello.
***
Innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da secondo il quale Controparte_1 Parte_1 rimasta contumace in primo grado, avrebbe dovuto limitarsi a contestare l'interpretazione dei fatti compiuta dal giudice nella sentenza, senza possibilità di contraddire le argomentazioni e deduzioni istruttorie formulate dal ricorrente in primo grado, essendone ormai decaduta.
L'eccezione è infondata.
In generale, il convenuto rimasto contumace in primo grado può proporre appello, ma non può proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio o chiedere l'ammissione di nuove prove, salva la possibilità di invocare l'art. 294 cpc per essere rimesso in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse previa dimostrazione della sussistenza di un impedimento a lui non imputabile. In ogni caso, la contumacia non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'attore o ad alterare l'ordinaria ripartizione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 cc e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ciò comporta che il contumace in primo grado, che pure deve accettare il processo nello stato in cui si trova con le relative preclusioni e decadenze, ben può impugnare la decisione in questione purché l'appello sia diretto a dimostrare il mancato assolvimento da parte della controparte dell'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio
6 diritto (c.d. mere difese) o il fatto che i principi giuridici applicati dal giudice di prime cure siano errati.
Pertanto, qualora l'appellante, contumace in primo grado, senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi, si limiti a dedurre e ad argomentare il mancato fondamento del diritto fatto valere, svolge una mera attività difensiva che sfugge ad ogni preclusione (cfr. Cass. SU 2951/16, secondo cui in motivazione si legge che “costituendosi tardivamente il contumace deve accettare il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate, ma potrà assumere posizioni di mera negazione dei fatti costitutivi la cui prova gravi sulla controparte”).
Così è avvenuto nel caso di specie, dovendosi considerare che Parte_1
contumace in primo grado, in questa sede si limita a negare la pretesa
[...] creditoria di sostenendo l'erroneità della sentenza sotto più Controparte_1 profili che vengono di seguito esaminati secondo un ordine di trattazione logico.
In particolare, rileva: Parte_1
- l'esistenza di un vizio di ultrapetizione laddove il primo giudice ha quantificato l'indennità 'occupativa' in € 6.750,00, calcolata sulla base di un presuntivo canone di locazione per l'intero appartamento pari a €
750,00 mensili, pur dando atto che la parte ricorrente aveva chiesto la metà di detto importo;
- l'errata indicazione del periodo di occupazione illegittima, riferita al periodo aprile-dicembre compresi, nonostante il rilascio dell'appartamento fosse pacificamente avvenuto a fine novembre 2023;
- l'errata condanna al pagamento di una indennità per il protrarsi dell'occupazione della casa coniugale dopo la separazione, nonostante l'assenza di prova sia del pregiudizio subito e sia del criterio di stima del valore locativo dell'immobile.
7 L'appello è fondato.
In disparte il fatto che l'indennità è stata effettivamente quantificata dal primo giudice in misura doppia rispetto alla domanda nonché per una mensilità in più rispetto al pacifico rilascio al 30/11/23, va ritenuta assorbente la doglianza volta a contestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno derivante dall'occupazione protratta dopo il venir meno del consorzio familiare per effetto del provvedimento presidenziale che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnando la casa coniugale al marito, per esserne quest'ultimo l'usufruttuario e la figlia nuda proprietaria, con obbligo del primo a corrispondere un assegno di € 500,00 alla moglie, data la disparità economica tra i coniugi e la necessità della di far fronte alla locazione di un altro Pt_1 immobile.
La doglianza relativa alla insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno preclude, infatti, ogni altra considerazione sulla quantificazione del danno stesso.
In generale, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto (mediante utilizzo personale) o indiretto (mediante concessione a terzi dietro corrispettivo); a tal fine, “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza…” (Cass. SU 33645/22).
8 Ora, nel caso di specie, per quanto riguarda il danno emergente, va rilevato che il venire meno dell'obbligo di coabitazione fra i coniugi non ha Controparte_2 impedito al primo di proseguire nell'occupazione del suo immobile e, quindi, di trarre l'utilità diretta che esso offriva;
del resto, data la pacifica destinazione dell'immobile ad abitazione del , contrariamente a quanto sostenuto CP_1 dal primo giudice, non è ragionevole ipotizzare che il possa aver CP_1 perduto l'occasione di mettere a frutto la quota parte di immobile liberata“ (v. sentenza pag. 5), occasione che richiedeva specifica prova.
Del resto, il , con il ricorso introduttivo, non ha nemmeno prospettato CP_1
l'eventualità di cedere la quota di immobile a terzi dietro corrispettivo, limitandosi a sostenere che il danno era in re ipsa. In realtà, va esclusa la compressione del diritto di godere dell'immobile dato il perdurante utilizzo da parte del , con la conseguenza che un ulteriore sfruttamento di quello CP_1 stesso bene andava specificamente provato, anche mediante presunzioni, potendo solo così rappresentare un mancato guadagno per il (cfr. Cass. SU CP_1
33645/22).
Né può dirsi che il danno possa essere commisurato alle bollette pagate, essendo queste riferite anche al diretto utilizzo del ed essendo intestate a CP_1 soggetto terzo, senza che risulti la prova del pagamento (v. doc. 3 e 4 ricorso primo grado), o che il , a seguito all'azione esecutiva successivamente CP_1 intrapresa dalla abbia dovuto erogarle l'assegno mensile di Pt_1 mantenimento nonostante il protrarsi della convivenza nei primi 8 mesi di separazione, trattandosi di questione che doveva essere eventualmente fatta valere in sede di opposizione alla predetta esecuzione.
Pertanto, è mancata la prova del pregiudizio effettivamente subito dal CP_1 in conseguenza del protrarsi dell'occupazione della presso l'immobile, Pt_1
9 già adibito a casa coniugale, dopo la pronuncia del provvedimento di autorizzazione dei coniugi a vivere separati.
Il convincimento espresso rende superfluo l'esame del motivo relativo alla errata regolamentazione delle spese di lite, la cui valutazione andrà del tutto rinnovata.
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Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza n. 488 emessa il
27/2/24 dal Tribunale di Vicenza, ferma in ogni altra parte, deve essere parzialmente riformata in relazione al capo di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, rigettando la pretesa creditoria fatta valere da nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà e poste a carico di Controparte_1 secondo la regola della soccombenza prevalente;
vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile, di bassa complessità per il primo grado;
secondo lo scaglione di riferimento relativo al capo condannatorio, pari a €. 6.750,00, per il secondo grado) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
488 emessa il 27/2/24 dal Tribunale di Vicenza, ferma nel resto, rigetta la domanda di condanna al pagamento di una indennità per il protrarsi dell'occupazione nell'immobile già coniugale, avanzata da CP_1 nei confronti di;
[...] Parte_1
10 2. compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione a favore di Controparte_1 Parte_1 della quota residua, così liquidata:
[...]
- per il primo grado, in € 2.175,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 21/10/25
Il Presidente
RI PA
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