Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5754/2021 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.1.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 5754/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Corato alla via Cincinnato n. 54, presso lo studio dell'avv.
Domenico Tandoi, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._1 [...]
, c.f. , c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, , c.f. , in C.F._3 Controparte_4 C.F._4 qualità di eredi di , tutti elettivamente domiciliati in Persona_1
Foggia alla Via Roberto Ruffilli n. 1, presso e nello Studio dell'Avv. Giovanni
Pio De Giovanni, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA–
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.10.21 e notificato il 20.10.21, ha Parte_1 proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 1436/2021 emesso il 26.7.21 e notificatole in data 28.7.2021, chiedendo di revocare l'ingiunzione, con condanna dell'opposta ex art. 96 cod. proc. civ. e distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
Gli opposti, costituendosi in qualità di eredi dell'originario ricorrente,
, successivamente deceduto, oltre a chiedere la Persona_1 concessione della provvisoria esecuzione, hanno domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Denegata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo con l'audizione dei testi, la causa è stata rinviata – dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con assegnazione del termine per il deposito di note difensive e di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
§ Sul merito
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 30.338,03, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di locazione, a titolo di canoni insoluti.
L'opposto ha precisato che la conduttrice morosa è da individuarsi nella società subentrata, quale conduttrice, al sig. CP_5 Controparte_6
, titolare della Ditta “Super Despar di Distaso Angelo Maria,
[...] quest'ultimo, a sua volta, subentrato alla Società “ , che, a sua Parte_1 volta, era subentrata in qualità di conduttrice, nel contratto di locazione già in essere tra l'odierna opponente e la Società CPL Imperial s.p.a..
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione relativa alla carenza di titolarità passiva del rapporto sollevata dall'opponente.
L'art. 36 legge n. 392/1978 prevede che: “Il conduttore può sublocare o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Locatore può
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opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte”.
Nel caso in esame, tutte le cessioni sono avvenute insieme all'azienda, senza il consenso del locatore.
Tanto premesso, la Corte di legittimità, con ragionamento che si condivide poiché aderente alla lettera della legge, ha affermato che “in caso di cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell'azienda) effettuata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36, senza il consenso del locatore, mentre tra (l'unico) cedente e (l'unico) cessionario intercorre un vincolo di responsabilità sussidiaria (contraddistinta dal beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con l'esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia configurato l'inadempimento del cessionario), nell'ipotesi di verificazione di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti
“intermedi” del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall'art. 1294 c.c.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell'obbligazione inadempiuta dall'attuale conduttore” (così Cass. n. 9486/2007).
La giurisprudenza successiva ha chiarito, per quel che qui rileva, che: la sussidiarietà si sostanzia, nel semplice beneficium ordinis (e non anche nel più gravoso beneficium excussionis) in favore del cedente;
che il rispetto di tale principio postula la semplice messa in mora senza esito del cessionario
(con relativa prova a carico del locatore); solo dopo aver rivolto senza esito la richiesta di inadempimento al cessionario ovvero all'ultimo cessionario in caso di cd. cessioni a catena, il locatore potrà rivolgersi,
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indifferenziatamente e solidalmente, a ciascuno dei cedenti intermedi, che non godono di alcun beneficium ordinis tra loro, e senza alcuna esigenza di integrare il contraddittorio tra i potenziali co-obbligati (per una disamina completa della materia, cfr. in motivazione Cass. civ. n. 4405/2004).
Nel caso in esame, il locatore ha provato di aver messo in mora la CP_5 con PEC, ricevuta in data 5.6.2020.
Per tale ragione, l'eccezione sollevata da parte opponente circa la carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio non è fondata, siccome la stessa risponde in solido con tutti i successivi cedenti, qualora – come nel caso in esame – il locatore ha messo in mora l'ultimo dei cessionari.
Parte opponente ha anche affermato di aver, ad ogni modo, ottenuto la liberatoria di cui alla norma citata dal locatore.
A tal fine, ha prodotto dichiarazione sottoscritta dal locatore del 13.07.2017, con la quale quest'ultimo la ha liberata dalla responsabilità solidale a far data dal 12 luglio 2018 (mentre i canoni oggetto del presente giudizio afferiscono al periodo successivo del febbraio 2019-giugno 2020), ed anche una successiva dichiarazione, del 12.7.2018, sempre sottoscritta dal locatore, con la quale quest'ultimo ha confermato di averla liberata dalla responsabilità solidale per i debiti successivi al 12.7.2018.
Poiché entrambe le sottoscrizioni sono state disconosciute ex art. 214 cod. proc. civ. dagli eredi opposti, l'opponente ha avanzato istanza di verificazione ma non si è potuto procedere alla verificazione, poiché
l'opponente ha dichiarato di aver smarrito l'originale delle dichiarazioni.
Sicché, in virtù del condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui le prove orali sono ammesse in caso di perdita incolpevole del documento, si è proceduto all'istruttoria orale della controversia (Cass. civ. n.
24607/2024).
Nel corso del processo, è stata depositata una dichiarazione di smarrimento degli originali sottoscritta da , dal seguente testo “il dichiarante CP_7 lavora alle dipendenze della […] quale responsabile dell'Ufficio Parte_1
Pratiche Amministrative delle ridetta società. Nel 2017, nell'ambito della gestione della disdetta di una locazione commerciale, relativa ad un
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immobile sito in Manfredonia, riceveva a mezzo e-mail del 13 luglio la dichiarazione liberatoria da parte del Sig. , proprietario Persona_1 dell'immobile dal seguente tenore: “[…]”. In uno al documento di identità del dichiarante. In pari data si recava poi a Manfredonia per ritirare
l'originale della dichiarazione da conservare negli archivi dell'ufficio. Da ultimo, a seguito di un giudizio istaurato dagli eredi del sig. dinnanzi Per_1 al Tribunale di Foggia, il giudice disponeva l'esibizione della citata dichiarazione […], senonché lo scrivente si avvedeva, nonostante capillari ricerche, di averlo smarrito […]”.
Posto lo smarrimento incolpevole dei documenti, è stato CP_7 ascoltato anche come teste, all'udienza del 7.4.2023, ed ha precisato di essersi recato a Manfredonia alcuni giorni dopo l'email per ritirale l'originale, incontrandosi con il sig. . Controparte_1
L'unica discrepanza tra la dichiarazione scritta e quella orale, messa in evidenza da parte opposta, che ha sottolineato come nella dichiarazione scritta il teste ha affermato di essersi recato a Manfredonia lo stesso giorno della mail, mentre nella dichiarazione orale ha affermato di essersi recato alcuni giorni dopo, non è tale da indurre a ritenere il teste inattendibile, atteso che la deposizione rilasciata in giudizio appare del tutto genuina, anche alla luce di alcune incertezze “naturali”, o dimenticanze “consuete” in cui è incorso il teste (es. “io ho incontrato il sig. , con cui ho gestito CP_1 tutto. Il papà era ultraottantenne. credo che l' con cui mi sono CP_1 rapportato sia il figlio di , o comunque un suo parente”; Persona_1
“non ricordo la mail utilizzata”).
Va, inoltre, sottolineato che la PEC del 12.7.2018, contenente dichiarazione di conferma della liberatoria sottoscritta da , risulta Persona_1 inoltrata alla proprio dall'indirizzo (non contestato) del Parte_1 medesimo , che nel presente giudizio ha disconosciuto la Controparte_1 firma apposta da in calce alla dichiarazione allegata alla Persona_1 mail proveniente dal suo stesso indirizzo elettronico.
Ancora, alla prima dichiarazione di risulta allegata anche Persona_1 la sua carta di identità e non si comprenderebbe in qual modo l'opponente
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sarebbe venuta in possesso di tale documento se non mediante ricezione della citata comunicazione telematica.
In definitiva, il compendio probatorio in atti consente di ritenere provata la liberatoria rilasciata in favore dell'opponente e, dunque, l'opposizione deve essere accolta.
Non sussiste invece, la prova della colpa o del dolo ex art. 96 cod. proc. civ. di parte opposta.
All'accoglimento dell'opposizione segue la condanna dell'opposta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore degli opponenti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi e minimi per la fase introduttiva e decisionale (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ.
(Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Domenico
Tandoi, dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A) in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
1436/2021;
B) condanna gli opposti al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite pari ad € 290,00 a titolo di esborsi ed € 5.562,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, da distrarsi in favore dell'avv. Domenico Tandoi dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
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dott.ssa Giovanna Cice
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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