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Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/08/2024, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288 /2021 promossa da:
lett.te dom.to in Sassari presso il Parte_1 proc.avv.to MATTU GIOVANNI MICHELE che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
contro elett.te dom.to presso il proc.avv.to LUCCIONI Controparte_1
ROBERTA che lo rappresenta a difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
OGGETTO :Leasing
CONCLUSIONI : come da udienza fissata per la precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio e, Parte_1 Controparte_1 premesso che SardaLeasing SP aveva acquistato da nella sua qualità Persona_1
– all'epoca - di amministratore unico e legale rappresentante della società C.I.A.M. Servizi S.p.a.1, un compendio immobiliare posto nella zona industriale del Comune di Assemini - Loc. Macchiareddu, strada VI - censito al Catasto Fabbricati al Foglio 54, mappale 1421, Categoria D/8, con il dichiarato scopo di cederlo in lease-back alla venditrice;
che l'immobile costituito da una struttura metallica industriale destinata al deposito di materiali e parcheggio veicoli veniva concesso in locazione finanziaria alla venditrice con contratto stipulato contestualmente all'acquisto; che con altro separato contratto RD finanziava alla C.I.A.M. servizi SpA la realizzazione di un impianto fotovoltaico 1,2 MWP da installare presso lo stabilimento di Assemini che con i contratti erano stati determinati i canoni dovuti per entrambe le operazioni finanziarie;
che nell'anno 2013 prima l'utilizzatrice chiedeva la modifica delle condizioni del contratto che ha comportato la modica dell'importo e della durata ed , inoltre, comunicò di avere ceduto un ramo di azienda a e che Controparte_1 in virtù di detto contratto subentrava nei rapporti in essere tra le parti originarie;
esponeva che dall'anno 2018 ometteva di pagare i canoni Controparte_1 dovuti e in conseguenza dell'inadempimento RD SP aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento, concludeva chiedendo la restituzione dei beni concessi in locazione.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Giudice adito a favore della competenza del Giudice del luogo ove i beni mobili e immobili oggetto dei contratti si trovano, sempre in via preliminare contestava la adozione del rito sommario di cognizione alla luce dei presupposti enunciati in comparsa di costituzione e risposte , nel merito contestava i presupposti per la invocata risoluzione contrattuale sostenendo che l'inadempimento si era verificato per colpa della RD SPA che non aveva accettato per questioni interne la cessione di ramo di azienda avvenuto tra CI Servizi SP a favore di e che l'autorizzazione era avvenuta solamente in data 15.1.2018 ; Controparte_1 che il detto ritardo nell'acconsentire alla successione nel contratto da parte di RD aveva comportato per danni atteso il fatto che il Controparte_1 corrispettivo dovuto per contratto veniva accreditato sul conto corrente di CI Servizi SP e omesso il corrispettivo dovuto fino al 2018 per € 2.700.000 , somma che in via riconvenzionale chiedeva a titolo di risarcimento del danno;
contestava che l'inadempimento verificatosi nell'anno 2018 potesse comportare la risoluzione del contratto attesa l'impossibilità di di di corrispondere i canoni CP_1 direttamente a Sardeleasing;
esponeva altresì di avere intrapreso trattative con la RD al fine di definire la vertenza transattivamente ma che le stesse non avevano prodotto effetti a causa del comportamento tenuto in mala fede dalla contraente, per il quale chiedeva la condanna al risarcimento del danno per il comportamento tenuto nelle trattative, concludeva chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale sotto tutti i profili allegati.
Veniva disposto il mutamento del rito e istruita la causa con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte all'udienza e all'esito del deposito delle memorie conclusionali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere ribadita, in quanto non espressamente valutata, la competenza per territorio del Tribunale adito e ciò nel rispetto dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto sottoscritte per entrambe i contratti, nel quale viene scelto il foro del Tribunale di Sassari per la soluzione delle controversi tra la RD SP e l'utilizzatore di entrambi i contratti . La questione nel merito attiene alla dichiarata risoluzione contrattuale effettuata da RD SP con la missiva in data 14.12 2020 con la quale ha comunicato a la risoluzione di entrambi i contratti in essere tra le parti a causa Parte_2 dell'inadempimento verificatosi a decorrere dall'anno 2018.
A riguardo occorre preliminarmente verificare la disciplina relativa alla risoluzione applicabile al caso di specie. Disciplina puntualizzata dalle Sezioni Unite ( Cass.2061/2021) che ponendosi nel solco del “diritto vivente di risalente formazione”, affermano la persistente utilizzabilità dell'art. 1526 c.c., quale norma dalla quale trarre analogicamente la disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, sempre che i relativi presupposti si siano realizzati prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 (e della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore stesso). A tale conclusione la Corte giunge all'esito di un'articolata riflessione intorno ai limiti che l'attività dell'interprete incontra rispetto alla “cogenza che esprime, per statuto, la fonte legale”, dovendo arrestarsi, da un lato, ai confini della fisiologica “tolleranza ed elasticità dell'enunciato” posto dal legislatore e, dall'altro, al regime dell'efficacia della legge nel tempo, definito, in primis, dall'art. 11 disp. prel. c.c. Pertanto, ritengono le Sezioni Unite, che in mancanza di un'espressa previsione di retroattività (così come di altre disposizioni di diritto intertemporale), la legge n. 124 (o, per meglio dire, la disciplina della risoluzione del leasing finanziario ivi contenuta) non può che operare per il futuro, con la conseguenza che le fattispecie nelle quali i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si siano verificati prima dell'entrata in vigore della legge stessa continuano a essere regolate – in ossequio alla teoria c.d. del fatto compiuto – dall'art. 1526 c.c., norma che le Sezioni Unite ritengono “sorretta da una ratio giustificativa rispondente all'esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto atipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilità di assetto e certezza applicativa”. La soluzione è coerente con la particolare incidenza della nuova regolamentazione sul piano funzionale del rapporto, attraverso la tipizzazione (nel comma 137 dell'art. 1 della l. n. 124 citata) della “misura della gravità della condotta idonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing”, che, da un lato, esclude la valutazione discrezionale del giudice circa la “non scarsa importanza” dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, dall'altro, preclude all'autonomia contrattuale di dispiegarsi in senso difforme dalla fonte legislativa (determinandosi, in tal caso, l'inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa,
“ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l'utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa”). Ritenuta applicabile al caso di specie, in conformità a quanto espresso dalla suprema corte, la Legge 124/2017 essendosi verificatisi gli inadempimenti dei contratti in data successiva alla entrata in vigore della legge ( parte attrice allega a fondamento della domanda inadempimenti verificatisi a decorrere dall'anno 2018 ) occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti dal comma 137 della citata legge. Il comma 137 qualifica come grave inadempimento il mancato pagamento di: almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali (anche non consecutivi) o un importo equivalente per i leasing immobiliari;
di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Pertanto nel caso di specie deve verificarsi esclusivamente se l'utilizzatore si sia reso inadempiente nel pagamento di sei canoni mensili ovvero di due canoni trimestrali previsti dal contratto di leasing immobiliare e di quattro canoni mensili, anche non consecutivi o di importo equivalente previsti dal contratto di locazione finanziaria. Come già riportato la risoluzione è stata dichiarata da RD spa con la missiva 14.12.2020 inviata a e dalla stessa ritualmente ricevuta. Controparte_1
subentrata nei diritti di RD spa, ha Parte_1 depositato a corredo della domanda di risoluzione l'estratto conto relativo a entrambi i contratti e precisamente quello relativo al contratto contraddistinto dal n. I5/137322 che riportava il mancato pagamento dei canoni previsti a decorrere dal canone relativo al mese di marzo 2018 fino alla data del 1.12.2020 con il riconoscimento dell'avvenuto pagamento in data 1.6.2020 e quello relativo al contratto S7/137321 che riportava i mancati pagamenti dei canoni per l'intero anno 2020 e che dava atto di un pagamento parziale per €8784,15 effettuato in data 31.3.2021 e di quattro note di credito per indicizzazione contabilizzate. Avuto riguardo ai principi sopra indicati appare palese che l'inadempimento nel quale è incorsa la convenuta supera i parametri minimi previsti dal comma 137 legge
124/2017 adottati per la valutazione del grave inadempimento con conseguente legittimità della dichiarazione di risoluzione come effettuata dalla RD SP. A fronte di siffatto chiaro dato attestante l'inadempimento ( entrambi gli estratti conto sono stati portati a conoscenza della come già detto ) la Controparte_1 convenuta sostiene di essere stata impedita nell'adempimento dalla ritardata e ingiustificata mancata accettazione della cessione di azienda da parte di RD SP, la quale non aveva mai dato risposte certe e inequivocabili sulla comunicazione di cessione di ramo di azienda comunicato da CI Servizi SP, ritardo che non solo aveva impedito il regolare adempimento ma aveva cagionato alla convenuta danni gravi sotto il profilo economico ( impossibilità di scaricare costi) dei quali chiedeva di essere risarcita. L'eccezione deve ritenersi priva di fondamento. In ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento incombe all'utilizzatore dare la prova dell'avvenuto adempimento e nel caso ritenga che non sia avvenuto per colpa del creditore deve dare la prova di avere offerto il pagamento anche nelle forme previste dal codice civile ( offerta formale) idonee a mettere in mora il creditore. La in primo luogo non contesta gli inadempimenti come esposti Controparte_1 negli estratti conto a lei regolarmente notificati ed inoltre non può in alcun modo invocare il comportamento colpevole del creditore in quanto tutti gli inadempimenti si sono verificati a decorrere dall'anno 2018 per il contratto contraddistinto dal n. I5/137322 e a decorrere dall'anno 2020 per il contratto contraddistinto dal n. S7/137321 e quindi in data successiva al gennaio 2018 quando RD SP aveva formalmente accettato la cessione di azienda ( vedi dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposte) , l'inadempimento si è verificato in data successiva al subentro nei contratti da parte di con conseguente Controparte_1 inefficacia causale dei comportamenti posti in essere precedentemente da RD SP. Siffatta chiarissima situazione porta a ritenere legittima la dichiarazione di risoluzione dei contratti in essere tra RD SP e e la stessa Controparte_1 produttiva di tutti gli effetti contrattuali comprese le restituzioni come per contratto. Quanto alle domande risarcitorie proposte da sia sotto il profilo Controparte_1 della mancata accredito da parte di CI Servizi SP dal momento della cessione di azienda avvenuta nell'anno 2013 fino alla accettazione della cessione avvenuta nell'anno 2018 della somma di € 2.700.000,00 euro a titolo di corrispettivi spettanti deve osservarsi che la stessa è priva di qualisivoglia fondamento rimanendo il periodo compreso dall'anno 2013 fino all'anno 2018 regolato dai rapporti tra la società cedente e la società cessionaria peraltro costituita da identica compagine sociale come espressamente chiarito nella sentenza del Tribunale di Roma che ha disposto la revocatoria fallimentare del contratto di affitto di azienda. Nessuna responsabilità può essere imputata a RD SP per l'inadempimento, peraltro solamente allegato, imputabile contrattualmente solo a CI Servizi SP e non provato dalla stessa. A riguardo deve ritenersi del tutto inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di ufficio dedotta al fine di determinare il danno subito da CI
Servizi SP senza alcun riferimento ai danni allegati di natura diversa tra loro e comunque in assenza di enunciazione di fatti chiari da considerare lesivi e successivamente da quantificare. Per il medesimo motivo deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la costruzione di un impianto fotovoltaico di 540 Watt. Ed infatti dalla generica allegazione contenuta nell'atto introduttivo non è dato sapere ove questo impianto ulteriore è stato costruito e neppure se RD SP nei sia venuta a conoscenza, giacchè su detta domanda non è stata dedotta prova alcuna. Quanto al risarcimento del danno conseguente alla sentenza di revocazione del Tribunale di Roma se ne deve evidenziare la totale infondatezza attesa la motivazione che emerge dalla decisione sulla quale alcun rilievo viene dato ai contratti di leasing in essere al fine della valutazione se il trasferimento di ramo di azienda fosse avvenuto in frode ai creditori concursuali. I motivi elencati puntualmente dal Giudice capitolino sul quale si fonda la decisione sono ben altri a partire dalla situazione debitoria del cedente al momento della cessione del ramo di azienda a concludere con l'accertamento che le vicende contrattuali tra le due società erano chiaramente conosciute da tutte essendo gli amministratori tutti familiari. Concludendo la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deve essere rigettata. Al rigetto totale delle domande consegue la condanna di alle spese Controparte_1 legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;
1) Dichiara risolti i contratti oggetto del presente giudizio intercorsi tra le parti e per l'effetto dispone la restituzione dei beni oggetti di locazione finanziaria.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida in complessivi € 11.268,00 ( causa di valore indeterminabile complessità alta, parametri medi ad eccezione del parametro di trattazione e istruttoria per assenza di istruttoria, tutte le fasi contemplate) oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Sassari 9.8.2024
Il Giudice
G.Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Giuseppa Sanna
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3288 /2021 promossa da:
lett.te dom.to in Sassari presso il Parte_1 proc.avv.to MATTU GIOVANNI MICHELE che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo
ATTORE
contro elett.te dom.to presso il proc.avv.to LUCCIONI Controparte_1
ROBERTA che lo rappresenta a difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
OGGETTO :Leasing
CONCLUSIONI : come da udienza fissata per la precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, ritualmente notificato
[...]
conveniva in giudizio e, Parte_1 Controparte_1 premesso che SardaLeasing SP aveva acquistato da nella sua qualità Persona_1
– all'epoca - di amministratore unico e legale rappresentante della società C.I.A.M. Servizi S.p.a.1, un compendio immobiliare posto nella zona industriale del Comune di Assemini - Loc. Macchiareddu, strada VI - censito al Catasto Fabbricati al Foglio 54, mappale 1421, Categoria D/8, con il dichiarato scopo di cederlo in lease-back alla venditrice;
che l'immobile costituito da una struttura metallica industriale destinata al deposito di materiali e parcheggio veicoli veniva concesso in locazione finanziaria alla venditrice con contratto stipulato contestualmente all'acquisto; che con altro separato contratto RD finanziava alla C.I.A.M. servizi SpA la realizzazione di un impianto fotovoltaico 1,2 MWP da installare presso lo stabilimento di Assemini che con i contratti erano stati determinati i canoni dovuti per entrambe le operazioni finanziarie;
che nell'anno 2013 prima l'utilizzatrice chiedeva la modifica delle condizioni del contratto che ha comportato la modica dell'importo e della durata ed , inoltre, comunicò di avere ceduto un ramo di azienda a e che Controparte_1 in virtù di detto contratto subentrava nei rapporti in essere tra le parti originarie;
esponeva che dall'anno 2018 ometteva di pagare i canoni Controparte_1 dovuti e in conseguenza dell'inadempimento RD SP aveva comunicato la risoluzione del contratto per inadempimento, concludeva chiedendo la restituzione dei beni concessi in locazione.
Si costituiva eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_1 territoriale del Giudice adito a favore della competenza del Giudice del luogo ove i beni mobili e immobili oggetto dei contratti si trovano, sempre in via preliminare contestava la adozione del rito sommario di cognizione alla luce dei presupposti enunciati in comparsa di costituzione e risposte , nel merito contestava i presupposti per la invocata risoluzione contrattuale sostenendo che l'inadempimento si era verificato per colpa della RD SPA che non aveva accettato per questioni interne la cessione di ramo di azienda avvenuto tra CI Servizi SP a favore di e che l'autorizzazione era avvenuta solamente in data 15.1.2018 ; Controparte_1 che il detto ritardo nell'acconsentire alla successione nel contratto da parte di RD aveva comportato per danni atteso il fatto che il Controparte_1 corrispettivo dovuto per contratto veniva accreditato sul conto corrente di CI Servizi SP e omesso il corrispettivo dovuto fino al 2018 per € 2.700.000 , somma che in via riconvenzionale chiedeva a titolo di risarcimento del danno;
contestava che l'inadempimento verificatosi nell'anno 2018 potesse comportare la risoluzione del contratto attesa l'impossibilità di di di corrispondere i canoni CP_1 direttamente a Sardeleasing;
esponeva altresì di avere intrapreso trattative con la RD al fine di definire la vertenza transattivamente ma che le stesse non avevano prodotto effetti a causa del comportamento tenuto in mala fede dalla contraente, per il quale chiedeva la condanna al risarcimento del danno per il comportamento tenuto nelle trattative, concludeva chiedendo il rigetto della domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale sotto tutti i profili allegati.
Veniva disposto il mutamento del rito e istruita la causa con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte all'udienza e all'esito del deposito delle memorie conclusionali .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere ribadita, in quanto non espressamente valutata, la competenza per territorio del Tribunale adito e ciò nel rispetto dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto sottoscritte per entrambe i contratti, nel quale viene scelto il foro del Tribunale di Sassari per la soluzione delle controversi tra la RD SP e l'utilizzatore di entrambi i contratti . La questione nel merito attiene alla dichiarata risoluzione contrattuale effettuata da RD SP con la missiva in data 14.12 2020 con la quale ha comunicato a la risoluzione di entrambi i contratti in essere tra le parti a causa Parte_2 dell'inadempimento verificatosi a decorrere dall'anno 2018.
A riguardo occorre preliminarmente verificare la disciplina relativa alla risoluzione applicabile al caso di specie. Disciplina puntualizzata dalle Sezioni Unite ( Cass.2061/2021) che ponendosi nel solco del “diritto vivente di risalente formazione”, affermano la persistente utilizzabilità dell'art. 1526 c.c., quale norma dalla quale trarre analogicamente la disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, sempre che i relativi presupposti si siano realizzati prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017 (e della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore stesso). A tale conclusione la Corte giunge all'esito di un'articolata riflessione intorno ai limiti che l'attività dell'interprete incontra rispetto alla “cogenza che esprime, per statuto, la fonte legale”, dovendo arrestarsi, da un lato, ai confini della fisiologica “tolleranza ed elasticità dell'enunciato” posto dal legislatore e, dall'altro, al regime dell'efficacia della legge nel tempo, definito, in primis, dall'art. 11 disp. prel. c.c. Pertanto, ritengono le Sezioni Unite, che in mancanza di un'espressa previsione di retroattività (così come di altre disposizioni di diritto intertemporale), la legge n. 124 (o, per meglio dire, la disciplina della risoluzione del leasing finanziario ivi contenuta) non può che operare per il futuro, con la conseguenza che le fattispecie nelle quali i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore si siano verificati prima dell'entrata in vigore della legge stessa continuano a essere regolate – in ossequio alla teoria c.d. del fatto compiuto – dall'art. 1526 c.c., norma che le Sezioni Unite ritengono “sorretta da una ratio giustificativa rispondente all'esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto atipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilità di assetto e certezza applicativa”. La soluzione è coerente con la particolare incidenza della nuova regolamentazione sul piano funzionale del rapporto, attraverso la tipizzazione (nel comma 137 dell'art. 1 della l. n. 124 citata) della “misura della gravità della condotta idonea a determinare la risoluzione del contratto di leasing”, che, da un lato, esclude la valutazione discrezionale del giudice circa la “non scarsa importanza” dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. e, dall'altro, preclude all'autonomia contrattuale di dispiegarsi in senso difforme dalla fonte legislativa (determinandosi, in tal caso, l'inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa,
“ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l'utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa”). Ritenuta applicabile al caso di specie, in conformità a quanto espresso dalla suprema corte, la Legge 124/2017 essendosi verificatisi gli inadempimenti dei contratti in data successiva alla entrata in vigore della legge ( parte attrice allega a fondamento della domanda inadempimenti verificatisi a decorrere dall'anno 2018 ) occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti dal comma 137 della citata legge. Il comma 137 qualifica come grave inadempimento il mancato pagamento di: almeno sei canoni mensili o di due canoni trimestrali (anche non consecutivi) o un importo equivalente per i leasing immobiliari;
di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. Pertanto nel caso di specie deve verificarsi esclusivamente se l'utilizzatore si sia reso inadempiente nel pagamento di sei canoni mensili ovvero di due canoni trimestrali previsti dal contratto di leasing immobiliare e di quattro canoni mensili, anche non consecutivi o di importo equivalente previsti dal contratto di locazione finanziaria. Come già riportato la risoluzione è stata dichiarata da RD spa con la missiva 14.12.2020 inviata a e dalla stessa ritualmente ricevuta. Controparte_1
subentrata nei diritti di RD spa, ha Parte_1 depositato a corredo della domanda di risoluzione l'estratto conto relativo a entrambi i contratti e precisamente quello relativo al contratto contraddistinto dal n. I5/137322 che riportava il mancato pagamento dei canoni previsti a decorrere dal canone relativo al mese di marzo 2018 fino alla data del 1.12.2020 con il riconoscimento dell'avvenuto pagamento in data 1.6.2020 e quello relativo al contratto S7/137321 che riportava i mancati pagamenti dei canoni per l'intero anno 2020 e che dava atto di un pagamento parziale per €8784,15 effettuato in data 31.3.2021 e di quattro note di credito per indicizzazione contabilizzate. Avuto riguardo ai principi sopra indicati appare palese che l'inadempimento nel quale è incorsa la convenuta supera i parametri minimi previsti dal comma 137 legge
124/2017 adottati per la valutazione del grave inadempimento con conseguente legittimità della dichiarazione di risoluzione come effettuata dalla RD SP. A fronte di siffatto chiaro dato attestante l'inadempimento ( entrambi gli estratti conto sono stati portati a conoscenza della come già detto ) la Controparte_1 convenuta sostiene di essere stata impedita nell'adempimento dalla ritardata e ingiustificata mancata accettazione della cessione di azienda da parte di RD SP, la quale non aveva mai dato risposte certe e inequivocabili sulla comunicazione di cessione di ramo di azienda comunicato da CI Servizi SP, ritardo che non solo aveva impedito il regolare adempimento ma aveva cagionato alla convenuta danni gravi sotto il profilo economico ( impossibilità di scaricare costi) dei quali chiedeva di essere risarcita. L'eccezione deve ritenersi priva di fondamento. In ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento incombe all'utilizzatore dare la prova dell'avvenuto adempimento e nel caso ritenga che non sia avvenuto per colpa del creditore deve dare la prova di avere offerto il pagamento anche nelle forme previste dal codice civile ( offerta formale) idonee a mettere in mora il creditore. La in primo luogo non contesta gli inadempimenti come esposti Controparte_1 negli estratti conto a lei regolarmente notificati ed inoltre non può in alcun modo invocare il comportamento colpevole del creditore in quanto tutti gli inadempimenti si sono verificati a decorrere dall'anno 2018 per il contratto contraddistinto dal n. I5/137322 e a decorrere dall'anno 2020 per il contratto contraddistinto dal n. S7/137321 e quindi in data successiva al gennaio 2018 quando RD SP aveva formalmente accettato la cessione di azienda ( vedi dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione e risposte) , l'inadempimento si è verificato in data successiva al subentro nei contratti da parte di con conseguente Controparte_1 inefficacia causale dei comportamenti posti in essere precedentemente da RD SP. Siffatta chiarissima situazione porta a ritenere legittima la dichiarazione di risoluzione dei contratti in essere tra RD SP e e la stessa Controparte_1 produttiva di tutti gli effetti contrattuali comprese le restituzioni come per contratto. Quanto alle domande risarcitorie proposte da sia sotto il profilo Controparte_1 della mancata accredito da parte di CI Servizi SP dal momento della cessione di azienda avvenuta nell'anno 2013 fino alla accettazione della cessione avvenuta nell'anno 2018 della somma di € 2.700.000,00 euro a titolo di corrispettivi spettanti deve osservarsi che la stessa è priva di qualisivoglia fondamento rimanendo il periodo compreso dall'anno 2013 fino all'anno 2018 regolato dai rapporti tra la società cedente e la società cessionaria peraltro costituita da identica compagine sociale come espressamente chiarito nella sentenza del Tribunale di Roma che ha disposto la revocatoria fallimentare del contratto di affitto di azienda. Nessuna responsabilità può essere imputata a RD SP per l'inadempimento, peraltro solamente allegato, imputabile contrattualmente solo a CI Servizi SP e non provato dalla stessa. A riguardo deve ritenersi del tutto inammissibile la richiesta di consulenza tecnica di ufficio dedotta al fine di determinare il danno subito da CI
Servizi SP senza alcun riferimento ai danni allegati di natura diversa tra loro e comunque in assenza di enunciazione di fatti chiari da considerare lesivi e successivamente da quantificare. Per il medesimo motivo deve essere rigettata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la costruzione di un impianto fotovoltaico di 540 Watt. Ed infatti dalla generica allegazione contenuta nell'atto introduttivo non è dato sapere ove questo impianto ulteriore è stato costruito e neppure se RD SP nei sia venuta a conoscenza, giacchè su detta domanda non è stata dedotta prova alcuna. Quanto al risarcimento del danno conseguente alla sentenza di revocazione del Tribunale di Roma se ne deve evidenziare la totale infondatezza attesa la motivazione che emerge dalla decisione sulla quale alcun rilievo viene dato ai contratti di leasing in essere al fine della valutazione se il trasferimento di ramo di azienda fosse avvenuto in frode ai creditori concursuali. I motivi elencati puntualmente dal Giudice capitolino sul quale si fonda la decisione sono ben altri a partire dalla situazione debitoria del cedente al momento della cessione del ramo di azienda a concludere con l'accertamento che le vicende contrattuali tra le due società erano chiaramente conosciute da tutte essendo gli amministratori tutti familiari. Concludendo la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno deve essere rigettata. Al rigetto totale delle domande consegue la condanna di alle spese Controparte_1 legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta;
1) Dichiara risolti i contratti oggetto del presente giudizio intercorsi tra le parti e per l'effetto dispone la restituzione dei beni oggetti di locazione finanziaria.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta.
3) Condanna al pagamento delle spese processuali che Controparte_1 liquida in complessivi € 11.268,00 ( causa di valore indeterminabile complessità alta, parametri medi ad eccezione del parametro di trattazione e istruttoria per assenza di istruttoria, tutte le fasi contemplate) oltre accessori nella misura dovuta per legge.
Sassari 9.8.2024
Il Giudice
G.Sanna