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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/11/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2494 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato SPAZZINI PATRIZIA e dall'avvocato
OL EL
e
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
13/06/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato BAROCCO ANNACHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la sig.ra e il sig. in data Parte_1 CP_1
20/09/2014 a Vicenza, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2014 al n. 94, parte II, serie A, ordinando al Comune di Vicenza
l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui è assegnata la casa familiare;
3) disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla madre, a titolo di CP_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 760,00 (euro 380,00 per ciascun figlio), da corrispondersi mediante bonifico sul conto corrente già noto alle parti entro il giorno quindici di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal giovedì dall'uscita da scuola/centri estivi/ alle ore 10,00 in caso di vacanza sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 20,00; nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, dal mercoledì dall'uscita da scuola/centri estivi/ alle ore 10,00 in caso di vacanza sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola/ai centri estivi/ a casa;
durante le vacanze estive, tre settimane, di cui una non consecutiva, in periodi da comunicarsi entro il 30 maggio;
durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, alternando annualmente con la madre il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno, dandosi atto che le parti concordano che la Vigilia di Natale sia trascorsa con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, quattro giorni, anche non consecutivi, con alternanza annuale tra i genitori per il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo (un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro), il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
2 5) dare atto che al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici in essere, il sig. si impegna a cedere e trasferire CP_1 definitivamente alla sig.ra che si impegna ad accettare ed acquistare, la quota Pt_1 indivisa pari al 50% della piena proprietà della ex casa familiare, identificata come segue presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Vicenza:
6) dare atto che i coniugi si impegnano dunque a recarsi presso il notaio scelto di comune accordo per gli adempimenti necessari ad effettuare il trasferimento immobiliare di cui sopra entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
le spese notarili di detto trasferimento immobiliare saranno ripartite in parti uguali fra le parti;
7) dare atto che i coniugi si impegnano a chiedere la sanatoria delle opere interne al predetto immobile ripartendo fra loro in parti uguali le relative spese (onorario tevnico, sanzioni, diritti di segreteria e catastali), condizione necessaria alla stipula dell'atto di trasferimento della quota di proprietà del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1
8) le parti, in occasione della stipula del predetto trasferimento di quota immobiliare, domanderanno espressamente l'applicazione del beneficio di esenzione dalle imposte di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, trattandosi di trasferimenti funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. VI –
5, Ordinanza, 07.09.2022, n. 26363);
9) sempre al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti fra loro, la sig.ra dichiara di impegnarsi, dalla data del deposito del Pt_1 presente ricorso, ad accollarsi il pagamento integrale delle rate a scadere del mutuo
3 fondiario sub doc. n. 03, fino a quando interverrà la delibera della banca mutuante di adesione all'accollo integrale del mutuo in capo alla signora in forma Pt_1 liberatoria per il signor , rinunciando a qualsivoglia rivalsa nei confronti di CP_1 questo;
10) sempre al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici in essere, la sig.ra si impegna altresì a Pt_1 corrispondere al sig. la somma di € 62.358,00 al momento del rogito;
CP_1
11) con l'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente atto i coniugi dichiarano che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
12) nulla in punto di spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 20/09/2014.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza n. 1322/2024 del 09/07/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
4 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, via Brenta n.47 – interno 14 in favore di quale genitore Parte_1 convivente con i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in VICENZA (VI) il 20/09/2014 alle condizioni in
[...] CP_1 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
5 atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 94, parte II, serie A, anno 2014;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2494 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato SPAZZINI PATRIZIA e dall'avvocato
OL EL
e
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
13/06/1976, rappresentato e difeso dall'avvocato BAROCCO ANNACHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra la sig.ra e il sig. in data Parte_1 CP_1
20/09/2014 a Vicenza, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno 2014 al n. 94, parte II, serie A, ordinando al Comune di Vicenza
l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_1 Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui è assegnata la casa familiare;
3) disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla madre, a titolo di CP_1 mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di € 760,00 (euro 380,00 per ciascun figlio), da corrispondersi mediante bonifico sul conto corrente già noto alle parti entro il giorno quindici di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
4) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, a settimane alterne, dal giovedì dall'uscita da scuola/centri estivi/ alle ore 10,00 in caso di vacanza sino alla domenica sera quando li riaccompagnerà a casa dalla madre alle ore 20,00; nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre, dal mercoledì dall'uscita da scuola/centri estivi/ alle ore 10,00 in caso di vacanza sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola/ai centri estivi/ a casa;
durante le vacanze estive, tre settimane, di cui una non consecutiva, in periodi da comunicarsi entro il 30 maggio;
durante le vacanze natalizie, sette giorni consecutivi, alternando annualmente con la madre il giorno di Natale e il primo giorno dell'anno, dandosi atto che le parti concordano che la Vigilia di Natale sia trascorsa con ciascun genitore ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, quattro giorni, anche non consecutivi, con alternanza annuale tra i genitori per il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo (un anno con un genitore, l'anno successivo con l'altro), il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
2 5) dare atto che al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici in essere, il sig. si impegna a cedere e trasferire CP_1 definitivamente alla sig.ra che si impegna ad accettare ed acquistare, la quota Pt_1 indivisa pari al 50% della piena proprietà della ex casa familiare, identificata come segue presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Vicenza:
6) dare atto che i coniugi si impegnano dunque a recarsi presso il notaio scelto di comune accordo per gli adempimenti necessari ad effettuare il trasferimento immobiliare di cui sopra entro 60 giorni dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza;
le spese notarili di detto trasferimento immobiliare saranno ripartite in parti uguali fra le parti;
7) dare atto che i coniugi si impegnano a chiedere la sanatoria delle opere interne al predetto immobile ripartendo fra loro in parti uguali le relative spese (onorario tevnico, sanzioni, diritti di segreteria e catastali), condizione necessaria alla stipula dell'atto di trasferimento della quota di proprietà del sig. alla sig.ra CP_1 Pt_1
8) le parti, in occasione della stipula del predetto trasferimento di quota immobiliare, domanderanno espressamente l'applicazione del beneficio di esenzione dalle imposte di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, trattandosi di trasferimenti funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Cass. Civ. Sez. VI –
5, Ordinanza, 07.09.2022, n. 26363);
9) sempre al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti fra loro, la sig.ra dichiara di impegnarsi, dalla data del deposito del Pt_1 presente ricorso, ad accollarsi il pagamento integrale delle rate a scadere del mutuo
3 fondiario sub doc. n. 03, fino a quando interverrà la delibera della banca mutuante di adesione all'accollo integrale del mutuo in capo alla signora in forma Pt_1 liberatoria per il signor , rinunciando a qualsivoglia rivalsa nei confronti di CP_1 questo;
10) sempre al fine e con l'intento di dare completa regolamentazione e definizione ai rapporti giuridici ed economici in essere, la sig.ra si impegna altresì a Pt_1 corrispondere al sig. la somma di € 62.358,00 al momento del rogito;
CP_1
11) con l'adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente atto i coniugi dichiarano che non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
12) nulla in punto di spese.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in VICENZA (VI) in data 20/09/2014.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione conclusasi con sentenza n. 1322/2024 del 09/07/2024, passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni
4 possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Vicenza, via Brenta n.47 – interno 14 in favore di quale genitore Parte_1 convivente con i figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in VICENZA (VI) il 20/09/2014 alle condizioni in
[...] CP_1 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
5 atti di matrimonio del Comune di VICENZA (VI) al n. 94, parte II, serie A, anno 2014;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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