CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 25666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25666 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 5/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha respinto il riesame proposto da PP MO avverso l'ordinanza applicativa Penale Sent. Sez. 6 Num. 25666 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 27/03/2024 della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 9 giugno 2023, in relazione ai reati di associazione a delinquere ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen., per avere lo stesso preso parte alla 'ndrina di San Giovanni di Mileto di cui al capo 1) e del reato di estorsione tentata di cui al capo 27). 2. Ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma del difensore Avv. Pietro Chiodo, il quale ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. La misura di massimo rigore è stata messa in esecuzione a notevole distanza di tempo dalla richiesta del Pubblico Ministero, risalente al 24 maggio 2023, onde la inattualità, allo stato, delle esigenze di cautela correlate al pericolo di condotte reiterative. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata, limitandosi a motivare per relationem al disposto combinato della ordinanza genetica adottata dal Giudice per le indagini preliminari e alla mozione cautelare, risulta priva di autonoma valutazione quanto al contributo causale che PP NO avrebbe arrecato alla consorteria, alla coscienza e volontà dello stesso di aderire ad essa, ed alle esigenze di cautela. 2.3. Nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza. Sono inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Zaffonte, il quale non ha inteso rivelare la fonte delle proprie conoscenze. Parimenti non sono utilizzabili le intercettazioni richiamate nella ordinanza impugnata, perché acquisite in un procedimento diverso, stante l'effetto preclusivo del ne bis in idem processuale. Le esigenze cautelari sono inattuali essendo l'indagato ristretto in carcere in espiazione di pena che avrà termine nel 2034. Difettano gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di estorsione di cui al capo 27), presumibilmente posto in essere nel 2011, quando lo stesso era detenuto, concretizzatosi in una minaccia verbale "se non me li dà, butto tutte le cose" mai concretizzatasi, essendo la condotta rimasta allo stadio del tentativo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. In via preliminare va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Ancora, sono rilevabili in sede di legittimità esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale e non sul contenuto della decisione, sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è consentito procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01). 3. Tanto premesso, risulta generico e manifestamente infondato il primo motivo, con cui - per come risulta articolato - il difensore si duole della distanza temporale tra il deposito della richiesta cautelare «assegnata al GIP in data 25 maggio 2023, con integrazione del 7 giugno 2023» e l'esecuzione della ordinanza genetica, risalente al mese di luglio successivo, per desumerne la inattualità delle esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte reiterative. Si tratta, all'evidenza, di un tempo inferiore ai due mesi - peraltro più che congruo in relazione alla mole ed alla complessità del materiale investigativo vagliato - che, in sé considerato, è inidoneo ad elidere le esigenze correlate al pericolo di recidiva. La motivazione sul punto resa dal Tribunale - che ha ancorato la persistenza del "periculum libertatis" alla intensità dei legami, di matrice per lo più familiare, del ricorrente con il contesto mafioso, al ruolo di rilievo dallo stesso assunto in relazione alla faida di sangue con la famiglia La Scala, al suo coinvolgimento nelle attività di narcotraffico ed in fatti di armi - è congrua ed esente da vizi logici;
ed è corretto il riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, quanto al reato associativo contestato, può essere superata, solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa;
di tal che anche il cd. "tempo silente, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati - tema affrontato dal Tribunale, ma invero non sollevato in ricorso - non può da solo costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, essendo valutabile esclusivamente in 3 via residuale, quale uno dei possibili elementi indicativi dell'assenza di esigenze cautelari (in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01). Non ha rilevanza alcuna, infine, l'epoca (2034 ) in cui avrà termine l'espiazione della pena detentiva alla quale è sottoposto il ricorrente, trattandosi di titolo custodiale autonomo, le cui vicende non sono note alla Corte nè idonee ad elidere le esigenze di cautela. 4. Manifestamente infondati risultano i motivi - che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione - inerenti alla motivazione per relationem adottata dal Tribunale, ed alla mancanza di autonoma valutazione. La tecnica redazionale per relationem, prescelta dal Tribunale nella ricostruzione storica dei fatti, per la quale l'ordinanza rimanda ai contenuti della ordinanza cautelare ed alla richiesta del Pubblico Ministero - non senza richiamarne i profili ritenuti rilevanti - è del tutto legittima, alla luce dei costanti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01, in quanto il rinvio è operato ad atti legittimi del procedimento, la cui motivazione risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, conosciuti o resi ostensibili all'interessato; mentre la autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. è requisito richiesto per la ordinanza genetica - la cui decisione è adottata "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante, ma non invece per l'ordinanza del Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). 5.Sotto altro profilo, inconferenti sono pure le censure relative all'utilizzo, tra i materiali indiziari, delle risultanze di altri procedimenti. Deve rammentarsi in proposito che, in tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di polizia giudiziaria utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari;
né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la 4 sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza (Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, Del Mauro, Rv. 282360 -- 01). 6. Le deduzioni relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni sono del tutto generiche, non avendo il ricorrente illustrato per quale reato si procedesse nel procedimento in cui era stata autorizzata l'attività captativa, né esposto specificamente le ragioni dell'assenza di un'ipotesi di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., e non essendo stati individuati gli atti del presente procedimento da cui possano desumersi elementi utili al riguardo. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava piuttosto sulla parte interessata l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. c/ Esposito, Rv. 22924501 - 01). Ne discende che, già per come formulata, la doglianza non consente a questo Collegio di verificarne la fondatezza, risultando al riguardo oscuro il riferimento, operato dalla difesa, all'effetto preclusivo derivante da un non meglio definito ne bis in idem processuale. La censura di inutilizzabilità formulata dal difensore è altresì aspecifica, per non essere emersa la decisività del contenuto dei colloqui captati, e ciò avuto riguardo al consolidato principio di diritto per il quale, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, appunto per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare il medesimo convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 6/10/2020, Lucannarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La GU e altro, Rv. 269218 - 01). 6. Quanto, poi, alla lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zaffanti, il ricorso non si confronta con l'ordinanza impugnata, in cui è evidenziato come egli abbia narrato fatti ed esperienze vissute personalmente (in occasione di un incontro avuto con il ricorrente finalizzato all' approvvigionamento di sostanza stupefacente e durante il periodo di codetenzione carceraria, condiviso anche con il fratello di lui, AN MO), nonché fatti 5 (quali il "battesimo" di mafia del ricorrente) rientranti nel patrimonio conoscitivo degli affiliati a quella consorteria;
e ha altresì individuato le fonti della propria conoscenza nei sodali Presta e Donato. Le censure di inutilizzabilità, formulate in rapporto ai contributi dichiarativi del collaboratore, ancora una volta non tengono conto della necessità della c.d. "prova di resistenza", posto che l'intraneità del ricorrente risulta anche da altre fonti (deposizione del collaboratore Arena) e da un variegato compendio intercettivo, sulle cui basi si è ricostruita la fattiva e dinamica partecipazione di lui a fatti omicidiari ed estorsivi, alla detenzione di armi. 7. In generale, con riferimento agli ulteriori motivi - esposti senza alcun ordine e neppure numerati - il ricorso evidenzia una assoluta genericità, rimettendo a questa Corte di cassazione la precisa individuazione delle questioni proposte e delle ragioni che le supportano, così da sollecitare inammissibili rivalutazioni di merito sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio. Parimenti 42_ connotati da vaghezza sono i riferimenti agerl Ireato di estorsione tentata di cui al capo 27), assertivamente indicato, per il suo esito, come dimostrativo della scarsa capacità operativa del ricorrente in seno al sodalizio. 8. La declaratoria di inammissibilità, che ne consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consiglièrp eten eiTe Il Prsdente
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha respinto il riesame proposto da PP MO avverso l'ordinanza applicativa Penale Sent. Sez. 6 Num. 25666 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 27/03/2024 della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 9 giugno 2023, in relazione ai reati di associazione a delinquere ex art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cod. pen., per avere lo stesso preso parte alla 'ndrina di San Giovanni di Mileto di cui al capo 1) e del reato di estorsione tentata di cui al capo 27). 2. Ha proposto ricorso l'indagato con atto a firma del difensore Avv. Pietro Chiodo, il quale ha dedotto i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. La misura di massimo rigore è stata messa in esecuzione a notevole distanza di tempo dalla richiesta del Pubblico Ministero, risalente al 24 maggio 2023, onde la inattualità, allo stato, delle esigenze di cautela correlate al pericolo di condotte reiterative. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata, limitandosi a motivare per relationem al disposto combinato della ordinanza genetica adottata dal Giudice per le indagini preliminari e alla mozione cautelare, risulta priva di autonoma valutazione quanto al contributo causale che PP NO avrebbe arrecato alla consorteria, alla coscienza e volontà dello stesso di aderire ad essa, ed alle esigenze di cautela. 2.3. Nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza. Sono inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Zaffonte, il quale non ha inteso rivelare la fonte delle proprie conoscenze. Parimenti non sono utilizzabili le intercettazioni richiamate nella ordinanza impugnata, perché acquisite in un procedimento diverso, stante l'effetto preclusivo del ne bis in idem processuale. Le esigenze cautelari sono inattuali essendo l'indagato ristretto in carcere in espiazione di pena che avrà termine nel 2034. Difettano gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di estorsione di cui al capo 27), presumibilmente posto in essere nel 2011, quando lo stesso era detenuto, concretizzatosi in una minaccia verbale "se non me li dà, butto tutte le cose" mai concretizzatasi, essendo la condotta rimasta allo stadio del tentativo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. 2. In via preliminare va richiamato il consolidato insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per Cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Ancora, sono rilevabili in sede di legittimità esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale e non sul contenuto della decisione, sicché il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è consentito procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01). 3. Tanto premesso, risulta generico e manifestamente infondato il primo motivo, con cui - per come risulta articolato - il difensore si duole della distanza temporale tra il deposito della richiesta cautelare «assegnata al GIP in data 25 maggio 2023, con integrazione del 7 giugno 2023» e l'esecuzione della ordinanza genetica, risalente al mese di luglio successivo, per desumerne la inattualità delle esigenze cautelari correlate al pericolo di condotte reiterative. Si tratta, all'evidenza, di un tempo inferiore ai due mesi - peraltro più che congruo in relazione alla mole ed alla complessità del materiale investigativo vagliato - che, in sé considerato, è inidoneo ad elidere le esigenze correlate al pericolo di recidiva. La motivazione sul punto resa dal Tribunale - che ha ancorato la persistenza del "periculum libertatis" alla intensità dei legami, di matrice per lo più familiare, del ricorrente con il contesto mafioso, al ruolo di rilievo dallo stesso assunto in relazione alla faida di sangue con la famiglia La Scala, al suo coinvolgimento nelle attività di narcotraffico ed in fatti di armi - è congrua ed esente da vizi logici;
ed è corretto il riferimento alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che, quanto al reato associativo contestato, può essere superata, solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa;
di tal che anche il cd. "tempo silente, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati - tema affrontato dal Tribunale, ma invero non sollevato in ricorso - non può da solo costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, essendo valutabile esclusivamente in 3 via residuale, quale uno dei possibili elementi indicativi dell'assenza di esigenze cautelari (in tal senso, di recente, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 - 01). Non ha rilevanza alcuna, infine, l'epoca (2034 ) in cui avrà termine l'espiazione della pena detentiva alla quale è sottoposto il ricorrente, trattandosi di titolo custodiale autonomo, le cui vicende non sono note alla Corte nè idonee ad elidere le esigenze di cautela. 4. Manifestamente infondati risultano i motivi - che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione - inerenti alla motivazione per relationem adottata dal Tribunale, ed alla mancanza di autonoma valutazione. La tecnica redazionale per relationem, prescelta dal Tribunale nella ricostruzione storica dei fatti, per la quale l'ordinanza rimanda ai contenuti della ordinanza cautelare ed alla richiesta del Pubblico Ministero - non senza richiamarne i profili ritenuti rilevanti - è del tutto legittima, alla luce dei costanti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 - 01, in quanto il rinvio è operato ad atti legittimi del procedimento, la cui motivazione risulta congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, conosciuti o resi ostensibili all'interessato; mentre la autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prevista dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. è requisito richiesto per la ordinanza genetica - la cui decisione è adottata "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante, ma non invece per l'ordinanza del Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122 - 01). 5.Sotto altro profilo, inconferenti sono pure le censure relative all'utilizzo, tra i materiali indiziari, delle risultanze di altri procedimenti. Deve rammentarsi in proposito che, in tema di presupposti per l'applicazione di misure cautelari personali, legittimamente il giudice afferma la sussistenza delle esigenze cautelari facendo riferimento ad elementi desunti da altro procedimento a carico dell'indagato, richiamati negli atti di polizia giudiziaria utilizzati nel giudizio cautelare, giacché il relativo accertamento, vertendo su una condizione di fatto del tutto indipendente dai gravi indizi di colpevolezza, non soggiace alle regole per la formazione e valutazione della prova nella fase delle indagini preliminari;
né, in tal caso, ricorre alcuna violazione del principio del contraddittorio, atteso che alla difesa è garantita la possibilità di dedurre elementi concreti dai quali escludere la 4 sussistenza di altri procedimenti, ovvero comunque la loro rilevanza (Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, Del Mauro, Rv. 282360 -- 01). 6. Le deduzioni relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni sono del tutto generiche, non avendo il ricorrente illustrato per quale reato si procedesse nel procedimento in cui era stata autorizzata l'attività captativa, né esposto specificamente le ragioni dell'assenza di un'ipotesi di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., e non essendo stati individuati gli atti del presente procedimento da cui possano desumersi elementi utili al riguardo. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di osservare che l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni è rilevata dal giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate solo quando essa risulti dagli atti di tale procedimento, non essendo tenuto il giudice a ricercarne d'ufficio la prova. Grava piuttosto sulla parte interessata l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità, sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. c/ Esposito, Rv. 22924501 - 01). Ne discende che, già per come formulata, la doglianza non consente a questo Collegio di verificarne la fondatezza, risultando al riguardo oscuro il riferimento, operato dalla difesa, all'effetto preclusivo derivante da un non meglio definito ne bis in idem processuale. La censura di inutilizzabilità formulata dal difensore è altresì aspecifica, per non essere emersa la decisività del contenuto dei colloqui captati, e ciò avuto riguardo al consolidato principio di diritto per il quale, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, appunto per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare il medesimo convincimento (Sez. 5, n. 31823 del 6/10/2020, Lucannarini, Rv. 279829 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La GU e altro, Rv. 269218 - 01). 6. Quanto, poi, alla lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zaffanti, il ricorso non si confronta con l'ordinanza impugnata, in cui è evidenziato come egli abbia narrato fatti ed esperienze vissute personalmente (in occasione di un incontro avuto con il ricorrente finalizzato all' approvvigionamento di sostanza stupefacente e durante il periodo di codetenzione carceraria, condiviso anche con il fratello di lui, AN MO), nonché fatti 5 (quali il "battesimo" di mafia del ricorrente) rientranti nel patrimonio conoscitivo degli affiliati a quella consorteria;
e ha altresì individuato le fonti della propria conoscenza nei sodali Presta e Donato. Le censure di inutilizzabilità, formulate in rapporto ai contributi dichiarativi del collaboratore, ancora una volta non tengono conto della necessità della c.d. "prova di resistenza", posto che l'intraneità del ricorrente risulta anche da altre fonti (deposizione del collaboratore Arena) e da un variegato compendio intercettivo, sulle cui basi si è ricostruita la fattiva e dinamica partecipazione di lui a fatti omicidiari ed estorsivi, alla detenzione di armi. 7. In generale, con riferimento agli ulteriori motivi - esposti senza alcun ordine e neppure numerati - il ricorso evidenzia una assoluta genericità, rimettendo a questa Corte di cassazione la precisa individuazione delle questioni proposte e delle ragioni che le supportano, così da sollecitare inammissibili rivalutazioni di merito sulla partecipazione dell'imputato al sodalizio. Parimenti 42_ connotati da vaghezza sono i riferimenti agerl Ireato di estorsione tentata di cui al capo 27), assertivamente indicato, per il suo esito, come dimostrativo della scarsa capacità operativa del ricorrente in seno al sodalizio. 8. La declaratoria di inammissibilità, che ne consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). La Cancelleria curerà gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 27 marzo 2024 Il Consiglièrp eten eiTe Il Prsdente