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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12068 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. ssa Laura Centofanti Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 56173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/2/2025
TRA
E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Enzo Giorgi;
OPPONENTI
E
, con l'Avv. PICONE CARMINE Controparte_1
Convenuta
OGGETTO: nullità fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia antitrust;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 12210/2021 (R.G. 37410/21) emesso dal
Tribunale di Roma il 26.06.2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/2/2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La controversia in esame deriva dalla stipula, da parte della società
[...]
(già di due contratti bancari: Controparte_2 Controparte_3
a) c/c ordinario n. 9915 modificato in c/c n. 000400103392;
1 b) c/c anticipi SBF n. 000400039820.
I contratti erano assistiti dalla fideiussione rilasciata in data 12/1/2011 da , Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 CP_4
agiva in via monitoria nei confronti di , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 per il pagamento della somma pari ad euro 97.210,16 oltre spese ed otteneva l'emissione del
[...] decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 [...]
proponevano opposizione nei confronti della Parte_4 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: a) in via preliminare accertare e Controparte_1 dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo nel caso competente il Tribunale di
Velletri; b) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni opponenti ovvero le clausole relative alla inapplicabilità della decadenza disposta dall'art. 1957
c.c. (art. 5 delle fideiussioni) per i motivi dedotti nel presente atto;
c) accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della opposta per non aver proposto le sue istanze nel termine ivi previsto ovvero nel termine indicato nella clausola in oggetto (art. 5 contratto di fedeiussione) e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti;
d) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per i motivi indicati ai precedenti capi “b” e “c”; e) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 12210/2021 stante
l'insussistenza dell'asserito credito;
f) accertare e dichiarare la nullità delle clausole inserite nei contratti sopra indicati (c/c ordinario n. 99155 modificato in c/c n. 000400103392 e c/c Anticipi
SBF n. 000400039820) relative alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale nonché le clausole impositive della periodicità trimestrale dei relativi addebiti, ovvero la nullità/inefficacia degli addebiti comunque effettuati sine titulo, ovvero ancora la nullità delle clausole per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. e, per l'effetto, determinare le rispettive poste attive
e passive scaturenti dai suddetti contratti;
g) in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta valida, ex art. 1284 ult. co. c.c. l'imposizione di interessi convenzionali passivi ultralegali, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o per commissioni massimo scoperto e, per l'effetto, compensare i rispettivi crediti-debiti; h) in accoglimento della presente domanda di rendiconto, ordinare alla odierna opposta di rendere il conto relativamente ai contratti di C/C sopra indicati.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla Controparte_1 domanda attrice chiedendone il rigetto.
2 Con ordinanza del 21.11.22 veniva denegata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo dando atto della carenza documentale a carico dell'opposta.
La causa, all'udienza del 26.02.25, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in luogo del Tribunale di Velletri, quale foro generale delle persone fisiche e luogo in cui è sorta l'obbligazione.
L'eccezione in esame è infondata in quanto il Tribunale di Roma costituisce, da un lato, foro generale, ex art. 19 c.p.c., posto che la debitrice principale Controparte_5
oggi cod. fisc.
[...] Controparte_2
e p.iva , ha sede in Roma alla Via delle Terme di Traiano n. 9 (cfr. P.IVA_1 P.IVA_2 visura all. 4 fascicolo monitorio) e, pertanto, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. che consente di proporre la causa nel luogo di una delle persone coinvolte nella stessa causa o in cause connesse per oggetto o per titolo, parte opponente aveva la possibilità di proporre il ricorso in via monitoria presso questo
Tribunale.
Per altro verso, il Tribunale di Roma rappresenta il foro stabilito per accordo delle parti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., posto che sia l'art. 16 del contratto di conto corrente n. 400103392, già n.
99155, del 12.12.2013 (cfr. all. n. 5 fascicolo monitorio), sia l'art. 20 del contratto di affidamento del 21.05.2013, sia l'art. 16 del conto corrente anticipi fatture SBF 400039820 del 9.12.2013 (cfr. all. n. 7 al fascicolo monitorio), sia l'art. 20 del contratto di affidamento del 21.05.2013 (all. n. 8 al fascicolo monitorio) nonché l'art. 12 della fideiussione omnibus del 12.01.2011 (cfr. all. n. 9 al fascicolo monitorio) tutti espressamente approvati con apposita sottoscrizione ex art. 1341 comma 2
c.c., prevedono quale foro di risoluzione delle controversie tra le parti il Tribunale di Roma.
Passando al merito della controversia e seguendo un ordine logico va prelimiarmente affrontata la questione afferente la dedotta nullità della fideiussione stipulata dagli opponenti per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI
e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la
3 contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
- all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
- all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_5 quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
4 maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa Parte potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.,
l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto
5 pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema
A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che,
6 invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) – ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo
7 schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Nel caso di specie, preliminarmente va osservato che le fideiussioni sottoscritte tra le parti hanno natura di fideiussione omnibus in quanto, dalla lettura delle stesse, emerge che il credito garantito era relativo a una serie indefinita di operazioni (cfr. in calce alla fideiussione viene specificato che si tratta di una “fideiussione omnibus” in doc. 10 atto di citazione).
In particolare, parte attrice si costituiva fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni della predetta Società verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla Società o a chi ad essa fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di credito documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi (cfr. oggetto fideiussione doc. 10 atto di citazione).
Gli opponenti hanno dunque dedotto che il testo della citata fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, con particolare riferimento alla clausola n. 5 dei contratti in esame, che deroga all'art. 1957 c.c.
Deducono in particolare gli opponenti che l'art. 5 dei contratti di fideiussione oggetto del procedimento è l'esatta trasposizione – anche sul piano letterale – di quanto disposto dall'art. 6
8 dello schema ABI (sopra trascritto) in quanto testualmente prevede: “Art.5 – Responsabilità del fideiussore: I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale a-gire per l'adempimento, in deroga
a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Ritiene il Collegio di dover disattendere tale deduzione atteso che non si rinviene, nel caso in esame, la piena e totale conformità della garanzia sottoscritta allo schema ABI censurato.
Nel dettaglio, nella fideiussione azionata non si rintracciano le clausole di cui agli artt. 2 e 8 dello schema e anche la clausola di cui all'art. 5 non è perfettamente coincidente con l'art. 6 del modulo uniforme posto che, mentre quest'ultimo prevede una deroga completa all'art. 1957 c.c., con conseguente esposizione del fideiussore a prescindere dalla diligente proposizione di istanze nei confronti del debitore principale per tutta la durata di esistenza del credito, l'art. 5 della garanzia azionata prevede “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
La non integrale conformità al modello sanzionato dalla Banca d'Italia, a parere del Collegio, esclude la nullità, sia pure parziale, della garanzia.
Rigettata la domanda di nullità, va invece accolta, con assorbimento dei restanti motivi,
l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
In primo luogo, occorre chiarire la natura della garanzia stipulata tra le parti in ragione di quanto dedotto da parte convenuta circa la sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
Il connotato distintivo fondamentale della garanzia autonoma rispetto alla comune fideiussione è costituito dall'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta, nella maggior parte dei casi, non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n.
3947/2010). Ai fini della distinzione del contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione ordinaria non è decisiva la definizione datane dalle parti, né l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione “autonoma” in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, escludendo la possibilità per il garante di sollevare le eccezioni di merito relative al rapporto principale e recidendo così il vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, proprio della comune fideiussione. Secondo il tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite, la presenza della clausola di
9 pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del
18/02/2010). In tale ipotesi, la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Tuttavia, con il contratto in esame, gli odierni garanti hanno dichiarato espressamente di costituirsi “fideiussori”. L'art. 6 delle polizze, sul quale parte convenuta ha fondato la deduzione circa la natura autonoma della garanzia, prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Orbene, tale pattuizione non contempla anche la espressa (o implicita) rinuncia del fideiussore a sollevare le eccezioni, in deroga all'articolo 1945 c.c., che caratterizza l'autonomia della garanzia ed elide il vincolo di accessorietà tra rapporto principale e garanzia stessa.
Pertanto, tenuto conto di ciò e del contenuto complessivo del contratto, in assenza dell'esplicito obbligo di pagamento del garante “a prima richiesta e senza eccezioni”, va escluso che sussistano nella polizza fideiussoria in esame i caratteri distintivi della garanzia autonoma priva del carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale.
Ne deriva che nella fattispecie in esame alla garanzia azionata va riconosciuta la natura di fideiussione e non quella di contratto autonomo di garanzia.
Rigettata la domanda di nullità della clausola n. 5 della fideiussione omnibus azionata, la stessa trova quindi perfetta applicazione al caso in esame derogando legittimamente all'art. 1957
c.c., ed imponendo al creditore garantito l'onere di agire, in via di cognizione o di esecuzione, nei confronti del debitore principale o del fideiussore entro trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 5 della garanzia azionata).
La deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. che consente al creditore di agire nei confronti del fideiussore a pena di decadenza nel termine di mesi 6 dall'escussione del debitore principale non costituisce infatti clausola vessatoria essendo a presidio della certezza e celerità dei traffici giuridici come da consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. III, 11/06/2012, n. 9455).
10 La deroga è valida, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Sez. 3, Sentenza
n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiede la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del
03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007) comunque presente nel documento prodotto in atti (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).
Inoltre, va evidenziato come la deroga all'art.1957 c.c. contenuta nell'atto di fideiussione non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione, in quanto detta disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (cfr. in tal senso Cass., Sez. I, sent. n.16825/2016).
Come noto, la ratio dell'art. 1957 c.c. (come anche della eventuale deroga nel caso di specie)
è far attivare il creditore affinché il fideiussore non resti all'infinito incerto sulla durata della sua responsabilità patrimoniale e, per altro verso, di evitare che il creditore trascuri di esercitare il suo diritto di credito verso il debitore, facendo affidamento sul buon esito dell'escussione del fideiussore.
La violazione del termine e la mancata attivazione del creditore entro detto termine comporta l'estinzione della fideiussione.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha infatti prescritto che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)”
(cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1724; nello stesso senso anche Cass. 18.5.2001, n. 6823 e Cass. 14.7.1994,
n. 6604).
Ne va che il termine "istanza" si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito;
resta, invece, escluso che, in quello stesso termine,
11 possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
La stessa interpretazione dell'art. 1957 cod. civ. è stata peraltro ribadita dalle Sezione
Specializzata in materia di impresa di codesto Tribunale di Roma in plurimi recenti arresti in materia di fideiussioni omnibus parzialmente nulle perché conformi allo schema ABI.
In particolare, è stato affermato che «il principio sancito dalle pronunce della Suprema Corte
n. 13078/2008 e Cass. n. 22346/2017, secondo cui l'atto stragiudiziale sarebbe idoneo ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c non risulta applicabile alle fideiussioni omnibus, come quella azionata nel caso di specie, ma soltanto ai contratti autonomi di garanzia in cui è stato reciso il rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia.
In materia di fideiussione, invece, va richiamato il costante orientamento della S.C. secondo il quale un atto stragiudiziale come la richiesta di pagamento in esame non è idoneo ad interrompere il termine decadenziale» (cfr. Tribunale ordinario di Roma, Sezione XVII, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 1168/2023 pubblicata il 24.07.2023; nello stesso senso n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n. 10581/2023).
E' altresì noto che, nelle fideiussioni con clausola di pagamento “immediatamente“ o “a prima richiesta”, non sussiste alcuna contraddizione tra detta clausola e la previsione di cui all'art. 1957 c.c. e dunque l'onere per il creditore di agire in giudizio entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale: il fatto che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente, a fronte della semplice richiesta del creditore, non risulta incompatibile con l'onere del creditore di agire in giudizio, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, contro il debitore e/o il fideiussore inadempienti.
Va precisato inoltre che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta”, anche in caso di opposizione del debitore non equivale alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto, premesso che nel caso di specie l'obbligazione del fideiussore è la stessa del soggetto garantito, dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione, in questione non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che debba pagare immediatamente con un meccanismo analogo a quello della clausola “solve et repete”; pertanto l'atto in oggetto non costituisce contratto autonomo di garanzia.
Dalle motivazioni esposte ne consegue che, trattandosi nel caso in esame di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, al fine di accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di
12 decadenza sollevata dagli opponenti, occorre verificare se la Banca, nel rispettare il termine di trentasei mesi per la proposizione delle istanze contro il debitore, abbia attivato i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito a sua disposizione, sia in via di cognizione che di esecuzione, secondo la tradizionale esegesi della norma.
Nel caso in esame, intimato il pagamento e revocati gli affidamenti in data 17.6.2014 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di opposizione), la non ha avanzato alcuna istanza nel Controparte_6 termine previsto dei 36 mesi, che decorre dal 17/6/2014.
Parimenti il termine non risulta rispettato neanche dalla convenuta cessionaria che, rispetto alla data del 08/08/2017 (momento in cui è divenuta titolare del credito ceduto con la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93), non ha avanzato istanze prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nell'anno 2021.
Concludendo, in accoglimento del relativo motivo di opposizione, va dichiarata la decadenza ex art. 1957 c.c. (come derogato) del diritto di agire da parte della convenuta cessionaria e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato, con assorbimento di ogni altra questione.
Il particolare esito del giudizio che vede sostanzialmente una soccombenza reciproca tra le parti, consente la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 12210/2021 (R.G. 37410/21)
[...] emesso dal Tribunale di Roma il 26.06.2021;
- rigetta la domanda di nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione stipulata il
12/1/2011;
- dichiara la decadenza ex art. 1957 c.c. di;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. ssa Laura Centofanti Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 56173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione all'udienza del 26/2/2025
TRA
E , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Enzo Giorgi;
OPPONENTI
E
, con l'Avv. PICONE CARMINE Controparte_1
Convenuta
OGGETTO: nullità fideiussione omnibus per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia antitrust;
opposizione al decreto ingiuntivo n. 12210/2021 (R.G. 37410/21) emesso dal
Tribunale di Roma il 26.06.2021
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 26/2/2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La controversia in esame deriva dalla stipula, da parte della società
[...]
(già di due contratti bancari: Controparte_2 Controparte_3
a) c/c ordinario n. 9915 modificato in c/c n. 000400103392;
1 b) c/c anticipi SBF n. 000400039820.
I contratti erano assistiti dalla fideiussione rilasciata in data 12/1/2011 da , Parte_1
e . Parte_2 Parte_3
cessionaria del credito originariamente vantato dalla Controparte_1 CP_4
agiva in via monitoria nei confronti di , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 per il pagamento della somma pari ad euro 97.210,16 oltre spese ed otteneva l'emissione del
[...] decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con atto di citazione regolarmente notificato , Parte_1 [...]
proponevano opposizione nei confronti della Parte_4 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: a) in via preliminare accertare e Controparte_1 dichiarare la propria incompetenza territoriale essendo nel caso competente il Tribunale di
Velletri; b) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti dagli odierni opponenti ovvero le clausole relative alla inapplicabilità della decadenza disposta dall'art. 1957
c.c. (art. 5 delle fideiussioni) per i motivi dedotti nel presente atto;
c) accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della opposta per non aver proposto le sue istanze nel termine ivi previsto ovvero nel termine indicato nella clausola in oggetto (art. 5 contratto di fedeiussione) e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione delle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti;
d) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione per i motivi indicati ai precedenti capi “b” e “c”; e) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 12210/2021 stante
l'insussistenza dell'asserito credito;
f) accertare e dichiarare la nullità delle clausole inserite nei contratti sopra indicati (c/c ordinario n. 99155 modificato in c/c n. 000400103392 e c/c Anticipi
SBF n. 000400039820) relative alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale nonché le clausole impositive della periodicità trimestrale dei relativi addebiti, ovvero la nullità/inefficacia degli addebiti comunque effettuati sine titulo, ovvero ancora la nullità delle clausole per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. e, per l'effetto, determinare le rispettive poste attive
e passive scaturenti dai suddetti contratti;
g) in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuta valida, ex art. 1284 ult. co. c.c. l'imposizione di interessi convenzionali passivi ultralegali, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o per commissioni massimo scoperto e, per l'effetto, compensare i rispettivi crediti-debiti; h) in accoglimento della presente domanda di rendiconto, ordinare alla odierna opposta di rendere il conto relativamente ai contratti di C/C sopra indicati.
Si costituiva in giudizio che resisteva nel merito alla Controparte_1 domanda attrice chiedendone il rigetto.
2 Con ordinanza del 21.11.22 veniva denegata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo dando atto della carenza documentale a carico dell'opposta.
La causa, all'udienza del 26.02.25, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in luogo del Tribunale di Velletri, quale foro generale delle persone fisiche e luogo in cui è sorta l'obbligazione.
L'eccezione in esame è infondata in quanto il Tribunale di Roma costituisce, da un lato, foro generale, ex art. 19 c.p.c., posto che la debitrice principale Controparte_5
oggi cod. fisc.
[...] Controparte_2
e p.iva , ha sede in Roma alla Via delle Terme di Traiano n. 9 (cfr. P.IVA_1 P.IVA_2 visura all. 4 fascicolo monitorio) e, pertanto, ai sensi dell'art. 33 c.p.c. che consente di proporre la causa nel luogo di una delle persone coinvolte nella stessa causa o in cause connesse per oggetto o per titolo, parte opponente aveva la possibilità di proporre il ricorso in via monitoria presso questo
Tribunale.
Per altro verso, il Tribunale di Roma rappresenta il foro stabilito per accordo delle parti, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., posto che sia l'art. 16 del contratto di conto corrente n. 400103392, già n.
99155, del 12.12.2013 (cfr. all. n. 5 fascicolo monitorio), sia l'art. 20 del contratto di affidamento del 21.05.2013, sia l'art. 16 del conto corrente anticipi fatture SBF 400039820 del 9.12.2013 (cfr. all. n. 7 al fascicolo monitorio), sia l'art. 20 del contratto di affidamento del 21.05.2013 (all. n. 8 al fascicolo monitorio) nonché l'art. 12 della fideiussione omnibus del 12.01.2011 (cfr. all. n. 9 al fascicolo monitorio) tutti espressamente approvati con apposita sottoscrizione ex art. 1341 comma 2
c.c., prevedono quale foro di risoluzione delle controversie tra le parti il Tribunale di Roma.
Passando al merito della controversia e seguendo un ordine logico va prelimiarmente affrontata la questione afferente la dedotta nullità della fideiussione stipulata dagli opponenti per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI
e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la
3 contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di Italia ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
- all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
- all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, in Pt_5 quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
4 maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa Parte potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza, a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la Banca d'Italia, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 c.c.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 c.c.,
l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge 287/90 che vieta, sotto
5 pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema
A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti
“funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e
1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che,
6 invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 c.c., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n. 2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6
e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) – ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo
7 schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'Italia, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio
2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'Italia) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Nel caso di specie, preliminarmente va osservato che le fideiussioni sottoscritte tra le parti hanno natura di fideiussione omnibus in quanto, dalla lettura delle stesse, emerge che il credito garantito era relativo a una serie indefinita di operazioni (cfr. in calce alla fideiussione viene specificato che si tratta di una “fideiussione omnibus” in doc. 10 atto di citazione).
In particolare, parte attrice si costituiva fideiussore per l'adempimento delle obbligazioni della predetta Società verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla Società o a chi ad essa fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di credito documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi (cfr. oggetto fideiussione doc. 10 atto di citazione).
Gli opponenti hanno dunque dedotto che il testo della citata fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, con particolare riferimento alla clausola n. 5 dei contratti in esame, che deroga all'art. 1957 c.c.
Deducono in particolare gli opponenti che l'art. 5 dei contratti di fideiussione oggetto del procedimento è l'esatta trasposizione – anche sul piano letterale – di quanto disposto dall'art. 6
8 dello schema ABI (sopra trascritto) in quanto testualmente prevede: “Art.5 – Responsabilità del fideiussore: I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale a-gire per l'adempimento, in deroga
a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
Ritiene il Collegio di dover disattendere tale deduzione atteso che non si rinviene, nel caso in esame, la piena e totale conformità della garanzia sottoscritta allo schema ABI censurato.
Nel dettaglio, nella fideiussione azionata non si rintracciano le clausole di cui agli artt. 2 e 8 dello schema e anche la clausola di cui all'art. 5 non è perfettamente coincidente con l'art. 6 del modulo uniforme posto che, mentre quest'ultimo prevede una deroga completa all'art. 1957 c.c., con conseguente esposizione del fideiussore a prescindere dalla diligente proposizione di istanze nei confronti del debitore principale per tutta la durata di esistenza del credito, l'art. 5 della garanzia azionata prevede “il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
La non integrale conformità al modello sanzionato dalla Banca d'Italia, a parere del Collegio, esclude la nullità, sia pure parziale, della garanzia.
Rigettata la domanda di nullità, va invece accolta, con assorbimento dei restanti motivi,
l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
In primo luogo, occorre chiarire la natura della garanzia stipulata tra le parti in ragione di quanto dedotto da parte convenuta circa la sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia.
Il connotato distintivo fondamentale della garanzia autonoma rispetto alla comune fideiussione è costituito dall'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella principale dell'ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta, nella maggior parte dei casi, non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n.
3947/2010). Ai fini della distinzione del contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione ordinaria non è decisiva la definizione datane dalle parti, né l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione “autonoma” in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, escludendo la possibilità per il garante di sollevare le eccezioni di merito relative al rapporto principale e recidendo così il vincolo di accessorietà dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione principale, proprio della comune fideiussione. Secondo il tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite, la presenza della clausola di
9 pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 3947 del
18/02/2010). In tale ipotesi, la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale.
Tuttavia, con il contratto in esame, gli odierni garanti hanno dichiarato espressamente di costituirsi “fideiussori”. L'art. 6 delle polizze, sul quale parte convenuta ha fondato la deduzione circa la natura autonoma della garanzia, prevedeva che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Orbene, tale pattuizione non contempla anche la espressa (o implicita) rinuncia del fideiussore a sollevare le eccezioni, in deroga all'articolo 1945 c.c., che caratterizza l'autonomia della garanzia ed elide il vincolo di accessorietà tra rapporto principale e garanzia stessa.
Pertanto, tenuto conto di ciò e del contenuto complessivo del contratto, in assenza dell'esplicito obbligo di pagamento del garante “a prima richiesta e senza eccezioni”, va escluso che sussistano nella polizza fideiussoria in esame i caratteri distintivi della garanzia autonoma priva del carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale.
Ne deriva che nella fattispecie in esame alla garanzia azionata va riconosciuta la natura di fideiussione e non quella di contratto autonomo di garanzia.
Rigettata la domanda di nullità della clausola n. 5 della fideiussione omnibus azionata, la stessa trova quindi perfetta applicazione al caso in esame derogando legittimamente all'art. 1957
c.c., ed imponendo al creditore garantito l'onere di agire, in via di cognizione o di esecuzione, nei confronti del debitore principale o del fideiussore entro trentasei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (art. 5 della garanzia azionata).
La deroga alla norma di cui all'art. 1957 c.c. che consente al creditore di agire nei confronti del fideiussore a pena di decadenza nel termine di mesi 6 dall'escussione del debitore principale non costituisce infatti clausola vessatoria essendo a presidio della certezza e celerità dei traffici giuridici come da consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. III, 11/06/2012, n. 9455).
10 La deroga è valida, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Sez. 3, Sentenza
n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiede la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del
03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007) comunque presente nel documento prodotto in atti (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366).
Inoltre, va evidenziato come la deroga all'art.1957 c.c. contenuta nell'atto di fideiussione non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione, in quanto detta disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente (cfr. in tal senso Cass., Sez. I, sent. n.16825/2016).
Come noto, la ratio dell'art. 1957 c.c. (come anche della eventuale deroga nel caso di specie)
è far attivare il creditore affinché il fideiussore non resti all'infinito incerto sulla durata della sua responsabilità patrimoniale e, per altro verso, di evitare che il creditore trascuri di esercitare il suo diritto di credito verso il debitore, facendo affidamento sul buon esito dell'escussione del fideiussore.
La violazione del termine e la mancata attivazione del creditore entro detto termine comporta l'estinzione della fideiussione.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ha infatti prescritto che “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità ad sortire il risultato sperato (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni)”
(cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1724; nello stesso senso anche Cass. 18.5.2001, n. 6823 e Cass. 14.7.1994,
n. 6604).
Ne va che il termine "istanza" si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, sia in via di cognizione che di esecuzione, esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito;
resta, invece, escluso che, in quello stesso termine,
11 possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
La stessa interpretazione dell'art. 1957 cod. civ. è stata peraltro ribadita dalle Sezione
Specializzata in materia di impresa di codesto Tribunale di Roma in plurimi recenti arresti in materia di fideiussioni omnibus parzialmente nulle perché conformi allo schema ABI.
In particolare, è stato affermato che «il principio sancito dalle pronunce della Suprema Corte
n. 13078/2008 e Cass. n. 22346/2017, secondo cui l'atto stragiudiziale sarebbe idoneo ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c non risulta applicabile alle fideiussioni omnibus, come quella azionata nel caso di specie, ma soltanto ai contratti autonomi di garanzia in cui è stato reciso il rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia.
In materia di fideiussione, invece, va richiamato il costante orientamento della S.C. secondo il quale un atto stragiudiziale come la richiesta di pagamento in esame non è idoneo ad interrompere il termine decadenziale» (cfr. Tribunale ordinario di Roma, Sezione XVII, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 1168/2023 pubblicata il 24.07.2023; nello stesso senso n.
2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n. 8898/2023, n. 10581/2023).
E' altresì noto che, nelle fideiussioni con clausola di pagamento “immediatamente“ o “a prima richiesta”, non sussiste alcuna contraddizione tra detta clausola e la previsione di cui all'art. 1957 c.c. e dunque l'onere per il creditore di agire in giudizio entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale: il fatto che il fideiussore sia tenuto a pagare immediatamente, a fronte della semplice richiesta del creditore, non risulta incompatibile con l'onere del creditore di agire in giudizio, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, contro il debitore e/o il fideiussore inadempienti.
Va precisato inoltre che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta”, anche in caso di opposizione del debitore non equivale alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto, premesso che nel caso di specie l'obbligazione del fideiussore è la stessa del soggetto garantito, dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione, in questione non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che debba pagare immediatamente con un meccanismo analogo a quello della clausola “solve et repete”; pertanto l'atto in oggetto non costituisce contratto autonomo di garanzia.
Dalle motivazioni esposte ne consegue che, trattandosi nel caso in esame di fideiussione e non di contratto autonomo di garanzia, al fine di accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di
12 decadenza sollevata dagli opponenti, occorre verificare se la Banca, nel rispettare il termine di trentasei mesi per la proposizione delle istanze contro il debitore, abbia attivato i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito a sua disposizione, sia in via di cognizione che di esecuzione, secondo la tradizionale esegesi della norma.
Nel caso in esame, intimato il pagamento e revocati gli affidamenti in data 17.6.2014 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di opposizione), la non ha avanzato alcuna istanza nel Controparte_6 termine previsto dei 36 mesi, che decorre dal 17/6/2014.
Parimenti il termine non risulta rispettato neanche dalla convenuta cessionaria che, rispetto alla data del 08/08/2017 (momento in cui è divenuta titolare del credito ceduto con la pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93), non ha avanzato istanze prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo nell'anno 2021.
Concludendo, in accoglimento del relativo motivo di opposizione, va dichiarata la decadenza ex art. 1957 c.c. (come derogato) del diritto di agire da parte della convenuta cessionaria e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo va revocato, con assorbimento di ogni altra questione.
Il particolare esito del giudizio che vede sostanzialmente una soccombenza reciproca tra le parti, consente la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_4
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 12210/2021 (R.G. 37410/21)
[...] emesso dal Tribunale di Roma il 26.06.2021;
- rigetta la domanda di nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione stipulata il
12/1/2011;
- dichiara la decadenza ex art. 1957 c.c. di;
Controparte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/7/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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