Articolo 3 della Legge 1 febbraio 1978, n. 20
Articolo 2
Versione
7 febbraio 1978
Art. 3.
Alla minore entrata derivante nell'anno finanziario 1978 dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutata in lire 10 miliardi, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Entrata in vigore il 7 febbraio 1978