Ordinanza cautelare 7 ottobre 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 06/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00777/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2024, proposto da
Im.A.F. S.r.l., Cioce Giovanni Costruzioni S.r.l. e Consorzio Simplex S.c.a.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Pezzuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Stato dello stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. ACQ/190 del 9.8.2024 recante l’esclusione dalla procedura aperta ACQ.018.2024, indetta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. – Società con socio unico Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. soggetta alla direzione e coordinamento di RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. a norma dell’art. 2497 septies c.c. – Struttura acquisti;
b) della successiva missiva, a firma del medesimo R.U.P., prot. n. ACQ/199 del 5.9.2024, confermativa della irrogata espulsione;
c) della comunicazione a mezzo p.e.c. del RUP, datata 17.7.2024, che accoglieva la richiesta di sopralluogo ricevuta il 15.7.2024 e non quella ulteriore formalizzata dal RTI il 17.7.2024, confermando l’appuntamento del 18.7.2024;
d) di tutti gli atti presupposti ai predetti provvedimenti, ivi espressamente compresi, il bando ed il disciplinare di gara (laddove interpretati ovvero interpretabili così come fatto dalla stazione appaltante, con particolare riferimento ai paragrafi V.2, VIII.1 e XI del cennato disciplinare) nonché i verbali delle sedute della procedura di cui è causa (di cui si ignora il contenuto, e che non sono stati peraltro nemmeno richiamati dal RUP), anche quelli successivi (se intervenuti) nella parte in cui dovessero risultare in contrasto con l’interesse delle ricorrenti alla riformulazione della graduatoria ed alla attribuzione in proprio favore della presente commessa, previo il relativo reintegro;
e) delle condizioni generali di contratto approvate dal c.d.a. delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. nella seduta del 22.3.2017, ed emanate con disposizione di gruppo n. 230 e n. 231/AD del 17.7.2017, e delle condizioni previste nel regolamento per l’accesso al portale acquisti, per la parte in cui siano ritenute lesive per l’interesse delle odierne ricorrenti;
f) della decisione di contrarre prot. ACQ/D/85 del 5.7.2024, richiamata nel frontespizio del disciplinare ma non allegata agli atti di gara (anch’essa nella parte eventualmente contraria alle ragioni qui vantate).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 357 del 7 ottobre 2024 la ricorrente è stata riammessa in gara;
- la procedura si è conclusa con l’aggiudicazione in favore del r.t.i. Francesco Comune Costruzioni – Guastamacchia;
- con memoria depositata in giudizio il 21 marzo 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di disporre sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Sr.l. alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO