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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/05/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3272/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1965 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in LO AT (AL) il
05/10/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie C, Anno 2008. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 26/08/2011 e 04/09/2015, Per_1 entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 285 del 05/11/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
16/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra ed Parte_1 [...] in LO AT (AL) il 05/10/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie C, Anno 2008, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che le figlie minori e vengano affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza delle minori presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre abbia le seguenti facoltà di visita delle figlie Parte_1 minori:
• fine settimana alternati dal sabato mattina entro le ore 10:00 alla domenica sera entro le ore 21:00;
• facoltà di visita infrasettimanale con pernottamento, da concordarsi di volta in volta con la madre previo avviso telefonico, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie minori e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
• posto che i coniugi appartengono a differenti confessioni religiose e che è loro intenzione rispettarne i dettami stabiliscono che nel periodo delle festività natalizie le figlie minori trascorreranno con la madre i giorni durante i quali ricadranno le festività cristiane e quindi i giorni dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 27 al 29 dicembre. Così dicasi anche per i giorni del Capodanno le minori trascorreranno con la madre il giorno dal 30 dicembre al 1° gennaio e con il padre i tre giorni a seguire, dal 2 gennaio al 4, con la madre il giorno 5 ed il giorno 6 e con il padre i restanti giorni compatibilmente con il calendario scolastico e con gli impegni lavorativi dei genitori;
• un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali di modo che le figlie trascorrano la
Pasqua con la madre e con il padre i restanti giorni sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi e con il calendario scolastico e così per le festività mussulmane della fine del
Ramadan e dello sgozzamento del montone;
• un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
• di vedere, tenere e condurre con sé le figlie minori, sempre con il criterio dell'alternanza ma con attenzione posta alle festività cristiane che le figlie non festeggerebbero con il padre,
i periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno delle minori (sempre considerato che la religione mussulmana non ne prevede il festeggiamento);
pagina 3 di 4 • i coniugi sin d'ora concordano di ampliare progressivamente in futuro le suestese facoltà di visita onde consentire alle figlie di instaurare gradualmente un sempre più intenso rapporto con il padre;
• i coniugi acconsentono affinché le minori possano seguire le ore di religione se vorranno a scuola ed al week end che trascorreranno con il padre, se di loro interesse, frequenteranno l'ambiente religioso della famiglia del padre;
3. DISPONE che il padre versi un contributo di mantenimento per le Parte_1 figlie minori e pari ad € 300,00 mensili ciascuna e così per Persona_3 Persona_4 complessivi € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente ed in via automatica su base Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. DISPONE che entrambi i genitori sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le figlie minori e come da Protocollo di Intesa Persona_3 Persona_4 del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
5. DÀ ATTO che e pattuiscono che l'assegno unico Parte_2 Parte_1 universale in favore delle figlie minori sarà percepito in via integrale ed esclusiva dalla madre la quale è AUTORIZZATA a richiederlo integralmente;
Parte_2
6. DÀ ATTO che gli esponenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento/assegni divorzili.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3272/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/04/1965 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Barbato Elisa del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 08/10/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in LO AT (AL) il
05/10/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie C, Anno 2008. Per_ Dall'unione sono nate le figlie e rispettivamente in data 26/08/2011 e 04/09/2015, Per_1 entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 285 del 05/11/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
16/05/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra ed Parte_1 [...] in LO AT (AL) il 05/10/2008, trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_2 di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie C, Anno 2008, alle seguenti CONDIZIONI:
1. DISPONE che le figlie minori e vengano affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per ciò che attiene le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e stabile residenza delle minori presso il domicilio materno;
2. DISPONE che il padre abbia le seguenti facoltà di visita delle figlie Parte_1 minori:
• fine settimana alternati dal sabato mattina entro le ore 10:00 alla domenica sera entro le ore 21:00;
• facoltà di visita infrasettimanale con pernottamento, da concordarsi di volta in volta con la madre previo avviso telefonico, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie minori e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
• posto che i coniugi appartengono a differenti confessioni religiose e che è loro intenzione rispettarne i dettami stabiliscono che nel periodo delle festività natalizie le figlie minori trascorreranno con la madre i giorni durante i quali ricadranno le festività cristiane e quindi i giorni dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 27 al 29 dicembre. Così dicasi anche per i giorni del Capodanno le minori trascorreranno con la madre il giorno dal 30 dicembre al 1° gennaio e con il padre i tre giorni a seguire, dal 2 gennaio al 4, con la madre il giorno 5 ed il giorno 6 e con il padre i restanti giorni compatibilmente con il calendario scolastico e con gli impegni lavorativi dei genitori;
• un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali di modo che le figlie trascorrano la
Pasqua con la madre e con il padre i restanti giorni sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi e con il calendario scolastico e così per le festività mussulmane della fine del
Ramadan e dello sgozzamento del montone;
• un periodo di 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
• di vedere, tenere e condurre con sé le figlie minori, sempre con il criterio dell'alternanza ma con attenzione posta alle festività cristiane che le figlie non festeggerebbero con il padre,
i periodi festivi del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed il giorno del compleanno delle minori (sempre considerato che la religione mussulmana non ne prevede il festeggiamento);
pagina 3 di 4 • i coniugi sin d'ora concordano di ampliare progressivamente in futuro le suestese facoltà di visita onde consentire alle figlie di instaurare gradualmente un sempre più intenso rapporto con il padre;
• i coniugi acconsentono affinché le minori possano seguire le ore di religione se vorranno a scuola ed al week end che trascorreranno con il padre, se di loro interesse, frequenteranno l'ambiente religioso della famiglia del padre;
3. DISPONE che il padre versi un contributo di mantenimento per le Parte_1 figlie minori e pari ad € 300,00 mensili ciascuna e così per Persona_3 Persona_4 complessivi € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente ed in via automatica su base Istat da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
4. DISPONE che entrambi i genitori sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie per le figlie minori e come da Protocollo di Intesa Persona_3 Persona_4 del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018 da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
5. DÀ ATTO che e pattuiscono che l'assegno unico Parte_2 Parte_1 universale in favore delle figlie minori sarà percepito in via integrale ed esclusiva dalla madre la quale è AUTORIZZATA a richiederlo integralmente;
Parte_2
6. DÀ ATTO che gli esponenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento/assegni divorzili.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 21/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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