Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3823 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 12271/2023 Verbale dell'udienza del 15/04/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Vincenzo Riccardi. Per l'opposta è presente l'avv. Maria Immacolata Giannotti per delega dell'avv. Buonaiu- to. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 12271 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA
, c.f.: rapp.ta e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Vincenzo Riccardi e Francesco Riccardi, elett.te domiciliata presso lo studio del primo sito in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n. 137 OPPONENTE E c.f.: in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Carmela Buonaiuto, presso il cui studio elett.te domiciliata in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n. 486 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto di Pt_1 pagamento notificatole dalla in data 03/05/2023, fondato sul D.I. Controparte_1
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1
(cessata in data 19/05/2022), di cui l'opponente era al tempo socia accomandante.
[...]
Nello specifico, ha dedotto la nullità del precetto per omessa notifica nei suoi confronti e per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo nonché la carenza di le- gittimazione passiva a rispondere del credito, in quanto socia accomandante della
[...]
cessata in data 19/05/2022 senza distribuzione di liquidità tra i soci. Parte_2
Si è costituita la la quale, nell'eccepire in via preliminare la carenza Controparte_1 di legittimazione della sig.ra a proporre in proprio l'opposizione, in quanto de- Pt_1 stinataria della notifica dell'atto di precetto nella qualità di socia accomandante della Le Delizie del Mare s.a.s., ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto. L'opposizione è inammissibile. Invero, deve essere accolta l'eccezione formulata in via preliminare dalla società opposta in ordine alla carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra Pt_1
L'atto di precetto opposto è palesemente indirizzato alla società Le Delizie del Mare, pur se notificato alla sig.ra quale socio accomandante. Pt_1
Vero è che, qualora una società in accomandita semplice si estingua per cancellazione dal registro delle imprese dopo la formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, il titolo "de quo" ha efficacia contro i soci accomandanti, ex art. 477 cod. proc. civ., nei confronti dei quali, pertanto, l'azione esecutiva potrà essere intrapresa dal creditore sociale nei limiti della quota di liquidazione (Cass. 18923/2013) e, quindi, in astratto il titolo potrebbe essere utilizzato per far valere l'eventuale responsabi- lità dell'accomandante. Tuttavia, si ritiene che l'esecuzione non possa essere intrapresa a fronte di un precetto che, in modo inequivoco, “intima e fa precetto” alla sola società di pagare. Al riguardo, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c. introduce un giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (Cass. 5151/2019). Dunque, l'opposizione va dichiarata inammissibile. Le spese di lite vanno compensate, atteso che è stata pur sempre eseguita una notifica al- la sig.ra quale socio accomandante, per ragioni che, ad oggi, rimangono oscure. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli, il 15/04/2025 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2