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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 7076/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7076 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 2, e
617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.to in Giugliano, alla via R. Leoncavallo n. 4, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giovanni Battista Galluccio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, al Controparte_1 viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Fabio Mariottino che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHÈ
e . Controparte_2 Controparte_3
- TERZI PIGNORATI CONTUMACI -
Con ricorso spiegato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., premesso di aver già proposto ricorso in opposizione al g.e. avverso due atti di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973 (fase camerale conclusasi con provvedimento di sospensione parziale della procedura), reiterava i motivi di opposizione già sollevati, limitandosi Parte_1 però a due delle tredici cartelle opposte.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di nullità delle cartelle. 2
Con decreto del 3.08.2023, il giudice fissava l'udienza ex art. 281 undecies c.p.c., assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti.
Con comparsa depositata il 17.11.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_1
eccependo l'infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
[...]
I terzi pignorati, seppur ritualmente citati, non si costituivano.
Infine, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza 16.01.2025, la causa veniva assegnata in decisione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Innanzi tutto, l'opposizione è da intendersi spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. laddove si contesta la mancata notifica delle cartelle, nonché ex art. 615 c.p.c. in relazione alla eccezione di prescrizione.
Ciò premesso, va meglio specificato quale sia l'oggetto del giudizio.
Con l'originario ricorso in opposizione, spiegato nella procedura esecutiva, il si Pt_1 opponeva a due atti di pignoramento presso terzi di cumulativamente basati su 13 CP_4 diverse cartelle (numerate da 1 a 13 nell'atto di opposizione). L'opponente sosteneva di averne regolarmente pagate cinque (nn. 3, 5, 8, 10, 13), mentre per una (n. 12) aveva chiesto la rateizzazione, mentre le restanti (nn. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11) non erano mai state notificate e il relativo credito era prescritto.
Il g.e., in fase camerale, rilevava la prova della notifica soltanto per le cartelle nn. 6, 8 e 13 per le quali l'esecuzione poteva proseguire. Per le altre sospendeva la procedura.
Nella presente fase di merito, l'opponente ribadisce i motivi di opposizione, ma poi – rilevando la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria per la cartella n. 6 e la competenza del g.d.p. per le cartelle nn. 1, 2, 3, 7 e 11 – limitava la propria pretesa alle cartelle nn. 4 e 9, ribadendo l'omessa notifica e la prescrizione.
Orbene, a tal proposito, va rilevato che in questa sede prova l'avvenuta notifica CP_4 delle due cartelle al debitore, entrambe via pec ed entrambe in data 28.02.2022: si badi che entrambe provengono dallo stesso indirizzo pec dell' ed entrambe riportano la CP_4 cartella di pagamento in formato PDF. Non si comprende, però, perché l'opponente si dolga solo per una della presenza del PDF (a suo dire non valido), mentre solo per l'altra eccepisca la non validità dell'indirizzo pec del mittente.
In ogni caso, trattasi di eccezioni destituite di fondamento.
Ancora poi, l'eccezione di prescrizione è generica e per questo va rigettata: l'opponente non specifica né il termine di prescrizione, né il dies a quo per il conteggio dello stesso. Si limita a 3
far discendere la prescrizione dalla mancata notifica, motivo per cui, provata la notifica, cade anche l'eccezione di prescrizione.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui alle due cartelle impugnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, nei confronti di delle spese del Parte_1 CP_4 presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 14.02.2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7076 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615, comma 2, e
617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
elett.te dom.to in Giugliano, alla via R. Leoncavallo n. 4, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giovanni Battista Galluccio che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli, al Controparte_1 viale Gramsci n. 16, presso lo studio dell'avv. Fabio Mariottino che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHÈ
e . Controparte_2 Controparte_3
- TERZI PIGNORATI CONTUMACI -
Con ricorso spiegato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., premesso di aver già proposto ricorso in opposizione al g.e. avverso due atti di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n.
602/1973 (fase camerale conclusasi con provvedimento di sospensione parziale della procedura), reiterava i motivi di opposizione già sollevati, limitandosi Parte_1 però a due delle tredici cartelle opposte.
Concludeva pertanto chiedendo la dichiarazione di nullità delle cartelle. 2
Con decreto del 3.08.2023, il giudice fissava l'udienza ex art. 281 undecies c.p.c., assegnando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti.
Con comparsa depositata il 17.11.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_1
eccependo l'infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
[...]
I terzi pignorati, seppur ritualmente citati, non si costituivano.
Infine, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza 16.01.2025, la causa veniva assegnata in decisione ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Innanzi tutto, l'opposizione è da intendersi spiegata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. laddove si contesta la mancata notifica delle cartelle, nonché ex art. 615 c.p.c. in relazione alla eccezione di prescrizione.
Ciò premesso, va meglio specificato quale sia l'oggetto del giudizio.
Con l'originario ricorso in opposizione, spiegato nella procedura esecutiva, il si Pt_1 opponeva a due atti di pignoramento presso terzi di cumulativamente basati su 13 CP_4 diverse cartelle (numerate da 1 a 13 nell'atto di opposizione). L'opponente sosteneva di averne regolarmente pagate cinque (nn. 3, 5, 8, 10, 13), mentre per una (n. 12) aveva chiesto la rateizzazione, mentre le restanti (nn. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11) non erano mai state notificate e il relativo credito era prescritto.
Il g.e., in fase camerale, rilevava la prova della notifica soltanto per le cartelle nn. 6, 8 e 13 per le quali l'esecuzione poteva proseguire. Per le altre sospendeva la procedura.
Nella presente fase di merito, l'opponente ribadisce i motivi di opposizione, ma poi – rilevando la giurisdizione della Corte di Giustizia tributaria per la cartella n. 6 e la competenza del g.d.p. per le cartelle nn. 1, 2, 3, 7 e 11 – limitava la propria pretesa alle cartelle nn. 4 e 9, ribadendo l'omessa notifica e la prescrizione.
Orbene, a tal proposito, va rilevato che in questa sede prova l'avvenuta notifica CP_4 delle due cartelle al debitore, entrambe via pec ed entrambe in data 28.02.2022: si badi che entrambe provengono dallo stesso indirizzo pec dell' ed entrambe riportano la CP_4 cartella di pagamento in formato PDF. Non si comprende, però, perché l'opponente si dolga solo per una della presenza del PDF (a suo dire non valido), mentre solo per l'altra eccepisca la non validità dell'indirizzo pec del mittente.
In ogni caso, trattasi di eccezioni destituite di fondamento.
Ancora poi, l'eccezione di prescrizione è generica e per questo va rigettata: l'opponente non specifica né il termine di prescrizione, né il dies a quo per il conteggio dello stesso. Si limita a 3
far discendere la prescrizione dalla mancata notifica, motivo per cui, provata la notifica, cade anche l'eccezione di prescrizione.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum di cui alle due cartelle impugnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, nei confronti di delle spese del Parte_1 CP_4 presente giudizio che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 14.02.2025 IL GIUDICE dr.ssa Lorella Triglione