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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/09/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 261/2022 promossa con ricorso depositato in data 22/02/2022 da
, C.F.: , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Mestichelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Tronto (AP) il 31/08/1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01/07/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , trascritto presso i registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Ascoli Piceno nell'anno 1996 (atto n. 152–2-A), con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
- accertata e dichiarata la condizione di autosufficienza economica di , disporre che nulla le sia Controparte_1 dovuto dal ricorrente a titolo di assegno alimentare;
- disporre l'obbligo, in capo al ricorrente, di versare direttamente alla IG , fino a quando la stessa Persona_1 non risulterà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 300,00; disporre, parimenti, il medesimo obbligo in capo a , stabilendo altresì l'obbligo Controparte_1 in capo agli ex coniugi di far fronte, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la IG;
entrambe Persona_1 le somme mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT – F.O.I.” - con vittoria di spese e competenze di giudizio”
PER LA RESISTENTE: “sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i IGg.ri e eventualmente con sentenza parziale Parte_2 sussistendone i presupposti di legge e per l'effetto, stante lo stato di necessità economica della IG.ra e della impossibilità della stessa data la incapacità CP_1 fisica al lavoro per le condizioni fisiche documentate e la sua invalidità civile dichiarata e attestata, disporre che sia mantenuto l'assegno di mantenimento e quindi per l'importo di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché disporre la concessione del diritto alla quota del TFR;
- condannare il
[...]
a corrispondere alla IG.ra la rivalutazione annuale dell'assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento, mai corrisposta negli anni di separazione previo conteggio specifico per gli anni della separazione e interessi legali maturati al soddisfo;
-disporre e, per l'effetto confermare la corresponsione da parte del alla IG.ra Pt_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento per la IG pari ad € 400,00 mensili da Per_1 corrispondersi il 27 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale;
-disporre a carico del il pagamento delle spese straordinarie per la IG e, comunque, Pt_1 esonerare la ex coniuge dal corrispondere il 50% delle stesse spese straordinarie;
- disporre che il riversi gli assegni familiari alla madre dal medesimo percepiti Pt_1 indebitamente;
disporre il rimborso della quota di mantenimento decurtata al 2008 al 2011 pari ad € 100,00 mensili e dal 2011 al 2018 di € 50 mensili, oltre interessi legali al saldo e rivalutazione Istat, come dovuto in quanto disposto giudizialmente in sede di separazione. Con vittoria di spese di lite”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2022 sulla premessa che: Parte_1
- in data 22/08/1996, in Ascoli Piceno, contraeva matrimonio concordatario con la IG.ra , trascritto presso i registri dello stato civile di detto comune Controparte_1
nell'anno 1996 (atto n. 152–2-A);
- in data 25/09/2003 i coniugi, con apposita convenzione matrimoniale, optavano per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nasceva la IG , nata il [...] ad [...] Persona_1
Piceno;
- con decreto del 27/08/2007 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi, alle condizioni tutte di cui al ricorso, richiamate dalle parti all'udienza presidenziale e, sostanzialmente, consistenti nell'affido condiviso dell'allora minore nell'obbligo, per il ricorrente, di corrispondere alla moglie la Per_1
somma di € 300,00 per il concorso nel mantenimento della IG e di € 300,00 per il mantenimento della stessa CP_1
- erano trascorsi oltre quattordici anni dall'omologa della separazione senza che mai, tra essi coniugi, si fosse ricostituita una comunione materiale e morale tale da far ricostituire l'unione matrimoniale;
- non vi erano i presupposti perché la resistente continuasse a percepire l'assegno di mantenimento o le fosse riconosciuto un assegno divorzile, in quanto la donna era proprietaria, per la quota di 1/3, dell'immobile ove viveva;
sia in costanza di matrimonio che dopo (quantomeno, secondo il ricorrente, sino alla pandemia da Covid-
19), la aveva sempre lavorato come baby-sitter e, successivamente, come CP_1
badante, ricavando, da tali attività, un reddito mensile di circa € 1.000,00; non vi erano ragioni perché la donna non continuasse a svolgere il proprio lavoro, atteso che godeva di buona salute ed era ancora relativamente giovane;
la aveva dimostrato, in CP_1
più occasioni, di non avere bisogno del denaro dell'ex coniuge, dal momento che provvedeva a incassare gli assegni versati da quest'ultimo ogni tre o quattro mesi;
- deduceva il ricorrente di avere sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento della IG, alla quale aveva anche messo a disposizione un appartamento di sua proprietà quando la ragazza aveva deciso di frequentare un corso universitario a San
Benedetto del Tronto (AP).
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, deduceva che le ragioni sottese alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento ovvero di rigetto del riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, erano infondate, atteso che era solo comproprietaria dell'immobile ove viveva e precisamente della quota di
1/3, trattandosi di bene del padre pervenutole in successione (gli altri comproprietari erano sua madre e suo fratello); deduceva, inoltre, la resistente di avere ricavato, in passato, modestissimi redditi dall'attività di baby-sitter e, in ogni caso, di non essere in grado di svolgere un lavoro che le permettesse di percepire redditi idonei a soddisfare le proprie eIGenze, in quanto ella era invalida con ridotta capacità lavorativa al 50%
(come attestato dalla Commissione medica dell'INPS) e in quanto, dopo la pandemia da Covid-19, la sua situazione psico-fisica si era notevolmente aggravata, tanto da rendersi necessario l'intervento di uno psichiatra per la predisposizione di un percorso e una cura adeguati. Sosteneva la altresì, che non corrispondeva al vero che CP_1
ella non si era recata a riscuotere, mensilmente, l'assegno versatole dal marito perché non aveva problemi economici e aveva disponibilità di denaro. Invero, la mancata riscossione delle predette somme era dovuta al fatto che la donna non riusciva a recarsi in Banca a causa delle proprie ansie e fobie, le quali erano state certificate dai medici che l'avevano in cura. Infine, la resistente rappresentava che, in realtà, la IG non viveva nella casa di San Benedetto del Tronto di proprietà del ma era ospitata Pt_1
in un appartamento da circa due anni con dei conoscenti dell'ex marito.
Per tali ragioni, la chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno divorzile di CP_1
€ 400,00 mensili, che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme corrispondenti alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento da lui mai versata e che fosse posto a carico dell'ex coniuge un contributo, per il sostentamento della IG la somma di € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del giorno 11/05/2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
13/05/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: veniva posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della IG di € Per_1
300,00 mensili, da versare direttamente alla ragazza;
ciascun genitore veniva onerato del pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
infine, veniva riconosciuto alla un assegno divorzile di € 300,00 mensili. CP_1
I coniugi si costituivano anche nella successiva fase dinanzi al Giudice istruttore;
all'udienza del 29/09/2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 19/05/2023, della quale veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 04/09/2023 il G.I., ritenuto che le prove proposte dalle parti non fossero utili ai fini della decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza del 13/06/2024, nella quale la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra, inoltre, che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, in merito alla richiesta di assegno divorzile proposta dalla parte resistente va rilevato quanto segue.
La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (in questi termini, Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n.
5055; si veda, Cass. Sez. Unite, n. 18287/2018). In sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come prerequisito fattuale e non è più il fattore primario per l'attribuzione dell'assegno divorzile (cfr. Cass.n. 32398/2019). La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge.
Secondo quanto affermato in più occasioni dalla Suprema Corte, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile contestuale alla pronuncia di risoluzione del vincolo matrimoniale, può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019;
Cass. n. 10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e
Cass. n. 18681/2020).
I medesimi principi non pare al Collegio che possano essere disattesi in sede di giudizio di revisione, non essendo eludibile la fonte da cui promana la finalità solidaristica di cui si è detto (cfr. in questi termini, Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n. 5055 cit.).
Invero, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eIGenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive
(Cass., n. 26520/2024; Cassazione civile sez. I - 11/02/2025, n. 3506).
Nel caso concreto, risulta evidente lo squilibrio tra le situazioni economico- patrimoniali delle parti: il percepisce una retribuzione annua di circa Pt_1
28.000/29.000 euro, come da lui dichiarato a verbale all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale – l'eventuale falsità delle dichiarazioni contenute in tale verbale di udienza non può essere accertata da questo Collegio, in quanto esso fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato (ovvero di quanto ha dichiarato il ricorrente e non certo della veridicità delle sue dichiarazioni), trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia
è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (si veda Cass. penale, Sez.
4, Sentenza n. 5627 del 24/01/2023; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023) –, mentre la IG.ra percepisce redditi modestissimi, come dimostra anche la sua ammissione al CP_1
patrocinio a spese dello Stato. La resistente è, inoltre, invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45% (pari, nello specifico, al 50%: si veda verbale commissione invalidi civili allegato dalla;
la donna risulta, CP_1
attualmente, affetta da “depressione del tono dell'umore e cefalea subcontinua in pregresso meningioma cerebrale, fobie insorte durante la pandemia per Covid-19 per cui necessita di follow-up psichiatrico” (si veda certificato dott.ssa datato Persona_2
28/04/2022, acquisito agli atti). Ella, a causa di tali patologie, “presenta compromissione rilevante sia del funzionamento sociale che lavorativo” (cfr. certificato dott. datato 22/07/2021, acquisito agli atti). Per_3
Peraltro, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la avrebbe incassato gli CP_1
assegni da lui versati per il mantenimento soltanto ogni tre o quattro mesi per una riferita non necessità di denaro, appare giustificata dal fatto che la resistente aveva una
“estrema difficoltà ad uscire di casa”, dovuta ad un forte stato ansioso, tanto che le sedute con la psicologa dott.ssa si erano svolte tramite una piattaforma Persona_4
online, come certificato dalla stessa professionista in data 08/03/2021. Quanto alla comproprietà dell'immobile nel quale la resistente vive e che, secondo il ricorrente, giustifica il rigetto della domanda di un assegno divorzile, rileva il Collegio che la proprietà di un immobile (peraltro, soltanto per la quota di 1/3) ovvero il diritto di abitazione sullo stesso, non giustifica, di per sé, il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della essendo necessario, a tale scopo, che la CP_1
donna, oltre a essere titolare della casa ove vive, sia anche titolare di redditi sufficienti per una vita dignitosa (cfr. nel senso del rigetto della domanda del coniuge richiedente poiché, in quel caso, quest'ultimo era titolare sia di un'abitazione che di redditi adeguati al proprio sostentamento, Corte di Cassazione, sez. VI ordinanza 23 settembre
2015 n. 18816).
Invero, tutte le patologie sopra indicate, unitamente al fatto che la seppure sia CP_1
ancora relativamente giovane, ha comunque 54 anni, costituiscono fattori idonei a dimostrare che per la resistente è molto difficile inserirsi nel mondo del lavoro, soprattutto se si considera che la medesima non ha mai svolto un'attività lavorativa in modo continuativo.
Ciò comprova l'impossibilità, per la di procurarsi da sola i mezzi per il proprio CP_1
sostentamento, non avendo ella, attualmente, redditi adeguati a potervi provvedere autonomamente.
D'altra parte, non è stato dimostrato che la resistente percepisca dal lavoro di baby- sitter o badante una retribuzione idonea al suo mantenimento;
anzi, tali attività appaiono saltuarie e, in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato né il reddito che la resistente ne ricava, né che quest'ultima le svolga attualmente.
Pertanto, la domanda della resistente merita accoglimento.
Tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti, come sopra descritta, ritiene il Collegio che possa essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile nell'importo mensile, già stabilito dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, di € 300,00, oltre rivalutazione annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA come per legge. La concessione del diritto alla quota di TFR non può, invece, essere disposta in questa sede;
l'art. 12 bis L. divorzio, prevede, infatti, fra l'altro, che il presupposto per tale diritto sia la titolarità del diritto all'assegno divorzile al momento della cessazione del rapporto di lavoro da parte del coniuge onerato.
Nella fattispecie in esame, il attualmente lavora, sicché non si può disporre in Pt_1
merito ad un diritto che potrà sorgere soltanto in futuro, essendo peraltro possibile che,
a quella data, non sussistano più, in capo alla i requisiti per il riconoscimento CP_1
della quota di TFR erogata all'ex coniuge.
Sul contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della IG Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non vi sono contrasti tra le parti se non con riferimento alla misura del suddetto assegno, il quale, alla luce della complessiva situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, si ritiene congruo nella misura di € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-VITA come per legge, da versare direttamente alla IG ex art. 337 septies c.c., non essendovi concrete ragioni per disporre diversamente in ordine al destinatario diretto della somma, atteso anche il fatto che è risultato assodato che la IG, ormai da diversi anni, non vive più nella stessa abitazione con la madre e, che dunque, non grava più sul bilancio di vita quotidiana di quest'ultima.
In considerazione di tale ultima circostanza, potrebbe essere disposto un contributo per il mantenimento della ragazza anche a carico della madre, IG.ra . Controparte_1
Invero, il diritto della resistente a percepire un assegno divorzile, in ragione delle sue condizioni psico-fisiche e reddituali, deve essere bilanciato con il diritto dei figli, costituzionalmente garantito, di essere mantenuti dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
D'altra parte, tale dovere trova esplicito riconoscimento anche nel Codice civile, che infatti, all'articolo 316 bis, comma 1, prima parte, stabilisce espressamente che: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” Orbene, nel calcolare il quantum dell'assegno di mantenimento del figlio non può mancare un raffronto tra i redditi degli ex coniugi, dovendosi applicare un principio di proporzionalità nel determinare i contributi dovuti dai genitori (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, n.19299). Invero, circa la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, le decisioni devono essere fondate su un'adeguata valutazione dei redditi e delle risorse economiche di entrambi i genitori, in modo da garantire una soluzione equa e rispettosa del principio di proporzionalità
(Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2941).
Alla luce dei richiamati principi ermeneutici e della condizione economico-reddituale della resistente, ritiene il Collegio di dover disporre, a carico di quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di € 100,00, da Per_1
versare direttamente alla medesima, con previsione di rivalutazione annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA come per legge.
In punto di ripartizione delle spese straordinarie, si consideri che anche queste ultime devono essere ripartite in base al reddito reale e alle capacità economiche effettive delle parti, non essendo automatica la loro divisione al 50% tra ciascun genitore.
Del resto, è irragionevole far gravare le spese straordinarie – intese nella loro accezione più ampia – sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, sono state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito (cfr. in questi termini, Cassazione civile sez. I - 10/07/2025, n. 18954).
Ciò posto e tenuto conto dei redditi effettivamente percepiti dai genitori (come detto nettamente maggiori quelli del rispetto alla , ritiene il Collegio che le Pt_1 CP_1
spese straordinarie nell'interesse della IG debbano essere così ripartite: 70% Per_1
a carico del padre e 30% della madre, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, in data
10/07/2024, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i
ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto. Le domande proposte dalla resistente di condanna del ricorrente al pagamento della rivalutazione degli assegni di mantenimento mai corrisposta, di restituzione degli arretrati del mantenimento mai versati e di rimborso di una quota di mantenimento devono, invece, essere dichiarate inammissibili.
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 22/02/2022 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è infatti costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870; con specifico riferimento all'inammissibilità della domanda di restituzione degli arretrati dell'assegno di mantenimento non versati, si veda Tribunale di Perugia, sentenza del
26/01/2015).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022, n.
376). Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della sostanziale soccombenza reciproca – sia in termini di diversa quantificazione sia per il rigetto di talune delle domande proposte da entrambe le parti –, vi sono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92
c.p.c (come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018), per compensare integralmente, tra le parti medesime, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri e in Ascoli Piceno il 22/08/1996 e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 152–2-A dell'anno 1996;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, per le prescritte annotazioni;
- dispone che il corrisponda alla un assegno divorzile determinato in Pt_1 CP_1
complessivi € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone che il corrisponda direttamente alla IG maggiorenne ma non Pt_1 Per_1
ancora economicamente indipendente, un assegno determinato in complessivi € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT;
- dispone che la corrisponda direttamente alla IG maggiorenne ma CP_1 Per_1
non ancora economicamente indipendente, un assegno determinato in complessivi €
100,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT;
- dispone che entrambi i genitori debbano contribuire, il nella misura del 70% Pt_1
e la nella misura del 30%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie CP_1
nell'interesse della IG maggiorenne (non ancora economicamente indipendente), il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, in data 10/07/2024, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla parte resistente e rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 15/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 261/2022 promossa con ricorso depositato in data 22/02/2022 da
, C.F.: , nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
Piceno e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Mestichelli del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Tronto (AP) il 31/08/1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Gibellieri del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 01/07/2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER IL RICORRENTE: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , trascritto presso i registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Ascoli Piceno nell'anno 1996 (atto n. 152–2-A), con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno di procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
- accertata e dichiarata la condizione di autosufficienza economica di , disporre che nulla le sia Controparte_1 dovuto dal ricorrente a titolo di assegno alimentare;
- disporre l'obbligo, in capo al ricorrente, di versare direttamente alla IG , fino a quando la stessa Persona_1 non risulterà economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 300,00; disporre, parimenti, il medesimo obbligo in capo a , stabilendo altresì l'obbligo Controparte_1 in capo agli ex coniugi di far fronte, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per la IG;
entrambe Persona_1 le somme mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT – F.O.I.” - con vittoria di spese e competenze di giudizio”
PER LA RESISTENTE: “sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i IGg.ri e eventualmente con sentenza parziale Parte_2 sussistendone i presupposti di legge e per l'effetto, stante lo stato di necessità economica della IG.ra e della impossibilità della stessa data la incapacità CP_1 fisica al lavoro per le condizioni fisiche documentate e la sua invalidità civile dichiarata e attestata, disporre che sia mantenuto l'assegno di mantenimento e quindi per l'importo di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché disporre la concessione del diritto alla quota del TFR;
- condannare il
[...]
a corrispondere alla IG.ra la rivalutazione annuale dell'assegno Parte_1 CP_1 di mantenimento, mai corrisposta negli anni di separazione previo conteggio specifico per gli anni della separazione e interessi legali maturati al soddisfo;
-disporre e, per l'effetto confermare la corresponsione da parte del alla IG.ra Pt_1 CP_1 dell'assegno di mantenimento per la IG pari ad € 400,00 mensili da Per_1 corrispondersi il 27 di ogni mese, oltre alla rivalutazione ISTAT annuale;
-disporre a carico del il pagamento delle spese straordinarie per la IG e, comunque, Pt_1 esonerare la ex coniuge dal corrispondere il 50% delle stesse spese straordinarie;
- disporre che il riversi gli assegni familiari alla madre dal medesimo percepiti Pt_1 indebitamente;
disporre il rimborso della quota di mantenimento decurtata al 2008 al 2011 pari ad € 100,00 mensili e dal 2011 al 2018 di € 50 mensili, oltre interessi legali al saldo e rivalutazione Istat, come dovuto in quanto disposto giudizialmente in sede di separazione. Con vittoria di spese di lite”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/02/2022 sulla premessa che: Parte_1
- in data 22/08/1996, in Ascoli Piceno, contraeva matrimonio concordatario con la IG.ra , trascritto presso i registri dello stato civile di detto comune Controparte_1
nell'anno 1996 (atto n. 152–2-A);
- in data 25/09/2003 i coniugi, con apposita convenzione matrimoniale, optavano per il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale nasceva la IG , nata il [...] ad [...] Persona_1
Piceno;
- con decreto del 27/08/2007 il Tribunale di Ascoli Piceno omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi, alle condizioni tutte di cui al ricorso, richiamate dalle parti all'udienza presidenziale e, sostanzialmente, consistenti nell'affido condiviso dell'allora minore nell'obbligo, per il ricorrente, di corrispondere alla moglie la Per_1
somma di € 300,00 per il concorso nel mantenimento della IG e di € 300,00 per il mantenimento della stessa CP_1
- erano trascorsi oltre quattordici anni dall'omologa della separazione senza che mai, tra essi coniugi, si fosse ricostituita una comunione materiale e morale tale da far ricostituire l'unione matrimoniale;
- non vi erano i presupposti perché la resistente continuasse a percepire l'assegno di mantenimento o le fosse riconosciuto un assegno divorzile, in quanto la donna era proprietaria, per la quota di 1/3, dell'immobile ove viveva;
sia in costanza di matrimonio che dopo (quantomeno, secondo il ricorrente, sino alla pandemia da Covid-
19), la aveva sempre lavorato come baby-sitter e, successivamente, come CP_1
badante, ricavando, da tali attività, un reddito mensile di circa € 1.000,00; non vi erano ragioni perché la donna non continuasse a svolgere il proprio lavoro, atteso che godeva di buona salute ed era ancora relativamente giovane;
la aveva dimostrato, in CP_1
più occasioni, di non avere bisogno del denaro dell'ex coniuge, dal momento che provvedeva a incassare gli assegni versati da quest'ultimo ogni tre o quattro mesi;
- deduceva il ricorrente di avere sempre provveduto in via esclusiva al mantenimento della IG, alla quale aveva anche messo a disposizione un appartamento di sua proprietà quando la ragazza aveva deciso di frequentare un corso universitario a San
Benedetto del Tronto (AP).
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedeva che le condizioni fossero diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, deduceva che le ragioni sottese alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento ovvero di rigetto del riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, erano infondate, atteso che era solo comproprietaria dell'immobile ove viveva e precisamente della quota di
1/3, trattandosi di bene del padre pervenutole in successione (gli altri comproprietari erano sua madre e suo fratello); deduceva, inoltre, la resistente di avere ricavato, in passato, modestissimi redditi dall'attività di baby-sitter e, in ogni caso, di non essere in grado di svolgere un lavoro che le permettesse di percepire redditi idonei a soddisfare le proprie eIGenze, in quanto ella era invalida con ridotta capacità lavorativa al 50%
(come attestato dalla Commissione medica dell'INPS) e in quanto, dopo la pandemia da Covid-19, la sua situazione psico-fisica si era notevolmente aggravata, tanto da rendersi necessario l'intervento di uno psichiatra per la predisposizione di un percorso e una cura adeguati. Sosteneva la altresì, che non corrispondeva al vero che CP_1
ella non si era recata a riscuotere, mensilmente, l'assegno versatole dal marito perché non aveva problemi economici e aveva disponibilità di denaro. Invero, la mancata riscossione delle predette somme era dovuta al fatto che la donna non riusciva a recarsi in Banca a causa delle proprie ansie e fobie, le quali erano state certificate dai medici che l'avevano in cura. Infine, la resistente rappresentava che, in realtà, la IG non viveva nella casa di San Benedetto del Tronto di proprietà del ma era ospitata Pt_1
in un appartamento da circa due anni con dei conoscenti dell'ex marito.
Per tali ragioni, la chiedeva che le venisse riconosciuto un assegno divorzile di CP_1
€ 400,00 mensili, che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme corrispondenti alla rivalutazione ISTAT dell'assegno di mantenimento da lui mai versata e che fosse posto a carico dell'ex coniuge un contributo, per il sostentamento della IG la somma di € 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del giorno 11/05/2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
13/05/2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali: veniva posto a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della IG di € Per_1
300,00 mensili, da versare direttamente alla ragazza;
ciascun genitore veniva onerato del pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
infine, veniva riconosciuto alla un assegno divorzile di € 300,00 mensili. CP_1
I coniugi si costituivano anche nella successiva fase dinanzi al Giudice istruttore;
all'udienza del 29/09/2022, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 19/05/2023, della quale veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 04/09/2023 il G.I., ritenuto che le prove proposte dalle parti non fossero utili ai fini della decisione, fissava, per la precisazione delle conclusioni, in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'udienza del 13/06/2024, nella quale la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra, inoltre, che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Tanto premesso, in merito alla richiesta di assegno divorzile proposta dalla parte resistente va rilevato quanto segue.
La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisito dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (in questi termini, Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n.
5055; si veda, Cass. Sez. Unite, n. 18287/2018). In sede di giudizio divorzile, la sproporzione economica di non modesta entità si configura come prerequisito fattuale e non è più il fattore primario per l'attribuzione dell'assegno divorzile (cfr. Cass.n. 32398/2019). La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge.
Secondo quanto affermato in più occasioni dalla Suprema Corte, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile contestuale alla pronuncia di risoluzione del vincolo matrimoniale, può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente, a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n. 24934/2019;
Cass. n. 10084/2019), in base al principio solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il diritto all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamento interpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e
Cass. n. 18681/2020).
I medesimi principi non pare al Collegio che possano essere disattesi in sede di giudizio di revisione, non essendo eludibile la fonte da cui promana la finalità solidaristica di cui si è detto (cfr. in questi termini, Cassazione civile sez. I - 24/02/2021, n. 5055 cit.).
Invero, l'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle eIGenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per eIGenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive
(Cass., n. 26520/2024; Cassazione civile sez. I - 11/02/2025, n. 3506).
Nel caso concreto, risulta evidente lo squilibrio tra le situazioni economico- patrimoniali delle parti: il percepisce una retribuzione annua di circa Pt_1
28.000/29.000 euro, come da lui dichiarato a verbale all'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale – l'eventuale falsità delle dichiarazioni contenute in tale verbale di udienza non può essere accertata da questo Collegio, in quanto esso fa piena prova fino a querela di falso di quanto in esso attestato (ovvero di quanto ha dichiarato il ricorrente e non certo della veridicità delle sue dichiarazioni), trattandosi di atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, il cui regime di efficacia
è sancito dalla norma generale di cui all'art. 2700 cod. civ. (si veda Cass. penale, Sez.
4, Sentenza n. 5627 del 24/01/2023; Sez. 1, n. 45175 del 01/03/2023) –, mentre la IG.ra percepisce redditi modestissimi, come dimostra anche la sua ammissione al CP_1
patrocinio a spese dello Stato. La resistente è, inoltre, invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 45% (pari, nello specifico, al 50%: si veda verbale commissione invalidi civili allegato dalla;
la donna risulta, CP_1
attualmente, affetta da “depressione del tono dell'umore e cefalea subcontinua in pregresso meningioma cerebrale, fobie insorte durante la pandemia per Covid-19 per cui necessita di follow-up psichiatrico” (si veda certificato dott.ssa datato Persona_2
28/04/2022, acquisito agli atti). Ella, a causa di tali patologie, “presenta compromissione rilevante sia del funzionamento sociale che lavorativo” (cfr. certificato dott. datato 22/07/2021, acquisito agli atti). Per_3
Peraltro, la circostanza, dedotta dal ricorrente, che la avrebbe incassato gli CP_1
assegni da lui versati per il mantenimento soltanto ogni tre o quattro mesi per una riferita non necessità di denaro, appare giustificata dal fatto che la resistente aveva una
“estrema difficoltà ad uscire di casa”, dovuta ad un forte stato ansioso, tanto che le sedute con la psicologa dott.ssa si erano svolte tramite una piattaforma Persona_4
online, come certificato dalla stessa professionista in data 08/03/2021. Quanto alla comproprietà dell'immobile nel quale la resistente vive e che, secondo il ricorrente, giustifica il rigetto della domanda di un assegno divorzile, rileva il Collegio che la proprietà di un immobile (peraltro, soltanto per la quota di 1/3) ovvero il diritto di abitazione sullo stesso, non giustifica, di per sé, il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della essendo necessario, a tale scopo, che la CP_1
donna, oltre a essere titolare della casa ove vive, sia anche titolare di redditi sufficienti per una vita dignitosa (cfr. nel senso del rigetto della domanda del coniuge richiedente poiché, in quel caso, quest'ultimo era titolare sia di un'abitazione che di redditi adeguati al proprio sostentamento, Corte di Cassazione, sez. VI ordinanza 23 settembre
2015 n. 18816).
Invero, tutte le patologie sopra indicate, unitamente al fatto che la seppure sia CP_1
ancora relativamente giovane, ha comunque 54 anni, costituiscono fattori idonei a dimostrare che per la resistente è molto difficile inserirsi nel mondo del lavoro, soprattutto se si considera che la medesima non ha mai svolto un'attività lavorativa in modo continuativo.
Ciò comprova l'impossibilità, per la di procurarsi da sola i mezzi per il proprio CP_1
sostentamento, non avendo ella, attualmente, redditi adeguati a potervi provvedere autonomamente.
D'altra parte, non è stato dimostrato che la resistente percepisca dal lavoro di baby- sitter o badante una retribuzione idonea al suo mantenimento;
anzi, tali attività appaiono saltuarie e, in ogni caso, il ricorrente non ha dimostrato né il reddito che la resistente ne ricava, né che quest'ultima le svolga attualmente.
Pertanto, la domanda della resistente merita accoglimento.
Tenuto conto della situazione economico-patrimoniale di entrambe le parti, come sopra descritta, ritiene il Collegio che possa essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile nell'importo mensile, già stabilito dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, di € 300,00, oltre rivalutazione annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA come per legge. La concessione del diritto alla quota di TFR non può, invece, essere disposta in questa sede;
l'art. 12 bis L. divorzio, prevede, infatti, fra l'altro, che il presupposto per tale diritto sia la titolarità del diritto all'assegno divorzile al momento della cessazione del rapporto di lavoro da parte del coniuge onerato.
Nella fattispecie in esame, il attualmente lavora, sicché non si può disporre in Pt_1
merito ad un diritto che potrà sorgere soltanto in futuro, essendo peraltro possibile che,
a quella data, non sussistano più, in capo alla i requisiti per il riconoscimento CP_1
della quota di TFR erogata all'ex coniuge.
Sul contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della IG Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, non vi sono contrasti tra le parti se non con riferimento alla misura del suddetto assegno, il quale, alla luce della complessiva situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, si ritiene congruo nella misura di € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-VITA come per legge, da versare direttamente alla IG ex art. 337 septies c.c., non essendovi concrete ragioni per disporre diversamente in ordine al destinatario diretto della somma, atteso anche il fatto che è risultato assodato che la IG, ormai da diversi anni, non vive più nella stessa abitazione con la madre e, che dunque, non grava più sul bilancio di vita quotidiana di quest'ultima.
In considerazione di tale ultima circostanza, potrebbe essere disposto un contributo per il mantenimento della ragazza anche a carico della madre, IG.ra . Controparte_1
Invero, il diritto della resistente a percepire un assegno divorzile, in ragione delle sue condizioni psico-fisiche e reddituali, deve essere bilanciato con il diritto dei figli, costituzionalmente garantito, di essere mantenuti dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
D'altra parte, tale dovere trova esplicito riconoscimento anche nel Codice civile, che infatti, all'articolo 316 bis, comma 1, prima parte, stabilisce espressamente che: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo” Orbene, nel calcolare il quantum dell'assegno di mantenimento del figlio non può mancare un raffronto tra i redditi degli ex coniugi, dovendosi applicare un principio di proporzionalità nel determinare i contributi dovuti dai genitori (cfr. Cassazione civile sez. VI, 16/09/2020, n.19299). Invero, circa la determinazione del contributo al mantenimento dei figli, le decisioni devono essere fondate su un'adeguata valutazione dei redditi e delle risorse economiche di entrambi i genitori, in modo da garantire una soluzione equa e rispettosa del principio di proporzionalità
(Cassazione civile sez. I, 06/02/2025, n.2941).
Alla luce dei richiamati principi ermeneutici e della condizione economico-reddituale della resistente, ritiene il Collegio di dover disporre, a carico di quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di € 100,00, da Per_1
versare direttamente alla medesima, con previsione di rivalutazione annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT-VITA come per legge.
In punto di ripartizione delle spese straordinarie, si consideri che anche queste ultime devono essere ripartite in base al reddito reale e alle capacità economiche effettive delle parti, non essendo automatica la loro divisione al 50% tra ciascun genitore.
Del resto, è irragionevole far gravare le spese straordinarie – intese nella loro accezione più ampia – sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, sono state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito (cfr. in questi termini, Cassazione civile sez. I - 10/07/2025, n. 18954).
Ciò posto e tenuto conto dei redditi effettivamente percepiti dai genitori (come detto nettamente maggiori quelli del rispetto alla , ritiene il Collegio che le Pt_1 CP_1
spese straordinarie nell'interesse della IG debbano essere così ripartite: 70% Per_1
a carico del padre e 30% della madre, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, in data
10/07/2024, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i
ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto. Le domande proposte dalla resistente di condanna del ricorrente al pagamento della rivalutazione degli assegni di mantenimento mai corrisposta, di restituzione degli arretrati del mantenimento mai versati e di rimborso di una quota di mantenimento devono, invece, essere dichiarate inammissibili.
Al riguardo, la giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma Cartabia – applicabile alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 22/02/2022 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs. 164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è infatti costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870; con specifico riferimento all'inammissibilità della domanda di restituzione degli arretrati dell'assegno di mantenimento non versati, si veda Tribunale di Perugia, sentenza del
26/01/2015).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza 8 settembre 2022, n.
376). Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della sostanziale soccombenza reciproca – sia in termini di diversa quantificazione sia per il rigetto di talune delle domande proposte da entrambe le parti –, vi sono giusti motivi, ai sensi dell'art. 92
c.p.c (come riformulato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018), per compensare integralmente, tra le parti medesime, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IG.ri e in Ascoli Piceno il 22/08/1996 e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 152–2-A dell'anno 1996;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno, per le prescritte annotazioni;
- dispone che il corrisponda alla un assegno divorzile determinato in Pt_1 CP_1
complessivi € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda;
- dispone che il corrisponda direttamente alla IG maggiorenne ma non Pt_1 Per_1
ancora economicamente indipendente, un assegno determinato in complessivi € 300,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT;
- dispone che la corrisponda direttamente alla IG maggiorenne ma CP_1 Per_1
non ancora economicamente indipendente, un assegno determinato in complessivi €
100,00 mensili, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT;
- dispone che entrambi i genitori debbano contribuire, il nella misura del 70% Pt_1
e la nella misura del 30%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie CP_1
nell'interesse della IG maggiorenne (non ancora economicamente indipendente), il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, in data 10/07/2024, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo distretto e tutti i ConIGli degli Ordini degli Avvocati del medesimo distretto;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla parte resistente e rigetta ogni altra domanda;
- dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 15/9/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi