Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione delle misure previste dall' articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992 , tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992 .
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' il seguente:
"2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti".
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, relativo ai soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera c).
2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.
3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' il seguente:
"2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti".
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, relativo ai soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera c).