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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4670/2024 V.G. R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Fracasso, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Manila Orlando, come da mandato in atti;
Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 15.1.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 7.12.2002;
− di aver generato due figlie, nate, rispettivamente, in data 5.1.2005 e in data 2.10.2008;
− di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza di prima comparizione del 15.1.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, integrando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento. Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo ed integrate all'udienza come di seguito precisato appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
a) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto.
b) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE La IG.ra rinuncia alla casa coniugale, sita in Tricase alla via Marina Porto snc, che Parte_2 dunque rimarrà nella disponibilità del IG. il quale vi abiterà all'occorrenza anche con la figlia PT maggiorenne, libera di decidere ove dimo ientro dall'Università. Di converso la IG.ra si Pt_2 trasferirà, con consenso già espresso e qui ribadito del IG. , a Specchia al Corso Italia n. 251 te PT alla figlia minore all'occorrenza anche della figlia Per_1 Per_2
c) CONTRIBUZIONE DEL PADRE ALLE SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILIARE Il IG. per il punto di cui sopra corrisponderà alla IG.ra la Parte_1 Parte_2 somm 3 del canone di locazione per l'immobile in cui v lia minore unitamente alla madre e all'occorrenza anche alla sorella impegnandosi al versamento del Per_2 richiamato importo entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo pe e abitative della figlia fino a Per_1 che la stessa rimarrà collocata e/o abiterà prevalentemente con la madre.
d) AFFIDO CONDIVISO DELLA FIGLIA MINORENNE La figlia minorenne rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore Per_1 interesse per la ragazza relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. In caso di disaccordo insuperabile, la decisione è rimessa al Giudice. In caso di impedimento di uno dei genitori si applicherà la norma di cui all'art. 317 c.c., cioè l'esercizio della potestà sarà esercitata in modo esclusivo dall'altro coniuge.
e) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE Il IG. verserà nelle mani della IG.ra , il 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Parte_2 di ma a somma compless uecentocento/00), con Per_1 rivalutazione ISTAT dal prossimo gen 6. Mentre per il mantenimento della figlia maggiore ciascun genitore verserà mensilmente direttamente alla Per_2 ragazza la somma di € 200,00 mensili, entro il 5 d ese, che la medesima gestirà in autonomia in specie per il vitto e il proprio mantenimento a Lecce.
f) MANTENIMENTO PER I CONIUGI Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano per sé ad ogni tipo di mantenimento per sè.
g) SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie diverse da quelle routinarie, ovvero le spese che per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio- economico in cui i medesimi sono inseriti (a solo titolo di esempio spese mediche private, vacanze studio, scuola privata, sport e attività ricreative), verranno preventivamente concordate e ripartite al 50% tra i coniugi. In tali spese rientrano chiaramente le spese universitarie della figlia maggiorenne, rette annuee universitarie, costi utenze e canone d'affito della casa di Lecce che, secondo il regime di spese straordinarie indicato, i genitori si impegnano a versare direttamente a quanto al 50% per Per_2 ciascuno. Per tutto quanto il resto non indicato o in caso di contrasto t tori gli stessi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano che sarà applicato il Protocollo d'Intesa sottoscritto e dunque in vigore presso il Tribunale di Lecce che è stato loro interamente letto dai rispettivi difensori, con relativa comprensione ed accettazione.
h) VISITA DELLA FIGLIA MINORENNE AI GENITORI La figlia i anni 16 vivrà stabilmente con la madre nell'abitazione in Specchia alla Via Corso Italia n. 251 Per_1 mentre i vrà la libertà di visita e potrà vedere la figlia senza ostacolo alcuno, fatti salvi gli impegni della stessa (scolastici, ludici etc). Ad ogni buon conto il IG. avrà salvo il diritto di vedere Parte_1 e stare con la figlia minore nel periodo scolastico il .00 alle ore 19.30 e fino alle 22.30 nel periodo festivo/feriale. Inoltre dovrà essere rispettato il pernotto nei fine settimana presso il padre, dal venerdì dall'uscita da scuola alle h. 18.00 della domenica e alle 21.00 nel periodo estivo, a settimane alterne, nonché il Natale e/o Capodanno, Pasqua e/o Lunedì dell'Angelo, variando le festività di anno in anno, in maniera alternata tra i genitori. rascorrerà col padre, inoltre, due settimane nel periodo estivo, consecutive o spezzate tra Per_1 luglio e agost o il periodo di ferie del quale può godere il , da concordare Parte_1 tuttavia preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno pe ersonali di tutti. La figlia maggiorenne, che vive stabilmente a Lecce come anzidetto, dividerà i fine settimana nei quali rientra in Tricase tra l'abitazione paterna e materna. Potranno essere stabiliti giorni e periodi diversi con l'accordo dei genitori ove richiesti direttamente dalla figlia.
i) PERCEZIONE ASSEGNO UNICO DELLE FIGLIE L'assegno unico per le figlie continuerà ad essere percepito per intero dalla IG.ra . Circostanza Parte_2 per cui il marito ha già prestato consenso e in questa sede lo ribadisce e conferma.
j) PAGAMENTO DEI BOLLI SCADUTI E INTESTAZIONE AUTOVETTURA Il IG. continuerà a corrispondere, e dunque a farsene esclusivo carico fino alla scadenza, i ratei mensili PT all'Ag lle Entrate, Sezione Riscossione, di cui alla istanza di rateizzazione n. 320957 del 21.02.2024 allegata per i bolli scaduti e dallo stesso mai corrisposti per autovetture solo formalmente intestate alla IG.ra
. L'importo, come da tabella di rientro, è di euro 99,55 mensili per un totale di euro 7.239,98 con cadenza Pt_2 ne prevista per il 04/02/2030. La IG continuerà a partecipare nella misura di euro 20,00 Pt_2 mensili per i bolli relativi ad autovetture che sono st sua titolarità formale e sostanziale, tra cui quella tg. CB951JT oggi e per il futuro nella sua piena disponibilità. Il IG. si farà carico degli insoluti relativi al veicolo targato DD176GD pervenuti anche successivamente a PT quelli enzionati in ricorso. Inoltre, il IG. provvederà nei termini di legge e ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 alla trascrizione al PRA PT (Pubblico Re utomobilistico) del passaggio di proprietà a sé medesimo dell'autovettura tipo Alfa Romeo 159 tg. DD176GD telaio n. ZAR93900007054043 intestata alla IG.ra , per cui si chiede col presente atto Pt_2 di esserne autorizzati con menzione nella sentenza di omologa. roposito il IG. dichiara PT espressamente che eseguirà a propria cura e spese la suddetta trascrizione e ogni annesso onere e pimento presso gli uffici competenti, con espresso esonero della Cancelleria dell'intestato Tribunale da eventuali responsabilità relative, con onere di depositare presso la stessa cancelleria la nota di trascrizione rilasciata dal PRA.
k) DIVISIONE DEI BENI COMUNI Tutti i beni comuni, alla data della sottoscrizione del presente ricorso, sono stati equamente divisi.
l) Parte_3 Il rsare la somma di euro 15.000,00 alla IG , per i lavori strutturali apportati PT Pt_2 alla casa gale cui la medesima ha contribuito nel corso degli anni di o, a titolo di indennizzo. Detta somma verrà corrisposta interamente entro la prima udienza di comparizione dinanzia al Presidente ed anzi il IG. ha già versato la prima tranches di €.5000,00, per i quali la IG.ra dà formalmente atto e quietanza PT Pt_2 con la sottoscrizione del presente ricorso, rimanendo da versare il residuo di €.10.000,00. Con il corretto adempimento del presente impegno da parte del GN , i coniugi dichiarano di aver risolto qualsivoglia PT questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo ragione o causa collegata a tale aspetto del rapporto di coniugio.
m) SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO Le spese di lite interamente compensate.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 7.12.2002 in
Tricase (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 59 parte II Serie A anno
2002, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Lecce, 6.3.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)