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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9484 dell'anno 2022 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonietta Cozza, giusta procura in calce all'atto di citazione (collazionata telematicamente) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Maranello (MO) piazza Unità
d'Italia 1;
ATTORE-OPPONENTE
E
- , c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa costitutiva, collazionata telematicamente, dall'avv. Mario Mozzi presso il cui studio, in Piacenza –CAP 29121 – Via Pantalini
n.7, è elettivamente domiciliata (cfr. indirizzo pec)
CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
L' DI PESARO Controparte_2
BI (CF. ), in persona del Direttore dell' P.IVA_2 Controparte_3
rappresentato ai sensi di legge dalla dott.ssa e nel prosieguo del giudizio
[...] Persona_1 rappresentato, unitamente e disgiuntamente, dai funzionari dell' di Controparte_2
Bologna (giusta delega in atti - Doc.1), con domicilio presso la sede dell' di Bologna, alla Via CP_4
Angelo Masini n. 12/14; per comunicazioni, PEC: t Email_1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
Conclusioni: “ - parte opponente con note scritte del 22.11.2025 ha dichiarato, nel caso di adesione delle altre parti, di “aderire alla proposta conciliativa formulata dal GI all'udienza dell'11/11/2025”; - L DI PESARO Controparte_2
BI, con note scritte del 2.12.2025 “fermo restando quanto evidenziato dall'
[...]
nelle citate indicazioni fornite agli uffici territoriali che Controparte_5 tutte le clausole e le specifiche sopra descritte ai punti 3, 4 e 5 devono essere rispettate, .. evidenzia che la proposta così come formulata non appare in linea con le indicazioni dell' Controparte_2
con conseguente impossibilità per questo di
[...] Controparte_6 definire la controversia con un accordo conciliativo” e, tuttavia, “prende atto del verbale di udienza dell'11.11.2025 del Giudice, dott.ssa R. Vaccaro e, al fine di evitare le spese di lite e/o qualunque ulteriore onere economico, dichiara la propria disponibilità a riesaminare la questione, in adesione alle indicazioni fornite dal Giudice, annullando in autotutela l'ordinanza ingiunzione con conseguente sgravio della connessa cartella esattoriale secondo le indicazioni fornite da codesto
Giudice”; “chiede a tal fine: di poter provvedere al deposito telematico delle copie degli emanandi provvedimenti di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n 11011 del 12.08.2019 e di sgravio della connessa, impugnata cartella esattoriale entro la data del 04.12.2025; che venga dichiarata la sopraggiunta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio tenuto conto della novità e peculiarità della vicenda”;
- con note scritte del 3.12.2025, infine, l' opposta, “verificato Controparte_7
l'avvenuto sgravio del ruolo inerente la cartella esattoriale n.02020200014148488000 con flusso telematico inviato ad dall'ente impositore in data 28/11/2025 e recepito in data 2/12/2025, CP_8 dichiara di aderire alla proposta avanzata dal giudice all'udienza dell'11/11/2025 con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate tra tutte le parti del giudizio, con riserva di replica in caso di mancata adesione delle altre parti”; (cfr. ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2025)
FATTO
In data 1° agosto 2022 il sig. notificava atto di citazione ex art. 615 co. 1 Parte_1
c.p.c. in opposizione a cartella esattoriale n.02020200014148488000, contestando il diritto dell di agire esecutivamente in forza del titolo (ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. 11011 del 12/8/2019, asseritamente notificata il 22/10/2019 dall'
[...]
all'odierno opponente ed invero non riferibile a Controparte_9 quest'ultimo) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ in via cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. dell'art. 615, 1° comma c.p.c., l'efficacia esecutiva della cartella n.
02020200014148488/000 emessa da , sportello provinciale di Controparte_10
Bologna; nel merito: accertare che non ha diritto di procedere Controparte_10 ad esecuzione forzata nei confronti del sig. in forza della cartella n. Parte_1
02020200014148488/000 emessa dallo sportello provinciale di Bologna. Con favore di spese e compenso”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l opposta, contestando Controparte_7
l'avversa domanda e chiedendo, in ogni caso, preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (ente impositore), previo differimento dell'udienza.
Si costituiva l'ente impositore, Controparte_9
, il quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, “in quanto infondata in fatto ed in
[...] diritto”, nonché per il rigetto “della richiesta di estromissione dell'Agente per la Riscossione in ragione delle sue competenze e responsabilità in materia di corretto e tempestivo esercizio dell'azione esecutiva”, con vittoria delle spese di lite, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n.
149/2015.
Quindi, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla cartella esattoriale opposta con ordinanza del 20.10.2022, all'udienza dell'11.11.2025, frattanto succedutisi numerosi
GI, questo Giudice, esaminati gli atti ed impregiudicato il merito, valorizzate le peculiarità e novità della controversia in esame (con documentato mutamento di sesso e dati anagrafici del soggetto ingiunto nelle more dell'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, indirizzata a soggetto non più esistente, come ivi identificato, a detta data), invitava le parti a valutare la seguente proposta conciliativa:
“annullamento dell'ordinanza -ingiunzione ove emessa nei confronti di soggetto non più esistente negli identificativi anagrafici (e non solo per residenza) già alla data della sua emissione e per l'effetto sgravio della conseguente cartella opposta fondata sul suddetto titolo come formato;
conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate tra tutte le parti del giudizio”.
Sulle conclusioni, con note scritte, in epigrafe trascritte, questo GI, “verificata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sull'oggetto della presente opposizione a spese compensate, alla stregua della congiunta richiesta delle parti ed in conformità alle indicazioni di cui alla proposta conciliativa avanzata da questo GI all'udienza dell'11.11.2025, valorizzata la fattiva condotta processuale delle parti opposte in sede di sgravio della cartella esattoriale ed annullamento in autotutela dell' Controparte_11
, siccome emessa nei confronti di soggetto non più esistente negli identificativi
[...] anagrafici e di genere, frattanto mutati, già alla data della sua notifica, come risultante dalle emergenze processuali e peculiarità/novità della vicenda”, tratteneva la causa in decisione per la definizione della lite in conformità, venendo in rilievo una ipotesi di estinzione atipica del processo (come tale non definibile con ordinanza, consentita nelle sole ipotesi di estinzione tipica ex artt. 306
e ss. c.p.c.), ma equivalente sotto il versante sostanziale e fiscale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, così provvede:
1) su congiunta istanza delle parti e dato atto dell'intervenuto sgravio in autotutela della cartella esattoriale opposta, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese di lite compensate
Così deciso in Bologna, in data 10 dicembre 2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9484 dell'anno 2022 R.G. vertente
TRA
- , Cod.Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonietta Cozza, giusta procura in calce all'atto di citazione (collazionata telematicamente) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Maranello (MO) piazza Unità
d'Italia 1;
ATTORE-OPPONENTE
E
- , c.f. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa costitutiva, collazionata telematicamente, dall'avv. Mario Mozzi presso il cui studio, in Piacenza –CAP 29121 – Via Pantalini
n.7, è elettivamente domiciliata (cfr. indirizzo pec)
CONVENUTA-OPPOSTA
NONCHE'
L' DI PESARO Controparte_2
BI (CF. ), in persona del Direttore dell' P.IVA_2 Controparte_3
rappresentato ai sensi di legge dalla dott.ssa e nel prosieguo del giudizio
[...] Persona_1 rappresentato, unitamente e disgiuntamente, dai funzionari dell' di Controparte_2
Bologna (giusta delega in atti - Doc.1), con domicilio presso la sede dell' di Bologna, alla Via CP_4
Angelo Masini n. 12/14; per comunicazioni, PEC: t Email_1
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. a cartella esattoriale;
Conclusioni: “ - parte opponente con note scritte del 22.11.2025 ha dichiarato, nel caso di adesione delle altre parti, di “aderire alla proposta conciliativa formulata dal GI all'udienza dell'11/11/2025”; - L DI PESARO Controparte_2
BI, con note scritte del 2.12.2025 “fermo restando quanto evidenziato dall'
[...]
nelle citate indicazioni fornite agli uffici territoriali che Controparte_5 tutte le clausole e le specifiche sopra descritte ai punti 3, 4 e 5 devono essere rispettate, .. evidenzia che la proposta così come formulata non appare in linea con le indicazioni dell' Controparte_2
con conseguente impossibilità per questo di
[...] Controparte_6 definire la controversia con un accordo conciliativo” e, tuttavia, “prende atto del verbale di udienza dell'11.11.2025 del Giudice, dott.ssa R. Vaccaro e, al fine di evitare le spese di lite e/o qualunque ulteriore onere economico, dichiara la propria disponibilità a riesaminare la questione, in adesione alle indicazioni fornite dal Giudice, annullando in autotutela l'ordinanza ingiunzione con conseguente sgravio della connessa cartella esattoriale secondo le indicazioni fornite da codesto
Giudice”; “chiede a tal fine: di poter provvedere al deposito telematico delle copie degli emanandi provvedimenti di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n 11011 del 12.08.2019 e di sgravio della connessa, impugnata cartella esattoriale entro la data del 04.12.2025; che venga dichiarata la sopraggiunta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio tenuto conto della novità e peculiarità della vicenda”;
- con note scritte del 3.12.2025, infine, l' opposta, “verificato Controparte_7
l'avvenuto sgravio del ruolo inerente la cartella esattoriale n.02020200014148488000 con flusso telematico inviato ad dall'ente impositore in data 28/11/2025 e recepito in data 2/12/2025, CP_8 dichiara di aderire alla proposta avanzata dal giudice all'udienza dell'11/11/2025 con conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate tra tutte le parti del giudizio, con riserva di replica in caso di mancata adesione delle altre parti”; (cfr. ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 10.12.2025)
FATTO
In data 1° agosto 2022 il sig. notificava atto di citazione ex art. 615 co. 1 Parte_1
c.p.c. in opposizione a cartella esattoriale n.02020200014148488000, contestando il diritto dell di agire esecutivamente in forza del titolo (ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n. 11011 del 12/8/2019, asseritamente notificata il 22/10/2019 dall'
[...]
all'odierno opponente ed invero non riferibile a Controparte_9 quest'ultimo) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ in via cautelare: sospendere, ai sensi dell'art. dell'art. 615, 1° comma c.p.c., l'efficacia esecutiva della cartella n.
02020200014148488/000 emessa da , sportello provinciale di Controparte_10
Bologna; nel merito: accertare che non ha diritto di procedere Controparte_10 ad esecuzione forzata nei confronti del sig. in forza della cartella n. Parte_1
02020200014148488/000 emessa dallo sportello provinciale di Bologna. Con favore di spese e compenso”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l opposta, contestando Controparte_7
l'avversa domanda e chiedendo, in ogni caso, preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (ente impositore), previo differimento dell'udienza.
Si costituiva l'ente impositore, Controparte_9
, il quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, “in quanto infondata in fatto ed in
[...] diritto”, nonché per il rigetto “della richiesta di estromissione dell'Agente per la Riscossione in ragione delle sue competenze e responsabilità in materia di corretto e tempestivo esercizio dell'azione esecutiva”, con vittoria delle spese di lite, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n.
149/2015.
Quindi, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso alla cartella esattoriale opposta con ordinanza del 20.10.2022, all'udienza dell'11.11.2025, frattanto succedutisi numerosi
GI, questo Giudice, esaminati gli atti ed impregiudicato il merito, valorizzate le peculiarità e novità della controversia in esame (con documentato mutamento di sesso e dati anagrafici del soggetto ingiunto nelle more dell'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, indirizzata a soggetto non più esistente, come ivi identificato, a detta data), invitava le parti a valutare la seguente proposta conciliativa:
“annullamento dell'ordinanza -ingiunzione ove emessa nei confronti di soggetto non più esistente negli identificativi anagrafici (e non solo per residenza) già alla data della sua emissione e per l'effetto sgravio della conseguente cartella opposta fondata sul suddetto titolo come formato;
conseguente cessazione della materia del contendere a spese compensate tra tutte le parti del giudizio”.
Sulle conclusioni, con note scritte, in epigrafe trascritte, questo GI, “verificata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sull'oggetto della presente opposizione a spese compensate, alla stregua della congiunta richiesta delle parti ed in conformità alle indicazioni di cui alla proposta conciliativa avanzata da questo GI all'udienza dell'11.11.2025, valorizzata la fattiva condotta processuale delle parti opposte in sede di sgravio della cartella esattoriale ed annullamento in autotutela dell' Controparte_11
, siccome emessa nei confronti di soggetto non più esistente negli identificativi
[...] anagrafici e di genere, frattanto mutati, già alla data della sua notifica, come risultante dalle emergenze processuali e peculiarità/novità della vicenda”, tratteneva la causa in decisione per la definizione della lite in conformità, venendo in rilievo una ipotesi di estinzione atipica del processo (come tale non definibile con ordinanza, consentita nelle sole ipotesi di estinzione tipica ex artt. 306
e ss. c.p.c.), ma equivalente sotto il versante sostanziale e fiscale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, così provvede:
1) su congiunta istanza delle parti e dato atto dell'intervenuto sgravio in autotutela della cartella esattoriale opposta, dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) spese di lite compensate
Così deciso in Bologna, in data 10 dicembre 2025 IL Giudice Roberta Vaccaro