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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 883/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. ROA' MARIA C.F._1
CRISTINA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._2 elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. TRUSSO CAFARELLO ROBERTA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a EC (IM) in data 05/09/1999;
• hanno avuto ed , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
EC (IM) il 05/09/1999, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune anno 1999, parte 2, serie A, atto n. 12), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi sono autorizzati a stabilire la propria residenza ove meglio credono, eventualmente anche all'estero;
2.ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. la casa coniugale sita in Ventimiglia Via Gianchette 20, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, continuerà ad essere abitata dalla IG , unitamente Parte_3 ai figli della coppia.
, pur trasferendo altrove la propria residenza, corrisponderà il 50% dei Parte_1 ratei mensili dei mutui accesi per l'acquisto e per la ristrutturazione dell'immobile. Le spese per l'uso restano a carico dell'assegnatario, non esistendo condominio.
4. pone l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento ordinario del Parte_1 figlio mediante il versamento mensile della somma di Euro 250,00, da Per_2
2 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente che verrà indicato dalia
IG T_
Tale importo sarà aumentato ad Euro 300,00 nel momento in cui sarà terminato il pagamento del mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale ossia a luglio 2026.
Le spese non preventivabili per il figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori, Per_2 secondo il seguente elenco non esaustivo: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati o istituti pubblici successivamente al primo anno fuori corso;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) conseguimento patente di guida, acquisto di un mezzo di trasporto e suo mantenimento;
c) viaggi e vacanze;
d) acquisto di cellulare.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti che potranno sempre essere sostenute senza preventivo accordo.
Il conguaglio avverrà con cadenza mensile e non potrà in alcun modo essere detratto quanto dovuto dall'assegno di mantenimento.
Il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana: il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota sostenuta da ciascun genitore.
3 5. l'assegno unico per il figlio a carico sarà erogato al 100% a favore della IG T_
;
[...]
6. le somme presenti sul c/c cointestato aperto presso l'Istituto San Paolo di
Ventimiglia n. 71797 verranno divise al 50% tra i coniugi e il menzionato c/c verrà mantenuto per versare le rispettive quote dei mutui;
7. le somme esistenti sul c/c acceso presso la Banque Postale francese resteranno nell'esclusiva disponibilità del GN , in quanto somme a lui pertinenti;
Parte_1
8. poiché aveva richiesto un finanziamento, in costanza di convivenza e Parte_3 nell'interesse della famiglia, pari a circa 36.000,00, che sta restituendo tramite la cessione del quinto dello stipendio, che corrisponderà a sino al mese Parte_1 Parte_3 di novembre 2029, anno di chiusura del debito, euro 175,00 (il 50% di quanto le viene trattenuto) mensili sul conto corrente personale della sig.ra alle coordinate IBAN a T_ lui note;
9. l'autovettura Citroen C3 Picasso tg. FD142VJ intestata a resterà nella sua Parte_3 esclusiva disponibilità; al contempo l'autovettura Citroen C1 tg. FY635AB intestata a resterà nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo. Parte_1
Sulla autovettura Citroen C1 sussiste un finanziamento per il relativo acquisto con rata di €
144,00 mensili, che corrisponderà per la metà, sino alla sua scadenza;
Parte_3
10. i coniugi hanno già diviso precedentemente alla sottoscrizione del presente ricorso tutti i beni costituenti la comunione familiare, salvo quanto precedentemente indicato e non hanno alcuna pretesa reciproca;
11. compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di EC (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 29/09/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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