Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 26/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2022, proposto da
Società Agricola del Santo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierfrancesco Zen, Gabriella Tosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ag.E.A., Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota Prot. AGEA.-OMISSIS- e relativi allegati, dell’11.10.2022, pervenuta a mezzo posta raccomandata in data 19.10.2022, avente ad oggetto "Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile" , con la quale Ag.E.A. ha intimato il pagamento dell’asserito debito a titolo di prelievo supplementare per lo sforamento delle c.d. "quote latte" per le campagne 1997/1998 e 1998/1999 maggiorato degli interessi maturati;
- di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità con il succitato provvedimento anche se non conosciuto e/o in corso di perfezionamento, compreso il provvedimento di iscrizione da parte di Ag.E.A. del prelievo imputato alla ricorrente, maggiorato degli interessi, nel " Registro Nazionale dei Debiti" .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ag.e.a.- Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 6 dicembre 2022 e depositato il 14 dicembre 2022 la società agricola -OMISSIS- ha impugnato l’intimazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito Ag.E.A.) 11 ottobre 2022 prot. AGEA.-OMISSIS-, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 47.944,-OMISSIS- a titolo di prelievo latte per l’annata lattiera 1997-1998 (per cui le sono stati chiesti Euro 47.892,09) e per l’annata lattiera 1998-1999 (per cui le sono stati chiesti Euro 52,42).
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“1) Illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 9 d.m. 07.06.1989, n. 258. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. “
La ricorrente sostiene che, in caso di cessione d’azienda, il cessionario risponderebbe del debito del cedente a titolo di prelievo latte soltanto per il periodo posteriore alla cessione.
Deduce di essere cessionaria dell’azienda agricola -OMISSIS- a far data dal 29 marzo 1999.
Alla luce di quanto sopra argomentato, ritiene di non essere subentrata nel debito riferito all’annata 1997-1998 maturato a carico dell’azienda agricola -OMISSIS-;
“2) Illegittimità per violazione dell'art. -OMISSIS- bis, l. 241/1990. Inefficacia dell'atto di accertamento presupposto per mancata notifica alla ricorrente. Illegittimità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 c.c. e segg., dell'art. 2946 e dell'art. 2948, n.4 c.c. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa ex all' art. 97 della costituzione.”
La ricorrente sostiene che gli atti di imputazione del prelievo non sarebbero mai stati notificati al produttore.
Lamenta che non sarebbe dato comprendere se si riferisca effettivamente alla propria posizione soggettiva il giudizio definito dal decreto di perenzione n. -OMISSIS-/2011 del 9 novembre 2011 indicato nell’atto impugnato quale provvedimento giurisdizionale favorevole all’Amministrazione, riferito alle imputazioni di prelievo delle annate 1997-1998 e 1998-1999.
Eccepisce l’avvenuto decorso della prescrizione avuto riguardo al tempo passato tra le annate di riferimento e la notificazione dell’ingiunzione di pagamento;
“3) Contrarietà dell’atto impugnato all’art. 2 del reg. Cee 3950/1992 e dei principi fissati dalla corte di giustizia U.E. nella pronuncia C. Giust. sez. VII 27 giugno 2019 c-348/18 (Barausse) che ha dichiarato l’incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del d.l. 1° marzo 1999 n. 43. sulla disapplicazione del diritto interno.”
La ricorrente lamenta che i prelievi in questione sarebbero stati calcolati in violazione del diritto unionale;
4) Illegittima richiesta degli interessi. Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, ter, quater, quinquies l. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, l. n. 119/2003, dell’art. 1, l. n 5/1998, dell’art. 1308 c.c. e dell’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento e ingiustizia manifesta. carenza assoluta di motivazione.
La ricorrente sostiene che sulla somma capitale ingiunta non sarebbero dovuti interessi.
2. Si è costituita in giudizio Ag.E.A. resistendo al ricorso.
3. Il Tribunale, con l’ordinanza n. -OMISSIS-/2023 assunta all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2023 ha accolto l’istanza cautelare e, con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025 assunta all’esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025, ha ordinato ad Ag.E.A. di depositare in giudizio copia del ricorso R.G. n. -OMISSIS-/2000 (e dei relativi atti di causa), cui si riferisce il predetto decreto di perenzione del T.A.R. Lazio n. -OMISSIS-/2011.
4. Il 14 aprile 2025 Ag.E.A. ha depositato copia del ricorso iscritto al n. R.G. -OMISSIS-/2000 del T.A.R. Lazio.
5. All’esito dell’udienza pubblica del 5 giugno 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, come da separato verbale.
6. Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
7.1. Sull’annata lattiera 1997-1998.
In relazione all’annata lattiera 1997-1998, rispetto alla quale il debito a titolo di prelievo latte era originariamente maturato a carico dell’azienda agricola -OMISSIS-, il ricorso va accolto alla luce della fondatezza del primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure.
7.2a. Osserva il Collegio che la cessione delle quote latte e del connesso debito da prelievo tra l’azienda ricorrente e l’azienda -OMISSIS- va traguardata alla luce dell’art. 9 del D.M. 7 giugno 1989 n. 258 ( “Regolamento riguardante l'applicazione del prelievo supplementare per il latte di vacca previsto dal regolamento CEE n. 804/68” ) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo cui “1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1546/88 e limitatamente ai produttori non associati, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria della totalità dell'azienda, il quantitativo di riferimento corrispondente viene trasferito al produttore che rileva l'azienda.
Qualora il trasferimento intervenga nel corso di un periodo di dodici mesi di applicazione del superprelievo, il soggetto che rileva l'azienda è considerato debitore del prelievo supplementare eventualmente dovuto per l'intero periodo, a meno che non sia diversamente stabilito dai soggetti contraenti. […]
Ogni modifica territoriale dell'azienda o variazione nella proprietà o gestione della medesima che comporti trasferimenti totali o parziali dei quantitativi di riferimento assegnati ai produttori non associati deve essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, accompagnata da copia dell'atto dal quale risulti il trasferimento della superficie. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al fac-simile allegato 4 al presente regolamento e deve essere effettuata esclusivamente dai produttori non aderenti ad associazioni.”
7.2b. Nello specifico, la ricorrente è subentrata nell’azienda agricola -OMISSIS- in forza di atto del 29 marzo 1999, nel quale le parti hanno convenuto che “gli effetti dei presenti conferimenti decorrono dalla data odierna con i conseguenti diritti e obblighi della stessa data” .
In tale situazione, la titolarità della quota latte per il periodo 1998-1999 non si è trasferita in capo all’azienda agricola ricorrente, ma è rimasta in capo all’azienda agricola -OMISSIS-.
È quindi fondata la censura secondo cui Ag.E.A. ha emesso l’intimazione qui gravata nei confronti di un soggetto privo della legittimazione passiva.
7.2c. La domanda di annullamento dell’intimazione nella parte in cui si riferisce all’annata 1998-1999 risulta fondata anche sotto la prospettiva dell’art. 2560 ( “Debiti relativi all'azienda ceduta” ) cod. civ., secondo cui “1. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. 2. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”
Infatti, sotto un primo profilo inerente il primo comma della norma codicistica, non risulta che Ag.E.A. abbia liberato dal debito da prelievo latte l’alienante azienda agricola -OMISSIS-.
Sotto un secondo profilo, venendo in rilievo un’azienda agricola (e quindi un’azienda non commerciale), non trova applicazione il secondo comma della norma codicistica, che estende in via solidale all’acquirente dell’azienda i debiti ancora pendenti riguardanti l’esercizio dell’azienda ceduta.
8. Sull’annata lattiera 1998-1999.
In relazione all’annata lattiera 1998-1999, il ricorso va accolto alla luce della fondatezza del secondo motivo inerente la prescrizione, con assorbimento delle ulteriori censure.
Osserva al riguardo il Collegio che, nemmeno all’esito dell’istruttoria, con cui è stata acquisita copia del ricorso iscritto al n. R.G. -OMISSIS-/2000 del T.A.R. Lazio definito con decreto di perenzione n. -OMISSIS-/2011, è stata dimostrata la riconducibilità del debito all’azienda ricorrente.
Risulta infatti che il predetto ricorso era stato proposto da tale -OMISSIS-, ma non risulta anche che vi sia un collegamento tra quest’ultimo e l’azienda agricola -OMISSIS-.
Da questo punto di vista, allo stato degli atti, la qui gravata intimazione del 11 ottobre 2022 pare essere stato il primo provvedimento con cui Ag.E.A. ha chiesto all’azienda agricola qui ricorrente il pagamento del prelievo latte per l’annata 1998-1999, non potendosi attribuire alla pendenza del giudizio del T.A.R. Lazio n. R.G. -OMISSIS-/2000 l’effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione (sulla produzione di tale duplice effetto in caso di ricorso definito con declaratoria di perenzione cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. -OMISSIS-).
Tale richiesta di pagamento risulta formulata oltre il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. applicabile in materia ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7609; Consiglio di Stato, Sez. III, 7 novembre 2022, n. 9706; Consiglio di Stato, Sez. II, 28 dicembre 20-OMISSIS-, n. -OMISSIS-).
9. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’impugnata intimazione di Ag.E.A. 11 ottobre 2022 prot. AGEA.-OMISSIS-.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della fattispecie.
Avuto riguardo ai possibili profili di responsabilità erariale derivanti dalla parziale decisione del ricorso in accoglimento del motivo sulla prescrizione, la presente sentenza va trasmessa alla Procura Regionale per il Veneto della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’intimazione dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 11 ottobre 2022 prot. AGEA.-OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale per il Veneto della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO