Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1909/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione IV CIVILE
Il G.O.P. dr. Luigi Marino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 1909 dell'anno 2023
TRA
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] e C.F. nata a [...]_1 C.F._2
(Romania) il 23.09.1957, elettivamente domiciliate in None (To), Via Stazione n. 4, presso lo studio del loro difensore dall'Avv. Giuseppe MANGIARDI (C.F. ) – Parti C.F._3
ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato -
ATTORE
E
nata in [...] il [...] e residente in [...] Controparte_2
c.f. elettivamente domiciliata in Torino alla via Frejus 94 presso lo studio C.F._4
dell'avv. Arturo Rainone c.f. ed Avv. Giuseppe Cutolo C.F._5
Pagina 1
(P.IVA: ) Controparte_3 P.IVA_1
- Terza chiamata, contumace-
OGGETTO:
risarcimento del danno
Rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e quindi l'inadempimento della SI.ra
[...]
in proprio ed in qualità di gestore del Caf sito in Torino, Via Cecchi 44, nei confronti CP_2 della SI.ra , per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare la SI.ra CP_1 CP_2 tenuta a corrispondere alla SI.ra , l'importo di € 14.990,00 a titolo di risarcimento CP_1
danno e/o altra veriore somma accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa;
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della SI.ra in proprio ed in qualità di gestore del Caf sito in Torino, Via Cecchi 44, nei Controparte_2 confronti della SI.ra , per i motivi di cui in narrativa e per l'effettdichiarare Parte_1 la SI.ra tenuta a corrispondere alla SI.ra , l'importo di € 12.546,72 CP_2 Parte_1
a titolo di risar-cimento danno e/o altra veriore somma accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa. In via subordinata. - Accertare e dichiarare la responsabilità, anche in solido, della SI.ra e del Caf tutela fiscale Controparte_2 del contribuente s.r.l. e per l'effetto condannarli in solido alla corresponsio-ne a favore della SI.ra
, al pagamento dell'importo di € 14.990,00 a titolo di risarcimento danno e/o altra CP_1
veriore somma accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa, nonché al pagamento nei confronti della SI.ra , Parte_1 dell'importo di € 12.546,72 a titolo di risarcimento danno e/o altra veriore somma accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa. - Condannare, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accertata alcuna responsabilità a carico della SI.ra , il Caf tutela fiscale del contribuente s.r.l., terzo chiamato, al Controparte_2 pagamento a favore della SI.ra , dell'importo di € 14.990,00 a titolo di risarcimento CP_1
danno e/o altra veriore somma accertanda e/o determinanda e/o emer-genda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa, nonché al pagamento in favore della SI.ra Parte_1
, dell'importo di € 12.546,72 a titolo di risarcimento danno e/o altra veriore somma
[...]
Pagina 2 accertanda e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa. -
In ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi di Legge dal dì del dovuto e fino al saldo effettivo sulla somma rivalutata. Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per Legge.” (cfr. memoria parte attrice 183 comma sesto, numero 1)
Per parte convenuta:
“Dichiarare, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della convenuta dal presente giudizio non essendo la titolare della società (caf) che ha emesso l'isee ed inoltrato la domanda essendone solo la dipendente;
rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto.
In via subordinata, in caso di condanna, chiede applicarsi l'art. 1701 co. 1 c.c. ai fini della quantificazione del risarcimento. Il tutto con condanna delle spese di lite con attribuzione” (cfr. comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta).
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18.1.2023, le odierni attrici chiedevano:
“accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e quindi l'inadempimento della SI.ra
[...]
in proprio e in qualità di gestore del caf sito in Torino alla via Cecchi 44, nei confronti CP_2 della SI.ra per i motivi in premessa e per l'effetto dichiarare la SI.ra tenuta a CP_1 CP_2 corrispondere alla SI.ra l'importo di € 14.990,00 a titolo di risarcimento del danno CP_1
e/o altra inferiore somme accertanda/e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa. Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della SI.ra in proprio e nella qualità, nei confronti di , per i motivi di Controparte_2 Parte_1
cui in narrativa e dichiarare la SI.ra tenuta a corrispondere alla SI.- ra CP_2 Parte_1
l'importo di € 12.546,72 a titolo di risarcimento del danno e/o veriore somma
[...]
accertanda/e/o determinanda e/o emergenda in corso di causa e ciò per i titoli di cui in premessa oltre accessori di legge. Spese e competenze di giudizio come per legge”.
Deducevano che: “Nel mese di Aprile 2020, la SInora si rivolgeva al Caf sito in CP_1
Torino, Via Cecchi n. 44 e gestito dalla SI.ra al fine di valutare la proposizione Controparte_2
della domanda di reddito di cittadinanza. A seguito del conferimento incarico da parte della SI.ra e della conseguente valutazione della situazione, la SI.ra richiedeva la CP_1 CP_2
documentazione di tutti i componenti facenti parte del nucleo familiare della SI.ra Il nucleo CP_1 familiare della SI.ra nell'aprile 2020 era composto unicamente dalla SI.ra e CP_1 CP_1
dalla figlia, SI.ra la quale non aveva i requisiti di cittadinanza richiesti Parte_1
dalla legge per poter richiedere il RdC. La SI.ra dopo aver fatto presente la suddetta CP_1
Pagina 3 situazione alla SI.ra ed in particolare il fatto che la SI.ra non risultava essere CP_2 Pt_1
cittadina italiana e che risiedeva in Italia in maniera continuativa solo da 1 anno e mezzo, veniva tranquillizzata dalla SI.ra , la quale riferiva che bisognava aver riguardo solo al reddito del CP_2 nucleo e non ad altre circostanze e che era necessario preliminarmente richiedere l'ISEE. Veniva pertanto effettuato dal cad sulla base del mandato ricevuto dalla SI.ra la dichiarazione CP_1
ISEE (Doc.4). La SI.ra procedeva quindi con la consegna della documentazione e la SI.ra CP_1
decideva arbitrariamente di inviare la domanda di Rdc a nome e per conto della SI.ra , CP_2 Pt_1 in assenza di specifico incarico conferito da quest'ultima. Nel mese di Maggio 2020, veniva recapitata presso la residenza delle odierne attrici la tessera di reddito di cittadinanza intestata alla SI.ra . Le SI.re ed , considerato quanto riportato al punto Parte_1 CP_1 Pt_1
precedente, manifestavano la propria preoccupazione chiedendo nuovamente spiegazioni alla SI.ra , in quanto l'incarico della presentazione della domanda era stato conferito dalla CP_2
SI.ra , la sola in possesso di cittadinanza italiana e dei requisiti necessari per ottenere CP_1 tale beneficio. Nel mese di Maggio e dopo l'arrivo della tessera di Rdc a nome della SI.ra , Pt_1 anche quest'ultima si recava presso il Caf di Via Cecchi per chiedere spiegazioni alla SI.ra , CP_2 ma quest'ultima ribadiva che bisognava aver riguardo solo al reddito complessivo del nucleo familiare, essendo irrilevanti ulteriori circostanze. Per circa 1 anno la SI.ra percepiva gli Pt_1
importi dovuti a titolo di Rdc, essendo stata più volte tranquillizzata sulla regolarità della sua situazione dalla SI.ra . Le preoccupazione delle odierne attrici divenivano concrete quando CP_2 nel mese di Dicembre 2021, si vedevano recapitare una missiva dell'INPS con la quale venivano richieste alla SI.ra , la restituzione di somme pari ad € 12.546,72 indebitamente percepite a Pt_1 titolo di Rdc (Doc.1). Gli importi richiesti dall'INPS alla SI.ra , venivano motivati dalla Pt_1
carenza dei requisiti di cittadinanza richiesti dalla legge per poter usufruire del rdc.
Si costituiva in giudizio , che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e Controparte_2
chiamava in causa il avanzando domanda di essere Controparte_3
garantita e manlevata da quest'ultima.
La SInora ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, chiarendo di essere una mera CP_2
“delegata” dal CAF. Nel merito, ha osservato che: “nessuna responsabilità può essere addebitata alla comparente per avere correttamente adempiuto a quanto richiesto dalle attrici. Inoltre,
l'attività di consulenza ed assistenza svolta dal caf va qualificata quale contratto di mandato e svolto a titolo gratuito con il beneficio di cui all'art. 1710 c.c.”; “Nessuna prova che la SI.ra abbia conferito mandato alla di richiedere il reddito di cittadinanza è stata fornita. CP_1 CP_2
Pertanto si eccepisce la nullità del contratto di mandato tra la e la convenuta mancando la CP_1
forma ab substantiam dello stesso, in forma scritta e specificatamente conferito per la prestazione
Pagina 4 richiesta.”; “Nessun nesso di causalità è stato provato dalle attrici e nessun elemento probatorio a confermare la tesi delle stesse è stato fornito né sotto il profilo del mandato conferito e della prestazione richiesta, né in ordine al quantum richiesto omettendo gli importi maturati e parzialmente ottenuti in pagamento per la mobilità” (cfr. comparsa di costituzione e risposta della
). CP_2
Il Caf, terzo chiamato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La causa è stata istruita a mezzo escussione dei testi e trattenuta in decisione il 02.09.2024 con assegnazione dei termini ex. art. 190 c.p.c.
*****
Sulla eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata da
[...]
CP_2
Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
, poiché la stessa risulta aver svolto attività professionale in favore delle odierne Controparte_2 attrici, nell'ambito del Caf cui queste si sono rivolte. Infatti, nell'attestazione ISEE, prodotta sub documento 4), da parte attrice, in calce si legge: “Firma: ”. Controparte_2
Che la abbia curato il rilascio dell'attestazione ISEE è, inoltre, fatto incontestato. CP_2
La , infatti, nel dare riscontro, a mezzo del proprio difensore, alla diffida inviatale da CP_2
e , ha chiarito “In effetti, le sue clienti si sono rivolte al predetto caf per richiedere Pt_1 CP_1
il reddito di cittadinanza cosa di fatto avvenuta. GI la avrebbe inviato la domanda CP_2
per la predetta prestazione e giammai lo avrebbe fatto arbitrariamente ma sempre e comunque in presenza delle sue clienti. Non corrisponde assolutamente al vero che il caf abbia inviato la domanda di reddito di cittadinanza senza il consenso delle e e paradossale sarebbe CP_1 Pt_1 pensare il contrario avendo le stesse percepito il reddito per ben un anno.” (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Inoltre, nella comparsa di costituzione e risposta della , veniva affermato che: “In CP_2 effetti, dalla lettura dell'isee e della pratica per il reddito di cittadinanza, si riscontra il timbro del Co caf di tutela del contribuente sottoscritto digitalmente dalla convenuta ma come delegata in convenzione con la struttura del caf e non certo in proprio”. (cfr. pagina 3, comparsa di costituzione e risposta).
Ed ancora, nelle memorie istruttorie di parte convenuta: “A tal fine in replica a quanto affermato a pag. 4 della memoria di controparte, si precisa nuovamente che la ha richiesto di Pt_1
inoltrare la domanda di RdC e la estrarre il certificato Isee. La non è tenuta a CP_1 CP_2 verificare le intenzioni e la veridicità delle parti ma solo inoltrare le domande agli enti preposti”
(cfr. memorie di parte convenuta, ex art. 183 comma sesto, n°2)
Pagina 5 La , infine, risulta essere, in maniera incontestata, la “responsabile” del CAF Tutela CP_2
Fiscale (cfr. allegato “estratto contratto di lavoro” alle memorie 183 comma sesto n°2 della parte convenuta).
Nel merito e hanno chiesto nei confronti di il risarcimento Parte_1 CP_1 Controparte_2
dei seguenti danni, patiti a seguito di un suo asserito errore professionale:
➢ € 12.546,72 in favore di per aver dovuto questa restituire all'INPS gli importi Parte_1
indebitamene versati in suo favore per RdC non dovuta;
➢ € 14.990,00 in favore di per non aver questa percepito il RdC che le sarebbe CP_1
spettato
Le attrici hanno imputato alla di aver inoltrato la domanda per la concessione del RdC a CP_2 nome della – che non aveva titolo per ottenerlo – invece che a nome della – che invece Pt_1 CP_1
in quanto residente in Italia da oltre un anno, avrebbe avuto titolo per ottenere il beneficio -.
La domanda non è fondata e non merita accoglimento.
Le odierne attrici non hanno fornito prova della condotta illecita tenuta dalla o dal CP_2
Caf che avrebbe loro cagionato il danno lamentato. In particolare, dall'istruttoria non è emerso che la abbia inoltrato all'INPS la domanda per la concessione del RdC in modo difforme da CP_2
quanto richiesto dalle odierne attrici, ma piuttosto che la domanda sia stata inoltrata in favore della
, su espressa richiesta di quest'ultima. Ed infatti Pt_1
dai documenti risulta che
➢ L'ISEE (cfr. doc. 4), necessario per accedere alla concessione del RdC, è stato fatto dalla SInora (che risulta “D” dichiarante). CP_1
Non vi è, in atti, alcun modulo firmato da una dalle attrici e relativo alla richiesta del reddito di cittadinanza e nemmeno risulta essere stato prodotto un conferimento di incarico o mandato con la medesima finalità.
Dalle prove testimoniali è emerso quanto segue:
❖ Il teste – consulente tributario dello studio - , all'udienza del 3.6.2024, ha Testimone_1
riferito: “capo 6): no, la SInora non si era rivolta alla , ma al figlio CP_2 Persona_1
Io ero presente quanto la SInor si è rivolta al figlio della , ricordo che era il Pt_1 CP_2
Cont periodo delle chiusure per il COVID. Si sono incontrati nell'ufficio del in Via Cecchi,
Torino. Io ero al Caf, ma non lavoro per il CAF, sono un consulente tributario, verifico, su richiesta, le pratiche tributarie, tipo 730 o contratti di locazione. capo 7): ricordo che ha più volte ripetuto quali fossero i requisiti necessari e la SInora diceva Tes_1 Pt_1
sempre di sì. Tra i requisiti richiesti, anche quello della permanenza in Italia per 10 anni, è
Pagina 6 stato ripetuto da ”. Tes_1
❖ il teste alla medesima udienza, dichiarava: “capo 6) : ricordo che Testimone_2 mia madre, ha estratto l'isee sul nome della madre di , . Controparte_2 Pt_1 CP_1
è venuta da noi per chiedere il reddito di cittadinanza. Questa pratica l'ho curata io. Pt_1
La ha detto di avere tutti i requisiti per farlo. ADR: la mi ha anche consegnato la Pt_1 Pt_1
documentazione. Il modello Isee lo aveva fatto mia madre inserendo il nominativo della madre di capo 10): no, la SInora non ha mai chiesto di inoltrare la domanda Pt_1 CP_4
di reddito di cittadinanza. È venuta la figlia, non la madre. ha detto che la domanda si Pt_1
doveva inoltrare per lei. non ha prodotto alcun documento perché è venuta la figlia a CP_1 ritirare tutto ed a fare la pratica del reddito di cittadinanza”.
❖ il teste all'udienza del 7.5.2024, ha dichiarato “Capo 3- è vero, sono andato Testimone_3
con lei perché mi aveva detto che le era arrivata questa lettera e voleva capire come risolvere il problema. È questa la lettera che mi ha mostrato e che abbiamo portato al CAF;
Capo 5-6-8-9 disse che sua madre aveva dato incarico di richiedere il reddito Pt_1
cittadinanza a suo nome e che non aveva mai dato il mandato per chiederlo per se. Facendo parte del nucleo familiare, aveva ovviamente dato i suoi dati. Capo 10 – è vero la CP_2 confermò che l'incarico che le era stato dato era di chiedere il reddito di cittadinanza per la madre, SI.ra . CP_1
La deposizione di quest'ultimo teste, di contenuto diverso rispetto a quelle rese dai primi due testi, è tuttavia una deposizione de relato, di quanto cioè raccontatogli dalla , poiché il teste Pt_1
non era presente presso il CAF, al momento in cui venne richiesto di inoltrare la pratica.
Dall'istruttoria, inoltre, è emerso che materialmente la domanda di RdC sarebbe stata raccolta ed inserita dal figlio della , che lavorava presso il patronato di cui, essa , era CP_2 Per_1 CP_2
responsabile.
Si deve concludere che le attrici non hanno assolto all'onere che su di esse incombeva di provare che:
▪ La voleva fare domanda per accedere al RdC: non vi è alcun documento sottoscritto CP_1
dalla stessa che comprovi la circostanza;
Pt_
▪ La al contrario non aveva mai chiesto di accedere al beneficio: in senso contrario depongono le prove testimoniali sopra riportate;
▪ Il Caf o la abbiano tenuto una condotta negligente o ingannevole nella gestione della CP_2
pratica loro affidata.
La domanda di RdC, in ogni caso, non è stata prodotta dalla parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere.
Pagina 7 Onere delle attrici, inoltre, era quello di allegare l'esistenza ed il contenuto del contratto/mandato/incarico della che nella prospettazione attorea sarebbe intervenuto con il CP_1
CAF o con la , diretto alla presentazione di una domanda di RdC a suo nome. Tale onere, alla CP_2
luce degli atti prodotti e delle testimonianze raccolte, non è stato assolto.
Dalle prove orali raccolte, di contro, è emerso che la domanda di RdC sia stata avanzata dalla e non dalla Pt_1 CP_1
Non è stata, infine, allegata la prova di una condotta negligente o ingannevole del CAF o della nella gestione della pratica affidata loro dalla (RdC) o dalla (Attestazione ISEE). CP_2 Pt_1 CP_1
Pt_ Vale la pena osservare, in ogni caso, quanto ai danni asseritamente patiti dalla , che il richiedente il RdC che presenta l'istanza è tenuto a sottoscriverla, non potendo certo la stessa essere presentata autonomamente da un soggetto terzo, per quanto professionista incaricato.
Ne consegue che sottoscrivendo la domanda, il richiedente, tenuto a leggere quanto in essa contenuto, faccia proprie le dichiarazioni sottoscritte, comprensive delle attestazioni riguardanti i requisiti richiesti dalla legge per accedere al beneficio. Sotto questo profilo quindi la è Pt_1
responsabile in proprio per aver percepito indebitamente il RdC, evidentemente sottoscrivendo dichiarazioni non veritiere.
Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del disputatum e in base ai parametri tra il minimo e il medio di cui al D. M. n. 147/2022, considerata la semplicità della controversia e, così:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 903,00
Fase decisionale, valore medio:€ 1.453,00.
Per complessivi: € 3.809,00.
Oltre rimborso spese forfettario al 15%, CPA ed Iva se dovuta e documentata.
PQM
Il Tribunale di Torino, nella persona del G.O.P., dr. Luigi Marino, definitivamente statuendo sulla domanda proposta da e contro e Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, Controparte_3
respinge la domanda
Condanna e al pagamento delle spese in favore di Parte_1 CP_1 [...]
che liquida in complessivi Euro 3.809,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, CP_2
Pagina 8 CPA ed IVA (se dovuta e documentata) come per Legge, con attribuzione e distrazione all'Avv.
Arturo Rainone, come richiesta in atti.
Così deciso in Torino il giorno 9.1.2024 Il G.O.P.
Dott. Luigi Marino
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