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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/04/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. R.G. 1458/2025 promosso da:
), con il patrocinio dell'avv. FILIBERTI MARIA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA,
e
( , con il patrocinio dell'avv. BARDELLI CHIARA, Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
§
pagina 1 di 11
“2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Persona_1
insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocazione preferenziale del figlio presso la madre ove con ella ha ed avrà residenza nella abitazione consistente nella ex casa coniugale sita in Carpi (MO), Via Grazia Deledda n. 7;
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo quanto di legge. In particolare per le decisioni di maggior interesse riguardanti il figlio minore ( a titolo esemplificativo quelle attinenti alla salute, all'istruzione e all'educazione ecc. ) i genitori assumeranno le proprie scelte di comune accordo, seguendo le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni di Persona_1
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, per ovvie ragioni pratiche, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei momenti in cui il figlio minore resterà con ciascuno di loro.
4) Il padre resterà e terrà con sé il figlio minor compatibilmente con gli impegni Persona_1
del figlio medesimo e nel rispetto della volontà di quest'ultimo alle condizioni così di seguito specificate:
- Un week end alternato dal venerdì dopo la scuola ( 16.30) al lunedì mattina quando lo porterà a scuola;
-il lunedì dalle 16.30 (dall'uscita di scuola) alle 19.00, quando, dopo cena, lo riporterà
dalla mamma;
-il mercoledì dalle 16. 30 sino al mattino del giovedì quando porterà Per_1
scuola ;
[...]
pagina 2 di 11 -il giovedì dalle 16.30 alle 19.00, quando , dopo cena, lo riporterà dalla mamma. Qualora nelle giornate indicat sia malato e abbia la febbre, il piccolo resterà presso la casa ove si Persona_1
trova, fatto salvo diverso accordo tra i genitori e fatta salva la possibilità di concordare tra i genitori il recupero delle giornate eventualmente perse.
Qualora nelle giornate di pertinenza del papà incorrano festività il sig potrà andare Parte_1
a prendere il piccolo a casa della madre e restare con lui secondo le statuizioni sopra Per_1
delineate.
Ovviamente potrà dormire presso il padre e restare con il padre in tutti gli altri Persona_1
eventuali momenti in cui egli lo desideri, previo avviso alla madre e fatti salvi gli impegni scolastici e gli impegni lavorativi del papà.
-Sette giorni a Natale con il giorno di Natale e Ultimo dell'anno ad anni alterni, tre giorni per
Pasqua con il giorno di Pasqua ad anni alterni, quindici giorni consecutivi per le vacanze estive in base a quando i genitori avranno le ferie di anno in anno con il compleanno di ( 16 Per_1
agosto ) ad anni alterni. I genitori hanno ed avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente l'indirizzo, il luogo di villeggiatura nonché il recapito telefonico entro il 30/05 di ogni anno.
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento ordinario del figlio la somma di euro 300,00 mensili, aggiornato ISTAT anno in anno. La corresponsione di detta somma verrà eseguita entro e non oltre il 15 di ogni mese a partire dal marzo 2019 a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi sulle coordinate già
comunicate. Resta obbligo del papà di munirsi il corredo di vestiti, giochi e ogni bene di stretta necessità nonché di ogni alimento necessario per la crescita di anche presso la Persona_1
propria abitazione.
pagina 3 di 11 6) Il Sig. contribuirà al 50% delle spese straordinarie per il figlio minore ove per Parte_1
esse si intendono quelle indicate e di seguito riportate del protocollo del Tribunale di Modena.
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
e) gite scolastiche con pernottamento
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e relative attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanze. I genitori dichiarano che provvederanno a documentare le spese per le quali vi sia la richiesta di rimborso e il pagamento verrà eseguito entro 10 giorni dalla domanda.
In difetto, il genitore che avrà anticipato la spesa non avrà diritto di ripetizione nei confronti dell'altro genitore.
pagina 4 di 11 7) Le detrazioni fiscali per le spese di sono ripartite al 50% ciascuno secondo la Persona_1
normativa fiscale vigente.
8) Gli assegni familiari restano in capo al 100% alla sig.ra e a tal fine il sig. Parte_2 [...]
autorizza ed accetta sin da ora tale istanza. Pt_1
9) In merito alla casa coniugale le parti danno atto che l'immobile ivi indicato sito in Carpi (MO),
Via Grazia Deledda n. 7 e ove hanno risieduto in costanza di matrimonio, il tutto riportato al
NCEU del comune di Carpi al fg. 35 , map. 319 sub. 36, Via Grazia Deledda n. 7 , piano 4, vat.
A/2, cl.2 , vani 5,5, rc 511,29 euro nonché il map. 319 sub 3 , via Grazia Deledda n. 7, piano T,
cat C/6, mq 19, rc 86,35 euro è ancora ad oggi in comproprietà indivisa al 50% .
10) La quota del 50 % di tale immobile in proprietà alla sig.ra verrà trasferita, al Parte_2
corrispettivo corrispondente all'accollo del residuo saldo del mutuo oggi in essere, al Sig.
[...]
entro il termine di 3 mesi a decorrere dalla data di emissione della sentenza di divorzio Pt_1
con spese notarili a carico della parte acquirente. Contestualmente il Sig. concederà in Per_1
favore della sig.r il diritto di abitazione della suddetta casa familiare alle condizioni Parte_2
sotto disciplinate (con eventuali oneri di trascrizione a carico della sig.r ). Parte_2
11) La Sig.ra avrà il diritto di abitare la casa coniugale sita in Fossoli , Via Grazia Parte_2
Deledda n.7 unitamente alle relative pertinenze per un periodo di 30 anni decorrente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale tra i coniugi ovvero dal 13/05/2014. Durante
il periodo in cui la Sig.ra abiterà l'immobile de quo, insieme al figlio , Parte_2 Per_1
saranno a suo carico tutte le spese e gli oneri di conduzione e di godimento della citata porzione immobiliare, ivi ricomprendendo tasse ed imposte connesse al diritto di abitazione medesimo,
fatte salve le tasse e le imposte e le spese straordinarie spettanti al proprietario a partire dalla data del rogito che verrà fissata entro 3 mesi, che saranno ad esclusivo carico del sig La Parte_1
pagina 5 di 11 parti, all'uopo, convenzionalmente aderiscono alla ripartizione tra le spese ordinarie e quelle straordinarie riportate nella “tabella oneri accessori ripartizione tra locatore e conduttore”
pubblicate sul sito web del S.U.N.I.A., impegnandosi la Sig.r a sostenere a proprio Parte_2
carico le spese ivi definite di competenza del “Conduttore” ed impegnandosi il sig. a Per_1
sostenere interamente a proprio carico le spese ivi definite di competenza del “Locatore”.
Le spese in carico al locatore, se non necessarie, urgenti ed improrogabili dovranno comunque essere concordate tempestivamente tra le parti. La sig.ra avrà premura di tenere Parte_2
informato il Sig ullo stato della casa familiare e su eventuali problematiche riscontrate con Per_1
riguardo alle spese straordinarie cui provvedere;
quest'ultimo si impegna a farvi fronte con sollecitudine secondo quanto sopra previsto e, in caso di interventi da effettuare con urgenza,
relativamente alle spese straordinarie, la sig.r si impegna a comunicare detti interventi al Pt_2
sig he vi provvederà tempestivamente a mezzo propri tecnici di fiducia. Per_1
12) Al rilascio della casa coniugale, la Sig.r libererà l'immobile sito in Carpi (MO), Parte_2
Via Deledda n. 7 rendendolo libero da persone e/o cose al Sig. e dovrà inoltre Parte_1
provvedere a cancellare entro un mese a propria cure e spese la trascrizione del diritto di abitazione sopra l'immobile (se effettuato) nonché a dare, ora per allora, il proprio assenso a trasferire la formale intestazione delle utenze della porzione in parola in capo ai legittimi proprietari.
13) Il sig. contestualmente al trasferimento in piena proprietà a proprio favore del Parte_1
cespite immobiliare sopra descritto, ai sensi dell'art. 1273 c.c. si obbliga ad accollarsi l'intero residuo pagamento del mutuo ipotecario contratto congiuntamente dai Sigg.r con Per_1 Pt_2
atto notarile a ministero Notaio dott.ss repertorio n. 29406/9436 stipulato in data Persona_2
21/05/2004 con il Credito Emiliano S.p.a., manlevando la sig.ra da ogni eventuale Parte_2
pagina 6 di 11 domanda di corresponsione delle rate e/o spese bancarie e/o interessi bancari eventualmente domandatile da parte della Banca mutuante.
14) Gli arredi presenti nella casa sita in Carpi (MO), Via Grazia Deledda n. 7 sono e restano di proprietà della sig.ra in quando da ella acquistati con denaro proprio. Al termine Parte_2
del diritto di abitazione concesso in suo favore, la sig.ra porterà con sé gli arredi di Parte_2
casa.
15) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non prevedere quindi alcun assegno di mantenimento divorzile”.
Con ricorso del 9/04/2025 le parti hanno dato atto che negli ultimi tempi sono intervenuti giustificati motivi che rendono necessaria la modifica delle predette condizioni di divorzio. I
ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni della suddetta sentenza, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“1. il figlio minor rimane affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso il padre;
2. la sig.r potrà tenere con sé il figlio, un weekend alternato dal venerdì pomeriggio ore Pt_2
18.30 al lunedì mattina ed un pomeriggio infrasettimanale individuato nella giornata del mercoledì dalle ore 18.30, cena e notte compresa;
3. a fronte delle intervenute modifiche le parti concordano che a decorrere dal mese di Gennaio
2025 il contributo al mantenimento previsto in capo al padre non sarà più dovuto;
4. i genitori concordano che l'assegno unico vada per intero alla madre la quale contribuirà al mantenimento del figlio versando al padre la somma di Euro 233,00 mensili mediante bonifico bancario entro il giorno 22 di ogni mese;
pagina 7 di 11 5. alla scadenza dell'assegno unico, salve mutate esigenze, le parti concordano sin da ora che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio durante i tempi di permanenza dello stesso presso di loro;
6. i genitori provvederanno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la crescita del figlio, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di
Modena;
7. per quanto riguarda l'immobile sito in Carpi (MO), in Via Grazia Deledda n. 7, ex casa coniugale, residenza e dimora del minore, abitato dalla sig.r in forza del concesso diritto Pt_2
di abitazione, le parti comproprietarie al 50% ciascuna convengono di procedere alla vendita dello stesso, saldando con il ricavato il residuo del mutuo acceso presso banca Credem relativo al predetto immobile e dividendo in parti uguali la rimante somma derivate dalla vendita;
8. gli arredi presenti nella casa sita in Carpi (MO) via Deledda n. 7, abitata dalla sig.r Pt_2
sono e restano di proprietà della stessa la quale alla vendita dell'immobile porterà con sé i predetti arredi;
9. il sig alla vendita dell'immobile in comproprietà, corrisponderà alla sig.r la Per_1 Pt_2
somma di Euro 2.451,00 – o quella maggiore o minore che risulterà dal conguaglio dell'amministratore - quale rimborso per spese straordinarie dalla stessa anticipate per il rifacimento del tetto dell'abitazione sita in Carpi (MO) via Deledda n. 7 (salvo che le parti congiuntamente non prendano differenti accordi con il futuro acquirente dell'immobile)
10. le parti dichiarano, con particolare riferimento all'adeguamento Istat ed ai pregressi pagamenti per il mantenimento del figlio minore di essere entrambe integralmente soddisfatte e nulla avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per tali titoli o ragioni;
pagina 8 di 11 11. ferme tutte le pattuizioni della sentenza n. 398/2019 del 28/02/2019 emessa dal Tribunale di
Modena, in particolare restano ferme le pattuizioni previste per quanto concerne vacanze natalizie, vacanze pasquali, e vacanze estive”.
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni e dell'interesse del figlio.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 398/2019 pubblicata in data
20/03/2019 nell'ambito del procedimento RG n. 169/2019 del Tribunale di Modena dispone su richiesta congiunta delle parti che:
“1. il figlio minor rimane affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1
presso il padre;
2. la sig.r potrà tenere con sé il figlio, un weekend alternato dal venerdì pomeriggio ore Pt_2
18.30 al lunedì mattina ed un pomeriggio infrasettimanale individuato nella giornata del mercoledì dalle ore 18.30, cena e notte compresa;
3. a fronte delle intervenute modifiche le parti concordano che a decorrere dal mese di Gennaio
pagina 9 di 11 4. i genitori concordano che l'assegno unico vada per intero alla madre la quale contribuirà al mantenimento del figlio versando al padre la somma di Euro 233,00 mensili mediante bonifico bancario entro il giorno 22 di ogni mese;
5. alla scadenza dell'assegno unico, salve mutate esigenze, le parti concordano sin da ora che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio durante i tempi di permanenza dello stesso presso di loro;
6. i genitori provvederanno a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per la crescita del figlio, da individuarsi secondo il protocollo in uso al Tribunale di
Modena;
7. per quanto riguarda l'immobile sito in Carpi (MO), in Via Grazia Deledda n. 7, ex casa coniugale, residenza e dimora del minore, abitato dalla sig.r in forza del concesso diritto Pt_2
di abitazione, le parti comproprietarie al 50% ciascuna convengono di procedere alla vendita dello stesso, saldando con il ricavato il residuo del mutuo acceso presso banca Credem relativo al predetto immobile e dividendo in parti uguali la rimante somma derivate dalla vendita;
8. gli arredi presenti nella casa sita in Carpi (MO) via Deledda n. 7, abitata dalla sig.r Pt_2
sono e restano di proprietà della stessa la quale alla vendita dell'immobile porterà con sé i predetti arredi;
9. il sig alla vendita dell'immobile in comproprietà, corrisponderà alla sig.r la Per_1 Pt_2
somma di Euro 2.451,00 – o quella maggiore o minore che risulterà dal conguaglio dell'amministratore - quale rimborso per spese straordinarie dalla stessa anticipate per il rifacimento del tetto dell'abitazione sita in Carpi (MO) via Deledda n. 7 (salvo che le parti congiuntamente non prendano differenti accordi con il futuro acquirente dell'immobile)
pagina 10 di 11 10. le parti dichiarano, con particolare riferimento all'adeguamento Istat ed ai pregressi pagamenti per il mantenimento del figlio minore di essere entrambe integralmente soddisfatte e nulla avere a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per tali titoli o ragioni;
11. ferme tutte le pattuizioni della sentenza n. 398/2019 del 28/02/2019 emessa dal Tribunale di
Modena, in particolare restano ferme le pattuizioni previste per quanto concerne vacanze natalizie, vacanze pasquali, e vacanze estive”.
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 15/04/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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2025 il contributo al mantenimento previsto in capo al padre non sarà più dovuto;