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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3459/2023 R.G. sul ricorso depositato il 13/07/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei CP_1 crediti (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) Controparte_2
e nei confronti di , Controparte_3
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara annullato il debito di cui all'avviso di addebito39420140004520076000 e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nella parte ad esso relativa.
Accoglie la domanda per quanto in motivazione e dichiara prescritta la contribuzione di cui agli avviso di addebito contestati 394 2013 0001279047 000 , 394 2013 0003325552 000 e 394 2014
0003363745 000 e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte ad essi relativa.
Nulla da provvedere verso la per rinuncia alla domanda CP_2
Dichiara improcedibile la domanda verso l' e nulla per le spese . CP_4
CP_ Compensa un terzo le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 2400,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: 1 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094
76 2022 00000280 000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi Modello DM 10
e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012 e 2013, contributi Modello DM 10/V e correlate somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni 2012, entrambi gestione datore di lavoro aziende , in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On.
Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito e contestuali ruoli esattoriale in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva che:
oggetto del presente giudizio è la richiesta di annullamento parziale del carico contributivo previdenziale portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2022
00000280 000 notificata il 16.05.2023e dai sottesi avvisi di addebito per il quale viene espressamente delimitata la richiesta giudiziale:
- N. 394 2013 0001279047 000;
- N. 394 2013 0003325552 000;
- N. 394 2014 0003363745 000;
- N. 394 2014 0004520076 000, con cui l' (subentrata a titolo Controparte_3
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi ed anche processuali di Equitalia Servizi di
Riscossione Spa e di Equitalia Spa), ha in carico l'importo complessivo di €uro 36.487,76 (somma risultante dall'importo degli avvisi di addebito ed oggetto delimitato di domanda giudiziale) che la
Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Parte_1 CP_1
Reggio Calabria a titolo di contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni
2012 e 2013, contributi Modello DM 10/V e correlate somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni 2012, entrambi gestione datore di lavoro aziende.
2 Si costituiva l' contestando la domanda di parte ricorrente e deduceva che: CP_1
gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono i seguenti:
• 39420130001279047000 – periodi 7-8-9/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 24.04.2013 – credito non ceduto
• 39420130003325552000 – periodo 11/2012 (dm insoluto) – avviso notificato il 11.02.2014 – credito non ceduto
• 39420140003363745000 – periodi 5-7-8-9-10-11/2013 (dm insoluti) – avviso notificato il
29.12.2014 – credito non ceduto
• 39420140004520076000 – periodi 7-8-9-1012/2012 (regolarizzazione spontanea) – avviso notificato il 17.02.2015 – credito non ceduto;
tale credito è stato oggetto di stralcio ex L. 197/22.
L' non si costituiva ma la stessa parte ricorrente dà atto della rinuncia alla chiamata in CP_4
giudizio .
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente accolta .
LEGITTIMAZIONE Controparte_5
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
Il ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della CP_2
[...]
Parte ricorrente però ha dichiarato di rinunciare alla domanda verso la per cui va preso atto CP_2
e nulla da provvedere .
STRALCIO
L' costituendosi ha comunicato che l'ava 39420140004520076000 è stralciato ex lege n. 197 CP_1
del 2022.
Parte ricorrente nulla obietta
Pertanto va preso atto dell'annullamento ex lege con gli effetti sulla CPI impugnata
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo l'ente creditore (Cass 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio
3 secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Parte ricorrente non contesta la notifica degli avvisi di addebito
E dunque resta da valutare i seguenti avvisi :
1) 394 2013 0001279047 000 notificato il 24.04.2013 afferente contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro aziende,
2) 394 2013 0003325552 000 notificato il 11.02.2014 afferente contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro aziende,
3) 394 2014 0003363745 000 notificato il 29.12.2014 afferente contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2013, gestione datore di lavoro aziende,
CP_
Quanto agli atti interruttivi l' non dimostra che l'avi notificata il 7.12.2016 riguardi gli avvisi di addebito in questione .
Quanto poi alla AVI n. 09420209002641066000 che sarebbe stata notificata in data 27/02/2020, non risulta prova della notifica nel 2020.
CP_ Quanto notificazione di atto esattoriale N. 094 97 2016 01162402 000 non dimostra l' che si riferisca agli avvisi di addebito qui in esame .
Resta ininfluente l'esame dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21.
4 In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
CP_ Quanto ai termini eccepiti dall' “per effetto dei decreti emergenziali conseguenti al diffondersi della pandemia Covid-19, l'attività di riscossione ha subito stringenti limitazioni o, più propriamente, è stata inibita per tutto il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021. Infatti,
l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente (ultima modifica per effetto del DL n
99/2021), ha stabilito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” va detto che in questione non vi sono entrate in scadenza nel periodo 8.3.2020 e 31.8. 2021 per cui la detta normativa emergenziale non era comunque applicabile alle pretese qui in discussione .
La pretesa contributiva è dunque prescritta per i tre avvisi di addebito in esame
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_ Spese del giudizio compensate parzialmente verso l' perchè la non era legittimata CP_2
CP_ passiva e nel resto poste a carico della parte resistente per la soccombenza e prevalente
CP_ fondatezza della domanda ( l comunque ha negato la prescrizione ) e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3459/2023 R.G. sul ricorso depositato il 13/07/2023 proposto da (difesa dall'avv. Giovanni Taccone) Parte_1
nei confronti di in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei CP_1 crediti (difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) Controparte_2
e nei confronti di , Controparte_3
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; CP_ che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“Dichiara annullato il debito di cui all'avviso di addebito39420140004520076000 e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta nella parte ad esso relativa.
Accoglie la domanda per quanto in motivazione e dichiara prescritta la contribuzione di cui agli avviso di addebito contestati 394 2013 0001279047 000 , 394 2013 0003325552 000 e 394 2014
0003363745 000 e annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nella parte ad essi relativa.
Nulla da provvedere verso la per rinuncia alla domanda CP_2
Dichiara improcedibile la domanda verso l' e nulla per le spese . CP_4
CP_ Compensa un terzo le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 2400,00 Euro per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: 1 1) Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094
76 2022 00000280 000 e portato dai sottesi avvisi di addebito elencati dettagliatamente nel ricorso ed oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
2) Ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla ricorrente per contributi Modello DM 10
e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012 e 2013, contributi Modello DM 10/V e correlate somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni 2012, entrambi gestione datore di lavoro aziende , in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On.
Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
3) Dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito e contestuali ruoli esattoriale in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
4) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva che:
oggetto del presente giudizio è la richiesta di annullamento parziale del carico contributivo previdenziale portato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 094 76 2022
00000280 000 notificata il 16.05.2023e dai sottesi avvisi di addebito per il quale viene espressamente delimitata la richiesta giudiziale:
- N. 394 2013 0001279047 000;
- N. 394 2013 0003325552 000;
- N. 394 2014 0003363745 000;
- N. 394 2014 0004520076 000, con cui l' (subentrata a titolo Controparte_3
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi ed anche processuali di Equitalia Servizi di
Riscossione Spa e di Equitalia Spa), ha in carico l'importo complessivo di €uro 36.487,76 (somma risultante dall'importo degli avvisi di addebito ed oggetto delimitato di domanda giudiziale) che la
Sig.ra sarebbe tenuta a corrispondere in favore dell' , sede di Parte_1 CP_1
Reggio Calabria a titolo di contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni
2012 e 2013, contributi Modello DM 10/V e correlate somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni 2012, entrambi gestione datore di lavoro aziende.
2 Si costituiva l' contestando la domanda di parte ricorrente e deduceva che: CP_1
gli avvisi di addebito oggetto del presente procedimento sono i seguenti:
• 39420130001279047000 – periodi 7-8-9/2012 (dm insoluti) – avviso notificato il 24.04.2013 – credito non ceduto
• 39420130003325552000 – periodo 11/2012 (dm insoluto) – avviso notificato il 11.02.2014 – credito non ceduto
• 39420140003363745000 – periodi 5-7-8-9-10-11/2013 (dm insoluti) – avviso notificato il
29.12.2014 – credito non ceduto
• 39420140004520076000 – periodi 7-8-9-1012/2012 (regolarizzazione spontanea) – avviso notificato il 17.02.2015 – credito non ceduto;
tale credito è stato oggetto di stralcio ex L. 197/22.
L' non si costituiva ma la stessa parte ricorrente dà atto della rinuncia alla chiamata in CP_4
giudizio .
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è parzialmente accolta .
LEGITTIMAZIONE Controparte_5
CP_ In ordine alla legittimazione passiva, l' ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione
Il ricorrente non offre elementi concreti a sostegno della legittimazione passiva anche della CP_2
[...]
Parte ricorrente però ha dichiarato di rinunciare alla domanda verso la per cui va preso atto CP_2
e nulla da provvedere .
STRALCIO
L' costituendosi ha comunicato che l'ava 39420140004520076000 è stralciato ex lege n. 197 CP_1
del 2022.
Parte ricorrente nulla obietta
Pertanto va preso atto dell'annullamento ex lege con gli effetti sulla CPI impugnata
PRESCRIZIONE
Il motivo vede legittimato passivo l'ente creditore (Cass 7514/2022)
In ordine alla prescrizione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del
17/11/2016 con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio
3 secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Nessun effetto novativo può trarsi dalla disciplina prevista dal DPR 602/1973 né dall''articolo 20 comma 6 del D.Lgs. 112/1999— nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito «a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale» -( in termini già
CASS ordinanze del 4.12.2018 nr. 31352 e 6.12.2018 nr. 31658, nonché 6888, 10025,
10595,10796,10797 del 2019 e. Sez. 6 Num. 25207 Anno 2019).
Neppure dall'art 1, comma 197, della legge nr. 145 del 2018 può trarsi argomento diverso alle conclusioni sopra riportate (in termini Cass n. 1826 del 2000 e 23052/20).
Ne discende la valenza nel caso di specie del termine quinquennale di prescrizione.
Parte ricorrente non contesta la notifica degli avvisi di addebito
E dunque resta da valutare i seguenti avvisi :
1) 394 2013 0001279047 000 notificato il 24.04.2013 afferente contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro aziende,
2) 394 2013 0003325552 000 notificato il 11.02.2014 afferente contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2012, gestione datore di lavoro aziende,
3) 394 2014 0003363745 000 notificato il 29.12.2014 afferente contributi Modello DM 10 e correlate somme aggiuntive per gli anni 2013, gestione datore di lavoro aziende,
CP_
Quanto agli atti interruttivi l' non dimostra che l'avi notificata il 7.12.2016 riguardi gli avvisi di addebito in questione .
Quanto poi alla AVI n. 09420209002641066000 che sarebbe stata notificata in data 27/02/2020, non risulta prova della notifica nel 2020.
CP_ Quanto notificazione di atto esattoriale N. 094 97 2016 01162402 000 non dimostra l' che si riferisca agli avvisi di addebito qui in esame .
Resta ininfluente l'esame dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21.
4 In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
(129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
CP_ Quanto ai termini eccepiti dall' “per effetto dei decreti emergenziali conseguenti al diffondersi della pandemia Covid-19, l'attività di riscossione ha subito stringenti limitazioni o, più propriamente, è stata inibita per tutto il periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.8.2021. Infatti,
l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente (ultima modifica per effetto del DL n
99/2021), ha stabilito che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.” va detto che in questione non vi sono entrate in scadenza nel periodo 8.3.2020 e 31.8. 2021 per cui la detta normativa emergenziale non era comunque applicabile alle pretese qui in discussione .
La pretesa contributiva è dunque prescritta per i tre avvisi di addebito in esame
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_ Spese del giudizio compensate parzialmente verso l' perchè la non era legittimata CP_2
CP_ passiva e nel resto poste a carico della parte resistente per la soccombenza e prevalente
CP_ fondatezza della domanda ( l comunque ha negato la prescrizione ) e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali
Reggio Calabria, 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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