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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/02/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, all'esito delle note per la trattazione scritta depositate soltanto dall' il 12 Pt_1
Febbraio 2024, ex art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16 Febbraio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 3372 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa da il IG , nato il [...] a [...] e ivi Parte_2
residente, nella Contrada Sopracanale n. 18, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Raffadali (AG), nella via Annunziata n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pedalino, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445bis c.p.c., depositato il 19/12/2022,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, presso l'Avvocatura dell'ente sita nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti in Notar di Roma, Persona_1
allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 19 Dicembre 2022 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
il IG , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_2
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per
il cui tramite chiedeva il riconoscimento di una invalidità civile pari, o superiore al 67% per usufruire dei benefici previsti per legge e, in particolare, di quello disciplinato dall'art. 21 della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 2 Febbraio 2023 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In seno a tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del presente giudizio veniva disposta C.T.U. medico-legale. Indi, in data odierna,
in esito al deposito telematico a opera soltanto dell'ente resistente di note per la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., contenenti le loro conclusioni,
la causa viene decisa dal Giudice Onorario designato alla sua trattazione con adozione della presente sentenza.
Nel merito il ricorso introduttivo della vertenza processuale che ci occupa non è
giuridicamente legittimo e fondato. Sicché, deve essere rigettato per quanto di ragione.
Invero, l'art. 21 della legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 recita, testualmente: “La persona
handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili” (I comma).
“I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda” (II comma).
Nella fattispecie in esame il requisito sanitario del possesso di una invalidità superiore ai due terzi richiesto dalla norma appena riportata non risulta soddisfatto.
A ben guardare, il consulente tecnico d'ufficio Dott. nominato nel presente Persona_2 giudizio, all'esito di un'indagine esaustiva condotta sulla documentazione sanitaria in atti e sulla scorta dell'esame clinico del ricorrente, è motivatamente pervenuto a una dirimente conclusione. Segnatamente che, la percentuale di invalidità civile correlata alle patologie da cui
è affetto il IG è pari al 63% (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). Quindi, Parte_2
2 manca il requisito sanitario per accedere ai benefici pretesi dal ricorrente, precipuamente, a quelli disciplinati dall'art. 21 della legge n. 104/1992.
Tale conclusione, coerente con gli esiti dell'indagine medico-legale compiuta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, appare incensurabile sul piano metodologico e convincente. Da ciò discende la conferma degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e, conseguentemente, il rigetto del ricorso che ha incoato la vertenza processuale che ci occupa.
Il IG , soccombente, non avendo prodotto in entrambe le fasi la Parte_2 dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, deve essere condannato al pagamento a favore dell' delle spese processuali sia del presente giudizio, che del procedimento di Pt_1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come liquidate nella parte dispositiva.
Infine, vanno poste definitivamente a carico del ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio predisposta tanto durante il presente giudizio;
quanto nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso proposto dal IG
; Parte_2
- condanna, per le argomentazioni sopra illustrate, il ricorrente a rifondere all' le spese Pt_1
del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- infine, pone definitivamente a carico del IG le spese sia della Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio depositata nel presente giudizio, che di quella depositata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separati decreti.
Così deciso ad Agrigento in data 16 Febbraio 2024.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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