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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 379/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 379/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAMMARRO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALBA Controparte_1 C.F._2 LUCA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA',125 87075 TREBISACCE, presso il difensore avv. D'ALBA LUCA
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contratto mutuo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.02.24 ritualmente notificato, Il sig. citava in Parte_1 giudizio il sig. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più̀ utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.357,52, di cui € 9.700,00 a titolo di capitale ed € 657,52 a titolo di interesse legale e per gli effetti condanni lo stesso alla restituzione del debito per il medesimo importo o di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa;
- Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le pagina 1 di 5 eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cap e rimborso delle spese forfettarie da devolversi in favore dello Stato essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”
Deduceva l'istante di aver prestato la somma predetta a , il quale non Controparte_1
aveva provveduto a restituirla, ma di non essere in possesso dei titoli e delle scritture private giustificative del suo assunto, in quanto confiscati nell'ambito del giudizio penale.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito.
Rassegnava le seguenti conclusioni: Si accerti e si dichiari che nulla è dovuto all'attore da parte del convenuto per le motivazioni esposte in narrativa, anche in ragione della compensazione del credito risarcitorio vantato dal In subordine, sia ridotto CP_1
l'ammontare della somma eventualmente dovuta in ragione di quanto effettivamente dimostrato nel corso del giudizio. Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, da distrarsi
All'udienza del 10.03.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sulla pretesa creditoria dell'istante
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, ritiene questo Giudice di condividere il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo cui per ottenere la restituzione delle somme, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. 27372/2021).
La consegna della somma di denaro non è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se chi ha ricevuto l'importo (accipiens) contesta il titolo in base al quale la cifra è stata versata dall'altra parte (solvens), atteso che una somma può essere corrisposta a vario titolo, quindi, la contestazione dell'accipiens sulla sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone al solvens di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. L'onere della prova gravante sull'attore in restituzione riguarda infatti sia la consegna del denaro che il titolo giuridico. In sintesi se la controparte ammette di aver ricevuto la somma ma ne contesta la pagina 2 di 5 ragione, l'onere della prova resta a carico dell'attore.
Nel caso di specie l'istante asserisce, già nel libello introduttivo del giudizio che i titoli e le scritture private a riprova del credito vantato dal sig. nei confronti del sig. non Pt_1 CP_1 sono in possesso dell'odierno attore, poiché sono state confiscate nell'ambito del procedimento penale di cui sopra.
L'istante fonda la sua pretesa, quindi, esclusivamente sulle dichiarazioni (sit) rese dal convenuto nell'ambito del giudizio penale esitato nella sentenza di condanna n.4/22, emessa a seguito di rito abbreviato, dalle quali, tuttavia si evince che fu lo stesso istante a prospettare, almeno in un primo momento, al un'operazione vantaggiosa, ossia la CP_1 ricezione di assegni tratti sul conto di terze persone per un importo di € 10.000,00 a fronte della consegna di titoli per un importo di € 7.000,00 (sono stato contattato dall' il quale Pt_1
dimostrandosi disponibile nei miei confronti, ed essendo a conoscenza del mio stato di bisogno, mi ha prospettato una possibilità economica vantaggiosa, al termine della quale io avrei potuto ricavare la cifra di € 3.000,00, in particolare l mi riferi' di avere due Pt_1 assegni dell'importo di € 5.000,00 cadauno rilasciategli dal titolare di un agriturismo di Canna
o Nocara, non ricordo con precisione a nome di , anche questi assegni avevano in CP_2 bianco la parte inerente il beneficiario e quindi l prospettandomi l'esigenza di venire in Pt_1 possesso di titoli da € 1.000,00, tanto da poter beneficiare a conclusione di tutta l'operazione della cifra mancante di € 1.000,00 che avrei dovuto tenere per me. Visto che versavo in precarie condizioni economiche, purtroppo ho accettato la proposta che sembrava abbastanza allettante, anche perché non vedevo nulla di illegale poiché “apparentemente” era un regalo che mi stava facendo, cfr. verbale sit allegato). Pt_1
Il medesimo ha evidenziato, facendo un riepilogo di quanto dato e ricevuto dall' “ in Pt_1 conclusione mi sono trovato titoli nelle mani dell' che originariamente erano di € Pt_1
12.000,00, ma poi aggiunti i 1.700,00 per l'assegno n.0275904469 di mio fratello ed aggiunti ulteriori € 1.000,00 euro per la modifica dell'assegno n. 0275904466 sono lievitati ad €
14.800,00 a fronte di € 8.300,00 datemi dall' ai quali vanno detratte però spese per Pt_1 protesti vari, tipo l'assegno di € 5.000,00 tornato indietro, per un totale di € 950,00, nonché va detratta la somma di € 1.000,00 per il primo dei sette assegni cedutigli, quello scadente il
31.08.14 e la somma di € 600,00 per l'assegno scadente in data 05.09.14 che io avevo iniziato a pagare, quindi ho constatato che l era in attivo nei miei confronti per € Pt_1
5.700,00, ma poi aveva in mano titoli per 10.500,00, ovvero 12.100,00 inziali meno €
pagina 3 di 5 1.000,00 euro per l'assegni già andato all'incasso in data 31.08.14 ed € 600,00 per l'assegno già andato all'incasso in data 15.09.14, piu' € 2.700,00 per i due assegni corretti di cui sopra per un totale di € 13.200,00, quindi vi era un divario di € 7.450,00 euro che io avrei dovuto dare all' ingiustamente”. Pt_1
Orbene, da tali dichiarazioni si evince che la dazione di danaro, anche sotto forma di titoli tratti sul conto di terze persone, è avvenuta nel corso di una più ampia operazione all'esito della quale lo stesso convenuto avrebbe dovuto trarre vantaggio, addirittura lucrando la somma di € 3.000,00, circostanza che si pone in contrasto con la stessa finalità del mutuo che è quella di assicurare la disponibilità di una somma di danaro in cambio di un corrispettivo rappresentato dagli interessi.
Lo stesso convenuto, peraltro, ha contestato nella comparsa costitutiva che “che l'attore non ha prestato alcunchè al convenuto, avendo invece fatto da mero tramite tra il ed altri CP_1
soggetti, che di fatto hanno erogato le somme (addebitate evidentemente sul loro conto corrente al momento dell'incasso degli assegni da parte del . È agevole presumere, CP_1 dunque, che l non erogando direttamente alcuna somma, trovasse la sua utilità Pt_1 nell'incassare gli interessi usurai (probabilmente condividendone gli utili con chi di fatto erogava la somma). A fronte di tali puntuali contestazioni, corroborate dalle dichiarazioni rese in ambito penale, poc'anzi evidenziate, l'istante non ha provato il titolo posto a fondamento della pretesa, risultando piuttosto che la consegna di titoli, appartenenti a terzi soggetti sia stata fatta nell'ambito di un'operazione di circolazione di titoli, promossa dallo stesso istante, all'esito della quale il convenuto avrebbe dovuto trarre un vantaggio in termini economici ( poiché “apparentemente” era un regalo che mi stava facendo). Pt_1
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata la domanda.
2. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 ( € 2.540,00, importo che va dimezzato essendo il convenuto ammesso a gratuito patrocinio) , ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore e della natura e complessità delle questioni trattate, dovendo essere condannato l'istante al pagamento in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02 essendo il convenuto ammesso a gratuito patrocinio pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea.
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano nella misura di € 1.270,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con obbligo di pagamento in favore dell'erario.
Cosenza, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 379/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SAMMARRO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ALBA Controparte_1 C.F._2 LUCA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA',125 87075 TREBISACCE, presso il difensore avv. D'ALBA LUCA
CONVENUTO
OGGETTO: inadempimento contratto mutuo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 14.02.24 ritualmente notificato, Il sig. citava in Parte_1 giudizio il sig. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'On. Le Tribunale adito, previa ogni più̀ utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei confronti del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 10.357,52, di cui € 9.700,00 a titolo di capitale ed € 657,52 a titolo di interesse legale e per gli effetti condanni lo stesso alla restituzione del debito per il medesimo importo o di quello maggiore o minore che sarà accertato in corso di causa;
- Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le pagina 1 di 5 eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva, cap e rimborso delle spese forfettarie da devolversi in favore dello Stato essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.”
Deduceva l'istante di aver prestato la somma predetta a , il quale non Controparte_1
aveva provveduto a restituirla, ma di non essere in possesso dei titoli e delle scritture private giustificative del suo assunto, in quanto confiscati nell'ambito del giudizio penale.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava le avverse deduzioni chiedendo Controparte_1 il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza, eccependo, in via preliminare, la prescrizione del credito.
Rassegnava le seguenti conclusioni: Si accerti e si dichiari che nulla è dovuto all'attore da parte del convenuto per le motivazioni esposte in narrativa, anche in ragione della compensazione del credito risarcitorio vantato dal In subordine, sia ridotto CP_1
l'ammontare della somma eventualmente dovuta in ragione di quanto effettivamente dimostrato nel corso del giudizio. Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, da distrarsi
All'udienza del 10.03.25, la causa veniva trattenuta in decisione.
1. Sulla pretesa creditoria dell'istante
La domanda attorea è infondata e non può trovare accoglimento.
In punto di diritto, ritiene questo Giudice di condividere il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo cui per ottenere la restituzione delle somme, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. 27372/2021).
La consegna della somma di denaro non è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di ripetizione se chi ha ricevuto l'importo (accipiens) contesta il titolo in base al quale la cifra è stata versata dall'altra parte (solvens), atteso che una somma può essere corrisposta a vario titolo, quindi, la contestazione dell'accipiens sulla sussistenza dell'obbligazione restitutoria impone al solvens di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa. L'onere della prova gravante sull'attore in restituzione riguarda infatti sia la consegna del denaro che il titolo giuridico. In sintesi se la controparte ammette di aver ricevuto la somma ma ne contesta la pagina 2 di 5 ragione, l'onere della prova resta a carico dell'attore.
Nel caso di specie l'istante asserisce, già nel libello introduttivo del giudizio che i titoli e le scritture private a riprova del credito vantato dal sig. nei confronti del sig. non Pt_1 CP_1 sono in possesso dell'odierno attore, poiché sono state confiscate nell'ambito del procedimento penale di cui sopra.
L'istante fonda la sua pretesa, quindi, esclusivamente sulle dichiarazioni (sit) rese dal convenuto nell'ambito del giudizio penale esitato nella sentenza di condanna n.4/22, emessa a seguito di rito abbreviato, dalle quali, tuttavia si evince che fu lo stesso istante a prospettare, almeno in un primo momento, al un'operazione vantaggiosa, ossia la CP_1 ricezione di assegni tratti sul conto di terze persone per un importo di € 10.000,00 a fronte della consegna di titoli per un importo di € 7.000,00 (sono stato contattato dall' il quale Pt_1
dimostrandosi disponibile nei miei confronti, ed essendo a conoscenza del mio stato di bisogno, mi ha prospettato una possibilità economica vantaggiosa, al termine della quale io avrei potuto ricavare la cifra di € 3.000,00, in particolare l mi riferi' di avere due Pt_1 assegni dell'importo di € 5.000,00 cadauno rilasciategli dal titolare di un agriturismo di Canna
o Nocara, non ricordo con precisione a nome di , anche questi assegni avevano in CP_2 bianco la parte inerente il beneficiario e quindi l prospettandomi l'esigenza di venire in Pt_1 possesso di titoli da € 1.000,00, tanto da poter beneficiare a conclusione di tutta l'operazione della cifra mancante di € 1.000,00 che avrei dovuto tenere per me. Visto che versavo in precarie condizioni economiche, purtroppo ho accettato la proposta che sembrava abbastanza allettante, anche perché non vedevo nulla di illegale poiché “apparentemente” era un regalo che mi stava facendo, cfr. verbale sit allegato). Pt_1
Il medesimo ha evidenziato, facendo un riepilogo di quanto dato e ricevuto dall' “ in Pt_1 conclusione mi sono trovato titoli nelle mani dell' che originariamente erano di € Pt_1
12.000,00, ma poi aggiunti i 1.700,00 per l'assegno n.0275904469 di mio fratello ed aggiunti ulteriori € 1.000,00 euro per la modifica dell'assegno n. 0275904466 sono lievitati ad €
14.800,00 a fronte di € 8.300,00 datemi dall' ai quali vanno detratte però spese per Pt_1 protesti vari, tipo l'assegno di € 5.000,00 tornato indietro, per un totale di € 950,00, nonché va detratta la somma di € 1.000,00 per il primo dei sette assegni cedutigli, quello scadente il
31.08.14 e la somma di € 600,00 per l'assegno scadente in data 05.09.14 che io avevo iniziato a pagare, quindi ho constatato che l era in attivo nei miei confronti per € Pt_1
5.700,00, ma poi aveva in mano titoli per 10.500,00, ovvero 12.100,00 inziali meno €
pagina 3 di 5 1.000,00 euro per l'assegni già andato all'incasso in data 31.08.14 ed € 600,00 per l'assegno già andato all'incasso in data 15.09.14, piu' € 2.700,00 per i due assegni corretti di cui sopra per un totale di € 13.200,00, quindi vi era un divario di € 7.450,00 euro che io avrei dovuto dare all' ingiustamente”. Pt_1
Orbene, da tali dichiarazioni si evince che la dazione di danaro, anche sotto forma di titoli tratti sul conto di terze persone, è avvenuta nel corso di una più ampia operazione all'esito della quale lo stesso convenuto avrebbe dovuto trarre vantaggio, addirittura lucrando la somma di € 3.000,00, circostanza che si pone in contrasto con la stessa finalità del mutuo che è quella di assicurare la disponibilità di una somma di danaro in cambio di un corrispettivo rappresentato dagli interessi.
Lo stesso convenuto, peraltro, ha contestato nella comparsa costitutiva che “che l'attore non ha prestato alcunchè al convenuto, avendo invece fatto da mero tramite tra il ed altri CP_1
soggetti, che di fatto hanno erogato le somme (addebitate evidentemente sul loro conto corrente al momento dell'incasso degli assegni da parte del . È agevole presumere, CP_1 dunque, che l non erogando direttamente alcuna somma, trovasse la sua utilità Pt_1 nell'incassare gli interessi usurai (probabilmente condividendone gli utili con chi di fatto erogava la somma). A fronte di tali puntuali contestazioni, corroborate dalle dichiarazioni rese in ambito penale, poc'anzi evidenziate, l'istante non ha provato il titolo posto a fondamento della pretesa, risultando piuttosto che la consegna di titoli, appartenenti a terzi soggetti sia stata fatta nell'ambito di un'operazione di circolazione di titoli, promossa dallo stesso istante, all'esito della quale il convenuto avrebbe dovuto trarre un vantaggio in termini economici ( poiché “apparentemente” era un regalo che mi stava facendo). Pt_1
Alla luce delle esposte considerazioni, va rigettata la domanda.
2. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri individuati con D.M. 55/14 ( € 2.540,00, importo che va dimezzato essendo il convenuto ammesso a gratuito patrocinio) , ricadendo la fase conclusiva dell'attività professionale dell'avvocato in un momento successivo all'entrata in vigore del citato decreto del valore e della natura e complessità delle questioni trattate, dovendo essere condannato l'istante al pagamento in favore dell'erario, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/02 essendo il convenuto ammesso a gratuito patrocinio pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda attorea.
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano nella misura di € 1.270,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, con obbligo di pagamento in favore dell'erario.
Cosenza, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
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