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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2280/2024, assegnata in decisione all'udienza del
13/01/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Grasso Giacomo;
Parte_1 C.F._1
- ATTORE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Caputo Paolo;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi alle istanze e conclusioni rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha domandato la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
2124/2021 del 22/09/2021 del Tribunale di Foggia.
pagina 1 di 3 La convenuta si è opposta all'accoglimento dell'avversa domanda.
2. Col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione il Presidente di Sezione ha invitato le parti a produrre l'attestazione di definitività del provvedimento di divorzio che si è chiesto di modificare, con la precisazione che in caso di divorzio congiunto sarebbe stata sufficiente una autodichiarazione che attestasse l'irrevocabilità del provvedimento.
Con successivo decreto di sostituzione della prima udienza di comparizione con note scritte emesso dal giudice delegato le parti sono state nuovamente invitate ad attestare la definitività del provvedimento che si è chiesto di modificare, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto sarebbe stata comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.
Nonostante ciò, agli atti non è stata prodotta copia della sentenza che ha pronunciato le condizioni di divorzio dei coniugi con attestazione del passaggio in giudicato né le parti hanno reso autodichiarazioni attesti l'irrevocabilità della sentenza di divorzio.
E' presente nel fascicolo d'ufficio informatico, infatti, soltanto copia della predetta sentenza, non munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Come noto, l'acquisizione di copia conforme della sentenza di divorzio munita di attestazione del passaggio in giudicato è presupposto processuale in senso tecnico dell'azione in questa sede intrapresa (v. Cass. 21874/2014, Cass n. 5861/2002, Cass. n. 16398/2007; Cass.
n. 8389/1993).
La domanda va pertanto dichiarata improponibile.
3. Da tanto consegue la condanna dell'attore, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta (che si è opposta all'accoglimento del ricorso e non aveva quindi interesse al deposito della documentazione richiesta), spese che vengono liquidate in forza dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improponibile la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali come per legge (15% del compenso).
pagina 2 di 3 Foggia, 21/01/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfe'
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2280/2024, assegnata in decisione all'udienza del
13/01/2025, tra:
(c.f.: ), con l'Avv. Grasso Giacomo;
Parte_1 C.F._1
- ATTORE
E
(c.f.: ), con l'Avv. Caputo Paolo;
Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi alle istanze e conclusioni rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore ha domandato la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.
2124/2021 del 22/09/2021 del Tribunale di Foggia.
pagina 1 di 3 La convenuta si è opposta all'accoglimento dell'avversa domanda.
2. Col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione il Presidente di Sezione ha invitato le parti a produrre l'attestazione di definitività del provvedimento di divorzio che si è chiesto di modificare, con la precisazione che in caso di divorzio congiunto sarebbe stata sufficiente una autodichiarazione che attestasse l'irrevocabilità del provvedimento.
Con successivo decreto di sostituzione della prima udienza di comparizione con note scritte emesso dal giudice delegato le parti sono state nuovamente invitate ad attestare la definitività del provvedimento che si è chiesto di modificare, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto sarebbe stata comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti.
Nonostante ciò, agli atti non è stata prodotta copia della sentenza che ha pronunciato le condizioni di divorzio dei coniugi con attestazione del passaggio in giudicato né le parti hanno reso autodichiarazioni attesti l'irrevocabilità della sentenza di divorzio.
E' presente nel fascicolo d'ufficio informatico, infatti, soltanto copia della predetta sentenza, non munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Come noto, l'acquisizione di copia conforme della sentenza di divorzio munita di attestazione del passaggio in giudicato è presupposto processuale in senso tecnico dell'azione in questa sede intrapresa (v. Cass. 21874/2014, Cass n. 5861/2002, Cass. n. 16398/2007; Cass.
n. 8389/1993).
La domanda va pertanto dichiarata improponibile.
3. Da tanto consegue la condanna dell'attore, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta (che si è opposta all'accoglimento del ricorso e non aveva quindi interesse al deposito della documentazione richiesta), spese che vengono liquidate in forza dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improponibile la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali come per legge (15% del compenso).
pagina 2 di 3 Foggia, 21/01/2025
Il Giudice Relatore dott. Alessio Marfe'
Il Presidente
dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3