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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/09/2025, n. 4502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4502 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 10040/2023 R.G., avente ad oggetto: condannatorio promosso da con sede legale in Catania, strada Primosole n. 3/D, partita iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Marletta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trecastagni, Via Vittorio Emanuele n. 93, giusta procura allegata in atti;
opponente contro
, codice fiscale , titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._1 individuale con sede in Catania, via Controparte_2 del Glicine n. 6/B, partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Ines P.IVA_2
Belfiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Verona n. 23, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del 21.5.2025 parte opposta ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 5.9.2023, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2603/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data
24.06.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di euro 107.145,60, oltre interessi e spese del monitorio, quale
[...] corrispettivo per il servizio di trasporto di carburante effettuato dall'opposta.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità, improcedibilità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova ai sensi dell'art. 633 c.p.c., contestando le fatture azionate da controparte tramite il ricorso monitorio;
la non intellegibilità e la contraddittorietà del decreto ingiuntivo, asserendo che il credito non sarebbe stato esattamente determinato nell'an e nel quantum; l'avvenuto parziale pagamento della somma ingiunta attraverso un bonifico di euro
15.000 effettuato il 29.8.2022 e due bonifici effettuati dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale del proprio debito con un credito pari a euro 7.365,17 asseritamente vantato nei confronti di parte opposta, in virtù del servizio di trasporto reso in suo favore nel periodo dicembre 2019- dicembre 2020.
Con comparsa di risposta depositata il 22.11.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il Controparte_2 rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali, oltre che all'ulteriore sanzione per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 29.2.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 91.377,88 e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso del giudizio l'opposta ha proposto istanza cautelare di sequestro conservativo in corso di causa, che è stata dichiarata improcedibile per mancata comparizione delle parti all'udienza del 3.4.2024.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1 trae origine dal servizio di trasporto di carburante eseguito per conto della A Parte_1 sostegno della domanda, l'opposta ha depositato in sede monitoria le fatture nn. 41/2021,
42/2021, 47/2021, 48/2021, 49/2021, 52/2021, 53/2021, 3/2022, 4/2022, 15/2022, 20/2022,
24/2022, 32/2022, 48/2022, 52/2022, 56/2022, 03/2023, 05/2023, di importo complessivo pari 2 ad euro 107.145,60, nonché le note peso carburante e le bolle di consegna della merce giunta a destinazione, debitamente timbrate e sottoscritte dal cliente e dal conducente.
3. Tanto premesso, in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è pacifico ed incontroverso che la con due distinti bonifici di euro Parte_1
7.787,22 ed euro 8.000, rispettivamente eseguiti il 16.6.2023 ed il 29.6.2023, abbia parzialmente estinto il debito vantato verso l'impresa individuale . Controparte_3
I bonifici in esame sono stati eseguiti dopo il deposito del ricorso monitorio (26.4.2023), sicché dall'importo ingiunto va detratta la somma di euro 15.787,72 (euro 7.787,72+8.000) oggetto dei due pagamenti, residuando un credito di euro 91.357,88, oltre interessi.
3. In ordine al citato credito residuo, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 non è fondata.
[...]
In diritto si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, Controparte_1 ha fornito la prova del fatto costitutivo della domanda. Ed invero, la prestazione di trasporto di carburante eseguita per conto della è comprovata non soltanto dalle fatture Parte_1 commerciali recanti la firma ed il timbro del destinatario del trasporto di combustibile ma anche dalle note di peso del carburante e dalle bolle di consegna della merce sottoscritte dai consegnatari dei prodotti petroliferi.
Peraltro, gli acconti versati dall'opponente dopo il deposito del ricorso monitorio comprovano l'esistenza del debito in capo alla per le causali di cui al ricorso monitorio. Pt_1
Orbene, a fronte della prova del credito da parte di , l'opponente non ha Controparte_1 fornito alcuna prova del fatto estintivo della pretesa creditoria.
Sul punto, va osservato che il pagamento dell'importo di euro 15.000 effettuato il 29.8.2022 è stato contabilizzato in data 30.8.2022 e risulta riferito al pagamento delle fatture n. 35/2021 e
38/2021, che non sono state oggetto della domanda monitoria, come risulta dalla documentazione contabile allegata dall'opposta. 3 Per quanto sopra, ad eccezione degli importi pagati dalla dopo il deposito del Parte_1 ricorso monitorio, non vi è prova di ulteriori pagamenti aventi efficacia estintiva della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
rigettata. Pt_3
4. Stessa sorte patisce la domanda riconvenzionale con cui la società opponente ha chiesto di dichiarare la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. del proprio debito con un credito di euro 7.365,17 derivante dalle fatture nn. 149 del 12.12.2019, 3/F del 31.1.2020, 65 del
30.6.2020, 108 del 31.10.2020, 119 del 30.11.2020 e 129 del 3112.2020.
Applicando i medesimi principio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, va evidenziato come l'opponente- attrice in via riconvenzionale avrebbe dovuto fornire la prova del credito eccepito in compensazione, stante la contestazione di parte opposta.
La prova in esame non è stata fornita, avendo la depositato soltanto le fatture Parte_1 commerciali a sostegno della domanda.
In merito all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per
l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830)”
(Cass.
3.4.2008 n. 8549; in questi termini anche Cass.
3.3.2009 n. 5071). 4 Esclusa l'efficacia probatoria delle fatture commerciali nel giudizio a cognizione piena, la domanda riconvenzionale proposta da va rigettata. Parte_1
5. In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Stante la declaratoria di cessione della materia del contendere per effetto del pagamento parziale della somma di euro 15.787,72, il decreto ingiuntivo n. 2603/2023 va revocato e va condannata al pagamento della somma di euro 91.357,88, otre interessi Parte_1 moratori ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo.
6. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 4.066,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza considerare la fase istruttoria (in quanto non espletata), tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta va rigettata, non ricorrendone i presupposti di legge in ragione della revoca del decreto ingiuntivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10040/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la cessazione parziale della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2603/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 24.06.2023;
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
91.357,88, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 4.066,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, 13 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nel giudizio iscritto al n. 10040/2023 R.G., avente ad oggetto: condannatorio promosso da con sede legale in Catania, strada Primosole n. 3/D, partita iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Cristina Marletta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trecastagni, Via Vittorio Emanuele n. 93, giusta procura allegata in atti;
opponente contro
, codice fiscale , titolare dell'impresa Controparte_1 C.F._1 individuale con sede in Catania, via Controparte_2 del Glicine n. 6/B, partita iva , rappresentata e difesa dall'avvocato Ines P.IVA_2
Belfiore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Verona n. 23, giusta procura allegata in atti;
opposta
***
All'udienza del 21.5.2025 parte opposta ha precisato le conclusioni e discusso la causa come da verbale in atti ed il giudice ha posto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato il 5.9.2023, la società ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2603/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data
24.06.2023, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della Controparte_2
della somma di euro 107.145,60, oltre interessi e spese del monitorio, quale
[...] corrispettivo per il servizio di trasporto di carburante effettuato dall'opposta.
L'opponente ha eccepito l'inammissibilità, improcedibilità e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova ai sensi dell'art. 633 c.p.c., contestando le fatture azionate da controparte tramite il ricorso monitorio;
la non intellegibilità e la contraddittorietà del decreto ingiuntivo, asserendo che il credito non sarebbe stato esattamente determinato nell'an e nel quantum; l'avvenuto parziale pagamento della somma ingiunta attraverso un bonifico di euro
15.000 effettuato il 29.8.2022 e due bonifici effettuati dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha altresì proposto domanda riconvenzionale di compensazione giudiziale del proprio debito con un credito pari a euro 7.365,17 asseritamente vantato nei confronti di parte opposta, in virtù del servizio di trasporto reso in suo favore nel periodo dicembre 2019- dicembre 2020.
Con comparsa di risposta depositata il 22.11.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il Controparte_2 rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali, oltre che all'ulteriore sanzione per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 29.2.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di euro 91.377,88 e le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nel corso del giudizio l'opposta ha proposto istanza cautelare di sequestro conservativo in corso di causa, che è stata dichiarata improcedibile per mancata comparizione delle parti all'udienza del 3.4.2024.
2. Esposti i fatti, occorre premettere che la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1 trae origine dal servizio di trasporto di carburante eseguito per conto della A Parte_1 sostegno della domanda, l'opposta ha depositato in sede monitoria le fatture nn. 41/2021,
42/2021, 47/2021, 48/2021, 49/2021, 52/2021, 53/2021, 3/2022, 4/2022, 15/2022, 20/2022,
24/2022, 32/2022, 48/2022, 52/2022, 56/2022, 03/2023, 05/2023, di importo complessivo pari 2 ad euro 107.145,60, nonché le note peso carburante e le bolle di consegna della merce giunta a destinazione, debitamente timbrate e sottoscritte dal cliente e dal conducente.
3. Tanto premesso, in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo va preliminarmente dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è pacifico ed incontroverso che la con due distinti bonifici di euro Parte_1
7.787,22 ed euro 8.000, rispettivamente eseguiti il 16.6.2023 ed il 29.6.2023, abbia parzialmente estinto il debito vantato verso l'impresa individuale . Controparte_3
I bonifici in esame sono stati eseguiti dopo il deposito del ricorso monitorio (26.4.2023), sicché dall'importo ingiunto va detratta la somma di euro 15.787,72 (euro 7.787,72+8.000) oggetto dei due pagamenti, residuando un credito di euro 91.357,88, oltre interessi.
3. In ordine al citato credito residuo, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 non è fondata.
[...]
In diritto si ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende far valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, Controparte_1 ha fornito la prova del fatto costitutivo della domanda. Ed invero, la prestazione di trasporto di carburante eseguita per conto della è comprovata non soltanto dalle fatture Parte_1 commerciali recanti la firma ed il timbro del destinatario del trasporto di combustibile ma anche dalle note di peso del carburante e dalle bolle di consegna della merce sottoscritte dai consegnatari dei prodotti petroliferi.
Peraltro, gli acconti versati dall'opponente dopo il deposito del ricorso monitorio comprovano l'esistenza del debito in capo alla per le causali di cui al ricorso monitorio. Pt_1
Orbene, a fronte della prova del credito da parte di , l'opponente non ha Controparte_1 fornito alcuna prova del fatto estintivo della pretesa creditoria.
Sul punto, va osservato che il pagamento dell'importo di euro 15.000 effettuato il 29.8.2022 è stato contabilizzato in data 30.8.2022 e risulta riferito al pagamento delle fatture n. 35/2021 e
38/2021, che non sono state oggetto della domanda monitoria, come risulta dalla documentazione contabile allegata dall'opposta. 3 Per quanto sopra, ad eccezione degli importi pagati dalla dopo il deposito del Parte_1 ricorso monitorio, non vi è prova di ulteriori pagamenti aventi efficacia estintiva della pretesa creditoria azionata in giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
rigettata. Pt_3
4. Stessa sorte patisce la domanda riconvenzionale con cui la società opponente ha chiesto di dichiarare la compensazione giudiziale ex art. 1243 c.c. del proprio debito con un credito di euro 7.365,17 derivante dalle fatture nn. 149 del 12.12.2019, 3/F del 31.1.2020, 65 del
30.6.2020, 108 del 31.10.2020, 119 del 30.11.2020 e 129 del 3112.2020.
Applicando i medesimi principio di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, va evidenziato come l'opponente- attrice in via riconvenzionale avrebbe dovuto fornire la prova del credito eccepito in compensazione, stante la contestazione di parte opposta.
La prova in esame non è stata fornita, avendo la depositato soltanto le fatture Parte_1 commerciali a sostegno della domanda.
In merito all'efficacia probatoria delle fatture commerciali, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la fattura, ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per
l'emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più, può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003, n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830)”
(Cass.
3.4.2008 n. 8549; in questi termini anche Cass.
3.3.2009 n. 5071). 4 Esclusa l'efficacia probatoria delle fatture commerciali nel giudizio a cognizione piena, la domanda riconvenzionale proposta da va rigettata. Parte_1
5. In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale vanno rigettate.
Stante la declaratoria di cessione della materia del contendere per effetto del pagamento parziale della somma di euro 15.787,72, il decreto ingiuntivo n. 2603/2023 va revocato e va condannata al pagamento della somma di euro 91.357,88, otre interessi Parte_1 moratori ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture fino al soddisfo.
6. Le spese del presente giudizio sono poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 4.066,50, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza considerare la fase istruttoria (in quanto non espletata), tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta va rigettata, non ricorrendone i presupposti di legge in ragione della revoca del decreto ingiuntivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 10040/2023
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la cessazione parziale della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2603/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania in data 24.06.2023;
RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposte da Parte_1
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
91.357,88, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in euro 4.066,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, 13 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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