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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/10/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5065/2024 r.g., concessi i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. all'esito dell'udienza del 20-03-
2025- tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1
ST RA, domiciliata come in atti;
ATTORE -
rappresentata e difesa dall'Avv. GiuseppeControparte_1 "
Gambardella, domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall'attrice processuale in epigrafe a seguito di un infortunio avvenuto il 25-08-2023- ore 12,00 circa, nell'ambito del convenuto punto vendita sito in Nola alla via Variante 7 bis n. 68.
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, la ME ,
“...senza l'ausilio del carrello di spesa, percorreva il “corridoio” del supermercato in direzione del “banco frutta e verdura”, allorquando, giunta alla fine di tale “corridoio", ove erano ubicati gli scaffali dei prodotti “snack e patatine”, scivolava a causa della presenza sul pavimento di liquido incolore, non visibile e percepibile, né tantomeno segnalato, cadendo rovinosamente al suolo sul fianco sinistro.."
Tanto provocava, alla parte istante rilevanti danni fisici, in tal guisa da renderne necessario il trasporto presso l'ospedale “ Santa Maria
Della Pietà di Nola conseguendone, in esito alla diffida 66
,
stragiudiziale, l'azione risarcitoria proposta.
Sul posto non intervenivano Autorità per i rilievi del caso. si è costituita, seppurLa convenuta attività imprenditoriale tardivamente, eccependo l'improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata.
Ammessa, pertanto, la prova orale richiesta da parte attrice, denegata una CTU quantificativa, si rinviava il giudizio ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione, decorsi i termini a ritroso.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va dichiarata procedibile la domanda formulata, posto che l'eccezione di improcedibilità espressa dalla convenuta risulta infondata.
Dalla lettura, infatti,delle difese della parte istante si evince l'invito alla negoziazione assistita ( cfr , doc. 12 della produzione di parte attrice) formulata ai sensi dell'art .4, comma 1, del D1. n. 134-2014 , correttamente individuata nell'ambito della regolamentazione processuale applicabile della fattispecie in esame, posto che il "thema decidendum" attiene ad una azione risarcitoria il cui petitum processuale viene individuato in una somma di danaro inferiore ad €
50.000,00.
Cotal istanza risulta, altresì, corredata dalla prova della consegna tramite PEC del 21 05 2024 a cui non faceva riscontro la destinataria, posto che, per il tramite del proprio difensore, in data antecedente (
04 04 2024), l'Avv. Giuseppe Gambardella declinava ogni invito finalizzato ad una composizione bonaria della controversia.
Ritenuta, pertanto, conclusa la fase afferente la procedura deflattiva, la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, è noto che in ossequio al principio dell'onere della prova, la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Quindi parte attrice è tenuta a comprovare il fatto, l'esistenza del nesso causale e l'evento, nonché l'entità dei danni.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del proprietario del bene immobile in tutti i casi in cui egli abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in
“subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo. Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce, la fattispecie in esame, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Assume particolare rilevanza, al riguardo la sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 20943/2022, con la quale la Suprema Corte ha affermato che " la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Orbene, come detto, in applicazione della norma codicistica, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Nel presente giudizio, a conforto delle proprie ragioni l'attore ha provveduto alla escussione di testi in sede di prova orale, in assenza di ulteriori elementi degni di rilevanza per la statuizione dei fatti, al netto del referto medico prodotto al momento del ricovero presso la struttura sanitaria ove ha ricevuto le prime cure. Come sopra precisato, il custode del bene può esimersi dalla responsabilità attraverso una prova liberatoria.
Ergo, se il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi o si ritiene sia configurabile l'esimente del caso fortuito, in
,
quanto, si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n. 34790- 2021; sent. n. 16094-
2021,Trib Roma ). In sintesi, può in generale affermarsi che l'obbligo di vigilare e mantenere un bene oggetto di frequentazione di clienti in stato di non arrecare danni incombe sulla attività commerciale convenuta.
V'è più che, la pericolosità della cosa è una qualità di essa che può svolgere una funzione indiziante circa la sussistenza del nesso causale,
dovendo comunque confrontarsi con le altre circostanze del caso (ad es. con la condotta del danneggiato stesso)».
Va pertanto, opportunamente valutata l'attività istruttoria prodotta in sede orale a mezzo interpello dei testi ammessi.
Dalla deposizione del 20 03 2025 si riportano i seguenti stralci rilevanti..( teste - indifferente-) ADR: sono stata Testimone 1 وو
qualche volte nel centro commerciale SIDI Piccolo di Nola ma mai in compagnia della signora Parte 1 capo n. 1: è vero ricordo con precisione di essere andata a fare la spesa nel centro commerciale in tale data;
ricordo la data con esattezza in quanto, posto che mia figlia era amica con la figlia della signora Pt 1 aveva richiesto informazioni sullo stato di salute della madre infortunata;
ergo mia figlia mi confermò che si trattava di un evento accaduto fine agosto, se non erro il 23 o il 25. Non ricordo il giorno della settimana.
ADR: capo n. 2-3 : percorrevo la zone afferente il reparto ortofrutta allorchè la mia attenzione è stata attratta da una donna distesa a terra con un capanello di persone che erano accanto a lei;
ho visto anche persone che facevano delle pulizie a terra;
a quel punto ho riconosciuto nella persona che giaceva a terra nella signora Pt 1 che si lamentava ponendo una mano sulla spalla;
ADR capo n. 4: se non erro vi era anche personale che si avvicinò alla donna che giaceva a suolo;
ADR: capo n. 5: ad un certo punto ho visto del personale che verosimilmente faceva parte di un drappello sanitario che non riusciva a sollevare da terra la ME, in virtù dei dolori che la stessa lamentava.
ADR: nei pressi della signora che giaceva a terra vi erano più persone disposte in cerchio e mi trovavo ad una distanza di quattro- cinque metri circa, dopo di che mi sono avvicinata;
ADR: esibite le foto tratte dalla produzione della attrice del processo la teste riconosce se stessa in uno scatto che non raffigura l'intera persona.
ADR: preciso circa che le persone che effettuavano le pulizia, perché forse era bagnato a terra, non avevano null'altro che delle mazze e dei bastoni, né nulla posso riferire sulla divisa indossata, pur ritenendo che fosse personale di servizio..."
Veniva, contestualmente, ascoltato l'altro teste ammesso ( Tes 3
[...] dichiaratosi indifferente) dalla cui deposizione si evincono i و brani estratti che seguono...” ADR: non conosco la signora [...]
Parte 1
ADR: conosco il centro commerciale SIDI Piccolo in quanto cliente dello stesso.
ADR: ricordo di un episodio, di circa un anno e mezzo fa, ,mentre ero intento a pesare dei prodotti acquistati nel reparto frutta e verdura del supermercato, ho sentito gridare delle persone che si trovavano di fronte a me;
pertanto mi sono avvicinato per verificare cosa fosse accaduto;
ho visto, pertanto, una signora giacere a terra , apparentemente cosciente ma che si lamentava;
ad un certo punto sono giunti delle persone che indossavano una divisa e con una scopa in mano;
è arrivata poi una donna che ritengo fosse la figlia, in quanto chiamava mamma la donna che giaceva al suolo. " "
Credo abbia anche chiamato i soccorsi.
Mi sono trattenuto almeno altri 20 minuti sul luogo dopo, uscendo dal supermercato ho notato la presenza di una ambulanza m non si se fosse del 118, e me ne sono andato via.
ADR: ricordo che sulla divisa delle persone con gli strumenti di pulizia in uno vi fosse la scritta "Piccolo".
Non ricordo come erano le divise.
ADR: preciso che il personale delle pulizie era giunto dopo il mio intervento sul posto.
ADR: non ricordo con precisione se ho acquistato altro oltre delle arance.
ADR: confermo che l'ambulanza individuata fuori dal supermercato non era quella normalmente utilizza il servizio “118” ma non sono in grado di riferire quali siano gli elementi distintivi tra i automezzi utilizzati dal 118 e gli altri della stessa natura..” Orbene, dalla complessiva lettura delle deposizioni rese dai testi non può revocarsi in dubbio che, al netto della presenza della malcapitata al suolo, alcun preciso riferimento gli stessi hanno circostanziato circa ragioni della caduta della infortunata astante tanto meno possono
,
evincersi dati certi sulla presenza di insidie poste nell'area ove sostava la stessa, ivi compreso il pavimento "forse bagnato", sì come declinato dalla prima teste escussa.
La stessa presenza, poi, di soggetti individuati quali responsabili della manutenzione e pulizie dell'area di vendita aperta al pubblica non postula automaticamente che essi fossero intenti a rimuovere qualche forma di sostanza riversa sul pavimento dopo l'accaduto.
In sintesi manca del tutto ogni forma di collegamento causale tra l'evento descritto in libello introduttivo e le allegate conseguenze dannose perpetrate all'attrice processuale dovendosi, altresì,
,
denegare, in assenza di elementi di segno contrario, la potenziale pericolosità dei luoghi percorsi dalla stessa.
Anche le cosiddette "prove semplici", rappresentate nella specie dai rilievi fotografici prodotti in istantanea sul luogo dei fatti, non rappresentano altro che una donna riversa al suolo su di un pavimento bianco di forma regolare ed apparentemente terso, restando del tutto prive di conferenza in ordine a presunte responsabilità per cattiva manutenzione dell'area aperta al pubblico.
Appare, pertanto, carente la domanda in merito al nesso di causalità tra il fatto descritto e l'evento dannoso conseguenziale, non avendo l'attore raggiunto la prova di una configurabile condizione di pericolo occulto, e non risulta dimostrato che l'imbrattamento della pavimentazione fosse presente al momento della caduta, ovvero, non fosse visibile e di per sé, sia stata causa esclusiva o concorrente alla causazione dell'infortunio.
Ergo, anche sotto cotal ipotetico aspetto tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n.
34790- 2021; sent. n. 16094-2021,Trib Roma) .
Ne consegue che la domanda vada respinta.
Circa il regime delle spese e competenze esse seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55 -2014 in combinato disposto ai principi posti dall'art. 91 cpc;
ciò non di meno, questo giudice, tenuto conto della carenza di una istruttoria piena e della circostanza afferente la scarsa complessità della natura del contenzioso, ritiene equo liquidarle sui parametri minimi.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo
Granata, cosi' definitivamente provvede:
Dichiara la procedibilità della azione promossa;
Rigetta la domanda attorea;
condanna, per lo effetto, l'attrice processuale al pagamento, in favore della parte convenuta, al pagamento della somma di € 2.906,00 per compensi parametrati oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola 03 10 2025 IL G.U.
Dr. Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5065/2024 r.g., concessi i termini a ritroso ex art. 189 c.p.c. all'esito dell'udienza del 20-03-
2025- tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte 1
ST RA, domiciliata come in atti;
ATTORE -
rappresentata e difesa dall'Avv. GiuseppeControparte_1 "
Gambardella, domiciliata come in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall'attrice processuale in epigrafe a seguito di un infortunio avvenuto il 25-08-2023- ore 12,00 circa, nell'ambito del convenuto punto vendita sito in Nola alla via Variante 7 bis n. 68.
In particolare, secondo quanto asserito nell'atto introduttivo, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, la ME ,
“...senza l'ausilio del carrello di spesa, percorreva il “corridoio” del supermercato in direzione del “banco frutta e verdura”, allorquando, giunta alla fine di tale “corridoio", ove erano ubicati gli scaffali dei prodotti “snack e patatine”, scivolava a causa della presenza sul pavimento di liquido incolore, non visibile e percepibile, né tantomeno segnalato, cadendo rovinosamente al suolo sul fianco sinistro.."
Tanto provocava, alla parte istante rilevanti danni fisici, in tal guisa da renderne necessario il trasporto presso l'ospedale “ Santa Maria
Della Pietà di Nola conseguendone, in esito alla diffida 66
,
stragiudiziale, l'azione risarcitoria proposta.
Sul posto non intervenivano Autorità per i rilievi del caso. si è costituita, seppurLa convenuta attività imprenditoriale tardivamente, eccependo l'improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa in quanto infondata.
Ammessa, pertanto, la prova orale richiesta da parte attrice, denegata una CTU quantificativa, si rinviava il giudizio ex art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, all'esito del quale la causa è stata trattenuta in decisione, decorsi i termini a ritroso.
QUESTIONI PRELIMINARI.
Va dichiarata procedibile la domanda formulata, posto che l'eccezione di improcedibilità espressa dalla convenuta risulta infondata.
Dalla lettura, infatti,delle difese della parte istante si evince l'invito alla negoziazione assistita ( cfr , doc. 12 della produzione di parte attrice) formulata ai sensi dell'art .4, comma 1, del D1. n. 134-2014 , correttamente individuata nell'ambito della regolamentazione processuale applicabile della fattispecie in esame, posto che il "thema decidendum" attiene ad una azione risarcitoria il cui petitum processuale viene individuato in una somma di danaro inferiore ad €
50.000,00.
Cotal istanza risulta, altresì, corredata dalla prova della consegna tramite PEC del 21 05 2024 a cui non faceva riscontro la destinataria, posto che, per il tramite del proprio difensore, in data antecedente (
04 04 2024), l'Avv. Giuseppe Gambardella declinava ogni invito finalizzato ad una composizione bonaria della controversia.
Ritenuta, pertanto, conclusa la fase afferente la procedura deflattiva, la domanda va esaminata nel merito.
All'uopo, è noto che in ossequio al principio dell'onere della prova, la parte che agisce in giudizio deve provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.
Quindi parte attrice è tenuta a comprovare il fatto, l'esistenza del nesso causale e l'evento, nonché l'entità dei danni.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che, la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. è invocabile nei confronti del proprietario del bene immobile in tutti i casi in cui egli abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in
“subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del “neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo. Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce, la fattispecie in esame, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Assume particolare rilevanza, al riguardo la sentenza delle Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 20943/2022, con la quale la Suprema Corte ha affermato che " la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Orbene, come detto, in applicazione della norma codicistica, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Nel presente giudizio, a conforto delle proprie ragioni l'attore ha provveduto alla escussione di testi in sede di prova orale, in assenza di ulteriori elementi degni di rilevanza per la statuizione dei fatti, al netto del referto medico prodotto al momento del ricovero presso la struttura sanitaria ove ha ricevuto le prime cure. Come sopra precisato, il custode del bene può esimersi dalla responsabilità attraverso una prova liberatoria.
Ergo, se il danno è stato determinato non da cause intrinseche al bene, bensì da cause estrinseche ed estemporanee create verosimilmente da terzi o si ritiene sia configurabile l'esimente del caso fortuito, in
,
quanto, si è in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non potevano essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n. 34790- 2021; sent. n. 16094-
2021,Trib Roma ). In sintesi, può in generale affermarsi che l'obbligo di vigilare e mantenere un bene oggetto di frequentazione di clienti in stato di non arrecare danni incombe sulla attività commerciale convenuta.
V'è più che, la pericolosità della cosa è una qualità di essa che può svolgere una funzione indiziante circa la sussistenza del nesso causale,
dovendo comunque confrontarsi con le altre circostanze del caso (ad es. con la condotta del danneggiato stesso)».
Va pertanto, opportunamente valutata l'attività istruttoria prodotta in sede orale a mezzo interpello dei testi ammessi.
Dalla deposizione del 20 03 2025 si riportano i seguenti stralci rilevanti..( teste - indifferente-) ADR: sono stata Testimone 1 وو
qualche volte nel centro commerciale SIDI Piccolo di Nola ma mai in compagnia della signora Parte 1 capo n. 1: è vero ricordo con precisione di essere andata a fare la spesa nel centro commerciale in tale data;
ricordo la data con esattezza in quanto, posto che mia figlia era amica con la figlia della signora Pt 1 aveva richiesto informazioni sullo stato di salute della madre infortunata;
ergo mia figlia mi confermò che si trattava di un evento accaduto fine agosto, se non erro il 23 o il 25. Non ricordo il giorno della settimana.
ADR: capo n. 2-3 : percorrevo la zone afferente il reparto ortofrutta allorchè la mia attenzione è stata attratta da una donna distesa a terra con un capanello di persone che erano accanto a lei;
ho visto anche persone che facevano delle pulizie a terra;
a quel punto ho riconosciuto nella persona che giaceva a terra nella signora Pt 1 che si lamentava ponendo una mano sulla spalla;
ADR capo n. 4: se non erro vi era anche personale che si avvicinò alla donna che giaceva a suolo;
ADR: capo n. 5: ad un certo punto ho visto del personale che verosimilmente faceva parte di un drappello sanitario che non riusciva a sollevare da terra la ME, in virtù dei dolori che la stessa lamentava.
ADR: nei pressi della signora che giaceva a terra vi erano più persone disposte in cerchio e mi trovavo ad una distanza di quattro- cinque metri circa, dopo di che mi sono avvicinata;
ADR: esibite le foto tratte dalla produzione della attrice del processo la teste riconosce se stessa in uno scatto che non raffigura l'intera persona.
ADR: preciso circa che le persone che effettuavano le pulizia, perché forse era bagnato a terra, non avevano null'altro che delle mazze e dei bastoni, né nulla posso riferire sulla divisa indossata, pur ritenendo che fosse personale di servizio..."
Veniva, contestualmente, ascoltato l'altro teste ammesso ( Tes 3
[...] dichiaratosi indifferente) dalla cui deposizione si evincono i و brani estratti che seguono...” ADR: non conosco la signora [...]
Parte 1
ADR: conosco il centro commerciale SIDI Piccolo in quanto cliente dello stesso.
ADR: ricordo di un episodio, di circa un anno e mezzo fa, ,mentre ero intento a pesare dei prodotti acquistati nel reparto frutta e verdura del supermercato, ho sentito gridare delle persone che si trovavano di fronte a me;
pertanto mi sono avvicinato per verificare cosa fosse accaduto;
ho visto, pertanto, una signora giacere a terra , apparentemente cosciente ma che si lamentava;
ad un certo punto sono giunti delle persone che indossavano una divisa e con una scopa in mano;
è arrivata poi una donna che ritengo fosse la figlia, in quanto chiamava mamma la donna che giaceva al suolo. " "
Credo abbia anche chiamato i soccorsi.
Mi sono trattenuto almeno altri 20 minuti sul luogo dopo, uscendo dal supermercato ho notato la presenza di una ambulanza m non si se fosse del 118, e me ne sono andato via.
ADR: ricordo che sulla divisa delle persone con gli strumenti di pulizia in uno vi fosse la scritta "Piccolo".
Non ricordo come erano le divise.
ADR: preciso che il personale delle pulizie era giunto dopo il mio intervento sul posto.
ADR: non ricordo con precisione se ho acquistato altro oltre delle arance.
ADR: confermo che l'ambulanza individuata fuori dal supermercato non era quella normalmente utilizza il servizio “118” ma non sono in grado di riferire quali siano gli elementi distintivi tra i automezzi utilizzati dal 118 e gli altri della stessa natura..” Orbene, dalla complessiva lettura delle deposizioni rese dai testi non può revocarsi in dubbio che, al netto della presenza della malcapitata al suolo, alcun preciso riferimento gli stessi hanno circostanziato circa ragioni della caduta della infortunata astante tanto meno possono
,
evincersi dati certi sulla presenza di insidie poste nell'area ove sostava la stessa, ivi compreso il pavimento "forse bagnato", sì come declinato dalla prima teste escussa.
La stessa presenza, poi, di soggetti individuati quali responsabili della manutenzione e pulizie dell'area di vendita aperta al pubblica non postula automaticamente che essi fossero intenti a rimuovere qualche forma di sostanza riversa sul pavimento dopo l'accaduto.
In sintesi manca del tutto ogni forma di collegamento causale tra l'evento descritto in libello introduttivo e le allegate conseguenze dannose perpetrate all'attrice processuale dovendosi, altresì,
,
denegare, in assenza di elementi di segno contrario, la potenziale pericolosità dei luoghi percorsi dalla stessa.
Anche le cosiddette "prove semplici", rappresentate nella specie dai rilievi fotografici prodotti in istantanea sul luogo dei fatti, non rappresentano altro che una donna riversa al suolo su di un pavimento bianco di forma regolare ed apparentemente terso, restando del tutto prive di conferenza in ordine a presunte responsabilità per cattiva manutenzione dell'area aperta al pubblico.
Appare, pertanto, carente la domanda in merito al nesso di causalità tra il fatto descritto e l'evento dannoso conseguenziale, non avendo l'attore raggiunto la prova di una configurabile condizione di pericolo occulto, e non risulta dimostrato che l'imbrattamento della pavimentazione fosse presente al momento della caduta, ovvero, non fosse visibile e di per sé, sia stata causa esclusiva o concorrente alla causazione dell'infortunio.
Ergo, anche sotto cotal ipotetico aspetto tale conclusione appare del tutto in linea con recenti arresti giurisprudenziali in merito (Cass. n.
34790- 2021; sent. n. 16094-2021,Trib Roma) .
Ne consegue che la domanda vada respinta.
Circa il regime delle spese e competenze esse seguono la soccombenza della parte convenuta e, pertanto sono liquidate secondo i parametri del DM 2014 n.55 -2014 in combinato disposto ai principi posti dall'art. 91 cpc;
ciò non di meno, questo giudice, tenuto conto della carenza di una istruttoria piena e della circostanza afferente la scarsa complessità della natura del contenzioso, ritiene equo liquidarle sui parametri minimi.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo
Granata, cosi' definitivamente provvede:
Dichiara la procedibilità della azione promossa;
Rigetta la domanda attorea;
condanna, per lo effetto, l'attrice processuale al pagamento, in favore della parte convenuta, al pagamento della somma di € 2.906,00 per compensi parametrati oltre accessori di legge.
Così deciso in Nola 03 10 2025 IL G.U.
Dr. Alfredo Granata