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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 14.11.2024, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 98/2024
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv.ti Michele Palla, Nicola Sodano e Giulia Aristei
contro
- appellato - CP_1
Avv. Marco Guercio
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 403/2023 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 9.11.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 9.11.2023 il Tribunale di Livorno, in accoglimento del ricorso proposto da contro ha annullato il CP_1 Parte_1 licenziamento intimato dalla società all'originario attore con lettera
7.11.2022, assumendone il carattere ritorsivo e ha quindi condannato la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno derivante dal recesso, quantificato “nella misura di un'indennità mensile pari alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, oltre che a regolarizzarne la posizione previdenziale.
2. I fatti all'origine della controversia non sono contestati o risultano comunque documentalmente e possono essere riassunti come segue.
3. In particolare è pacifico che l'odierna appellante, di cui sono socie e amministratrici e operi nel trasporto Parte_2 Controparte_2 marittimo e costiero di merce, mentre , assunto da il CP_1 Pt_1
2.7.2021 con qualifica di operaio 5° livello del CCNL marittimi personale di terra, è anche legale rappresentante di una società (denominata
Acquedotto Portuale s.r.l.), che esercita la medesima attività dell'appellante.
4. E' pure certo che il 20.10.2022 l'appellato abbia notificato a e CP_2 per il tramite di due avvocati suoi difensori, una comunicazione Pt_2 con cui ha intimato loro “l'immediata retrocessione in (suo) favore (…) delle intere quote di partecipazione sociale di , che e Parte_1 CP_2 avrebbero detenuto “in virtù di intestazione fiduciaria delle Pt_2 medesime, come da pactum fiduciae a suo tempo stipulato tra le parti”, minacciando in caso diverso di convenirle in giudizio per ottenere il trasferimento delle quote e il risarcimento del danno e inoltre le ha diffidate dal “cedere a chicchessia, nel tempo eventualmente intercorrente per ristabilire in via giudiziale la corretta applicazione del patto fiduciario, le quote di partecipazione sociale di e dall' “utilizzare i fondi Parte_1 sociali di per provvedere ai costi della [loro] eventuale futura Parte_1 difesa in giudizio, dal momento che l'azione” sarebbe stata diretta
“personalmente nei confronti di e e la Controparte_2 Parte_2 società non potrà essere pregiudicata con distrazione di fondi Parte_1 per scopo diverso da quello sociale”.
5. Nella medesima diffida ha fatto una serie di affermazioni che è utile CP_1 riportare testualmente. In specie ha assunto che fosse stata “a Pt_1 suo tempo costituita – così come regolarmente riportato nel bilancio sociale
2 – tramite versamenti in denaro e acquisto di attrezzature finanziate direttamente e indirettamente dal fiduciante e da altri CP_1 membri della sua famiglia e da soggetti a lui riferentisi” e che egli avesse
“altresì concesso, anche tramite un'operazione tecnica di supporto del vostro [di e credito per TFR nei confronti della società CP_2 Pt_2
Acquedotto Portuale s.r.l., la disponibilità delle due e Parte_3 CP_3
V, con il preciso intento di partecipare alla gara per l'affidamento del
[...] servizio di rifornimento idrico alle navi a banchina ed in rada nel porto di
Livorno, a mezzo bettolina, per l'anno 2017, indetta da ciò dopo CP_4 che la società della quale il fiduciante era ed è amministratore e legale rappresentante, Acquedotto Portuale s.r.l., era stata esclusa dalla gara di cui sopra per l'anno 2016, in virtù del noto contenzioso esistente tra
Acquedotto Portuale s.r.l. ed con la conseguenza della perdita CP_4 del vostro (di e posto di lavoro”. E ancora “detta gara CP_2 Pt_2 veniva poi aggiudicata alla così come quella - scaduta la prima – CP_5 recentemente tenutasi, che è stata nuovamente aggiudicata alla Pt_1 in data 17.7.2022, consentendovi quindi la continuità
[...] dell'occupazione e della retribuzione (sotto forma di compenso per l'opera di amministratrici) e delle prerogative economiche del trattamento di fine rapporto maturato sin qui”. L'appellato ha assunto anche che “durante tutto tale lasso di tempo, dalla costituzione della società ad Parte_1 oggi, il fiduciante , solo formalmente dipendente della CP_1 società, oltre a provvedere con finanziamenti infruttiferi (tuttora in bilancio di , soprattutto nel periodo iniziale della vita sociale, ha Parte_1 esercitato il suo potere di indirizzo (unitamente al padre ) su ogni Per_1 decisione operativa e finanziaria della medesima, decisioni” che CP_2
e avrebbero “doverosamente messo in opera, oltre a richiedere Pt_2 continuamente istruzioni e autorizzazioni (ampiamente documentate), così come previsto dal patto fiduciario stipulato;
patto che, è bene ricordarlo e ribadirlo, prevedeva per voi [sempre e nel momento in cui CP_2 Pt_2
3 il fiduciante avesse richiesto la retrocessione delle quote sociali – la conservazione del posto di lavoro presso e il versamento di Parte_1 una indennità in vostro favore, che voi stesse avete provveduto recentemente a quantificare, in primo luogo sulla base del TFR non percepito da Acquedotto Portuale s.r.l., società della quale eravate dipendenti”.
6. Ancora si legge nella citata comunicazione: “allo stato sono certamente maturate le condizioni per la retrocessione delle quote sociali di Pt_1 al fiduciante , data la prossima formalizzazione di un
[...] CP_1 accordo transattivo tra Acquedotto Portuale s.r.l. e con il quale CP_4 verrà chiuso l'intero contenzioso che da anni si trascina tra dette due società, e che consentirà al nostro assistito - per espressa volontà di
[...]
– di intestarsi la titolarità delle quote sociali di CP_4 Parte_1 assumendone anche la qualifica, ove lo vorrà, di legale appresentante, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per le sorti di e Parte_1 per il regolare svolgimento dell'appalto recentemente riaggiudicato alla stessa società. Sorte della società che verrà invece messa Pt_1 gravemente a rischio qualora, a causa dell'attuale vostro immotivato, incomprensibile e illegittimo rifiuto a rispettare le condizioni del patto fiduciario che avete a suo tempo stipulato, e quindi a non consentire la retrocessione delle quote - determinazione espressa più volte per le vie brevi
- l'accordo transattivo tra Acquedotto Portuale s.r.l. e non potesse CP_4 essere formalizzato, costringendo la medesima ad aggredire CP_4 per il recupero del credito vantato, sostenendone - così come Parte_1 in effetti è - la continuità aziendale con Acquedotto Portuale s.r.l. (intenzione Contr peraltro già chiaramente manifestata da con pec indirizzata ad Pt_1
ad Acquedotto Portuale s.r.l. e all'avv. Alari per conoscenza in data
[...]
17 ottobre 2022)”.
7. All'esito della diffida la società ha inviato a il 20 ottobre 2022 una CP_1 lettera di contestazione, con cui ha richiamato la comunicazione del
4 lavoratore, assumendo che essa “per il suo contenuto infondato e per le dichiarazioni in esso contenute nei confronti delle amministratrici della società”, costituisse “un tentativo di ingerenza che non Le compete nell'amministrazione della società mediante una architettura teorica finalizzata addirittura ad impossessarsi della stessa o comunque dell'attività relativa con ingiusto profitto e grave danno nei confronti delle sig.re e ”. L'iniziativa rappresentata dalla Controparte_2 Parte_2
“notifica del ridetto atto di intimazione e diffida, nonché del relativo contenuto” avrebbe determinato quindi una “evidente grave cesura e lesione del rapporto fiduciario insito nel rapporto di lavoro”.
8. Il lavoratore ha replicato con lettera del 25 ottobre 2022, con cui ha argomentato la natura ritorsiva degli addebiti, in quanto con la contestazione non gli sarebbe stato imputato alcun illecito commesso nello svolgimento della sua attività lavorativa, bensì sarebbe stato attribuito rilievo disciplinare all'atto di esercizio di un suo diritto (in specie quello a ottenere dalle amministratrici la retrocessione delle quote societarie in adempimento di un precedente accordo tra le parti).
9. Le giustificazioni non sono state accolte e ha licenziato con Pt_1 CP_1 lettera del 9.11.2022, con cui ha affermato che “le rivendicazioni di diritti infondati circa la 'retrocessione' delle quote della società, le fantasiose accuse nonché le conseguenti ed ingiuste attribuzioni di responsabilità civili e penali da Lei rivolte nei confronti delle amministratrici Sig.re Parte_4
e nonché le Sue dichiarate intenzioni di ingerirsi
[...] Parte_2 nell'amministrazione di senza averne alcun titolo, i riferimenti a Parte_1 soggetti terzi rispetto a questa società, come Acquedotto Portuale Srl ed
, che in asseriti contenziosi fra essi pendenti avrebbero a Suo dire CP_4 considerato oggetto di trattative nella da Lei dichiarata comune Parte_1 loro (Acquedotto Portuale Srl ed ) volontà di una intestazione in CP_4 capo a Lei medesimo delle quote sociali di costituiscono un Parte_1 evidente interessato tentativo di appropriarsi ingiustamente di Parte_1
5 della sua consistenza o del ruolo di amministratore di che non Parte_1
Le è proprio. Mai ha autorizzato o, anche solo lasciato credere, Parte_1 dette società terze a considerare oggetto di dette trattative”. Parte_1
Secondo la società quindi “i fatti addebitatile hanno arrecato pregiudizio alla produzione, alla disciplina ed alla morale aziendale, costituiscono inadempimento agli obblighi tipici del sinallagma contrattuale, costituiscono un evidente Suo abuso di fiducia e denotano evidente Sua volontà di porsi in contrasto con le amministratrici al fine di utilizzare per scopi propri di Acquedotto Portuale Srl dimostrando di non Parte_1 tenere e di non avere assolutamente a cuore né i rapporti Parte_1 interpersonali interni all'azienda”. Tali fatti quindi, secondo la recedente,“assurgono ad una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, non consentendo la prosecuzione, anche solo provvisoria, del rapporto di lavoro”.
10. ha impugnato il licenziamento, assumendo anche in giudizio CP_1
l'inesistenza della dedotta giusta causa e anzi il carattere ritorsivo del recesso che avrebbe rappresentato la reazione “alla sua legittima rivendicazione di interessi personali nei confronti delle socie- amministratrici di . Secondo la prospettazione della sua Parte_1 difesa, la condotta del ricorrente (la notifica di un atto di intimazione e diffida per la retrocessione delle quote sociali) sarebbe rientrata
“pienamente nel suo diritto di tutela personale, senza costituire alcuna violazione degli obblighi contrattuali o una lesione del vincolo fiduciario con la società”, in quanto il fatto contestato avrebbe riguardato esclusivamente le relazioni tra e le socie e che CP_1 CP_2 Pt_2 sarebbero state “coinvolte come persone fisiche e non come rappresentanti aziendali”. La vicenda sarebbe stata pertanto estranea al rapporto di lavoro e non avrebbe quindi giustificato alcuna azione disciplinare.
11. VA d'altra parte avrebbe esercitato il proprio diritto con formalità adeguate, avendo notificato “un atto di intimazione in modo legittimo e
6 nelle forme previste dal Codice Civile e di Procedura Civile”, esclusivamente in confronto delle socie, così che non vi sarebbe stata alcuna ingerenza nell'attività aziendale, bensì “una semplice distanza tra posizioni giuridiche tra il medesimo e le due socie della ”. Pt_1
12. Il lavoratore ha concluso quindi davanti al Tribunale per la nullità del recesso, in tesi con le conseguenze ripristinarie e risarcitorie previste dall'art. 2 comma 1 del D.L.gs. 23/2015, in ipotesi con quelle solo risarcitorie previste dall'art. 3 comma 1 dello stesso testo normativo.
13. La società ha resistito, argomentando in contrario l'effettività della dedotta giusta causa.
14. Il primo giudice non ha condiviso questa prospettazione e, come detto, ha accolto la domanda svolta in tesi in ricorso, sul presupposto che con la contestazione si fosse effettivamente addebitato al lavoratore di avere esercitato un proprio diritto in confronto delle amministratrici della società. Condotta questa che sarebbe stata ex se legittima, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa, che avrebbe potuto essere contrastata dalle socie di nelle sedi proprie, ma che non Pt_1 avrebbe legittimato una reazione disciplinare della società.
15. Né, secondo il Tribunale, sarebbe stato ravvisabile nella specie un conflitto di interessi tra il lavoratore e la società, che non sarebbe mai stato contestato e che comunque non si sarebbe dato, in quanto il ruolo di nella società Acquedotto Portuale sarebbe stato noto alla datrice CP_1 di lavoro e tollerato. D'altra parte una simile conflitto nemmeno avrebbe potuto desumersi dal riferimento (contenuto nella diffida) a possibili azioni di terzi in confronto di , dato che aveva dichiarato di Pt_1 CP_1 agire proprio al fine di mettere al riparo la società da tali azioni.
16. Il Tribunale ha quindi ritenuto indimostrato che il recesso fosse stato motivato da altro che dalla reazione all'esercizio, da parte del lavoratore, di un suo diritto e ne ha quindi dichiarato la nullità, ordinando la
7 reintegra di nel posto di lavoro e condannando la società al CP_1 risarcimento del danno ex art. 2 comma 1 del D.L.gs. 23/2015.
17. impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la Pt_1 totale riforma, affidando le proprie ragioni a quattro motivi.
18. Con il primo lamenta che il giudice abbia operato una valutazione, a suo dire, del tutto parziale della fattispecie, omettendo di verificare la fondatezza della pretesa esercitata dal lavoratore con la diffida del 20 ottobre 2022 e “comunque la rilevanza che la condotta del assumeva CP_1 avuto riguardo alla pregnanza fiduciaria – l'intuitu personae – che qualifica il rapporto di lavoro subordinato”. In particolare il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza che l'appellato, assumendo l'esistenza di un patto fiduciario, di cui non avrebbe dato in alcun prova, avrebbe “nella sostanza minacciato di sottrarre alle socie ed amministratrici, nella sua prospettazione intestataria fittizia, l'azienda, che avrebbe utilizzato nei Contr suoi rapporti con , ponendosi in una posizione di insanabile, ingiustificata contrapposizione con la direzione aziendale e con l'interesse della società”.
19. In altri termini, secondo la società, il giudice avrebbe dovuto in primo luogo accertare l'effettività della pretesa di a ottenere la CP_1 retrocessione delle quote societarie e solo ove quella pretesa fosse stata legittima, avrebbe potuto qualificare come ingiusticata la reazione di
. Al contrario, in assenza di qualsiasi prova del diritto vantato dal Pt_1 lavoratore, la sua condotta avrebbe dovuto essere apprezzata “nel contesto di un rapporto retto da specifici, reciproci obblighi e diritti i quali,
…, non riguardano solo l'adempimento stricto sensu della prestazione ma anche la persona del dipendente”. E nell'ambito di una tale relazione negoziale l'azione di , in quanto, secondo l'azienda, del tutto CP_1 pretestuosa, avrebbe leso irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
20. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia inteso valutare se l'esercizio dell'affermato diritto del lavoratore
8 assumesse rilevanza ai fini dell'integrazione di una giusta causa di recesso, una volta che non ne fosse stata dimostrata – come non ne sarebbe stata dimostrata – l'esistenza. Secondo l'appellante infatti
“contestare la genuinità dell'intestazione delle quote della società e la legittimità dell'esercizio dei poteri di amministrazione da parte delle socie - amministratrici della società propria datrice di lavoro e non suffragare in alcun modo tale rivendicazione che mira a sottrarre l'azienda alle sue titolari formali” rappresenterebbero violazioni degli obblighi di diligenza e soprattutto di fedeltà nascenti dal rapporto di lavoro. E tali violazioni non sarebbero giustificate dall'esercizio di un affermato diritto, tutte le volte che esso risultasse privo di qualunque consistenza, come sarebbe stato nella specie.
21. Con il terzo motivo la società lamenta che il Tribunale abbia ritenuto indimostrata l'esistenza di una giusta causa, quando in contrario già nella lettera di contestazione, sarebbe stato compiutamente individuato il disvalore delle condotte pacificamente tenute dal lavoratore, che sarebbero state senz'altro idonee a giustificare il recesso.
22. Infine con il quarto motivo, svolto in via subordinata, la società censura la decisione di primo grado per non avere accertato, nonostante specifica richiesta in tal senso in memoria di costituzione, l'esistenza e nel caso la misura dei redditi di lavoro percepiti aliunde dall'appellato, nel periodo successivo al recesso. Indagine che l'appellante ha chiesto alla Corte di svolgere, ove ritenuta l'illegittimità del recesso.
23. Sempre in via subordinata l'appellante ha argomentato la sussistenza nella specie di un giustificato motivo soggettivo e in ulteriore subordine ha chiesto limitarsi la sanzione al solo risarcimento del danno nella misura minima di legge, come prevista dall'art. 9 del D.L.gs. 23/2015
(applicabile nella specie, in quanto avrebbe avuto – pacificamente Pt_1
– meno di quindici dipendenti).
9 24. La società ha concluso quindi come segue: “nel merito accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento irrogato al sig. , CP_1 confermando la sussistenza della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. posta a fondamento del provvedimento espulsivo;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello non ritenga integrata nei fatti di causa una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., accertare e dichiarare che il comportamento del sig. integra un notevole CP_1 inadempimento degli obblighi contrattuali risultando di conseguenza integrato un giustificato motivo soggettivo di licenziamento ex art. 3, L. 604 del 1966, con la conseguente legittimità – comunque – del licenziamento ex adverso impugnato;
in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte di Appello non ritenga integrata una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. o un giustificato motivo soggettivo nell'accezione dell'art. 3, L. 604/1966 nel complessivo comportamento tenuto dal sig. , Voglia dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data CP_1 del licenziamento e limitare la condanna della convenuta al minimo di legge per il combinato disposto degli artt. 3 e 9 D. Lgs. n. 23/2015 ovvero pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. in via residuale ove la Corte di Appello accerti l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. , Voglia decurtare dalla CP_1 somma riconosciuta al lavoratore l'importo corrispondente all'aliunde perceptum e percipiendum per le eventuali attività lavorative espletate a far data dal licenziamento e/o per eventuali trattamenti previdenziali erogati in suo favore ed assumendo al fine rilevanza ex art. 1227 c.c. la ricerca di altra collocazione lavorativa posta in essere dal lavoratore. In caso di riforma della sentenza n. 403/2023 emessa nella causa R.G.
159/2023 dal Tribunale di Livorno - Sez. Lavoro - Giudice dott. S. Maffei il
7 novembre 2023, pubblicata (con la motivazione) il 9 novembre 2023 (all.to
A), non notificata, sia nel senso della ritenuta legittimità del licenziamento impugnato, sia nel senso della sua ritenuta semplice illegittimità e dunque
10 della condanna della società al pagamento della indennità risarcitoria dell'art. 9, D. Lgs. n. 23/2015, fermo il licenziamento, accertare e dichiarare il diritto di in persona del legale rapp.te p.t., alla Parte_1 integrale restituzione dell'indennità risarcitoria (rectius del risarcimento) erogata al lavoratore in esecuzione della predetta sentenza, o in subordine delle somme erogate in eccesso rispetto alle mensilità oggetto di condanna di essa società ex art. 9, D. Lgs. n. 23/2015, e comunque delle spese legali corrisposte al sig. (tramite l'avv. Marco Guercio), con bonifici bancari CP_1 eseguiti il 7 dicembre 2023 ed il 2 gennaio 2024;e per l'effetto condannare il sig. a restituire ad in persona del legale CP_1 Parte_1 rapp.te p.t., la somma complessiva di euro 28.548,44 - di cui euro
24.137,00 a titolo di indennità risarcitoria ed euro 4.411,44 a titolo di spese
(versate tramite l'avv. Marco Guercio) -, corrisposta al sig. , in CP_1 esecuzione della sentenza n. 403/2023 emessa nella causa R.G.
159/2023 dal Tribunale di Livorno - Sez. Lavoro - Giudice dott. S. Maffei il
7 novembre 2023, pubblicata (con la motivazione) il 9 novembre 2023 (all.to
A) o, in subordine, a restituire ad in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. le somme erogate in eccesso rispetto alle mensilità oggetto di condanna di essa società ex art. 9, D. Lgs. n. 23/2015. Somme da integrarsi di interessi come per legge dalla data del pagamento al saldo effettivo.
Comunque, condannare l'appellato a restituire ad in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t., l'importo di euro 4.411,44 che gli è stato corrisposto
(tramite l'avv. Marco Guercio) a titolo di spese legali. In ogni caso, con addebito alla controparte delle spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario ex D.M. 55/2014, c.p.a., iva e contributo forfettario (15%), oneri fiscali e previdenziali come per legge, con condanna dell'appellata alla refusione delle eventuali spese tecniche che l'istruttoria rendesse necessarie e delle spese di contributo unificato di entrambi i gradi di giudizio”.
11 25. Il lavoratore si è costituito per resistere, argomentando la correttezza della decisione impugnata, che avrebbe esattamente riconosciuto la condotta di come difesa legittima di un interesse personale, agito in confronto CP_1 solo delle socie persone fisiche, non della società; per contro non vi sarebbe stata in atti alcuna prova che dell'intento del lavoratore di destabilizzare la società.
26. Né avrebbe potuto precludere l'esercizio del diritto costituzionale di azione e difesa dell'appellato l'obbligo di fedeltà nascente dal rapporto di lavoro, che avrebbe trovato invece un limite in quel diritto, mentre non vi sarebbe stata alcuna evidenza che l'esercizio della pretesa avesse pregiudicato la datrice di lavoro.
27. Secondo l'appellato quindi il primo giudice avrebbe correttamente ritenuto l'illegittimità del recesso, che non avrebbe avuto altra motivazione che la reazione all'esercizio, da parte del lavoratore, di un proprio diritto e sarebbe stato quindi ritorsivo.
28. Infine non avrebbe alcun rilievo ai fini di causa la fondatezza o meno della pretesa agita dal lavoratore in confronto delle socie, che avrebbe dovuto essere esaminata in altra sede, essendo qui sufficiente il difetto di prova in ordine all'idoneità dell'esercizio di tale pretesa a pregiudicare il rapporto fiduciario.
29. L'appellato ha concluso quindi come segue: Per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 23/15, dichiari la nullità del licenziamento intimato dalla al Sig. con Parte_1 CP_1 lettera del 7 novembre 2022 e per l'effetto condanni la corrente Parte_1 in Livorno, Piazza Attias 37, P. Iva in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
12 reintegrazione in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto con condanna, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. IN IPOTESI SUBORDINATA Per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 23/15, dichiari la nullità del licenziamento intimato dalla al Sig. Parte_1 CP_1 con lettera del 7 novembre 2022 e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condanni la corrente in Livorno, Parte_1
Piazza Attias 37, P. Iva in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
30. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello fondato, non condividendo l'apprezzamento, operato dal
Tribunale, dei fatti di causa.
31. Ad avviso del collegio infatti la decisione impugnata non pare cogliere la peculiarità della vicenda in esame, in cui non si fa in effetti questione solo dell'esercizio, da parte del lavoratore, di una pretesa e della reazione datoriale a quella rivendicazione. Infatti con la lettera dell'ottobre 2022, che la società ha posto a fondamento dell'addebito (riportandone ampi stralci e richiamandone espressamente l'intero testo, comunque allegato alla contestazione, come pacifico), l'odierno appellato non si è limitato a pretendere, in confronto delle socie amministratrici della sua (almeno formale) datrice di lavoro, il trasferimento delle quote sociali, ma ha affermato di essere in effetti e di essere sempre stato il dominus della società, effettivo titolare di quelle quote, solo fittiziamente intestate alle amministratrici. In tal senso è inequivocabile il riferimento, contenuto
13 nella diffida, alla titolarità (in capo a e a suoi familiari) dei capitali CP_1 che erano serviti alla costituzione della società e al “potere di indirizzo” che l'odierno appellato (insieme al padre) avrebbe esercitato “su ogni decisione operativa e finanziaria” della società stessa, cui e CP_2 avrebbero “doverosamente” dato attuazione, in adempimento del Pt_2
“patto fiduciario stipulato”, chiedendo inoltre “continuamente istruzioni e autorizzazioni (ampiamente documentate)”. Ed è del tutto conseguente a una simile rappresentazione dell'assetto societario di il fatto che, Pt_1 nella citata diffida, affermi il carattere solo simulato del rapporto di CP_1 lavoro che apparentemente lo legava alla società.
32. Ora sembra al collegio di una certa evidenza che la condotta così agita dall'appellato sia incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, in ogni caso, cioè sia assumendo la falsità delle affermazioni di , sia CP_1 per contro nel caso che esse fossero state vere.
33. Ove invero la rappresentazione dei fatti riportata nella diffida fosse stata falsa (e in effetti non vi è in atti alcuna prova che sia è vera), il lavoratore avrebbe contestato nella maniera più radicale l'autorità dei vertici aziendali, in quanto avrebbe falsamente affermato essere in effetti riferibile a lui quel potere di direzione, mentre le amministratrici sarebbero state solo delle (sue) prestanome, per questo tenute, a richiesta del fiduciante, a trasferirgli le quote sociali per far corrispondere l'apparenza della titolarità del potere alla già attuale realtà dei fatti. In altri termini, se le affermazioni contenute nella diffida di non fossero CP_1 state vere, a essere messo in discussione dall'agire del lavoratore sarebbe stato in radice il potere direttivo delle socie amministratrici (coinvolte quindi all'evidenza nella loro qualità), di cui egli nella diffida aveva contestato infondatamente l'effettività. Una condotta che costituisce, ad avviso del collegio, più che la violazione, la negazione stessa dell'obbligo di fedeltà implicato dal rapporto di lavoro e integra quindi una giusta causa di recesso.
14 34. D'altra parte, ove le asserzioni dell'appellato fossero state vere e CP_1 fosse stato quindi il vero dominus della società, le cui quote solo fittiziamente sarebbero state riferibili alle formali amministratrici (ma si
è detto che la circostanza non è in alcun dimostrata), anche il rapporto di lavoro sarebbe stato simulato (come del resto espressamente afferma l'appellato nella citata diffida) e non potrebbe perciò farsi questione del suo ripristino.
35. Deve pertanto concludersi, diversamente dal Tribunale, per l'infondatezza delle domande del lavoratore, che, in totale riforma della sentenza impugnata, vanno respinte. Alla pronuncia segue ex lege l'obbligo dell'originario ricorrente di restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado.
36. Le spese dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte da
contro
CP_1 Pt_1
e condanna l'odierno appellato alla rifusione delle spese del doppio grado,
[...] che liquida € 4.629,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 4.996,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
15