Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 09.04.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3755 del ruolo gen. dell'anno 2019
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Vincenzo Parte_1
Ciccone, presso il quale è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.06.2019 la ricorrente indicata in epigrafe deduceva: - di essere venuta CP_ a conoscenza, in data 08.02.2019, di una comunicazione di indebito emessa dall' di Nola per l'importo di euro 14.728,86 per l'indebita percezione di ratei di pensione di invalidità civile (cat.
1
- che, in particolare, con il provvedimento di indebito si comunicava che era stata “corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” nonché “la maggiorazione sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore CP_ ai limiti stabiliti dalla legge"; - che, tuttavia, ella nulla doveva all in quanto non aveva mai percepito ratei di pensione per tale importo;
che, in ogni caso, troverebbe applicazione nel caso di specie la sanatoria di cui alla legge 88789 e 412/91-; che, ancora, la comunicazione di indebito risulta generica;
di aver presentato, avverso il predetto provvedimento, ricorso al Comitato
Provinciale senza alcun esito. CP_1
Tanto premesso, eccepiva l'inesistenza del credito vantato dall' la genericità della richiesta, CP_1 ed in subordine l'intervenuta prescrizione del preteso credito, e concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'annullamento dell'indebito. Vinte le spese, con attribuzione. CP_ L' costituitosi in giudizio tardivamente (v.si memoria di costituzione depositata il
02.11.2022), rappresentava di aver provveduto all'annullamento dell'indebito, con ricalcolo della prestazione e rimborso delle somme recuperate, valuta 20.01.21. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note di trattazione scritte sostitutive dell'udienza del 31.01.2024 (richiamate dalle successive note sostitutive dell'udienza odierna del 09.04.2025), il procuratore di parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere, facendo tuttavia rilevare che il provvedimento di annullamento dell'indebito era stato emesso dall' in data 20.11.21, CP_1 dunque solo successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso introduttivo, e chiedendo, pertanto, la vittoria delle spese lite.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 9.4.2025 difensori depositavano note scritte consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e lette le note di trattazione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come la situazione obiettiva che crea per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, di guisa che viene meno la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
2 Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 4034/2007, Cass. 14194/2004)
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (cf Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez.un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza :"Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (in tal senso si veda
Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006)
Nel caso di specie, l' convenuto, costituendosi in data 2.11.22, ha dedotto in memoria di CP_2 avere provveduto all'annullamento dell'indebito oggetto di lite. Parte ricorrente, dal suo canto, non ha contestato il suddetto assunto ed, anzi, ha confermato l'avvenuto annullamento.
Dunque, tenuto conto delle dichiarazioni rese dall' resistente, in particolare in merito CP_2 all'intervenuto annullamento dell'indebito de quo in data 20.1.21, e delle concordi dichiarazioni del procuratore della parte ricorrente, deve ritenersi che il pacifico sopravvenuto l'annullamento CP_ dell'indebito effettuato dall' abbia soddisfatto integralmente la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di
3 contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Sopravvive, a questo punto, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio, che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale (Cass., sent. n. 271/06): deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
Ebbene, la circostanza che parte resistente abbia provveduto all'annullamento dell'indebito in via amministrativa, induce a ritenere che anche in sede giudiziaria la richiesta di parte ricorrente sarebbe stata accolta. CP_ In ordine al governo delle spese di lite, si osserva che l' ha provveduto all'annullamento dell'indebito solo in seguito alla introduzione del giudizio e della notifica del ricorso (avvenuta nel luglio 2019, come da ricorso notificato agli atti del fascicolo telematico), tuttavia, il comportamento collaborativo dell' - che nella memoria di costituzione dava atto CP_1 dell'annullamento dell'indebito, così comprovando l'effettiva volontà di evitare alla parte interessata ulteriori lungaggini processuali (v.si in tali termini, tra gli altri, Tribunale Trani sez. lav.,
05/07/2023, n.1269) - giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo. Nella restante parte le spese seguono la soccombenza virtuale dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo secondo i parametri minimi di cui al Dm n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia, tenuto conto della assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola , definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) compensa le spese di lite in ragione di un 1/3 e condanna l' al pagamento della restante parte (2/3) delle spese che si liquida, già ridotto l'importo, in euro 1.243,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Nola, 09.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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