Articolo 93 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 92Articolo 94
Versione
23 maggio 1958
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Versione
8 agosto 1965
Art. 93. ((Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.
La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.
Per la seconda prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito o di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.
La prova orale verte un materie attinenti ai servizi di istituto.
I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non interiore a trenta cinquantesimi.
Ai candidati che superino le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.
La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha precedenza il piu' anziano in ruolo))
Entrata in vigore il 8 agosto 1965