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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1943/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/03/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1943/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BIRAGHI ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/09/1980, con il patrocinio dell'avv. LORINI MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Carnate
(MB) in data 28.06.2009 tra e Parte_1 Parte_2
• Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carnate di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (al N.6, Parte 2, Serie A, anno 2009) ed a quant'altro di sua competenza;
• Dichiarare compensate le spese legali;
• AUTORIZZARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre. In ogni caso, le decisioni di maggior interesse per i figli, quelle relative alla loro istruzione, educazione e salute, oltre a quelle relative al loro eventuale trasferimento, anche per ragioni di studio, saranno assunte dai genitori di comune accordo e tenendo prioritariamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà presso di sé i figli nel momento di assumere le stesse.
2) Il padre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior futuro accordo dei genitori nonché tenuto conto degli impegni e delle volontà dei minori in considerazione della loro età (14 e 12 anni) con le seguenti modalità: una sera infrasettimanale, tendenzialmente il lunedì od il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 oltre che, a settimane alterne, dalle ore 18:00 del sabato, con onere di seguirli nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche e sportive, sino alle ore 21.00 della domenica, tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà dei figli. Oltre quanto sopra, il IG. , a settimane alterne, terrà i figli con sé anche il venerdì sera Pt_1
a cena e li accompagnerà presso la residenza della IG.ra alle ore 22.00, tenuto sempre Parte_2 conto della volontà dei figli e degli eventuali impegni, anche lavorativi, del padre.
In casi eccezionali, qualora ne faccia richiesta la SI.ra il SI. offre Parte_2 Parte_1 la sua disponibilità tenere i figli con sé dal venerdì alle 18:00 sino alla domenica alle 21.00, sempre in base ai suoi eventuali impegni anche lavorativi. In considerazione dell'attività sportiva svolta da (calcio), il padre si onera di andare a Per_2 prendere il minore al termine degli allenamenti infrasettimanali (ad oggi lunedì e mercoledì) per poi riaccompagnarlo a casa ed inoltre si onera di accompagnarlo alle varie attività ed eventi sportivi calcistici dei week end (gare e tornei), compatibilmente con i propri impegni, anche lavorativi.
Nel caso di sovrapposizione delle rispettive attività sportive svolte nei week end dai minori (e/o in caso svolgimento delle stesse in luoghi diversi), qualora decida di intraprendere Per_1 nuovamente un'attività sportiva, i genitori si impegnano a coadiuvarsi così da seguire almeno un figlio per genitore.
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre per fini organizzativi. 3) In merito alle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno con un genitore i giorni dal 24 al
30 dicembre e i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi di anno in anno. Per quanto concerne il periodo pasquale, i figli minori staranno alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre. Tutte le ulteriori festività verranno ripartite in modo alternato tra i genitori. Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà dei figli ed in ogni caso fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori.
In merito alle vacanze estive, i figli potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive: queste settimane dovranno essere preventivamente concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà dare comunicazione all'altro del luogo ove si recherà insieme ai figli per trascorrere le vacanze estive. Ciascun genitore avrà, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro eventuali soggiorni, anche di breve durata, al di fuori del luogo di dimora abituale. I figli potranno trascorrere anche una settimana di vacanza con i nonni materni nel periodo di pertinenza della madre (i nonni paterni sono deceduti). Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà dei minori, e fatto in ogni caso salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori. 4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 Parte_2 ordinario dei figli, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta,00), pari ad € 275,00 per ciascun figlio, da versarsi mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle note coordinate IBAN intestate alla IG.ra , sino al raggiungimento dell'autosufficienza Parte_2 economica dei figli. Tale importo verrà annualmente rivalutato secondo l'aumento degli indici ISTAT.
5) relativamente alle spese extra, i genitori sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo-linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018 sottoscritto d'intesa tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi qui integralmente riportato e noto alle parti, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
La determinazione delle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo e delle spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori sarà anch'esso stabilito dal protocollo- linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018. Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie potrà chiedere all'altro il rimborso del 50%
a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
il genitore non anticipatario verserà all'altro la propria quota del 50% entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta.
6) Il IG. autorizza la IG.ra , quale genitore collocataria dei minori, a richiedere e Pt_1 Parte_2 percepire l'assegno unico per i figli.
7) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio per sé e per i figli minori. Ogni eventuale spostamento all'estero programmato unitamente ai figli minori dovrà, comunque, essere preventivamente e tempestivamente comunicato all'altro genitore che vi si potrà opporre solo per fondate ragioni afferenti, principalmente, a rischi per la salute del minore o particolari tensioni sociali nel paese ove il genitore intende portare con sé i figli o per impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. 8) Con riferimento alla rateizzazione nei confronti di Agenzia Entrate intestata alla IG.ra
, di cui il SI. è responsabile in solido, e richiamata nelle premesse (prot. W- Parte_2 Pt_1
2023020101695408 del 01.02.2023, doc.10), con rate da € 833,00 circa ciascuna, di cui l'ultima scadente il 30.11.2027, i ricorrenti stabiliscono che provvederanno al pagamento dei relativi ratei sostenendo ciascuno il 50% degli importi dovuti sino al saldo, nella seguente modalità: il SI.
provvederà 5 giorni prima di ogni scadenza ad effettuare bonifico bancario per la sua Pt_1 quota pari al 50% direttamente alla SI.ra , la quale poi provvederà a ogni scadenza Parte_2 pagando la somma corrispondente alla rata predetta, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le parti. 9) Il IG. , con riferimento alla prossima dichiarazione dei redditi 730/2025 (redditi 2024), Pt_1 avrà diritto a ricevere una quota di rimborso edilizio e per interessi passivi del mutuo relativo all'immobile alienato nel dicembre 2024: successivamente all'incasso di tale quota di rimborso, il IG. corrisponderà alla SInora il 50% dell'importo totale ricevuto. Pt_1 Parte_2
10) L'automobile Jeep Renegade targata EY725EB, resterà nella piena ed esclusiva proprietà e possesso del IG. . Pt_1
11) I IGg.ri e dichiarano infine di non avere altre questioni economiche o Pt_1 Parte_2 patrimoniali pregresse da definire e di avere già concordato specificamente e perfezionato la divisione tra loro di tutte le ulteriori sostanze patrimoniali in comune.
In particolare, anche con riferimento alle pattuizioni accordate in sede di separazione e non specificamente riportate nel presente atto, le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente, avendo positivamente definito ogni e qualsivoglia questione economica e patrimoniale non ricompresa nel presente atto.
12) I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, senza pertanto necessità di alcuna contribuzione reciproca a titolo di mantenimento periodico dell'ex coniuge.
Contestualmente le parti dichiarano che, ad oggi, tra loro non risultano pendenze economiche neppure in relazione ai pregressi contributi al mantenimento per i figli e/o per spese straordinarie.
13) I IGg.ri e fanno infine espressa rinuncia ai termini per l'appello. Pt_1 Parte_2
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza in data 10.03.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (28.02.2010) e Per_1 Per_2
(15.10.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20/03/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Carnate (MB) in data 28/06/2009 (atto n. 6, Parte II, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Carnate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carnate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 14 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/03/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1943/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. BIRAGHI ALESSIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/09/1980, con il patrocinio dell'avv. LORINI MARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Carnate
(MB) in data 28.06.2009 tra e Parte_1 Parte_2
• Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carnate di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (al N.6, Parte 2, Serie A, anno 2009) ed a quant'altro di sua competenza;
• Dichiarare compensate le spese legali;
• AUTORIZZARE le seguenti condizioni di divorzio:
1) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la residenza della madre. In ogni caso, le decisioni di maggior interesse per i figli, quelle relative alla loro istruzione, educazione e salute, oltre a quelle relative al loro eventuale trasferimento, anche per ragioni di studio, saranno assunte dai genitori di comune accordo e tenendo prioritariamente conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà presso di sé i figli nel momento di assumere le stesse.
2) Il padre avrà la possibilità di vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior futuro accordo dei genitori nonché tenuto conto degli impegni e delle volontà dei minori in considerazione della loro età (14 e 12 anni) con le seguenti modalità: una sera infrasettimanale, tendenzialmente il lunedì od il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 oltre che, a settimane alterne, dalle ore 18:00 del sabato, con onere di seguirli nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche e sportive, sino alle ore 21.00 della domenica, tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà dei figli. Oltre quanto sopra, il IG. , a settimane alterne, terrà i figli con sé anche il venerdì sera Pt_1
a cena e li accompagnerà presso la residenza della IG.ra alle ore 22.00, tenuto sempre Parte_2 conto della volontà dei figli e degli eventuali impegni, anche lavorativi, del padre.
In casi eccezionali, qualora ne faccia richiesta la SI.ra il SI. offre Parte_2 Parte_1 la sua disponibilità tenere i figli con sé dal venerdì alle 18:00 sino alla domenica alle 21.00, sempre in base ai suoi eventuali impegni anche lavorativi. In considerazione dell'attività sportiva svolta da (calcio), il padre si onera di andare a Per_2 prendere il minore al termine degli allenamenti infrasettimanali (ad oggi lunedì e mercoledì) per poi riaccompagnarlo a casa ed inoltre si onera di accompagnarlo alle varie attività ed eventi sportivi calcistici dei week end (gare e tornei), compatibilmente con i propri impegni, anche lavorativi.
Nel caso di sovrapposizione delle rispettive attività sportive svolte nei week end dai minori (e/o in caso svolgimento delle stesse in luoghi diversi), qualora decida di intraprendere Per_1 nuovamente un'attività sportiva, i genitori si impegnano a coadiuvarsi così da seguire almeno un figlio per genitore.
In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre per fini organizzativi. 3) In merito alle vacanze natalizie, i figli minori trascorreranno con un genitore i giorni dal 24 al
30 dicembre e i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternandosi di anno in anno. Per quanto concerne il periodo pasquale, i figli minori staranno alternativamente un anno con la madre ed un anno con il padre. Tutte le ulteriori festività verranno ripartite in modo alternato tra i genitori. Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà dei figli ed in ogni caso fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori.
In merito alle vacanze estive, i figli potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive: queste settimane dovranno essere preventivamente concordate con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e ciascun genitore dovrà dare comunicazione all'altro del luogo ove si recherà insieme ai figli per trascorrere le vacanze estive. Ciascun genitore avrà, altresì, l'obbligo di comunicare all'altro eventuali soggiorni, anche di breve durata, al di fuori del luogo di dimora abituale. I figli potranno trascorrere anche una settimana di vacanza con i nonni materni nel periodo di pertinenza della madre (i nonni paterni sono deceduti). Quanto sopra tenuto sempre conto anche degli impegni e delle volontà dei minori, e fatto in ogni caso salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori. 4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 Parte_2 ordinario dei figli, la somma di € 550,00 (cinquecentocinquanta,00), pari ad € 275,00 per ciascun figlio, da versarsi mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sulle note coordinate IBAN intestate alla IG.ra , sino al raggiungimento dell'autosufficienza Parte_2 economica dei figli. Tale importo verrà annualmente rivalutato secondo l'aumento degli indici ISTAT.
5) relativamente alle spese extra, i genitori sosterranno ciascuno il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, secondo il protocollo-linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018 sottoscritto d'intesa tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza, da intendersi qui integralmente riportato e noto alle parti, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
La determinazione delle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo e delle spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori sarà anch'esso stabilito dal protocollo- linee guida concernenti le spese per i figli del 07.05.2018. Il genitore che avrà anticipato le spese straordinarie potrà chiedere all'altro il rimborso del 50%
a fronte dell'esibizione dei relativi giustificativi di spesa;
il genitore non anticipatario verserà all'altro la propria quota del 50% entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta.
6) Il IG. autorizza la IG.ra , quale genitore collocataria dei minori, a richiedere e Pt_1 Parte_2 percepire l'assegno unico per i figli.
7) I ricorrenti si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio per sé e per i figli minori. Ogni eventuale spostamento all'estero programmato unitamente ai figli minori dovrà, comunque, essere preventivamente e tempestivamente comunicato all'altro genitore che vi si potrà opporre solo per fondate ragioni afferenti, principalmente, a rischi per la salute del minore o particolari tensioni sociali nel paese ove il genitore intende portare con sé i figli o per impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi. 8) Con riferimento alla rateizzazione nei confronti di Agenzia Entrate intestata alla IG.ra
, di cui il SI. è responsabile in solido, e richiamata nelle premesse (prot. W- Parte_2 Pt_1
2023020101695408 del 01.02.2023, doc.10), con rate da € 833,00 circa ciascuna, di cui l'ultima scadente il 30.11.2027, i ricorrenti stabiliscono che provvederanno al pagamento dei relativi ratei sostenendo ciascuno il 50% degli importi dovuti sino al saldo, nella seguente modalità: il SI.
provvederà 5 giorni prima di ogni scadenza ad effettuare bonifico bancario per la sua Pt_1 quota pari al 50% direttamente alla SI.ra , la quale poi provvederà a ogni scadenza Parte_2 pagando la somma corrispondente alla rata predetta, salvo diverso accordo che dovesse intervenire tra le parti. 9) Il IG. , con riferimento alla prossima dichiarazione dei redditi 730/2025 (redditi 2024), Pt_1 avrà diritto a ricevere una quota di rimborso edilizio e per interessi passivi del mutuo relativo all'immobile alienato nel dicembre 2024: successivamente all'incasso di tale quota di rimborso, il IG. corrisponderà alla SInora il 50% dell'importo totale ricevuto. Pt_1 Parte_2
10) L'automobile Jeep Renegade targata EY725EB, resterà nella piena ed esclusiva proprietà e possesso del IG. . Pt_1
11) I IGg.ri e dichiarano infine di non avere altre questioni economiche o Pt_1 Parte_2 patrimoniali pregresse da definire e di avere già concordato specificamente e perfezionato la divisione tra loro di tutte le ulteriori sostanze patrimoniali in comune.
In particolare, anche con riferimento alle pattuizioni accordate in sede di separazione e non specificamente riportate nel presente atto, le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente, avendo positivamente definito ogni e qualsivoglia questione economica e patrimoniale non ricompresa nel presente atto.
12) I ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, senza pertanto necessità di alcuna contribuzione reciproca a titolo di mantenimento periodico dell'ex coniuge.
Contestualmente le parti dichiarano che, ad oggi, tra loro non risultano pendenze economiche neppure in relazione ai pregressi contributi al mantenimento per i figli e/o per spese straordinarie.
13) I IGg.ri e fanno infine espressa rinuncia ai termini per l'appello. Pt_1 Parte_2
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale tramite accordo di negoziazione assistita autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza in data 10.03.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (28.02.2010) e Per_1 Per_2
(15.10.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 20/03/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Carnate (MB) in data 28/06/2009 (atto n. 6, Parte II, Serie A, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Carnate (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carnate (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 14 maggio 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona