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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. RG 1227/2023, viste le note di trattazione depositate per l'udienza del 18.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dall'Avv. Massimo Romano, nell'interesse della curatela del fallimento “ (N. 7/2015) – il Parte_1
quale ha concluso riportandosi “integralmente a quanto già esposto e dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio e nelle note conclusive depositate” - letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nel procedimento vertente tra:
Parte_2
(fall. N. 7/2015) (dichiarato con sentenza n. 7/2015 del
[...]
17.7.2015) elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Romano, giusta procura in atti.
attrice contro
, , CP_1 Parte_3 Parte_1
convenuti contumaci
Avente ad oggetto: giudizio di divisione relativo a immobili caduti in successione
In fatto ed in diritto Sentenza redatta ex artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
La curatela del fallimento attore ha chiesto lo scioglimento della comunione insistente sui beni immobili in comproprietà tra Parte_1
– socio accomandatario della società fallita - la Parte_1
sorella e la madre nella quota di 1/6 Parte_3 CP_1
pari a 1/3 sulla metà dei cespiti: 1) fabbricato sito in Pace del Mela, via
Francesco Luca n. 3/5 in catasto allibrato al foglio 1 particella 128 sub
1(rendita euro 173,53); 2) fabbricato sito in Pace del Mela n. 3/5 in catasto allibrato al foglio 1 particella 128 sub 2 (rendita euro 173,53); 3) terreno agricolo sito in Pace del Mela in catasto al foglio 1 particella n. 253 superficie 15 ca (reddito dominicale 0,24; reddito agrario 0,09); 4) fabbricato in Monforte san Giorgio in contrada Brugazza in catasto al foglio 2 particella 1194 sub 2 (rendita euro 86,76); 5) terreno agricolo in
Monforte San Giorgio, in catasto al foglio 2 particella 474 superficie 2910 ca (reddito dominicale 111,21; reddito agrario euro 34,57); 6) terreno agricolo in Monforte San Giorgio in catasto al foglio 2 particella 757 superficie 125 ca (reddito dominicale 4,78; reddito agrario euro 1,48).
A sostegno della domanda ha esposto: a) la responsabilità del socio accomandatario, illimitata in solido con la società e con il proprio personale patrimonio (composto, tra le altre, anche dalle quote di compropriet sui beni indivisi con madre e sorella); b) la procedibilità della domanda, stante l'avvio del procedimento di mediazione nei riguardi delle altre contitolari, negativamente conclusosi per mancata partecipazione.
Nel corso del procedimento non si sono costituite le parti convenute.
pag. 2/7 La causa è stata istruita documentalmente e viene decisa ex art 281 sexies c.p.c. facultata la difesa attorea del deposito di note conclusive
⃰ ⃰ ⃰
La domanda è inquadrabile in termini di azione di scioglimento di comunione su beni (quote di beni) indivisi, di cui in atti si ricava la derivazione da successione ereditaria di (cfr. doc. n. 5 Persona_1
fascicolo attoreo)
Premessa la declaratoria di contumacia di e CP_1 Parte_1
– emergendo, dalla relata di notifica del 28.9.2023, la consegna dell'atto a mani di persona convivente per entrambi (la medesima, rispettivamente nuora e moglie dei due destinatari dell'atto) con la dicitura “capace convivente in precaria assenza del notificando” (cfr. atto di citazione sub fascicolo attoreo) – può, per prescindersi dalla verifica Parte_3
della ritualità del contraddittorio e della notifica nei di lei confronti in omaggio al principio della ragione più liquida invocabile in ragione del fatto che anche ove attinta da rituale notificazione, la domanda attorea non avrebbe potuto andare incontro ad esito diverso da quello risultante dal compendio processuale in atti, ovvero dal rigetto.
Le domande di scioglimento della comunione costituiscono espressione di giurisdizione mista: contenziosa e volontaria.
La natura contenziosa che permea le azioni di divisione discende dalla natura dei diritti (reali su beni immobili) dei quali si chiede pronuncia che accerti e dichiari lo scioglimento con formazione delle quote e attribuzione a ciascun comunista.
Da tale connotazione deriva la necessità della esatta individuazione dei beni di cui si chiede lo scioglimento, ovvero, nei casi di comunione ereditaria, l'appartenenza al comune dante causa.
pag. 3/7 Ciò per il semplice principio per cui non può trasferirsi – mortis causa – e, quindi, poi, formare oggetto di divisione, ciò che non appartiene già alla massa ereditaria.
Occorre, dunque, quando si deduce l'acquisto in comunione ereditaria, offrire prova della appartenenza die beni al tempo della apertura della successione in testa al de cuius.
Non costituiscono adeguata prova della titolarità la denuncia di successione e le mere visure catastali, in quanto atti con rilevanza prettamente fiscale- tributaria, inidonei a comprovare l'acquisto.
Occorre, infatti, l'allegazione dei titoli di provenienza dei beni (atti di acquisto, di donazione) e, poi, della persistente titolarità dei beni al tempo della morte del comune dante causa (quando, come nella specie, si discuta di comunione ereditaria).
In diritto, è, al riguardo, appena il caso di ricordare il condivisibile orientamento seguito dalla giurisprudenza di merito – da cui non v'è ragione di discostarsi anche per la diretta incidenza sul sistema di circolazione dei beni immobili, da imporntarsi a certezza e sicurezza nell'avvicendamento dei titolari -«In tutti i giudizi di scioglimento di comunione, nell'onus probandi di parte attrice rientrano tutte le questioni controverse tra le parti, in primis, quella afferente all'effettiva sussistenza, in capo alla medesima parte attrice, della qualità di comunista, che, in quanto tale, affermi il proprio diritto potestativo di attivare la domanda giudiziale costitutiva della divisione.
Infatti rientra nel giudizio petitorio altresì il giudizio di divisione, che ha, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e
pag. 4/7 di quelli degli altri partecipanti alla comunione» (cfr. Tribunale , Bari , sez. I , 08/09/2022 , n. 3253).
Sicché, proprio la natura petitoria del giudizio divisorio comporta che presupposto logico giuridico è la comproprietà o la titolarità di un diritto reale sulla cosa comune di cui è necessario antecedente logico,
l'accertamento del diritto e di quello degli altri partecipanti alla comunione che passa attraverso l'ordinario inter degli oneri di allegazione e prova tipici del processo civile a impulso di parte.
In altri termini, dunque, «L'azione di scioglimento di una comunione ereditaria relativa a beni immobili presenta delle evidenti implicazioni pubblicistiche, che, come per qualunque domanda rientrante nel plesso della volontaria giurisdizione, impone un vaglio circa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi che prescinde dall'esistenza di una contestazione sul punto. Ne discende che onere di chi agisca sia sempre quello di dar prova della qualità di comproprietario dei beni immobili oggetto della comunione tramite la produzione di un atto inter vivos avente efficacia traslativa (compravendita, permuta, etc.) della situazione soggettiva in questione in capo a sé o in capo al de cuius o ad un dante causa del de cuius o tramite la rappresentazione di un possesso utile ad usucapire» (cfr. Tribunale , Avezzano , 12/12/2016).
Venendo, funditus, alla fattispecie, dalla consultazione della documentazione offerta in comunicazione dalla curatela attrice non emerge evidenza di produzione degli atti di provenienza – né, per il vero, di tale provenienza in testa al condividente socio accomandatario e alle altre parti evocate quali comuniste, risulta compiuta attività di specifica allegazione – riscontrandosi, in atti, la produzione delle sole visure catastali (cfr. doc. n. 3 fascicolo attoreo).
pag. 5/7 Né, del resto, una qualche indicazione dei titoli di provenienza – elemento indiziario utile al fine di un ipotetico mandato peritale che non si ponga in termini meramente esplorativi – è ricavabile dal programma di liquidazione ex art. 104 ter l.f. prodotto in atti dall'attrice, trattandosi, anche in tal caso, di mera indicazione ricognitiva, con riferimento, quanto a provenienza dei cespiti, a visure catastali (cfr. doc. programma di liquidazione 4/2019 sub fascicolo attoreo).
Sicché, quand'anche si propendesse per la tesi meno rigorosa che prescinde dalla necessità di produzione di certificazione ipo-catastale relativa ai medesimi beni contro il de cuius e i suoi eredi, al fine di dimostrare che i beni erano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda di scioglimento della comunione, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi – tesi, invece, ancora immanente nel panorama giurisprudenziale di merito, ancorato e sensibile alle esigenze pubblicistiche (cfr. Tribunale , Salerno , 02/04/2013 e giurisprudenza succitata) - affermata, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità – seppur in composizione ordinaria e non a sezioni unite e, inoltre, in un contesto un cui si dà la stura agli accertamenti peritali purché non prettamente esplorativi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 02/03/2023, n.
6228; in senso parzialmente conforme, Corte appello , Perugia , sez. I ,
05/03/2024 , n. 130) – tuttavia, mancando, nella specie, allegazione e produzione dei titoli di provenienza dei beni enumerati in citazione, esplorativo sarebbe un mandato al CTU per riscontrare il presupposto logico giuridico dell'azione, ovvero la titolarità del comunista e del comune dante causa.
Per tale ordine di ragioni la domanda va respinta.
Le spese vanno compensate data la natura del giudizio.
pag. 6/7
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa n.
1227/2023 R.G., così provvede:
RESPINGE nella contumacia dei convenuti evocati – come accertata in parte motiva – la domanda di scioglimento della comunione proposta dalla curatela de fallimento “
[...]
(fall. N. 7/2015). Parte_1
SPESE compensate.
Barcellona P.G. 29.6.2025.
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 7/7