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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10898/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. BERTINO GREGORIO giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.MARINELLI VINCENZA MARINA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 59320130005220481, n. 59320130007952661, n. CP_1
59320140003188923, n. 59320150004347964, n. 59320160007470121, nonché avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229016260837 notificata il 20.09.2023, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Gli enti convenuti si sono costituiti in giudizio con autonome comparse, svolgendo difese tendenti al rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti.
Pagina 1 Autorizzato il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dall , legittimamente acquisibile ex officio, risulta CP_1
che gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati e segnatamente:
- l'avviso di addebito n. 59320130005220481000 notificato il 17.01.2014; CP_1
- l'avviso di addebito n. 59320130007952661000 notificato il 13.03.2014; CP_1
- l'avviso di addebito n. 59320140003188923000 notificato il 24.09.2014; CP_1
- l'avviso di addebito n. 59320150004347964000 notificato il 05.11.2015; CP_1
- l'avviso di addebito n. 59320160007470121000 notificato il 19.11.2016. CP_1
Con riferimento ai primi quattro avvisi di addebito il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle date di notifica sopra indicate, è stato validamente interrotto in data 15.01.2019 mediante intimazione di pagamento n. 29320189016967915 notificata dal concessionario della riscossione in data 15.01.2019.
Successivamente il 20.09.2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320229016260837.
Pertanto nel quinquennio successivo alla notifica dei citati avvisi di addebito il corso della prescrizione è stato validamente interrotto entro il termine quinquennale.
Per quanto concerne l'utilizzabilità della documentazione attestante la notifica degli avvisi di addebito, a fronte della tardiva costituzione in giudizio dell , va richiamato il costante CP_1
orientamento della Suprema Corte secondo cui «L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.
421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare
l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23518 del 20/09/2019; Cass. sez.
6 - L., Ord. n. 14755 del 7.6.2018; Cass. Sez. L., Ord. n. 9226 del 13.4.2018 e Sez. lav. sentenza n.
16542 del 14.7.2010).
Diverso discorso va fatto rispetto all'avviso di addebito n. 59320160007470121000 notificato il
19.11.2016, rispetto al quale, anche tenendo conto del periodo di sospensione introdotto dalla
Pagina 2 legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229016260837, il termine massimo di prescrizione è ampiamente spirato.
Il parziale accoglimento del ricorso integra eccezionale motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- Dichiara prescritti i contributi ed accessori portati dall'avviso di addebito n.
59320160007470121000 con conseguente impossibilità di procedere ad esecuzione in forza di detto titolo;
- Rigetta nel resto l'opposizione;
- Compensa tra le parti le spese di giudizio,
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso il 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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