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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 22/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nata in VENARIA Parte_1 C.F._1
REALE (TO) il 16/02/1956 - elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA
PALEOCAPA 21 A 9 SAVONA rappresentata e difesa dagli Avv.ti
ALESSANDRIA LUISA e LOVIGLIO ANNA;
attrice in impugnazione nei confronti di
(COD. FISC. ) - nata in SAVONA Controparte_1 C.F._2
(SV) il 16/08/1971 elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA
PALEOCAPA 18/13 SAVONA rappresentato e difeso dall'Avv. MILONE
FRANCESCA convenuta in impugnazione
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice in impugnazione : “Piaccia alla Corte d'Appello di Genova Pt_1
Ill.ma, reiectis contrariis, in parziale riforma del lodo arbitrale del 29/09/2022, notificato in data 29/09/2022, ed in accoglimento del presente gravame, per tutti i motivi sopra esposti:
- dichiarare la nullità parziale del lodo con riferimento al capo sub lettera c) nel quale
è stata respinta la domanda restitutoria della somma di € 73.000,00= della signora
; nonché con riferimento al capo sub lettera d) nel quale è stata respinta ogni Pt_1
ulteriore domanda della signora anche risarcitoria e relativa parte motiva;
Pt_1
conseguentemente, in riforma dei capi c) e d del lodo e relativa parte motiva in accoglimento delle domande della signora : Pt_1
1-accertare e dichiarare la responsabilità della signora , nei Controparte_1
confronti della signora , ai sensi degli artt. 1337, 1453 e 1381 c.c.; Controparte_2
2-accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cessione d'azienda stipulato tra la signora e la signora in data 19/12/2006 per Controparte_2 Controparte_1
grave inadempimento della signora e, conseguentemente, Controparte_1
3- dichiarare tenuta e condannare la signora alla restituzione in Controparte_1
favore della signora di tutte le somme pagate a titolo di prezzo Controparte_2
della cessione d'azienda, pari ad € 73 .000,00 = (di cui € 65.000,00= a titolo di caparra confirmatoria ed € 00 a titolo di pagamento cambiali per ulteriore acconto); nonché confermare la restituzione di tutte le cambiali sottoscritte e consegnatele a titolo di saldo del prezzo della cessione d'azienda del valore di € 167.0 0 0,00 ed, in ogni caso, dichiarare prescritto il relativo diritto di credito
4. dichiarar e, altresì, tenuta e condannare la signora al Controparte_1
risarcimento in favore della signora di tutti i danni dalla medesima Controparte_2
subiti e subendi in conseguenza del comportamento illecito ed inadempiente della convenuta in misura non inferiore ad € 27.000 ovvero nella diversa somma emergenda
2 nel corso dell'arbitrato e/o meglio vista e ritenuta dal Collegio arbitrale , anche in via equitativa , oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
5 respingere le domande ed eccezioni formulate dalla signora in Controparte_1
quanto infondate sia in fatto che in diritto;
6 il tutto con vittoria delle spese di lite del presente giudizio nonché del procedimento arbitrale”
Per la convenuta in impugnazione : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello CP_1
adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione rigettata:
a) Dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla signora avverso il lodo Controparte_3
arbitrare rituale pronunciato in data 29 settembre 2022 e notificato a mezzo pec in data 30 settembre 2022 a cura del Presidente del Collegio avv. Paolo Dogliotti.
b) confermare le statuizioni del lodo reso, e pertanto dichiarare l'efficacia del lodo reso dal Collegio Arbitrale in data 29 settembre 2022;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi. In subordine, nell' ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di nullità attoree formulate:
1) respingere tutte le domande formulate dalla signora nei confronti della Pt_1
signora CP_1
2) accogliere le domande di parte così come formulate in atti nella procedura CP_1
arbitrale, ivi comprese le domande istruttorie;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lodo definitivo del 29.09.2022, il Collegio Arbitrale, “in esecuzione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 6 del contratto di cessione di azienda datato
19/12/2006 autenticato nelle firme in data 24/01/2007 dal Notaio di Persona_1
Savona, Rep. N.r 114405, racc n.ro 9048, intervenuto tra e Controparte_1
, così decideva: Controparte_2
3 Avverso tale decisione, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte Pt_1
, con atto notificato in data 29.12.2022.
[...]
Con comparsa si costituiva , la quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
Con ordinanza in data 11.07.2023 la Corte rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
4 Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 25.09.2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'IMPUGNAZIONE È INFONDATA E DEVE
ESSERE RIGETTATA.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE:
i) il giudizio arbitrale di cui è causa è stato introdotto sulla base della clausola compromissoria prevista dell'art. 6 del contratto di cessione di azienda stipulato il
19.12.2006 autenticato il 24.1.2007 e dunque successiva alle modifiche introdotte alle impugnazioni di lodo dal D.l.vo 40/2006;
ii) la clausola compromissoria prevedeva che:
iii) risulta per tabulas, dal tenore letterale della clausola, che non era contemplata la possibilità di impugnare il lodo per violazione di norme di diritto relative al merito della controversia.
Occorre pertanto ribadire che nel presente giudizio, non è proponibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, trattandosi di clausola compromissoria successiva alle modifiche introdotte dalla novella del 2006
(art. 24 del D.l.vo. 40 del 2006) (Cass. Sez. U., 09/05/2016, n. 9284, Rv. 639686 – 01).
MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
PRIMO MOTIVO Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 4 “per pronuncia fuori dai limiti della convenzione arbitrale” secondo l'attrice in impugnazione, “l'onere di provare gli utili percepiti dall'esponente sarebbe spettato alla che ne CP_1
5 chiedeva la compensazione con quanto avrebbe dovuto restituire alla controparte.
Tuttavia, pur essendo in possesso dei documenti necessari, come correttamente rilevato dagli arbitri nella parte motiva del lodo, la non ha fornito la necessaria prova, CP_1
limitandosi a formulare un'inammissibile istanza di acquisizione di documenti contabili, respinta dal collegio arbitrale” (atto di impugnazione pag.6). Gli arbitri avrebbero pertanto giudicato secondo equità anziché secondo diritto quantificando gli utili percepiti dalla “in via equitativa” e dunque fuori dalla convenzione di Pt_1
arbitrato.
A parere della Corte il motivo non è fondato.
Trattasi, come si evince dalla lettura del motivo, di questione di fatto relativa al merito della controversia, trattandosi di critiche ai criteri utilizzati dagli arbitri per determinare le somme oggetto di indebito arricchimento.
Come emerge dal testo del provvedimento impugnato, gli arbitri, contrariamente a quanto lamentato, hanno deciso secondo diritto:
6 In altre parole, non è stata assunta una decisione secondo equità, invece che secondo diritto, ma è stata effettuata una valutazione equitativa, basata comunque sulle risultanze processuali, circoscritta a uno degli elementi che concorrevano a determinare il valore dell'azienda ceduta, non potuta restituire per essersene verificato il perimento, al fine di decidere sulla domanda restitutoria formulata dalla . Pt_1
Come insegnato dalla Giurisprudenza, “Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma. (Cass. Sez. 1, 30/11/2020, n. 27321, Rv. 659749 - 01).
Nel caso specifico, la parte impugnante cerca di prospettare come rientrante in uno dei casi tassativi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. quella che è invece una censura attinente al merito della decisione adottata dagli arbitri.
SECONDO MOTIVO- Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 8 “perché contrario
a precedente sentenza passata in giudicato” - L'attore lamenta che la decisione arbitrale sarebbe contraria a una sentenza penale della Corte d'appello di Genova
2023/2017: “Tale sentenza aveva già accertato il grave inadempimento della CP_1
determinante nella causazione del grave danno subito dalla a seguito della Pt_1
cessazione dell'attività per perdita delle licenze.” (atto di impugnazione pag.7).
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
Sul punto si osserva che: i) si tratta di una pronuncia di assoluzione dal reato di truffa
(imputata parte appellata, parte offesa parte appellante) perché il fatto non costituisce reato in cui la Corte d'Appello ha statuito che:
7 ii) come emerge dalla motivazione della sentenza, la Corte non si è pronunciata sulla vicenda dedotta limitandosi ad esaminare i fatti al fine di verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputata, revocando, peraltro, le statuizioni civili.
TERZO MOTIVO Nullità del lodo ex art. 829 comma 1 n. 9 “per violazione del principio del contraddittorio” - Con il terzo motivo l'attore lamenta che “Nel caso di specie gli arbitri non hanno poi rispettato il principio del contraddittorio, rilevando d'ufficio, in parte motiva, questioni di fatto senza averle previamente sottoposte alle parti e senza che le parti stesse ne avessero fatto richiesta.” (impugnazione pag. 8).
Gli arbitri avrebbero valutato elementi quali “Il rimborso del valore delle scorte di magazzino non era, però, un fatto oggetto di lite tra le parti, in quanto neppure previsto contrattualmente. La non ha mai chiesto detto rimborso in sede di arbitrato, CP_1
neppure in sede di precisazione delle conclusioni, dal momento che non è stata lei a pagarne il prezzo, bensì il fratello, Tale circostanza era già stata Persona_2
accertata dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza penale n. 2023/2017 sopra richiamata e poi confermata in sede arbitrale dallo stesso in sede di Persona_2
prove testimoniali, in occasione dell'interrogazione su un capitolo di prova avente per oggetto altra questione, ovvero il fatto di aver chiesto alla la somma di € Pt_1
40.000,00= per volturarle la licenza appena acquistata per la metà della cifra! Peraltro, non è certo neppure l'importo indicato, dal momento che il sig. ha Persona_2
testimoniato di aver pagato multe e aggio per “circa” € 26.000,00”, mentre in sede penale si parlava di “circa € 23.000,00=”.” (impugnazione pagg. 9 ed s.). Gli arbitri, inoltre, avrebbero mal valutato la testimonianza della (propria) teste “ Tes_1
.
[...]
Ad avviso della Corte le doglianze non sono fondate.
8 Trattasi, come emerge dalla lettura del motivo, di questioni di fatto relative alla valutazione da parte degli Arbitri di documenti e di prove acquisite utilizzate per parametrare le reciproche poste tra le parti. Come insegnato dalla Giurisprudenza, “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa”.
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020, Rv. 658811 - 01); in motivazione la Corte ha precisato che “questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal
Collegio, secondo cui nel giudizio arbitrale il principio del contraddittorio deve dirsi osservato quando le parti hanno avuto la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo ed hanno ottenuto il termine per presentare memorie e repliche e di conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse (cfr. Cass. n. 2201/2007 e Cass. n.131/2014)”.
Nella specie viene dedotta la violazione dell'art. 101 co.2 c.p.c., per un lamentato malgoverno delle regole di valutazione delle prove, senza peraltro dedurre lesioni al principio di dedurre e controdedurre: in tal modo, ancora una volta la parte impugnante cerca di prospettare come rientrante in uno dei casi tassativi di impugnazione ex art. 829 c.p.c. quella che è invece una censura attinente al merito della decisione adottata dagli arbitri.
QUARTO MOTIVO Nullità del lodo ex art. 829 comma 3 per contrarietà all'ordine pubblico. - Secondo l'attrice “Nel caso di specie, gli arbitri hanno violato il principio processuale generale e fondamentale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., pronunciandosi su domande non proposte dalle parti” Invero, come sopra rilevato, gli arbitri hanno respinto le domande restitutorie
9 dell'odierna appellante, ritenendo di doverle compensare con somme, a loro dire, spettanti alla ma da questa non richieste. In particolare, né nelle memorie CP_1
autorizzate per precisare le rispettive domande, né in sede di precisazione delle conclusioni, la ha chiesto il rimborso del valore delle scorte di magazzino CP_1
quantificate illegittimamente in suo favore dagli arbitri in € 14.000,00=. Inoltre, la non ha chiesto (se non facendone un cenno tardivamente in sede di comparsa CP_1
conclusionale), né avrebbe potuto, il rimborso della somma di € 26.000,000=, pagata dal sig. per acquistare la licenza revocata alla sorella dai Monopoli;
Persona_2
sorella che, tra l'altro, non aveva interesse a riacquistare detta licenza, dal momento che, come accertato sia in sede arbitrale che in sede penale, con la somma di
€73.000,00= percepita dall'esponente, aveva già iniziato una nuova attività commerciale” (impugnazione pagg. 11 ed s.).
Il motivo ad avviso della Corte non è accoglibile.
Come dedotto dalla stessa attrice (“Invero, come sopra rilevato, gli arbitri hanno respinto le domande restitutorie dell'odierna appellante, ritenendo di doverle compensare con somme, a loro dire, spettanti alla ma da questa non CP_1
richieste”) si tratterebbe delle medesime violazioni di legge già evidenziate nel terzo motivo.
In ogni caso, come chiarito dalla Suprema Corte, “In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3,
c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione
"attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative … (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 8718 del
03/04/2024, Rv. 670655 – 01). Peraltro, prescindere dalla questione della riconducibilità della dedotta violazione di cui all'art. 112 c.p.c. nell'ambito dell'ordine pubblico, è sufficiente rilevare che il motivo è del tutto inammissibile.
10 Le doglianze di parte attrice, infatti, sono, in primo luogo, del tutto prive di correlazione con l'effettivo contenuto della decisione arbitrale, laddove è stato ritenuto quanto segue:
Sulla scorta di tale inquadramento nell'ambito dell'art. 2041 c.c., e non pertanto in forza dell'asserita compensazione, il Collegio Arbitrale ha ritenuto che «… la domanda di restituzione dell'acconto prezzo di € 73.000,00, pacificamente corrisposto dalla signora , … debba essere respinta in quanto, in applicazione dei principi CP_2
surrichiamati, gli obblighi restitutori della signora debbano essere Pt_2
circoscritti nei limiti del suo arricchimento».
Gli importi che parte attrice afferma essere stati portati in compensazione sono in realtà quelli considerati dagli arbitri per stabilire il valore dell'azienda perita e non potuta
11 restituire (valore da portare in detrazione rispetto all'acconto percepito, per verificare e quantificare l'eventuale arricchimento).
Una volta ricostruito l'effettivo contenuto della decisione, in definitiva, appare evidente che, anche con il presente motivo, pur formalmente ricondotto a una delle ipotesi previste dall'art. 829 c.p.c., parte attrice cerca di far valere la violazione di una norma di diritto sostanziale attinente al merito della controversia.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'IMPUGNAZIONE
DEVE ESSERE RIGETTATA.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte Pt_1
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore
[...]
della parte , ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, Controparte_1
che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
E così complessivamente € 14.317,00.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'impugnazione;
12 2) condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa come per legge in favore della parte;
Controparte_1
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 12/02/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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