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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 134/2025 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere 1) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 134/2025 R.G.A, avente ad oggetto reclamo ex art. 51 d.lgs 14/2019 avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale n° 2/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato la messa in liquidazione del ed ha nominato curatore l'avv. Francesca Parte_1
AN EN;
promosso da
con sede in Milazzo via Giorgio Rizzo, Parte_1
76, CF: in persona del legale rappresentante e liquidatore sig. P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...], C.F: C.F._1
elettivamente domiciliati in Strada San Giacomo, n. 19 is. 313, presso lo studio
[...] Pt_2 dell'avv. Giovanni Gulino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e che ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni alla pec: Email_1
-RECLAMANTE-
contro
( Controparte_1
CF: ), in persona del Curatore avv. Francesca AN EN (C.F. P.IVA_1
francescasantina. ; CodiceFiscale_2 Email_2 Email_3
-RECLAMATA- e contro
nata il [...] a [...] e residente ad Controparte_2
Acquedolci via Torino n. 3, c.f. (già rappresentata e difesa nel giudizio CodiceFiscale_3 di primo grado dall'avv. Carmela Amata);
-RECLAMATA, Creditrice istante-
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale della Repubblica di Messina;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante: “1). In via preliminare ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 51 e 52 CCII sospendere la efficacia della sentenza reclamata, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e comunque sospendere il compimento di tutti gli atti di gestione da parte del curatore giudiziale;
2). In accoglimento dei motivi di reclamo annullare con qualsiasi statuizione la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Barcellona PdG e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della 3). In via istruttoria Parte_1 disporre consulenza tecnico-contabile al fine di escludere il superamento del limite dello stato patrimoniale attivo per errati appostamenti contabili nel bilancio 2021 come meglio infra dedotti;
4). Con vittoria di spese e compensi del grado”.
Nessuno si è costituito per le controparti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Controparte_2
assumendosi creditrice e non essendo riuscita a realizzare integralmente il suo credito
[...] con istanza ha chiesto al Tribunale di Barcellona PG di voler dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
Il Tribunale con sentenza n. 2 del 14.1.25 pubblicata il 15.1.2025 comunicata dalla cancelleria del Tribunale con pec del 28.1.25 non notificata alla società ha dichiarato la messa in liquidazione giudiziale della Parte_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.02.2025 la società Parte_1
proponeva reclamo avverso la suddetta sentenza per i motivi di cui infra,
[...] chiedendo l'accoglimento delle superiori conclusioni.
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione in data 07.03.2025 veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 22.04.2025, da svolgersi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per la notifica alle controparti.
Con ordinanza emessa in esito a tale udienza cartolare, su istanza della reclamante, veniva disposto un rinvio all'udienza (cartolare) del 24.06.2025, concedendo termine per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e provvedimenti successivi alle altre parti.
Dopo un rinvio, disposto per acquisire il fascicolo pre-fallimentare, in esito all'udienza a trattazione scritta del 23 settembre 2025, sulla scorta delle note depositate dalla parte reclamante, la Corte assumeva la causa in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo non merita accoglimento.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia degli appellati, e Controparte_2 liquidazione giudiziale del , in persona del curatore, in Parte_1 quanto benché regolarmente citati, non si sono costituiti nell'odierno giudizio.
Occorre altresì premettere, sotto il profilo procedurale, che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, per giurisprudenza costante, formatasi in costanza della
2 precedente disciplina del fallimento, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale (cfr. tra le tante Cass. n. 6306 del 2014).
§ 2. Orbene, con il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. la società reclamante lamenta:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art.121 codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in relazione all'art. 2 lett. d) del CCII. Insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di messa in liquidazione giudiziale.
Accollandosi, in questa fase, l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'invocata normativa, che prevede che non sono soggette a fallimento le imprese che nei tre esercizi precedenti non abbiano congiuntamente: a) avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila, la società reclamante afferma di non rispondere agli indicati requisiti previsti per legge e quindi di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale.
In particolare, secondo la reclamante:
a) il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i debiti da esso stesso indicati non superano la soglia di legge, atteso che il già modesto debito azionato dal creditore istante (euro 6.000,00) con precedente procedura esecutiva è stato parzialmente soddisfatto e che la pendenza di una sola altra procedura esecutiva (quella iscritta al n. 75/22) renderebbe
“paradossale l'affermazione dell'esistenza di plurime procedure esecutive”.
Alla poi, non sarebbero opponibili i debiti erariali asseritamente Parte_1 esistenti e quantificati in euro 91.000 come indicati dall'Agenzia delle Entrate, perché il debito è inesistente e comunque erroneamente determinato. Trattasi in ogni caso, afferma la reclamante, di debiti che saranno impugnati, pertanto non avrebbero il carattere della certezza e dell'esigibilità e, quindi, sarebbero inidonei a far parte del passivo della società ai ai fini di cui all'art.121 e 2 CCII.
b) Muovendo dal presupposto che la “sussistenza degli elementi oggettivi di cui sopra è richiesta congiuntamente, escludendo quindi che si possa procedere in danno delle società alla mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti” assume parte reclamante che dalla documentazione prodotta unitamente al reclamo, si ricaverebbe “ictu oculi l'inesistenza di un attivo patrimoniale inferiore a trecentomila euro, l'inesistenza di ricavi lordi annui inferiori a duecentomila euro, l'inesistenza di debiti scaduti”
Inesistenza dello stato di decozione.
Con il secondo motivo di reclamo, il contesta l'assunto Parte_1 del Tribunale secondo cui non appare prospettabile che la società possa procurarsi la liquidità necessaria a far fronte all'imponente esposizione debitoria, senza considerare che tutti i soci hanno sempre fatto fronte a tutti i debiti della società, trattandosi di debiti di modesta entità, fisiologici per una società, anche mediante l'erogazione di anticipazioni.
3 Inoltre, la reclamante lamenta l'erronea rappresentazione operata dal Tribunale, tratta dal bilancio 2021, dei debiti della società, frutto di un “mero errore effettuato nell'appostamento delle voci”.
Sul punto, precisa la reclamante che la situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riportata nella nota del 10.12.2024 conteneva solo debiti estinti e comunque passività tributarie sconosciute alla ricorrente perché mai comunicate o notificate, mai scritte a ruolo e che saranno oggetto di impugnazione da parte della società e dei soci.
Anche ammessa la sussistenza del debito erariale di euro 91.000,00 in ogni caso, afferma la reclamante, l'ammontare complessivo di essi non supererebbe la soglia di €. 500.000,00 richiesta dalla legge.
Prova positiva del non superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. D.
Ritornando ai presupposti della dichiarata liquidazione giudiziale, la Parte_1 pretende di dimostrare con il reclamo di trovarsi al di sotto dei tre parametri previsti dalla legge depositando i bilanci relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024 ed una nota esplicativa di assestamento corretto del bilancio 2021.
In particolare, avuto riguardo all'attivo fallimentare assume la reclamante che il dato emergente dal bilancio 2021 sarebbe fallace, in quanto in esso si è riportato un attivo patrimoniale pari ad euro 406.741,00 dato non rispondente alla realtà, atteso che nell'ambito dello stesso valore è stato ricompreso l'importo di euro 362.459 costituente l'importo originario dell'avvio dei punti vendita commerciali della società la cui cessazione sarebbe avvenuta nell'anno 2011. Inoltre il bilancio 2021 andrebbe epurato dalla voce debiti per emolumenti amministratori pari ad euro 11.495,00 (mai corrisposti), dei c.d. riscontri passivi pari ad euro 57.425,79 ed infine dei debiti per prestiti soci pari a 148.527,04 da allocare a riserva del patrimonio netto.
Così operando, deduce la reclamante, il totale dello stato attivo si ridimensionerebbe ad €. 44.282,00 invece dei 406.741,00 assunti come base di riferimento dal Tribunale.
§ 3. Ricostruiti come sopra i termini delle doglianze della reclamante, può procedersi al loro esame unitario.
Presupposti della liquidazione giudiziale.
Secondo l'art. 121 del CCI (D.lgs 12.01.2019 n. 14) che delinea i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, quest'ultima è applicabile agli imprenditori commerciali, vale a dire a coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, così come si evince da quanto disposto dall'art. 1 del Codice.
L'esenzione invocata dalla reclamante, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCI, riguarda le imprese minori, ossia quelle che per stessa previsione legislativa non superano le soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo codice e segnatamente:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
4 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000.
Giova, premettere che, ai fini della prova dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità, l'imprenditore è gravato dalla dimostrazione del mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali di cui alla richiamata disciplina, di guisa che l'eccedenza anche di uno solo dei detti parametri rispetto al limite normativo è di per sé sufficiente a giustificare la sottoposizione dell'imprenditore alla procedura concorsuale.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'assunto del Tribunale secondo cui dalla documentazione acquisita in corso di causa e, segnatamente, dal bilancio del 2021, emerge un attivo patrimoniale pari ad €. 406.741,00, all'evidenza superiore al limite fissato dalla citata norma -e già di per sé sufficiente ad escludere l'invocata esenzione-, non può ritenersi superato dalla relazione di consulenza tecnica redatta dal tecnico di parte, dott. che fa leva sulla rettifica Per_1 unilateralmente predisposta dalla società del bilancio analitico 2021 e che deriverebbe dall'erronea rappresentazione nel documento ufficiale della voce attiva di € 362.459 (codice 3/5/3 bilancio analitico), importo originato dall'avvio dei punti vendita commerciali della società la cui cessazione sarebbe avvenuta nel lontano 2011.
Tale elemento non risulta supportato da alcun elemento esterno degno di conferire attendibilità all'assunto della reclamante, senza considerare che risulta sconfessato dalle emergenze del bilancio redatto in tempi non sospetti (ossia quando ancora non si profilava l'avvio della procedura liquidatoria) dalla stessa società.
Parimenti privi di riscontri, che consentano di ritenere i relativi dati aderenti alla realtà economica della società, appaiono le ulteriori rettifiche operate sulle voci di debito risultanti nello stesso bilancio analitico 2021 (Cfr. pag. 3 della citata c.t. di parte).
Stato di insolvenza.
L'altro presupposto previsto dalla normativa in esame è lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo), così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice.
Lo stato di insolvenza si può manifestare attraverso inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
E' bene chiarire che l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (Cfr. Cass. 19790/2015) e che il risultato di questo accertamento rientra nel novero degli accertamenti di fatto di pertinenza del collegio del reclamo.
Occorre precisare, anche, che nel caso di specie la società era stata posta in liquidazione volontaria prima della dichiarazione di fallimento.
Come è noto, la liquidazione della società ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto va precisato per sottolineare che durante la liquidazione la società continua a esistere
5 come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, ex art. 5 legge fall. (ora art. 121 CCI),
“deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass. 25167/2016, Cass. 19414/2017).
Si è anche sostenuto che “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” (Cfr. Cassazione civile, Sez.
1 - Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020
-Rv. 659885 – 01-).
Orbene, nel caso in esame, le precise osservazioni del Tribunale secondo cui lo stato di insolvenza nella fattispecie si ricava dalla documentazione versata in atti e segnatamente: “dall'istanza avanzata e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito (cfr. ordinanza di estinzione allegata al ricorso); dallo stato di liquidazione persistente dal 2019 (cfr. visura camerale in atti e cfr. verbale di assemblea del 10/10/2019, in atti); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della società come attestata dall'Ente impositore, pari ad € 91.861,29 (cfr. nota depositata in data 10/12/2024), ciò da cui altresì evincere la sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., d.lgs. 14/2019; dall'incardinamento ai danni della resistente di plurime procedure esecutive, in particolare quella incoata dall'odierna ricorrente e quella iscritta al n. r.g. 75/2022 (cfr. nota Cancelleria del 2/12/2024)”, non risultano superate dalle difese della reclamante.
L'asserita inesistenza del debito erariale del rilevante importo di €. 91.000,00 attestato in atti (cfr. nota del Capo Area Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, di per sé sufficiente a ritenere superata la soglia di cui all'art. 49, comma 5, D.lgs. 14/2019 a mente del quale “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”) allo stato risulta privo di qualsivoglia riscontro, non essendo state neanche esplicitate le ragioni dei preannunciati ricorsi presso le competenti sedi.
Inoltre, la natura del credito della creditrice istante, (causa di lavoro-retribuzione) ed il CP_2 suo persistente inadempimento, unitamente all'infruttuosità della procedura esecutiva, appaiono sintomatici dello stato di decozione della società in liquidazione e della sua incapacità di far fronte con i propri mezzi al pagamento dei debiti.
Sul punto, infatti, è bene chiarire che secondo quanto emergente dagli atti, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, la procedura esecutiva intentata dalla ha Controparte_3 condotto all'assegnazione della minima cifra di €. 370,23 (a seguito della positiva dichiarazione del terzo pignorato, Banca Unicredit, per tale limitatissimo importo) in favore, peraltro, del procuratore antistatario (a parziale soddisfo delle sue competenze professionali) e non della
6 creditrice (Cfr. verbale di udienza del 27.05.2024, nella procedura esecutiva n. 212/2024 RGE, tratto dal fascicolo della procedura di liquidazione).
E ciò in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che “ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., la valutazione del giudice che - quando la società è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali - non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede” (Cfr. Cassazione Civile, sezione 1, Ordinanza n. 24948 del 2019, che in motivazione richiama anche Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 18137 del 2018).
Nello stesso senso si è detto che “in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” (Così Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020).
Secondo tale prospettiva, quindi, a parere della Corte, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento del reclamo proposto dalla società volto alla revoca della declaratoria di liquidazione giudiziale.
§ 4. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo non merita accoglimento e va, pertanto, rigettato.
In mancanza della costituzione in giudizio dei reclamati, vittoriosi, nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di impugnazione.
Ai termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattese ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal in persona del legale Parte_1 rappresentante e liquidatore, avverso la sentenza n. 2 del 14.01.2025, pubblicata il 15.01.2025 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e della liquidazione giudiziale del Controparte_2 [...] uratore;
Parte_1
7 2) Rigetta il reclamo;
3) Nulla sulle spese, stante la contumacia dei reclamati;
4) dà atto che parte reclamante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere 1) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 134/2025 R.G.A, avente ad oggetto reclamo ex art. 51 d.lgs 14/2019 avverso sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale n° 2/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato la messa in liquidazione del ed ha nominato curatore l'avv. Francesca Parte_1
AN EN;
promosso da
con sede in Milazzo via Giorgio Rizzo, Parte_1
76, CF: in persona del legale rappresentante e liquidatore sig. P.IVA_1 Parte_2 nato a [...] il [...] residente in [...], C.F: C.F._1
elettivamente domiciliati in Strada San Giacomo, n. 19 is. 313, presso lo studio
[...] Pt_2 dell'avv. Giovanni Gulino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti e che ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni alla pec: Email_1
-RECLAMANTE-
contro
( Controparte_1
CF: ), in persona del Curatore avv. Francesca AN EN (C.F. P.IVA_1
francescasantina. ; CodiceFiscale_2 Email_2 Email_3
-RECLAMATA- e contro
nata il [...] a [...] e residente ad Controparte_2
Acquedolci via Torino n. 3, c.f. (già rappresentata e difesa nel giudizio CodiceFiscale_3 di primo grado dall'avv. Carmela Amata);
-RECLAMATA, Creditrice istante-
e con l'intervento dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale della Repubblica di Messina;
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante: “1). In via preliminare ricorrendone i presupposti di cui agli artt. 51 e 52 CCII sospendere la efficacia della sentenza reclamata, della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e comunque sospendere il compimento di tutti gli atti di gestione da parte del curatore giudiziale;
2). In accoglimento dei motivi di reclamo annullare con qualsiasi statuizione la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Barcellona PdG e per l'effetto revocare l'apertura della liquidazione giudiziale della 3). In via istruttoria Parte_1 disporre consulenza tecnico-contabile al fine di escludere il superamento del limite dello stato patrimoniale attivo per errati appostamenti contabili nel bilancio 2021 come meglio infra dedotti;
4). Con vittoria di spese e compensi del grado”.
Nessuno si è costituito per le controparti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Controparte_2
assumendosi creditrice e non essendo riuscita a realizzare integralmente il suo credito
[...] con istanza ha chiesto al Tribunale di Barcellona PG di voler dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1
Il Tribunale con sentenza n. 2 del 14.1.25 pubblicata il 15.1.2025 comunicata dalla cancelleria del Tribunale con pec del 28.1.25 non notificata alla società ha dichiarato la messa in liquidazione giudiziale della Parte_1
Con ricorso depositato telematicamente in data 14.02.2025 la società Parte_1
proponeva reclamo avverso la suddetta sentenza per i motivi di cui infra,
[...] chiedendo l'accoglimento delle superiori conclusioni.
Con decreto emesso dal Presidente della Sezione in data 07.03.2025 veniva fissata l'udienza in Camera di Consiglio del 22.04.2025, da svolgersi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine per la notifica alle controparti.
Con ordinanza emessa in esito a tale udienza cartolare, su istanza della reclamante, veniva disposto un rinvio all'udienza (cartolare) del 24.06.2025, concedendo termine per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo e provvedimenti successivi alle altre parti.
Dopo un rinvio, disposto per acquisire il fascicolo pre-fallimentare, in esito all'udienza a trattazione scritta del 23 settembre 2025, sulla scorta delle note depositate dalla parte reclamante, la Corte assumeva la causa in riserva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo non merita accoglimento.
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia degli appellati, e Controparte_2 liquidazione giudiziale del , in persona del curatore, in Parte_1 quanto benché regolarmente citati, non si sono costituiti nell'odierno giudizio.
Occorre altresì premettere, sotto il profilo procedurale, che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale, per giurisprudenza costante, formatasi in costanza della
2 precedente disciplina del fallimento, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale (cfr. tra le tante Cass. n. 6306 del 2014).
§ 2. Orbene, con il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. la società reclamante lamenta:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art.121 codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in relazione all'art. 2 lett. d) del CCII. Insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di messa in liquidazione giudiziale.
Accollandosi, in questa fase, l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'invocata normativa, che prevede che non sono soggette a fallimento le imprese che nei tre esercizi precedenti non abbiano congiuntamente: a) avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila, la società reclamante afferma di non rispondere agli indicati requisiti previsti per legge e quindi di non essere assoggettabile a liquidazione giudiziale.
In particolare, secondo la reclamante:
a) il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i debiti da esso stesso indicati non superano la soglia di legge, atteso che il già modesto debito azionato dal creditore istante (euro 6.000,00) con precedente procedura esecutiva è stato parzialmente soddisfatto e che la pendenza di una sola altra procedura esecutiva (quella iscritta al n. 75/22) renderebbe
“paradossale l'affermazione dell'esistenza di plurime procedure esecutive”.
Alla poi, non sarebbero opponibili i debiti erariali asseritamente Parte_1 esistenti e quantificati in euro 91.000 come indicati dall'Agenzia delle Entrate, perché il debito è inesistente e comunque erroneamente determinato. Trattasi in ogni caso, afferma la reclamante, di debiti che saranno impugnati, pertanto non avrebbero il carattere della certezza e dell'esigibilità e, quindi, sarebbero inidonei a far parte del passivo della società ai ai fini di cui all'art.121 e 2 CCII.
b) Muovendo dal presupposto che la “sussistenza degli elementi oggettivi di cui sopra è richiesta congiuntamente, escludendo quindi che si possa procedere in danno delle società alla mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti” assume parte reclamante che dalla documentazione prodotta unitamente al reclamo, si ricaverebbe “ictu oculi l'inesistenza di un attivo patrimoniale inferiore a trecentomila euro, l'inesistenza di ricavi lordi annui inferiori a duecentomila euro, l'inesistenza di debiti scaduti”
Inesistenza dello stato di decozione.
Con il secondo motivo di reclamo, il contesta l'assunto Parte_1 del Tribunale secondo cui non appare prospettabile che la società possa procurarsi la liquidità necessaria a far fronte all'imponente esposizione debitoria, senza considerare che tutti i soci hanno sempre fatto fronte a tutti i debiti della società, trattandosi di debiti di modesta entità, fisiologici per una società, anche mediante l'erogazione di anticipazioni.
3 Inoltre, la reclamante lamenta l'erronea rappresentazione operata dal Tribunale, tratta dal bilancio 2021, dei debiti della società, frutto di un “mero errore effettuato nell'appostamento delle voci”.
Sul punto, precisa la reclamante che la situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate riportata nella nota del 10.12.2024 conteneva solo debiti estinti e comunque passività tributarie sconosciute alla ricorrente perché mai comunicate o notificate, mai scritte a ruolo e che saranno oggetto di impugnazione da parte della società e dei soci.
Anche ammessa la sussistenza del debito erariale di euro 91.000,00 in ogni caso, afferma la reclamante, l'ammontare complessivo di essi non supererebbe la soglia di €. 500.000,00 richiesta dalla legge.
Prova positiva del non superamento dei limiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. D.
Ritornando ai presupposti della dichiarata liquidazione giudiziale, la Parte_1 pretende di dimostrare con il reclamo di trovarsi al di sotto dei tre parametri previsti dalla legge depositando i bilanci relativi alle annualità 2022, 2023 e 2024 ed una nota esplicativa di assestamento corretto del bilancio 2021.
In particolare, avuto riguardo all'attivo fallimentare assume la reclamante che il dato emergente dal bilancio 2021 sarebbe fallace, in quanto in esso si è riportato un attivo patrimoniale pari ad euro 406.741,00 dato non rispondente alla realtà, atteso che nell'ambito dello stesso valore è stato ricompreso l'importo di euro 362.459 costituente l'importo originario dell'avvio dei punti vendita commerciali della società la cui cessazione sarebbe avvenuta nell'anno 2011. Inoltre il bilancio 2021 andrebbe epurato dalla voce debiti per emolumenti amministratori pari ad euro 11.495,00 (mai corrisposti), dei c.d. riscontri passivi pari ad euro 57.425,79 ed infine dei debiti per prestiti soci pari a 148.527,04 da allocare a riserva del patrimonio netto.
Così operando, deduce la reclamante, il totale dello stato attivo si ridimensionerebbe ad €. 44.282,00 invece dei 406.741,00 assunti come base di riferimento dal Tribunale.
§ 3. Ricostruiti come sopra i termini delle doglianze della reclamante, può procedersi al loro esame unitario.
Presupposti della liquidazione giudiziale.
Secondo l'art. 121 del CCI (D.lgs 12.01.2019 n. 14) che delinea i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione giudiziale, quest'ultima è applicabile agli imprenditori commerciali, vale a dire a coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, così come si evince da quanto disposto dall'art. 1 del Codice.
L'esenzione invocata dalla reclamante, prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCI, riguarda le imprese minori, ossia quelle che per stessa previsione legislativa non superano le soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo codice e segnatamente:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
4 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro € 500.000.
Giova, premettere che, ai fini della prova dell'insussistenza dei requisiti di fallibilità, l'imprenditore è gravato dalla dimostrazione del mancato superamento congiunto delle soglie dimensionali di cui alla richiamata disciplina, di guisa che l'eccedenza anche di uno solo dei detti parametri rispetto al limite normativo è di per sé sufficiente a giustificare la sottoposizione dell'imprenditore alla procedura concorsuale.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'assunto del Tribunale secondo cui dalla documentazione acquisita in corso di causa e, segnatamente, dal bilancio del 2021, emerge un attivo patrimoniale pari ad €. 406.741,00, all'evidenza superiore al limite fissato dalla citata norma -e già di per sé sufficiente ad escludere l'invocata esenzione-, non può ritenersi superato dalla relazione di consulenza tecnica redatta dal tecnico di parte, dott. che fa leva sulla rettifica Per_1 unilateralmente predisposta dalla società del bilancio analitico 2021 e che deriverebbe dall'erronea rappresentazione nel documento ufficiale della voce attiva di € 362.459 (codice 3/5/3 bilancio analitico), importo originato dall'avvio dei punti vendita commerciali della società la cui cessazione sarebbe avvenuta nel lontano 2011.
Tale elemento non risulta supportato da alcun elemento esterno degno di conferire attendibilità all'assunto della reclamante, senza considerare che risulta sconfessato dalle emergenze del bilancio redatto in tempi non sospetti (ossia quando ancora non si profilava l'avvio della procedura liquidatoria) dalla stessa società.
Parimenti privi di riscontri, che consentano di ritenere i relativi dati aderenti alla realtà economica della società, appaiono le ulteriori rettifiche operate sulle voci di debito risultanti nello stesso bilancio analitico 2021 (Cfr. pag. 3 della citata c.t. di parte).
Stato di insolvenza.
L'altro presupposto previsto dalla normativa in esame è lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo), così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice.
Lo stato di insolvenza si può manifestare attraverso inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
E' bene chiarire che l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere compiuto con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa di fallimento (Cfr. Cass. 19790/2015) e che il risultato di questo accertamento rientra nel novero degli accertamenti di fatto di pertinenza del collegio del reclamo.
Occorre precisare, anche, che nel caso di specie la società era stata posta in liquidazione volontaria prima della dichiarazione di fallimento.
Come è noto, la liquidazione della società ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto va precisato per sottolineare che durante la liquidazione la società continua a esistere
5 come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, ex art. 5 legge fall. (ora art. 121 CCI),
“deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cfr. Cassazione civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020; Cass. 25167/2016, Cass. 19414/2017).
Si è anche sostenuto che “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” (Cfr. Cassazione civile, Sez.
1 - Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020
-Rv. 659885 – 01-).
Orbene, nel caso in esame, le precise osservazioni del Tribunale secondo cui lo stato di insolvenza nella fattispecie si ricava dalla documentazione versata in atti e segnatamente: “dall'istanza avanzata e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare eseguito (cfr. ordinanza di estinzione allegata al ricorso); dallo stato di liquidazione persistente dal 2019 (cfr. visura camerale in atti e cfr. verbale di assemblea del 10/10/2019, in atti); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario della società come attestata dall'Ente impositore, pari ad € 91.861,29 (cfr. nota depositata in data 10/12/2024), ciò da cui altresì evincere la sussistenza della condizione di cui all'art. 49, u.c., d.lgs. 14/2019; dall'incardinamento ai danni della resistente di plurime procedure esecutive, in particolare quella incoata dall'odierna ricorrente e quella iscritta al n. r.g. 75/2022 (cfr. nota Cancelleria del 2/12/2024)”, non risultano superate dalle difese della reclamante.
L'asserita inesistenza del debito erariale del rilevante importo di €. 91.000,00 attestato in atti (cfr. nota del Capo Area Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, di per sé sufficiente a ritenere superata la soglia di cui all'art. 49, comma 5, D.lgs. 14/2019 a mente del quale “Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila”) allo stato risulta privo di qualsivoglia riscontro, non essendo state neanche esplicitate le ragioni dei preannunciati ricorsi presso le competenti sedi.
Inoltre, la natura del credito della creditrice istante, (causa di lavoro-retribuzione) ed il CP_2 suo persistente inadempimento, unitamente all'infruttuosità della procedura esecutiva, appaiono sintomatici dello stato di decozione della società in liquidazione e della sua incapacità di far fronte con i propri mezzi al pagamento dei debiti.
Sul punto, infatti, è bene chiarire che secondo quanto emergente dagli atti, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, la procedura esecutiva intentata dalla ha Controparte_3 condotto all'assegnazione della minima cifra di €. 370,23 (a seguito della positiva dichiarazione del terzo pignorato, Banca Unicredit, per tale limitatissimo importo) in favore, peraltro, del procuratore antistatario (a parziale soddisfo delle sue competenze professionali) e non della
6 creditrice (Cfr. verbale di udienza del 27.05.2024, nella procedura esecutiva n. 212/2024 RGE, tratto dal fascicolo della procedura di liquidazione).
E ciò in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che “ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., la valutazione del giudice che - quando la società è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali - non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo in questa sede” (Cfr. Cassazione Civile, sezione 1, Ordinanza n. 24948 del 2019, che in motivazione richiama anche Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 18137 del 2018).
Nello stesso senso si è detto che “in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria” (Così Sez. 1 - , Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020).
Secondo tale prospettiva, quindi, a parere della Corte, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento del reclamo proposto dalla società volto alla revoca della declaratoria di liquidazione giudiziale.
§ 4. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo non merita accoglimento e va, pertanto, rigettato.
In mancanza della costituzione in giudizio dei reclamati, vittoriosi, nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di impugnazione.
Ai termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattese ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dal in persona del legale Parte_1 rappresentante e liquidatore, avverso la sentenza n. 2 del 14.01.2025, pubblicata il 15.01.2025 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e della liquidazione giudiziale del Controparte_2 [...] uratore;
Parte_1
7 2) Rigetta il reclamo;
3) Nulla sulle spese, stante la contumacia dei reclamati;
4) dà atto che parte reclamante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Augusto SABATINI)
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