TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/11/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 268/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 13.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note congiunte, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Ercole Martino. attore-intimante E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Avv. Salvatore Caruso. convenuto-intimato
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. intimava al sig. lo sfratto per Parte_1 CP_1 morosità dall'abitazione di sua proprietà sita nel comune di Corigliano-Rossano, Via Filippo Turati n. 11 (in catasto al foglio 85, particella 713, sub 15, categoria A/3) concesso all'intimato in locazione ad uso abitativo con contratto del 23.9.2013 registrato in pari data.
1/3 Deduceva che il canone era stato pattuito in € 1.200,00 annui da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 100,00 ciascuna. Eccepiva che il conduttore non aveva versato le somma relative alle mensilità da luglio 2024 a dicembre 2024.
1.1. Si costituiva il sig. evidenziando di non aver potuto adempiere in CP_1 tempo a causa di difficoltà economiche e di avere provveduto in data 5.2.2025 a corrispondere quanto dovuto al locatore. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
1.2. Con ordinanza del 13.2.2025 il Tribunale di Castrovillari rigettava la richiesta di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito.
2. Nessuna delle parti ha depositato memorie integrative.
*********************************
3. Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.11.2025 ambedue i difensori hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rappresentando che dinanzi all'Organismo di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. È agli atti il verbale di mediazione con allegato accordo il quale attesta che le parti hanno conciliato la presente controversia. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno tutte le ragioni di contrasto tra le parti. Si rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625).
4. Come noto, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Pur tuttavia, è salva per il giudicante la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939). Nel caso di specie appare opportuno compensare integralmente le spese di lite avendo le parti formulato espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
2/3 Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
Castrovillari, 13/11/2025
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
3/3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 13.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note congiunte, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 268 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Ercole Martino. attore-intimante E
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Avv. Salvatore Caruso. convenuto-intimato
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. intimava al sig. lo sfratto per Parte_1 CP_1 morosità dall'abitazione di sua proprietà sita nel comune di Corigliano-Rossano, Via Filippo Turati n. 11 (in catasto al foglio 85, particella 713, sub 15, categoria A/3) concesso all'intimato in locazione ad uso abitativo con contratto del 23.9.2013 registrato in pari data.
1/3 Deduceva che il canone era stato pattuito in € 1.200,00 annui da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 100,00 ciascuna. Eccepiva che il conduttore non aveva versato le somma relative alle mensilità da luglio 2024 a dicembre 2024.
1.1. Si costituiva il sig. evidenziando di non aver potuto adempiere in CP_1 tempo a causa di difficoltà economiche e di avere provveduto in data 5.2.2025 a corrispondere quanto dovuto al locatore. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
1.2. Con ordinanza del 13.2.2025 il Tribunale di Castrovillari rigettava la richiesta di rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. e disponeva il mutamento del rito.
2. Nessuna delle parti ha depositato memorie integrative.
*********************************
3. Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.11.2025 ambedue i difensori hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere rappresentando che dinanzi all'Organismo di mediazione le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. È agli atti il verbale di mediazione con allegato accordo il quale attesta che le parti hanno conciliato la presente controversia. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venute meno tutte le ragioni di contrasto tra le parti. Si rammenta che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625).
4. Come noto, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale. Pur tuttavia, è salva per il giudicante la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939). Nel caso di specie appare opportuno compensare integralmente le spese di lite avendo le parti formulato espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
2/3 Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
COMPENSA integralmente le spese del giudizio;
Castrovillari, 13/11/2025
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
3/3